Presupposto impositivo dei concorsi pronostici e scommesse
13 Luglio 2016
La norma di cui all'art. 1, comma 66, L. n. 220/2010 chiarisce che l'imposta unica sui concorsi pronostici e sulle scommesse è comunque dovuta ancorché la raccolta del gioco, compresa quella a distanza, avvenga in assenza ovvero in caso di inefficacia della concessione rilasciata dal Ministero dell'Economia e delle Finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli dello Stato. La raccolta della scommesse costituisce dunque presupposto oggettivo per l'applicazione dell'imposta, stabilendo una sostanziale equiparazione tra i soggetti che la pongono in essere.
Inoltre il presupposto impositivo non è l'accettazione della scommessa bensì il luogo della raccolta e ricomprende anche coloro che, nell'interesse degli operatori stranieri, raccolgono il denaro da ogni scommettitore ma che, pur mettendo in atto le operazioni caratterizzanti, non assumono il rischio della scommessa.
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