Affrancamento dei redditi diversi di natura finanziaria
28 Luglio 2015
Inquadramento
Per effetto del cosiddetto “Decreto bonus Irpef” (D.L. 66/2014) l'aliquota d'imposta applicata sulle plusvalenze di natura finanziaria di cui all'art. 67 comma 1 lettere da c-bis) a c-quinquies) realizzate a partire dal 1° di luglio 2014 passa dal 20% al 26%. Il D.L. 66/2014 al fine di evitare che tale aumento incidesse sui redditi maturati sino al 30.06.2014, ha previsto la possibilità per i titoli detenuti al di fuori di un'impresa commerciale, di affrancare il costo o il valore di acquisto o i valori di carico già precedentemente affrancati, per effetto di altre disposizioni modificative dell'aliquota d'imposta, di: titoli, quote, diritti, valute estere, metalli preziosi allo stato grezzo o monetato, strumenti finanziari, rapporti e crediti detenuti alla data del 30.06.2014, attraverso il versamento di un'imposta sostitutiva al 20%. L'affrancamento rappresenta una facoltà per il contribuente e non un obbligo e, tale opportunità viene palesata attraverso un'opzione da esercitarsi secondo differenti modalità in base al regime nel quale lo stesso contribuente si trova. In particolare nel regime dichiarativo l'opzione si esercita mediante il pagamento entro il 16 novembre 2014 dell'imposta sostitutiva e attraverso la compilazione del quadro RT del modello unico/2015 relativo al periodo d'imposta 2014. Nel regime amministrato invece l'opzione deve essere manifestata all'intermediario abilitato con il quale si intrattiene il rapporto di custodia e deve essere espressa attraverso una comunicazione scritta in forma libera, da rendere allo stesso entro il 30 settembre 2014. Sarà poi l'intermediario a versare l'imposta sostitutiva entro il 16 novembre 2014, previo versamento della provvista di denaro da parte del soggetto interessato all'affrancamento. Premessa
Ai redditi diversi di natura finanziaria di cui all'art. 67 comma 1 lettere da c-bis) a c-quinquies), al pari di quanto disposto dal cosiddetto “Decreto bonus Irpef” per la maggior parte dei redditi di natura finanziaria, l'aliquota d'imposta da applicare sulle plusvalenze realizzate a partire dal 1° di luglio 2014 passa dal 20% al 26%.
Il D.L. 66/2014 nel disporre l'aumento di aliquota dal 1° luglio 2014, al fine di evitare che tale aumento incidesse sui redditi maturati sino al 30.06.2014, ha previsto la possibilità per i titoli detenuti al di fuori di un'impresa commerciale, di affrancare il costo o il valore di acquisto o i valori di carico già precedentemente affrancati, per effetto di altre disposizioni modificative dell'aliquota d'imposta, di: titoli, quote, diritti, valute estere, metalli preziosi allo stato grezzo o monetato, strumenti finanziari, rapporti e cediti detenuti alla data del 30.06.2014, versando un'imposta sostitutiva al 20%. In buona sostanza il comma il comma 15 dell'art. 3 del DL 66/2014 consente ai soggetti che optano per l'affrancamento, di considerare quale valore di carico dei titoli in portafoglio al 30.06.2014, il valore al 30 giugno 2014 in luogo del costo o valore di acquisto o del valore già precedentemente affrancato per effetto di altre disposizioni.
I titoli esclusi dalla possibilità di affrancare il valore di carico al 30.06.2014 sono:
Sulla base del regime scelto dal contribuente con riferimento alla tassazione, mediante imposta sostitutiva, dei redditi diversi di natura finanziaria (regime dichiarativo o regime amministrato) varieranno le modalità di esercizio dell'opzione per l'affrancamento. In particolare, si avranno le seguenti due distinte modalità: A) Regime dichiarativo: l'opzione si esercita mediante il pagamento entro il 16 novembre 2014 dell'imposta sostitutiva. Il versamento della sostitutiva e l'eventuale compensazione fra minusvalenze e plusvalenze realizzate entro il 30 giugno 2014 sono da indicare nel quadro RT del modello unico/2015 relativo al periodo d'imposta 2014.
B) Regime amministrato: l'opzione deve essere manifestata all'intermediario abilitato con il quale si intrattiene il rapporto di custodia e deve essere comunicata attraverso una comunicazione scritta in forma libera, da rendere allo stesso intermediario entro il 30 settembre 2014. Essa deve essere resa per ogni rapporto di custodia, nel caso in cui ve ne sia in essere più di uno presso il medesimo intermediario, ed è riferita a tutte le attività finanziarie comprese nel singolo rapporto di custodia. Nel caso in cui un soggetto detenga più rapporti di custodia con lo stesso intermediario, ai fini del versamento della sostitutiva è consentito compensare eventuali minusvalenze e plusvalenze originatesi per effetto dell'affrancamento su differenti rapporti di custodia. L'imposta sostitutiva viene poi versata dagli intermediari, previo versamento della provvista da parte del soggetto interessato all'affrancamento, entro il 16 novembre 2014 e dagli stessi intermediari indicata nel 770 ordinario relativo al periodo d'imposta 2014. Al pari di quanto detto per il regime dichiarativo non sono ammessi gli affrancamenti parziali.
L'imposta da applicare al fine di affrancare i valori delle attività finanziarie detenute al 30 giugno 2014 è pari al 20%, sia nell'ambito del regime dichiarativo che nell'ambito del regime amministrato, sulla differenza tra il valore dell'attività stessa al 30 giugno 2014 e il valore di carico, corrispondente al costo di acquisto o al valore già precedentemente affrancato per effetto di altre disposizioni.
Nel determinare la base imponibile sulla quale applicare l'imposta sostitutiva al 20% va considerato che, le plusvalenze e gli altri redditi diversi di natura finanziaria derivanti dall'esercizio dell'opzione, come recita la circolare 19/E del 27 giugno 2014, sono determinati:
Qualora le minusvalenze, perdite o differenziali negativi fossero superiori alle plusvalenze e agli altri redditi diversi di natura finanziaria, l'eccedenza potrà essere portata in deduzione, nel limite del 76,92% del relativo ammontare, dalle plusvalenze e dagli altri redditi diversi di natura finanziaria di cui alle lettere da c-bis) a c-quinquies) dell'articolo 67, comma 1, del TUIR realizzati successivamente al 1° luglio 2014, ma non oltre il quarto periodo d'imposta successivo. Si riportano infine per comodità di lettura gli esempi numerici di cui alla circolare 19/E del 27 giugno 2014
Riferimenti
Normativi: Art. 3 commi 6, 15, 16, 17 e 18, D.L. 24 aprile 2014, n. 66 Art. 1, comma 156 Legge 27 dicembre 2013, n. 147 Art. 67 comma 1 lettere da c-bis) a c-quinquies) T.U.I.R.
Giurisprudenza:
Prassi: Agenzia delle Entrate, Circolare 27 giugno 2014, n. 19/E Agenzia delle Entrate, Circolare 24 giugno 1998, n. 165/E
|