Affrancamento dei redditi diversi di natura finanziaria

28 Luglio 2015

Il D.L. 66/2014 al fine di evitare che tale aumento incidesse sui redditi maturati sino al 30.06.2014, ha previsto la possibilità per i titoli detenuti al di fuori di un'impresa commerciale, di affrancare il costo o il valore di acquisto o i valori di carico già precedentemente affrancati, per effetto di altre disposizioni modificative dell'aliquota d'imposta, di: titoli, quote, diritti, valute estere, metalli preziosi allo stato grezzo o monetato, strumenti finanziari, rapporti e crediti detenuti alla data del 30.06.2014, attraverso il versamento di un'imposta sostitutiva al 20%.
Inquadramento

Per effetto del cosiddetto “Decreto bonus Irpef” (D.L. 66/2014) l'aliquota d'imposta applicata sulle plusvalenze di natura finanziaria di cui all'art. 67 comma 1 lettere da c-bis) a c-quinquies) realizzate a partire dal 1° di luglio 2014 passa dal 20% al 26%.

Il D.L. 66/2014 al fine di evitare che tale aumento incidesse sui redditi maturati sino al 30.06.2014, ha previsto la possibilità per i titoli detenuti al di fuori di un'impresa commerciale, di affrancare il costo o il valore di acquisto o i valori di carico già precedentemente affrancati, per effetto di altre disposizioni modificative dell'aliquota d'imposta, di: titoli, quote, diritti, valute estere, metalli preziosi allo stato grezzo o monetato, strumenti finanziari, rapporti e crediti detenuti alla data del 30.06.2014, attraverso il versamento di un'imposta sostitutiva al 20%.

L'affrancamento rappresenta una facoltà per il contribuente e non un obbligo e, tale opportunità viene palesata attraverso un'opzione da esercitarsi secondo differenti modalità in base al regime nel quale lo stesso contribuente si trova. In particolare nel regime dichiarativo l'opzione si esercita mediante il pagamento entro il 16 novembre 2014 dell'imposta sostitutiva e attraverso la compilazione del quadro RT del modello unico/2015 relativo al periodo d'imposta 2014. Nel regime amministrato invece l'opzione deve essere manifestata all'intermediario abilitato con il quale si intrattiene il rapporto di custodia e deve essere espressa attraverso una comunicazione scritta in forma libera, da rendere allo stesso entro il 30 settembre 2014. Sarà poi l'intermediario a versare l'imposta sostitutiva entro il 16 novembre 2014, previo versamento della provvista di denaro da parte del soggetto interessato all'affrancamento.

Premessa

Ai redditi diversi di natura finanziaria di cui all'art. 67 comma 1 lettere da c-bis) a c-quinquies), al pari di quanto disposto dal cosiddetto “Decreto bonus Irpef” per la maggior parte dei redditi di natura finanziaria, l'aliquota d'imposta da applicare sulle plusvalenze realizzate a partire dal 1° di luglio 2014 passa dal 20% al 26%.

In evidenza: momento di realizzazione della plusvalenza

Le plusvalenze si considerano realizzate nel momento in cui si perfeziona la cessione a titolo oneroso di partecipazioni, titoli e diritti. Come chiarisce la circolare 165 del 24.06.1998 il perfezionamento della cessione può, infatti, non coincidere con il momento in cui viene liquidato il corrispettivo per la stessa. Quest'ultimo per effetto del pagamento di eventuali acconto o di pagamenti dilazionati può essere antecedente o successivo al momento in cui si perfeziona l'operazione di cessione.

Il D.L. 66/2014 nel disporre l'aumento di aliquota dal 1° luglio 2014, al fine di evitare che tale aumento incidesse sui redditi maturati sino al 30.06.2014, ha previsto la possibilità per i titoli detenuti al di fuori di un'impresa commerciale, di affrancare il costo o il valore di acquisto o i valori di carico già precedentemente affrancati, per effetto di altre disposizioni modificative dell'aliquota d'imposta, di: titoli, quote, diritti, valute estere, metalli preziosi allo stato grezzo o monetato, strumenti finanziari, rapporti e cediti detenuti alla data del 30.06.2014, versando un'imposta sostitutiva al 20%.

In buona sostanza il comma il comma 15 dell'art. 3 del DL 66/2014 consente ai soggetti che optano per l'affrancamento, di considerare quale valore di carico dei titoli in portafoglio al 30.06.2014, il valore al 30 giugno 2014 in luogo del costo o valore di acquisto o del valore già precedentemente affrancato per effetto di altre disposizioni.

In evidenza

Si rammenta che l'affrancamento è una facoltà e come tale, l'intenzione di esercitare tale facoltà deve essere manifestata attraverso l'esercizio dell'opzione e il pagamento dell'imposta sostitutiva nei termini previsti.

Titoli esclusi dalla facoltà di affrancare il valore di carico al 30 giugno 2014

I titoli esclusi dalla possibilità di affrancare il valore di carico al 30.06.2014 sono:

  1. quelli per i quali non vi è stata variazione di aliquota, che è rimasta pari a quella precedente: obbligazioni e titoli di Stato italiani ed equiparati, obbligazioni emesse da Stati esteri inclusi nella White list per i quali non è intervenuta la modifica dell'aliquota d'imposta;
  2. le obbligazioni emesse dagli enti territoriali degli Stati esteri inclusi nella White list, per le quali l'aliquota è diminuita dal 20% al 12,5%;
  3. le quote o azioni di OICR poiché per essi è espressamente previsto un regime transitorio che consente di tassare i proventi maturati sino al 30.06.2014 al 20% (art. 3 comma 12 del DL 66/2014).
Modalità di esercizio dell'opzione

Sulla base del regime scelto dal contribuente con riferimento alla tassazione, mediante imposta sostitutiva, dei redditi diversi di natura finanziaria (regime dichiarativo o regime amministrato) varieranno le modalità di esercizio dell'opzione per l'affrancamento.

In particolare, si avranno le seguenti due distinte modalità:

A) Regime dichiarativo: l'opzione si esercita mediante il pagamento entro il 16 novembre 2014 dell'imposta sostitutiva. Il versamento della sostitutiva e l'eventuale compensazione fra minusvalenze e plusvalenze realizzate entro il 30 giugno 2014 sono da indicare nel quadro RT del modello unico/2015 relativo al periodo d'imposta 2014.

In evidenza: affrancamento parziale – non ammissibilità

L'affrancamento deve riguardare tutti i titoli posseduti alla data del 30.06.2014, ad esclusione ovviamente di quelli per i quali tale facoltà non è consentita. Non sono pertanto ammessi gli affrancamenti parziali.

B) Regime amministrato: l'opzione deve essere manifestata all'intermediario abilitato con il quale si intrattiene il rapporto di custodia e deve essere comunicata attraverso una comunicazione scritta in forma libera, da rendere allo stesso intermediario entro il 30 settembre 2014.

Essa deve essere resa per ogni rapporto di custodia, nel caso in cui ve ne sia in essere più di uno presso il medesimo intermediario, ed è riferita a tutte le attività finanziarie comprese nel singolo rapporto di custodia. Nel caso in cui un soggetto detenga più rapporti di custodia con lo stesso intermediario, ai fini del versamento della sostitutiva è consentito compensare eventuali minusvalenze e plusvalenze originatesi per effetto dell'affrancamento su differenti rapporti di custodia.

L'imposta sostitutiva viene poi versata dagli intermediari, previo versamento della provvista da parte del soggetto interessato all'affrancamento, entro il 16 novembre 2014 e dagli stessi intermediari indicata nel 770 ordinario relativo al periodo d'imposta 2014.

Al pari di quanto detto per il regime dichiarativo non sono ammessi gli affrancamenti parziali.

In evidenza

È importante sottolineare che l'opzione riguarda le attività finanziarie risultanti alla data di esercizio dell'opzione riferibili ad attività esistenti al 30.06.2014. In buona sostanza se al 30.06.14 detenevo il titolo appartenente alla categoria XY per una quantità pari a 100 e successivamente l'ho venduto, nel momento in cui esercito l'opzione posso affrancare quel titolo se e solo se nel rapporto di custodia possiedo altrettanti titoli appartenenti alla medesima categoria omogenea ancorché relativi ad acquisizioni successive al 1° luglio 2014.

Determinazione dell'imposta di affrancamento

L'imposta da applicare al fine di affrancare i valori delle attività finanziarie detenute al 30 giugno 2014 è pari al 20%, sia nell'ambito del regime dichiarativo che nell'ambito del regime amministrato, sulla differenza tra il valore dell'attività stessa al 30 giugno 2014 e il valore di carico, corrispondente al costo di acquisto o al valore già precedentemente affrancato per effetto di altre disposizioni.

In evidenza: partecipazioni non negoziate in mercati regolamentati

Si ricorda che per effetto dell'art. 1 comma 156 della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, è stata prevista la possibilità di rideterminare il valore delle partecipazioni non negoziate in mercati regolamentati al primo gennaio 2014, secondo le modalità di cui all'art. 5 della Legge n. 448 del 28 dicembre 2001. In pratica versando un'imposta sostitutiva pari al 2% entro il 30 giugno 2014 sul valore delle partecipazioni al 1° gennaio 2014 determinato sulla base di una perizia giurata di stima, il valore di carico delle stesse partecipazioni alla data del 1° gennaio 2014, risulta essere appunto quello derivante dalla perizia.

In tal caso l'affrancamento del valore al 30.06.2014, comporterà l'applicazione della ritenuta al 20% sulla differenza tra: il valore della partecipazione al 30.06.2014 e il valore della stessa al 1° gennaio 2014, ovvero quello di perizia.

Nel determinare la base imponibile sulla quale applicare l'imposta sostitutiva al 20% va considerato che, le plusvalenze e gli altri redditi diversi di natura finanziaria derivanti dall'esercizio dell'opzione, come recita la circolare 19/E del 27 giugno 2014, sono determinati:

  1. in prima battuta al netto del 62,50% di eventuali minusvalenze, perdite o differenziali negativi realizzati prima del 1° gennaio 2012 e non ancora utilizzati in compensazione;
  2. successivamente, al netto di eventuali minusvalenze, perdite o differenziali negativi realizzati dal 1° gennaio 2012 al 30 giugno 2014 e non ancora utilizzati in compensazione;
  3. infine, al netto delle minusvalenze, perdite o differenziali negativi che dovessero derivare dall'esercizio della medesima opzione.

Qualora le minusvalenze, perdite o differenziali negativi fossero superiori alle plusvalenze e agli altri redditi diversi di natura finanziaria, l'eccedenza potrà essere portata in deduzione, nel limite del 76,92% del relativo ammontare, dalle plusvalenze e dagli altri redditi diversi di natura finanziaria di cui alle lettere da c-bis) a c-quinquies) dell'articolo 67, comma 1, del TUIR realizzati successivamente al 1° luglio 2014, ma non oltre il quarto periodo d'imposta successivo.

Si riportano infine per comodità di lettura gli esempi numerici di cui alla circolare 19/E del 27 giugno 2014

Esempio 1 – Regime dichiarativo

Minusvalenze realizzate nel periodo d'imposta 2012 = 300

Plusvalenze latenti al 30 giugno 2014 = 1.000

Importo su cui calcolare l'imposta sostitutiva nella misura del 20 per cento: 1.000 – 300 = 700

Imposta sostitutiva 700*20% = 140

Esempio 2 – Regime dichiarativo

Minusvalenze realizzate nel periodo d'imposta 2012 = 600

Plusvalenze latenti al 30 giugno 2014 = 400

In sede di affrancamento si avrà: 400 – 600 = - 200

La minusvalenza di 200 potrà essere portata in deduzione dalle plusvalenze realizzate dal 1° luglio 2014 e fino al periodo d'imposta 2016 nella misura pari al 76,92 per cento del suo ammontare.

Esempio 3 – Regime dichiarativo

Minusvalenze realizzate nel periodo d'imposta 2010 e non ancora compensate = 1.000

Minusvalenze 2010 compensabile = - 625 (=1.000*62,50%)

Plusvalenze maturate al 30 giugno 2014 = 600

In sede di affrancamento si avrà: 600 – 625 = - 25

La minusvalenza di 25 potrà essere portata in deduzione dalle plusvalenze realizzate dal 1° luglio 2014 e fino al periodo d'imposta 2014 nella misura pari al 76,92 per cento del suo ammontare, vale a dire in misura pari a 19,23 (tale risultato è equivalente al potenziamento della minusvalenza realizzata nel 2010 (25/62,5)*100 = 40 e al successivo depotenziamento per tener conto della nuova misura dell'aliquota 40*48,08% = 19,23).

Riferimenti

Normativi:

Art. 3 commi 6, 15, 16, 17 e 18, D.L. 24 aprile 2014, n. 66

Art. 1, comma 156 Legge 27 dicembre 2013, n. 147

Art. 67 comma 1 lettere da c-bis) a c-quinquies) T.U.I.R.

Giurisprudenza:

Prassi:

Agenzia delle Entrate, Circolare 27 giugno 2014, n. 19/E

Agenzia delle Entrate, Circolare 24 giugno 1998, n. 165/E

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