Stage
03 Luglio 2017
Introduzione
Gli stage, definiti dal legislatore tirocinio formativo e di orientamento, rappresentano una delle poche eccezioni che consentono l'esecuzione di una prestazione lavorativa, senza che ne derivi l'instaurazione di un contratto di lavoro subordinato.
Anzi, il legislatore ha previsto espressamente che il tirocinio formativo e di orientamento non configura un rapporto di lavoro subordinato.
La finalità del tirocinio formativo o di orientamento è quella di agevolare l'inserimento o reinserimento lavorativo ma anche di consentire l'accrescimento delle conoscenze del soggetto attraverso l'esperienza all'interno di un contesto lavorativo.
Rappresenta di conseguenza una politica attiva del lavoro che il legislatore ha voluto introdurre sin dal 1997.
I vantaggi sono notevoli per entrambe i diversi soggetti coinvolti.
Il tirocinante inserito, infatti, potrà acquisire esperienza e conoscenza in un contesto lavorativo, ma anche avere l'opportunità di far conoscere le proprie capacità sul campo e potenzialmente mirare al consolidamento del rapporto in un contratto di lavoro stabile.
Per il soggetto ospitante, invece, appare di estremo interesse la possibilità di conoscere il tirocinante e quindi una potenziale nuova risorsa umana utilizzando, peraltro, comunque una prestazione lavorativa dietro la sola corresponsione di una modesta indennità per la partecipazione al tirocinio.
Inoltre, salvo i contributi assicurativi, non sono previsti ulteriori oneri salvo l'obbligo di stipula di un'assicurazione per la responsabilità civile conto terzi. Lo stage
Il tirocinio formativo o stage, è un istituto di politica attiva del lavoro introdotto dal legislatore inizialmente con la Legge 24 giugno 1997, n.196 e dal regolamento attuativo adottato con il Decreto Interministeriale 25 marzo 1998, n. 142.
Rappresenta un'importante misura finalizzata a realizzare un contatto diretto tra un soggetto ospitante ed il tirocinante allo scopo di favorirne l'arricchimento del bagaglio di conoscenze, l'acquisizione di competenze professionali e l'inserimento o il reinserimento lavorativo.
Va peraltro ricordato che la materia dei tirocini formativi, dopo la riforma costituzionale del 2001, è di esclusiva competenza regionale e pertanto la regolamentazione specifica va ricercata nelle singole aree di competenza.
La Legge n. 196/1997 ed il relativo decreto attuativo, ha regolato la materia fino al 2013, quando è stata attuata la disciplina prevista dall'art. 1, commi da 34 a 36, Legge 28 giugno 2012, n. 92.
La Legge 92/2012 cd. Legge Fornero, si è detto che ha riformato la materia con l'obiettivo, tra gli altri, di evitare un uso distorto dell'istituto ed il riconoscimento di una congrua indennità, anche in forma forfetaria, in relazione alla prestazione svolta, in mancanza della quale è prevista l'irrogazione di una sanzione amministrativa da un minimo di 1.000 a un massimo di 6.000 euro.
Al fine di contemperare l'esigenza di una disciplina uniforme della disciplina che, si è visto, è di competenza regionale, il legislatore ha previsto il rinvio in sede di Conferenza permanente per i rapporti Stato, Regioni, Province autonome di Trento e Bolzano affinché venisse concluso un accordo finalizzato al raggiungimento di una regolamentazione uniforme sul territorio nazionale, attraverso la definizione di apposite linee guida condivide e dunque atte a definire un quadro unitario da recepire dai singoli enti locali.
Le Linee Guida sono state adottate il 24 gennaio 2013 ed hanno definito puntualmente la regolamentazione della materia che le regioni e province autonome, nell'esercizio delle proprie competenze legislative e nella organizzazione dei relativi servizi, si sono impegnate a recepire attraverso proprie normative entro sei mesi.
Le singole regioni e province autonome hanno recepito quanto previsto dalle citate linee e dunque oggi la disciplina va ricercata nelle norme regionali che, si ribadisce, hanno competenza in materia.
Il 25 maggio 2017, la Conferenza Stato Regioni Province autonome di Trento e Bolzano ha approvato le nuove linee guida che aggiornano e sostituiscono quelle già approvate nel 2013.
Le Regioni e province di Trento e Bolzano si sono impegnate a recepirle entro sei mesi.
Fino al recepimento rimarranno vigenti le discipline territoriali già adottate.
Tra le finalità previste dalle nuove linee guida anche quello di limitarne gli abusi.
Tornando all'istituto del tirocinio, i vantaggi per i diversi soggetti coinvolti sono notevoli, non a caso la Raccomandazione dell'Unione Europea del 10 marzo 2014 pone la questione della qualificazione del tirocinio quale strumento fondamentale di inserimento dei giovani nel mondo del lavoro.
Il tirocinante inserito, infatti, potrà acquisire esperienza e conoscenza in un contesto lavorativo, ma anche avere l'opportunità di far conoscere le proprie capacità sul campo e potenzialmente consolidare il rapporto in un contratto di lavoro stabile.
Per il soggetto ospitante, invece, appare di estremo interesse la possibilità di conoscere il tirocinante e quindi una potenziale nuova risorsa umana, utilizzando comunque la prestazione lavorativa dietro la sola corresponsione di una modesta indennità per la partecipazione al tirocinio.
Inoltre, salvo i contributi assicurativi, non sono previsti ulteriori oneri salvo l'obbligo di stipula di un'assicurazione per la responsabilità civile conto terzi.
Oltremodo, poiché il tirocinio non configura un'attività lavorativa, la partecipazione, nonché la percezione dell'indennità, non comportano la perdita dello stato di disoccupazione eventualmente posseduto dal tirocinante.
Al fine di prevenire gli abusi, tuttavia, è previsto che il tirocinio non può essere utilizzato per tipologie di attività lavorative per le quali non sia necessario un periodo formativo.
Inoltre, i tirocinanti non possono essere utilizzati per sostituire i lavoratori nei periodi di picco delle attività o per la sostituzione di personale del soggetto ospitante nei periodi di malattia, maternità o ferie né per ricoprire ruoli necessari all'organizzazione dello stesso.
Vediamo nel dettaglio quanto previsto dalle Linee guida adottate il 25 maggio 2017. Definizione e durata
Il tirocinio viene definito quale misura formativa di politica attiva finalizzata a creare un contatto diretto tra un soggetto ospitante e il tirocinante allo scopo di favorirne l'arricchimento del bagaglio di conoscenze, l'acquisizione di competenze professionali e l'inserimento o il reinserimento lavorativo.
Consiste in un periodo di orientamento al lavoro e di formazione che tuttavia non si configura come un rapporto di lavoro.
Le tipologie di tirocini interessati dalla disciplina in esame sono i tirocini extracurriculari (formativi, di orientamento, di inserimento/reinserimento lavorativo) che si rivolgono ai seguenti soggetti:
Le linee guida prevedono dei limiti di durata minima e massima.
Quanto al limite massimo, invece, la durata, tenendo conto anche di proroghe e rinnovi, è la seguente:
In ogni caso, nella determinazione della durata occorre tenere conto degli obiettivi formativi da conseguire ed andrà indicata all'interno del PFI ai fini di valutarne la congruità.
Le proroghe o i rinnovi devono essere adeguatamente motivati dal soggetto ospitante e, laddove necessario, contenere una integrazione dei contenuti del PFI.
Sono previste due ipotesi di sospensione per motivi legati al tirocinante o al soggetto ospitante.
Nel primo caso, è prevista la possibilità di una sospensione per una durata pari o superiore a 30 giorni solari nelle seguenti ipotesi: maternità, infortunio o malattia di lunga durata.
La seconda ipotesi riguarda i periodi di chiusura aziendale della durata di almeno 15 giorni solari.
Tali periodi di sospensione determinano un corrispondente allungamento della durata.
Il soggetto ospitante o quello promotore possono recedere dal tirocinio in caso di gravi inadempienze da parte di uno dei soggetti coinvolti, ovvero in caso di impossibilità a conseguire gli obbiettivi formativi del progetto.
L'interruzione del tirocinante, comunque motivata, dovrà essere comunicata al tutor del soggetto ospitante e al tutor del soggetto promotore. L'avvio del tirocinio presuppone un accordo fra tre soggetti: promotore, ospitante e tirocinante.
Il soggetto promotore è colui che, in possesso dei requisiti previsti, si attiva per la proposizione ad un soggetto ospitante della possibilità di consentire l'inserimento di un tirocinante con finalità differenti a seconda della condizione soggettiva di quest'ultimo.
Il punto di partenza è costituito da convenzioni stipulate tra i soggetti promotori e i soggetti ospitanti, predisposte sulla base di modelli definiti dalle Regioni e Province Autonome.
Le convenzioni debbono prevedere almeno le seguenti sezioni:
Il momento centrale del tirocinio è rappresentato dal progetto formativo individuale (PFI) che definisce gli obiettivi formativi da conseguire per ciascun tirocinante, nonché le modalità di attuazione e deve essere allegato alla convenzione.
Nel PFI deve essere indicato il numero di ore giornaliere e settimanali che il tirocinante è tenuto ad osservare, che comunque non possono essere superiori a quanto previsto dal contratto collettivo applicato dal soggetto ospitante, in riferimento alle attività oggetto del percorso formativo.
Il modello di PFI è allegato alle linee guida del 26 maggio 2017.
È previsto inoltre un Dossier individuale (il format è allegato alle Linee Guida), nel quale dare evidenza documentale di quanto svolto dal tirocinante coerentemente con quanto indicato nel PFI, anche al fine dell'ulteriore adempimento previsto della stesura dell'Attestazione finale.
Sono previsti requisiti da parte delle tre parti coinvolte e limiti.
Da un punto di vista operativo, una volta stipulato il tirocinio formativo, sarà necessario adempiere agli obblighi assicurativi contro gli infortuni sul lavoro presso l'INAIL, oltre che per la responsabilità civile verso i terzi.
Ai fini INAIL i contributi assicurativi sono dovuti sul minimale giornaliero fissati per le categorie di lavoratori con retribuzione convenzionale stabilita con decreto ministeriale a livello nazionale ed annualmente oggetto di apposita circolare INAIL (v. circ. INAIL n.21 del 27 marzo 2014). Tal retribuzione convenzionale annuale è pari al minimale di rendita annuale diviso 300. Il tasso di rischio è quello relativo all'effettiva attività lavorativa svolta. Sarà altresì necessario procedere alla comunicazione obbligatoria prevista dall'articolo 9-bis, comma 2, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510 "Disposizioni urgenti in materia di lavori socialmente utili, di interventi a sostegno del reddito e nel settore previdenziale", convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, come modificato dalla legge 27 dicembre 2006, n. 296, art. 1, comma 1180. Nessun obbligo invece in ordine alle registrazioni nel libro unico del lavoro (cfr. Ministero del Lavoro, vademecum 9 dicembre 2008). II soggetto promotore è tenuto a garantire, salvo diverse disposizioni nella convenzione il rispetto dell'obbligo assicurativo per il tirocinante contro gli infortuni sul lavoro presso l'INAIL, oltre che per la responsabilità civile verso i terzi con idonea compagnia assicuratrice.
Condizioni di attivazione Oltre alla necessità che il tirocinio venga svolto in coerenza con gli obiettivi formativi previsti nel PFI, i tirocinanti non possono:
Inoltre, non è possibile attivare il tirocinio se egli:
Soggetto promotore
Le convenzioni possono essere stipulate dai seguenti soggetti promotori:
Le Regioni e le Province autonome possono integrare tale elencazione.
Il soggetto promotore deve individuare un referente o tutor che è il responsabile organizzativo del tirocinio.
Svolge altresì l'attività di monitoraggio al fine del buon andamento dell'esperienza di tirocinio e rilascia, anche sulla base della valutazione del soggetto ospitante, l'attestazione dei risultati, specificando le competenze eventualmente acquisite. Soggetto ospitante
Possono ospitare i tirocini tutti i datori di lavoro sia pubblici che privati, e quindi non solo le imprese ma anche i professionisti, gli enti non lucrativi, ecc.
Il soggetto ospitante deve essere in regola con la normativa sulla salute e sicurezza sui luoghi di lavoro e con la disciplina in materia di diritto al lavoro dei disabili.
Inoltre, salvi i licenziamenti per giusta causa e per giustificato motivo soggettivo e fatti salvi specifici accordi sindacali, non è possibile ospitare tirocinanti se il soggetto ospitante prevede nel PFI attività equivalenti a quelle per cui lo stesso ha effettuato, nella medesima unità operativa e nei 12 mesi precedenti, licenziamento per giustificato motivo oggettivo, licenziamenti collettivi, nonché:
Non si possono attivare tirocini in presenza di procedure concorsuali, salvo il caso in cui ci siano accordi con le organizzazioni sindacali che prevedono tale possibilità.
Il soggetto ospitante non deve avere procedure di CIG straordinaria o in deroga in corso per attività equivalenti a quelle del tirocinio, nella medesima unità operativa, salvo il caso in cui ci siano accordi con le organizzazioni sindacali che prevedono tale possibilità. Il soggetto ospitante che ha in corso contratti di solidarietà di tipo "espansivo" può attivare tirocini.
Attenzione: non è possibile attivare tirocini in favore di professionisti abilitati o qualificati all'esercizio di professioni regolamentate per attività tipiche ovvero riservate alla professione.
Il medesimo soggetto non può fungere, in relazione ad uno stesso tirocinio, da soggetto promotore e da soggetto ospitante.
Ferma restando la competenza regionale e delle province autonome, possono essere attivati contemporaneamente:
In ogni caso, sono esclusi dai limiti i tirocini con soggetti disabili e svantaggiati.
Il soggetto ospitante, oltre alle condizioni esaminate finora dovrà:
Il tirocinante ha diritto ad un'indennità di partecipazione che le linee guida hanno fissato di importo non inferiore a 300 euro lordi mensili.
Non è invece prevista l'indennità di qualora il tirocinio riguardi lavoratori sospesi e comunque precettori di forme di sostegno al reddito. Ciò poiché tali soggetti risultano già fruitori di ammortizzatori sociali.
L'indennità da un punto di vista fiscale risulta reddito assimilato a quelli di lavoro dipendente ai sensi dell'art. 50, D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 T.U.I.R. Coerentemente con la non configurabilità della partecipazione al tirocinio quale attività lavorativa, la prestazione lavorativa e le somme percepite risultano neutre ai fini del mantenimento dello status di disoccupato.
Nel caso di mancata corresponsione dell'indennità si applica una sanzione amministrativa variabile da determinarsi in relazione alla gravità dell'illecito commesso. La misura prevista ed è fissata da un minimo di 1.000 a un massimo di 6.000 euro. Si applica l'apparato sanzionatorio di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689. Ai fini IRAP le somme corrisposte ai tirocinanti non sono deducibili dal valore della produzione in quanto redditi assimilati a quali di lavoro dipendente (D.Lgs. 446/97, articolo 10-bis). Va tuttavia segnalato che l'Agenzia delle Entrate (Risoluzione 13 dicembre 2006, n. 139) ha ritenuto deducibili le somme corrisposte ai tirocini stipulati nell'ambito delle convenzioni per l'inserimento dei lavoratori disabili ai sensi della legge n. 68/1999. Esclusioni
Non rientrano nella disciplina citata finora in quanto sono soggette a specifiche regole, le seguenti tipologie di tirocinio:
Resta ferma la speciale disciplina relativa ai tirocini finalizzati all'inclusione sociale, all'autonomia delle persone e alla riabilitazione delle persone prese in carico dal servizio sociale professionale e/o dai servizi sanitari competenti. Riferimenti
Normativi Accordo Conferenza Stato, Regioni Province autonome di Trento e Bolzano 25 maggio 2017 Accordo Conferenza Stato, Regioni Province autonome di Trento e Bolzano 24 gennaio 2013 Legge 28 giugno 2012, n. 92 D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276 Legge 12 marzo 1999, n. 68 Decreto Interministeriale 25 marzo 1998, n. 142 D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 Legge 24 giugno 1997, n. 196 Legge 28 novembre 1996, n. 608 Legge 8 novembre 1991, n. 381 D.P.R. 22 dicembre 1986, n.917 Legge 24 novembre 1981, n. 689 D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124
Prassi Circolare INAIL n.21 del 27 marzo 2014 Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, Vademecum LUL 7 dicembre 2008 Agenzia delle Entrate, Risoluzione 13 dicembre 2006, n. 139 Bussole di inquadramento |