Andrea Costa
14 Settembre 2017

Scheda in fase di aggiornamento

In un mercato sempre più globalizzato la definizione di efficienti politiche di immigrazione rappresenta un elemento fondamentale per la crescita di un Paese. L'appartenenza dell'Italia all'Unione europea fa sì che la legislazione interna sia sempre più influenzata dalle decisioni del legislatore comunitario che, mediante il prevalente utilizzo della direttiva, ha modificato in maniera radicale il nostro sistema regolatorio.

Inquadramento

In un mercato sempre più globalizzato la definizione di efficienti politiche di immigrazione rappresenta un elemento fondamentale per la crescita di un Paese. L'appartenenza dell'Italia all'Unione europea fa sì che la legislazione interna sia sempre più influenzata dalle decisioni del legislatore comunitario che, mediante il prevalente utilizzo della direttiva, ha modificato in maniera radicale il nostro sistema regolatorio.

È la cittadinanza dello straniero a delineare le procedure di immigrazione applicabili: se per i lavoratori di cittadinanza comunitaria e assimilati vige il principio della libera circolazione, per gli altri cittadini devono essere soddisfatte le rigorose condizioni di ingresso e soggiorno, sempreché non si rientri nei – tassativi – casi particolari, per i quali sono stati previsti procedimenti semplificati.

Laddove non trovi applicazione la disciplina comunitaria della libera circolazione, la normativa di riferimento è rappresentata dal Testo Unico dell'Immigrazione, il

D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286

(il

T.U.I.

) e dal suo regolamento di attuazione il

D.P.R. 31 agosto 1999, n. 394

. Si osservi che, nonostante la legislazione applicabile sia la medesima su tutto il territorio nazionale, ciò non esclude che a livello locale le Autorità competenti possano adottare procedure e richiedere documenti differenti.

La libera circolazione del cittadino comunitario

La libertà di circolazione dei lavoratori rappresenta una delle quattro libertà fondamentali dell'Unione, funzionali alla creazione del mercato unico. È assicurata la libera circolazione all'interno dell'Unione europea dei soggetti economicamente attivi, lavoratori dipendenti (

ex

art.

45 del

TFUE

-

Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea

) o

autonomi

(

ex

art

. 49

del

TFUE

), a condizione che:

  • siano in possesso della cittadinanza di uno Stato membro;

  • l'attività lavorativa si svolga in uno Stato membro differente da quello in cui il lavoratore ha la cittadinanza.

Coloro che non rientrino nelle categorie sopra richiamate devono disporre di risorse economiche tali da non diventare un onere per il sistema di assistenza sociale dello Stato membro e di un'assicurazione sanitaria.

Per i lavoratori autonomi, specie se liberi professionisti, occorre verificare con attenzione l'attività svolta e se sono previsti specifici requisiti – quali, ad esempio, titoli di studio, abilitazioni all'esercizio della professione, appartenenza ad un ordine professionale – che possono variare in modo significativo tra lo Stato di provenienza e quello ospitante.

In evidenza

: Cittadinanza dell'Unione

È cittadino dell'Unione chiunque abbia la cittadinanza di uno Stato membro; la cittadinanza dell'Unione si aggiunge alla cittadinanza nazionale e non la sostituisce.

Gli Stati membri UE sono 28 e ricomprendono oltre all'ITALIA: AUSTRIA, BELGIO, BULGARIA, CIPRO, DANIMARCA, ESTONIA, FINLANDIA, FRANCIA, GERMANIA, GRECIA, IRLANDA, LETTONIA, LITUANIA, LUSSEMBURGO, MALTA, PAESI BASSI, POLONIA, PORTOGALLO, REGNO UNITO, REPUBBLICA CECA, REPUBBLICA SLOVACCA, ROMANIA, SLOVENIA, SPAGNA, SVEZIA, UNGHERIA.

In data 23 giugno 2016 gli elettori britannici sono stati chiamati a votare per il referendum sulla permanenza o meno del Regno Unito nell'Unione europea e ha prevalso il “leave”, con il 52 per cento delle preferenze. Sebbene il referendum sia solo consultivo e teoricamente non vincolante, è stato avviato il processo di uscita, nel rispetto dell'articolo 50 del Trattato sull'Unione europea. La cessazione dell'applicabilità dei Trattati nel Regno Unito non è comunque immediata, operando solo dalla data di entrata in vigore dell'accordo o, in mancanza, dopo 2 anni dalla data notifica, ma la proroga del termine è sempre più concreta.


Assunzione del lavoratore comunitario

La libertà di circolazione, disciplinata dal

regolamento

n. 492/2011

e dalla direttiva n. 2004/38/CE, comporta il diritto:

  • di poter fare ingresso e soggiornare nello Stato estero senza la necessità di chiedere un visto o un permesso di lavoro;

  • di poter rispondere a offerte di lavoro effettive;

  • di prendere dimora per svolgervi l'attività lavorativa;

  • di spostarsi liberamente al suo interno,

  • di rimanere sul territorio dopo avervi occupato un impiego.

Analogamente viene riconosciuto al datore di lavoro il diritto di assumere i lavoratori di un altro Stato membro, sempre nel rispetto delle norme in materia di libera circolazione dei lavoratori (

Corte Giust., 7 maggio 1998, c. C-350/96

, Clean Car Autoservice GesmbH;

Corte Giust., 11 gennaio 2007, causa C-208/05

, ITC Innovative Technology Center GmbH).

Limitazioni

sono previste per:

  • motivi di ordine pubblico,

  • motivi di pubblica sicurezza,

  • motivi di sanità pubblica,

  • gli impieghi nella pubblica amministrazione, ma solo per quei par

    ticolari rapporti caratterizzati dalla solidarietà nei confronti dello Stato e dalla reciprocità dei diritti e dei doveri

    (

    Corte Giust., 3 luglio 1986, causa

    C-

    66/85

    , Lawrie-Blum).

In evidenza

: Corte di Giustizia UE

La Corte di Giustizia ha riconosciuto alla libertà di circolazione la natura di «diritto fondamentale», in grado di garantire al lavoratore di poter «migliorare le sue condizioni di vita e di lavoro e di facilitare la sua promozione sociale, contribuendo nel contempo a soddisfare le necessità dell'economia degli Stati membri» (

Corte Giust., 13 luglio 1983, causa C-152/82

, Forcheri).

Al principio della libera circolazione dei lavoratori si deva riconoscere il contenuto più ampio possibile e le previsioni destinate a salvaguardare le primarie esigenze degli Stati membri devono interpretarsi in maniera restrittiva (

Corte Giust., 3 giugno 1986, causa C-139/85

, Kempf).

Il lavoratore ha la possibilità di soggiornare in Italia:

  • per un periodo non superiore a 3 mesi senza alcuna condizione o formalità, che non sia il possesso della carta di identità ovvero del passaporto in corso di validità;

  • per più di 3 mesi, a condizione che si iscriva all'Anagrafe del Comune di dimora. La documentazione richiesta può variare da Comune a Comune e l'inadempimento è sanzionabile.

Per soggiorni superiori a 5 anni il lavoratore ha diritto al soggiorno permanente, che si perde soltanto a seguito di assenze di durata superiore a 2 anni consecutivi.

I familiari del cittadino UE beneficiano di un analogo diritto alla libera circolazione che però deriva direttamente da quello riconosciuto al lavoratore. Oltre all'ingresso e al soggiorno nello Stato ospitante i familiari che siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente in uno Stato membro, hanno diritto di esercitare un'attività economica come lavoratori subordinati o autonomi.

Le procedure di immigrazione sono rinforzate per il familiare cittadino extra UE, che necessiterà di un visto d'ingresso e, per soggiorni superiori a 3 mesi, della Carta di soggiorno di familiare di un cittadino dell'Unione, da richiedersi alla Questura competente.

Le disposizioni previste per il ricongiungimento familiare o per l'ingresso con familiare al seguito si applicano anche alle unioni di civili tra persone dello stesso sesso (L. n. 76/2016), prevedendosi esplicitamente l'equiparazione al coniuge.

Libera circolazione dei cittadini SEE e svizzeri

Della medesima libertà di circolazione riconosciuta ai cittadini dell'Unione possono beneficiarne anche taluni cittadini di Stati terzi con i quali l'Unione europea abbia stipulato un apposito accordo. È il caso dei Paesi aderenti allo Spazio Economico Europeo e della Confederazione elvetica.

In evidenza

: Libertà di circolazione in Stati extra UE

Sulla base di specifici accordi stipulati con l'Unione europea possono beneficiare della libertà di circolazione anche:

  • i cittadini di uno Stato appartenente allo Spazio Economico Europeo, ovvero Norvegia, Islanda e Liechtenstein

  • i cittadini della confederazione elvetica

In data 9 febbraio 2014 si è tenuto in Svizzera un referendum popolare diretto a introdurre limitazioni all'immigrazione (seguito in data 25 settembre 2016 da una consultazione nel Canton Ticino), anche nei confronti dei cittadini UE. Diverse sono le proposte al vaglio del legislatore svizzero, nessuna delle quali ritenute accettabili dalle autorità comunitarie.

Lavoratori extra UE: le quote di ingresso

Nell'ambito del quadro normativo definito dal legislatore comunitario, residuano margini di autonomia per gli Stati dell'Unione con riferimento al contingentamento dei lavoratori extra UE. In Italia le politiche di immigrazione devono essere sviluppate sulla base di un apposito documento programmatico predisposto ogni 3 anni dal Presidente del Consiglio dei Ministri (

art. 3

T.U.I.

). Relativamente al 2018:

  • non

    è stato emanato il documento programmatico;

  • le quote annuali massime di stranieri da ammettere è stata definita con il DPCM 12 marzo 2019 in 30.850 unità, delle quali 12.850 per motivi di lavoro subordinato non stagionale e di lavoro autonomo e 18.000 per motivi di lavoro subordinato stagionale nei settori agricolo e turistico-alberghiero.

Nello specifico non sono stati autorizzati ingressi generici per lavoro subordinato, ma l'ingresso di 12.850 unità riguarda:

  • motivi di lavoro subordinato non stagionale;

  • motivi di lavoro autonomo;

  • conversione in permessi di soggiorno per lavoro subordinato e per lavoro autonomo di permessi di soggiorno rilasciati ad altro titolo.

Come chiarito dalla Circolare congiunta del Ministero dell'Interno e del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, 9 aprile 2019 n. 1257, le 12.850 quote sono ripartite come segue:

N. quote

Beneficiari

500

Cittadini stranieri non comunitari residenti all'estero, che abbiano completato programmi di formazione ed istruzione nei Paesi d'origine ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. n. 286 del 1998.

100

Lavoratori di origine italiana per parte di almeno uno dei genitori fino al terzo grado in linea diretta di ascendenza, residenti in Argentina, Uruguay, Venezuela e Brasile per motivi di lavoro subordinato non stagionale e di lavoro autonomo

4.750

Conversione di permessi di soggiorno per lavoro stagionale in permessi di soggiorno per lavoro subordinato

3.500

Conversione di permessi di soggiorno per studio, tirocinio e/o formazione professionale in permessi di soggiorno per lavoro subordinato

800

Conversione di permessi di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo rilasciati ai cittadini di Paesi terzi da altro Stato membro dell'Unione europea in permessi di soggiorno per lavoro subordinato

700

Conversione di permessi di soggiorno per studio, tirocinio e/o formazione Professionale in permessi di soggiorno per lavoro autonomo

100

Conversione di permessi di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, rilasciati ai cittadini di Paesi terzi da altro Stato membro dell'Unione europea in permessi di soggiorno per lavoro autonomo

2.400

a) imprenditori che intendono attuare un piano di investimento di interesse per l'economia italiana, che preveda l'impiego di risorse proprie non inferiori a 500.000 euro e provenienti da fonti lecite, nonché la creazione almeno di tre nuovi posti di lavoro;

b) liberi professionisti che intendono esercitare professioni regolamentate o vigilate, oppure non regolamentate ma rappresentate a livello nazionale da associazioni iscritte in elenchi tenuti da pubbliche amministrazioni;

c) titolari di cariche societarie di amministrazione e di controllo espressamente previsti dal decreto interministeriale n. 850 del 2011,

d) artisti di chiara fama o di alta e nota qualificazione professionale, ingaggiati da enti pubblici o privati, in presenza dei requisiti espressamente previsti dal decreto interministeriale n. 850 del 2011;

e) cittadini stranieri che intendono costituire imprese «start-up innovative» ai sensi della L. n. 221 del 2012 in presenza dei requisiti previsti dalla stessa legge e che sono titolari di un rapporto di lavoro di natura autonoma con l'impresa.

Per le istanze per i lavoratori autonomi e non stagionali, dalle 9 dell'11 aprile 2019 è disponibile all'indirizzo https//:nullaostalavoro.dlci.interno.it l'applicativo per la precompilazione dei moduli della domanda.

Le relative domande devono essere presentate telematicamente dal 16 aprile 2019 sino a tutto il 31 dicembre 2019, sempre mediante la registrazione al sito del ministero dell'Interno (https://nullaostalavoro.dlci.interno.it) e la compilazione telematica degli specifici modelli. L'istanza telematica non prevede la produzione di particolari documenti, che dovranno essere invece presentati in un secondo momento su apposita richiesta dalle Autorità competenti.

Diversamente dagli anni precedenti per poter accedere al sistema dello Sportello Unico è necessario il possesso di un'identità SPID da parte di ogni utente (Circolare congiunta del Ministero dell'Interno e del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, 9 aprile 2019, n. 1257).

I modelli da utilizzare per l'invio della domanda sono i seguenti:

Modello/i

Oggetto

A e B

Lavoratori di origine italiana residenti in Argentina, Uruguay, Venezuela e Brasile

VA

Conversioni dei permessi di soggiorno per studio, tirocinio e/o formazione professionale in permesso di lavoro subordinato

VB

Conversioni dei permessi di soggiorno per lavoro stagionale in lavoro subordinato

Z

Conversione dei permessi di soggiorno per studio, tirocinio e/o formazione professionale in lavoro autonomo

LS

Conversioni dei permessi di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo rilasciati da altro Stato membro dell'UE in permesso di lavoro subordinato

LS2

Conversioni dei permessi di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo rilasciati da altro Stato membro dell'UE in lavoro autonomo

LS1

Richiesta di Nulla Osta al lavoro domestico per stranieri in possesso di un permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo

BPS

Richiesta nominativa di nulla osta riservata all'assunzione di lavoratori inseriti nei progetti speciali

Lavoratori stagionali - La richiesta nominativa

Per il 2019 il

D.P.C.M. 12 marzo 2019 ha previsto una quota massima di 18.000 stagionali da impiegare nel settore agricolo e nel settore turistico-alberghiero

. Le quote sono limitate a lavoratori cittadini dei seguenti Paesi.

  • Albania

  • Algeria

  • Bosnia-Herzegovina

  • Corea (Repubblica di Corea)

  • Costa d'Avorio

  • Egitto

  • El Salvador
  • Etiopia

  • Ex Repubblica Jugoslava di Macedonia

  • Filippine

  • Gambia

  • Ghana

  • Giappone

  • India

  • Kosovo

  • Mali
  • Marocco

  • Mauritius

  • Moldova

  • Montenegro

  • Niger

  • Nigeria

  • Senegal

  • Serbia

  • Sri Lanka

  • Sudan

  • Tunisia
  • Ucraina

Nell'ambito della quota complessiva, una quota di 2.000 unità è riservata ai lavoratori, cittadini dei Paesi sopraindicati, che abbiano fatto ingresso in Italia per prestare lavoro subordinato stagionale per almeno una volta nei 5 anni precedenti e per i quali il datore di lavoro presenti richiesta di nulla osta pluriennale per lavoro subordinato stagionale. La procedura di immigrazione per gli stagionali si contraddistingue per la sua semplicità e rapidità.

La quota di 18.000 unità sarà ripartita a cura del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali agli Ispettorati Territoriali del Lavoro con apposita circolare, sulla base del fabbisogno scaturito dalle consultazioni effettuate a livello locale anche con le Regioni, parti sociali e organizzazioni sindacali.

La nuova disciplina delineata dal D.Lgs. n. 203/2016 che ha dato attuazione alla Direttiva 2014/36/UE ha evidenziato la necessità che gli ingressi per lavoratori stagionali siano limitati ai settori dell'agricoltura e turistico/alberghiero. Il decreto, oltre a semplificare le procedure di immigrazione per tali tipologie di lavoratori, ha agevolato la conversione del permesso di soggiorno stagionale e riconosce al lavoratore nuove tutele riguardo in caso di rifiuto (o revoca) del nulla osta al lavoro ascrivibile a cause imputabili al datore di lavoro. Con la Circolare n. 37 del 16 dicembre 2016 il Ministero del Lavoro ha fornito le opportune istruzioni operative, chiarendo che, in assenza di una maggiore specificazione dell'ambito di applicazione delle nuove disposizioni, la normativa di riferimento è individuata dal D.P.R. n. 1525 del 1963 - che definisce le relative attività nelle more dell'adozione del decreto ministeriale previsto dall'art. 21, co. 2, del D.Lgs. n. 81 del 2015 - nonché i contratti collettivi che disciplinano tali settori, da individuarsi nei contratti nazionali, territoriali o aziendali stipulati da associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e i contratti collettivi aziendali stipulati dalle loro rappresentanze sindacali aziendali ovvero dalla rappresentanza sindacale unitaria (cfr. l'art. 51 del D.Lgs. n. 81 del 2015).

L'istanza può essere inviata telematicamente a partire dalle ore 9 del 24 aprile 2019 sino al 31 dicembre 2019.

Diversamente dagli anni precedenti per poter accedere al sistema dello Sportello Unico è necessario il possesso di un'identità SPID da parte di ogni utente (Circolare congiunta del Ministero dell'Interno e del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, 9 aprile 2019 n. 1257).

PRIMA FASE: richiesta telematica nominativa

La richiesta nominativa viene effettuata telematicamente dal datore di lavoro italiano, dal datore di lavoro straniero regolarmente soggiornante, o delle associazioni di categoria per conto dei loro associati, compilando il Modulo C-stag.

SECONDA FASE: rilascio del nulla osta al lavoro

Il nulla osta al lavoro è rilasciata dallo Sportello Unico in base al diritto di precedenza non oltre 20 giorni dalla presentazione della richiesta ed ha validità da 20 giorni ad un massimo di 9 mesi. Per lavori ripetitivi il nulla osta può essere pluriennale, di durata massima triennale (fermo restando il limite di 9 mesi in un periodo di 12 mesi), e può essere rilasciato a quegli stranieri che dimostrino di essere venuti in Italia per almeno una volta nel corso degli ultimi 5 anni per prestare attività stagionale. Il permesso pluriennale deve indicare, per ciascun anno, i periodi autorizzati; il mancato rispetto della tempistica indicata comporta la revoca del permesso di soggiorno. Come chiarito dal Ministero del Lavoro con la Circolare n. 37/2016 formalmente il nulla osta al lavoro non conterrà più una durata temporale annuale prefissata corrispondente a quella usufruita nel periodo precedente di permanenza nel nostro Paese come lavoratore stagionale, ma riporterà l'indicazione del periodo di validità, espresso in mesi per un massimo di 9, la cui collocazione temporale verrà determinata sulla base di quanto stabilito nel contratto di soggiorno.

La durata del nulla osta e del permesso di soggiorno originariamente concessa può essere prorogata in caso di nuova opportunità di lavoro offerta dallo stesso o da altro datore di lavoro, purché si resti nell'ambito del lavoro stagionale e fermo restando il limite dei 9 mesi.

Qualora, decorsi i 20 giorni, non venga comunicato al datore di lavoro il diniego, la richiesta si intende accolta, a condizione che:

a) la richiesta riguardi uno straniero già autorizzato a prestare lavoro stagionale presso lo stesso datore di lavoro richiedente almeno una volta nei 5 anni precedenti;

b) il lavoratore sia stato regolarmente assunto dal datore di lavoro e abbia rispettato le condizioni indicate nel precedente permesso di soggiorno.

In tal caso verrà direttamente richiesto il visto di ingresso presso il consolato italiano competente.

Il nulla osta può essere rifiutato per cause ascrivibili al datore di lavoro (co. 12 dell'art. 24, ovvero l'applicazione di sanzioni per lavoro irregolare, liquidazione dell'impresa, mancato rispetto della legislazione del lavoro, licenziamenti nei 12 mesi precedenti alla richiesta di assunzione). In tali circostanze il datore di lavoro è tenuto a versare al lavoratore un'indennità determinata sulla base delle retribuzioni dovute ai sensi del CCNL applicabile e non corrisposte. Per il riconoscimento dell'indennità il lavoratore stagionale può rivolgersi direttamente all'autorità giudiziaria. Per il Ministero (Circ. n. 37/2016) tale indennità è dovuta al lavoratore a titolo di risarcimento del danno, e non di sanzione. Per il settore agricolo l'indennità è corrispondente alla retribuzione delle giornate indicate nel modello UNILAV, ovvero alle giornate lavorative di calendario.

TERZA FASE: ingresso e richiesta del permesso di soggiorno

Entro 8 giorni lavorativi dall'ingresso in Italia il lavoratore straniero ha l'onere di presentarsi presso lo Sportello Unico che ha rilasciato il nulla osta per stipulare il contratto di soggiorno e inoltrare la domanda di permesso di soggiorno per motivo di lavoro stagionale.

Il permesso di soggiorno:

  • ha una durata limitata;
  • permette di lavorare solo nel settore d'impiego stagionale;
  • alla scadenza è rinnovabile solo se di durata inferiore ai 9 mesi.

Qualora il datore di lavoro fornisca l'alloggio deve esibire, al momento della sottoscrizione del contratto di soggiorno, un titolo idoneo a provarne la disponibilità, le condizioni di fornitura e l'idoneità alloggiativa; in ogni caso il canone non può essere superiore a un terzo della retribuzione del lavoratore e automaticamente decurtato dalla retribuzione.

Il lavoratore stagionale che abbia svolto per almeno 3 mesi una regolare attività lavorativa può convertire il permesso di soggiorno per lavoro stagionale in quello per lavoro subordinato, sempre nei limiti delle quote definite annualmente con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri. Per il settore agricolo, nel quale le prestazioni dei lavoratori stagionali sono effettuate a giornate, dovrà risultare una prestazione lavorativa media di almeno 13 giorni mensili, nei 3 mesi lavorativi, con un totale di 39 giornate, coperti da regolare contribuzione previdenziale.

In caso di occupazione di lavoratori privi del permesso di soggiorno il datore di lavoro è punito con la reclusione da 6 mesi a 3 anni e con la multa di 5.000 euro per ogni lavoratore impiegato, pene aumentate da un terzo alla metà se i lavoratori occupati sono in numero superiore a 3, se sono minori in età non lavorativa, se sono sottoposti alle altre condizioni lavorative di particolare sfruttamento di cui al co. 3 dell'art. 603-bis del c.p.

Gli ingressi fuori quota

Per determinate categorie di lavoratori è previsto un ingresso fuori quota. Trattasi dei seguenti lavoratori per i quali occorre richiedere in via telematica il nulla osta presentando gli specifici moduli indicati.

Moduli telematici

Richiesta di nulla osta

ex art. 27

Modulo

Distacco di dirigenti o personale altamente specializzato (lett. a)

D

Assunzione di lettori universitari di scambio o di madre lingua (lett. b)

E

Assunzione di professori universitari per un incarico accademico

(lett. c)

F

Lavoro subordinato di traduttore-interprete (lett. d)

G

Proseguimento di un rapporto di lavoro domestico in corso all'estero (lett. e)

H

Distacco di lavoratori per finalità formative (lett. f)

I

Distacco di lavoratori per l'effettuazione di prestazioni oggetto di contratto di appalto (lett. i)

M

Infermieri professionali (lett.

r bis)

O

Per ricerca scientifica per l'ammissione di ricercatori stranieri (art. 27 ter)

FR

Comunicazione di ingresso in Italia per proseguire l'attività di ricerca iniziata in un altro Stato appartenente all'Unione Europea per un periodo non superiore a 3 mesi (art. 27 ter)

FC

Lavoratori altamente qualificati. Carta blu UE

(art. 27 quater)

BC

Trasferimenti intra-societari (art. 27 quinques)

ICT

Trasferimenti intra-societari

(art. 27 sexies)

. Mobilità all'interno dell'Unione Europea dei lavoratori di cui sopra già ammessi in un altro Stato membro e che vengono successivamente trasferiti in Italia a richiesta del datore di lavoro

CICT

Rientrano inoltre negli ingressi fuori quota previsti dall'art. 27:

  • i lavoratori marittimi

    (lett. h)

    ;

  • i lavoratori occupati presso circhi o spettacoli viaggianti all'estero

    (lett. l)

    ;

  • il personale artistico e tecnico per spettacoli lirici, teatrali, concertistici o di balletto (lett. m);

  • i ballerini, artisti e musicisti da impiegare presso locali di intrattenimento

    (lett. n)

    ;

  • gli artisti da impiegare da enti musicali teatrali o cinematografici o da imprese radiofoniche o televisive, pubbliche o private, o da enti pubblici, nell'ambito di manifestazioni culturali o folcloristiche

    (lett. o)

    ;

  • gli stranieri che siano destinati a svolgere qualsiasi tipo di attività sportiva professionistica presso società sportive italiane ai sensi della

    legge

    n. 91

    /1981

    (lett. p)

    ;

  • i giornalisti corrispondenti ufficialmente accreditati in Italia e dipendenti regolarmente retribuiti da organi di stampa quotidiani o periodici, ovvero da emittenti radiofoniche o televisive straniere

    (lett. q)

    ;

  • le persone che, secondo le norme di accordi internazionali in vigore per l'Italia, svolgono in Italia, attività di ricerca o un lavoro occasionale nell'ambito di programmi di scambi di giovani o di mobilità di giovani o sono persone collocate "alla pari"

    (lett. r)

    .

La Legge di bilancio n. 232/2016, all'art. 1, co. 148, ha individuato una nuova ipotesi di ingresso fuori quota, ora regolata dal nuovo art. 26-bis del Testo Unico dell'Immigrazione, per gli stranieri che intendano effettuare:

a) un investimento di almeno euro 2.000.000 in titoli emessi dal Governo italiano e che vengano mantenuti per almeno due anni;

b) un investimento di almeno euro 1.000.000 in strumenti rappresentativi del capitale di una società costituita e operante in Italia mantenuto per almeno due anni ovvero di almeno euro 500.000 nel caso tale società sia una start-up innovativa iscritta nella sezione speciale del registro delle imprese di cui all'art. 25, co. 8, D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221;

c) una donazione a carattere filantropico di almeno euro 1.000.000 a sostegno di un progetto di pubblico interesse, nei settori della cultura, istruzione, gestione dell'immigrazione, ricerca scientifica, recupero di beni culturali e paesaggistici.

La procedura per l'accertamento dei requisiti è stata definita dal decreto attuativo 21 luglio 2017 e dal Manuale operativo del 16 novembre 2017. In estrema sintesi, la procedura è centralizzata, per il tramite del Comitato inter-istituzionale Investor for Italy e della sua Segreteria, che gestiscono tutte le comunicazioni con i richiedenti visto, garantendo una certa uniformità di giudizio. L'intera procedura è bilingue (italiano e inglese), si svolge on-line per il tramite di una apposita piattaforma elettronica e prevede il rilascio del nulla osta entro 30 giorni dalla presentazione della candidatura. L'intera procedura si sviluppa in tre fasi: la prima finalizzata al rilascio del visto e all'emissione del nulla osta, la seconda alla richiesta del permesso di soggiorno e all'effettuazione dell'investimento, l'ultima al rinnovo del permesso di soggiorno.
Operativamente è necessario accedere al portale investorvisa.mise.gov.it, creare un account personale a nome del richiedente e procedere alla compilazione del formulario on-line. La presentazione della domanda è gratuita e la documentazione – da prodursi in lingua italiana o inglese, dovendosi altrimenti fornire una traduzione giurata – deve essere prodotta in formato pdf. Occorrerà caricare la documentazione comprovante: a) la titolarità e la trasferibilità degli importi da destinare all'investimento/donazione; b) la provenienza delle risorse finanziarie utilizzate e la liceità della stessa; c) l'insussistenza di condanne penali definitive e di carichi pendenti. La documentazione completa viene validata dal richiedente visto con firma digitale.
L'esito viene comunicato tramite la piattaforma; qualora sia favorevole il Presidente del Comitato firma digitalmente il Nulla Osta all'emissione di un visto per investitori e lo trasmette al richiedente e alla Rappresentanza diplomatica competente. Il Nulla Osta deve essere utilizzato per il rilascio del visto entro 6 mesi dall'emissione.
A partire dalla data di ingresso nel territorio nazionale il cittadino straniero deve far richiesta del permesso di soggiorno presentandosi personalmente presso la Questura competente entro 8 giorni, mentre ha 3 mesi di tempo per effettuare l'investimento o la donazione. Il permesso di soggiorno ha durata biennale, durante la quale il detentore del visto ha l'obbligo di mantenere l'investimento, e può essere rinnovato per ulteriori 3 anni. Qualora l'investimento o la donazione risultino revocati, il permesso di soggiorno viene a sua volta revocato; laddove lo straniero intenda effettuare un nuovo investimento o donazione in sostituzione della precedente, deve presentare domanda per un nuovo visto per investitori.

Forme di agevolazione nella trattazione delle domande di visto di ingresso e di permesso di soggiorno sono previste anche nei confronti di coloro che trasferiscano la propria residenza fiscale in Italia ai sensi dell'art. 24-bis del TUIR, introdotto dal comma 152 della Legge di bilancio 2016.

Per tale fattispecie si è in attesa della normativa attuativa è si potrebbe ricorrere all'istituto della residenza elettiva.

Al fine di semplificare le procedure riducendo gli oneri amministrativi per le imprese e di assicurare un omogeneo iter procedurale nell'attività degli Sportelli Unici per l'Immigrazione su tutto il territorio nazionale (si osserva infatti una certa disomogeneità negli approcci) il Ministero dell'Interno e il Ministero del Lavoro hanno emanato la Circolare congiunta del 14 luglio 2016, prot. 35/0002777 avente ad oggetto “Procedimenti di competenza degli Sportelli Unici per l'Immigrazione. Documentazione occorrente ai fini dell'ingresso, al di fuori delle quote, dei lavoratori che rientrano nelle ipotesi disciplinate dagli articoli 27, co. 1 e 27-quater del D.Lgs. 286/98”.

Riguardo alla documentazione da produrre, con la medesima Circolare è stato chiarito che la società richiedente potrà:

  • presentare i documenti richiesti, la prima volta "in originale";
  • autocertificare i requisiti, nel caso di ulteriori domande presentate successivamente entro un anno dalla prima, solo qualora non siano verificati cambiamenti, rispetto alla documentazione già presentata:

Potranno essere autocertificati da parte delle Aziende i seguenti documenti:

  1. documento attestante il rapporto di filiazione tra l'azienda distaccante e l'azienda distaccataria (visura camerale storica, e in assenza, visura camerale estera legalizzata e tradotta dall'autorità diplomatica italiana all'estero, bilancio consolidato);
  2. visura camerale estera della società distaccante;
  3. visura camerale della società italiana non antecedente a sei mesi;
  4. impiego del lavoratore nello stesso settore da almeno 6 mesi.
Procedura di distacco - Art. 27 lett. a)

Il distacco infragruppo rappresenta una delle procedure più utilizzate, soprattutto dalle multinazionali, e consente l'ingresso ed il soggiorno in Italia per un periodo massimo - comprese le eventuali proroghe - di 5 anni. La procedura deve essere seguita scrupolosamente, pena il rigetto dell'istanza, e richiede la verifica puntuale della documentazione richiesta dai singoli Sportelli Unici competenti per territorio.

PRIMA FASE: richiesta telematica nominativa del nulla osta

Il modello telematico di richiesta da compilare è il Modulo D, che prevede i seguenti quadri:

  • Dati della distaccataria e del suo

    legale rappresentante;

  • Dati del lavoratore distaccato;

  • Dati della distaccante;

  • Proposta del contratto di soggiorno (con l'attività oggetto del distacco e gli elementi del contratto di soggiorno offerto, indicando il CCNL applicabile, l'inquadramento del lavoratore come dirigente o quadro, l'orario di lavoro settimanale);

  • Sistemazione alloggiativa;

  • Impegno al pagamento delle spese di viaggio per il rientro del lavoratore nel paese di provenienza nel caso di espulsione coattiva e a comunicare ogni variazione concernente il rapporto di lavoro;

  • Dati occupazionali e di bilancio della distaccataria e dichiarazione della stessa di essere in regola con i versamenti contributivi ed assicurativi dovuti per il personale occupato, di non avere effettuato negli ultimi 12 mesi licenziamenti per riduzione di personale, né di avere attualmente in forza lavoratori in C.I.G. aventi qualifica corrispondente a quella con cui si intende assumere il lavoratore non appartenente all'U.E., che non ricorrono i divieti di cui all'

    art. 3 del D

    . L

    gs

    . n.

    368/2001

    , di non risolvere il rapporto di lavoro, se non per motivi di legge o di contratto, prima della scadenza prevista;

  • Richiesta del visto e indirizzo per eventuali comunicazioni.

In questa fase non occorre trasmettere alcuna documentazione.

Laddove per motivi economici fosse impossibile inquadrare il lavoratore come dirigente o quadro occorrerà individuare altre modalità di ingresso (semmai ricorrendo alla successiva lettera g) dell'

art. 27 del T.U.I.

, laddove applicabile).

SECONDA FASE: produzione della documentazione

Al termine dell'analisi delle informazioni comunicate, lo Sportello Unico competente invia un'apposita comunicazione, di regola via posta certificata, con l'elenco della documentazione richiesta. Di base occorre produrre:

  • la documentazione di identità dei soggetti indicati nell'istanza;

  • la visura camerale della Società distaccataria;

  • l'originale del Modello AUTOCERTIFICAZIONI mod. D fornito dallo stesso Sportello Unico;

  • l'originale della Marca da bollo indicata nella domanda;

  • l'idonea documentazione che dimostri il legame societario;

  • la lettera di assegnazione, redatta dalla società distaccante, nella quale riportare tutti i punti elencati nel modello 1 fornito dallo Sportello Unico (tra cui il regime previdenziale applicabile e, laddove necessario, l'impegno ad aprire una rappresentanza previdenziale in Italia della società distaccante, la retribuzione determinata in conformità con la normativa italiana vigente, necessariamente corrisposta dalla distaccante).

La documentazione estera deve essere tradotta in italiano e legalizzata dalla rappresentanza consolare italiana estera, ovvero recare il timbro APOSTILLE per i Paesi aderenti alla convenzione dell'Aja del 5 ottobre 1961.

Il rilascio del nulla osta avverrà ad opera dello Sportello Unico una volta effettuati gli accertamenti istruttori sulla documentazione ricevuta e aver ottenuto il parere positivo dalla Questura e dalla DTL.

TERZA FASE: richiesta del visto e del permesso di soggiorno

Rilasciato il nullaosta, il datore di lavoro deve comunicarlo al lavoratore straniero, che ha 6 mesi di tempo per richiedere e ritirare il

visto

. Ottenuto il visto dalla rappresentanza consolare italiana, il lavoratore, entro 8 giorni lavorativi dal suo ingresso in Italia, deve

fissare un appuntamento e presentarsi

presso lo Sportello Unico che ha rilasciato il nullaosta assieme al rappresentante della società distaccataria per la sottoscrizione del contratto di soggiorno

e dell'accordo d'Integrazione (per permanenze superiori a 365 giorni)

,

e la contestuale richiesta del permesso di soggiorno, per la quale l'

Ufficio gli consegna

l'apposito kit. Il lavoratore verrà quindi convocato per i rilevamenti biometrici presso la Questura competente.

PROROGA

La Circolare congiunta del 14 luglio 2016, prot. 35/0002777 ha individuato i modelli di gestione della proroga. In particolare la richiesta di proroga della durata del distacco autorizzato con nulla-osta al lavoro deve essere trasmessa (All.1- Mod. richiesta proroga) in modalità cartacea allo Sportello Unico per l'Immigrazione che ha proceduto al primo rilascio. Acquisito il parere di competenza della DTL, il SUI rilascia relativa proroga (All. 2 - Mod. rilascio proroga). Qualora sia stato stipulato un Protocollo d'Intesa (art. 27 - commi 1-ter e 1-quater), la richiesta di proroga della durata del distacco deve essere trasmessa con modalità cartacea (all. 3 - Modello richiesta proroga) allo Sportello Unico per l'Immigrazione al quale è stata inoltrata - per il primo ingresso - la comunicazione della proposta di contratto di soggiorno. Acquisito il parere della DTL il SUI rilascia la relativa proroga (All. 4 - Mod. rilascio proroga comunicazione).

ASSUNZIONE

La società distaccataria può assumere il lavoratore distaccato secondo le modalità vigenti per i lavoratori italiani o comunitari (UNILAV):

  • alla scadenza del primo periodo di distacco indicato sul contratto di soggiorno;
  • successivamente, entro il termine del periodo massimo di distacco (cinque anni).
Procedura Carta blu UE - Art. 27 quater

La procedura per l'ottenimento della Carta blu UE, delineata con la

direttiva 2009/50/CE

, consente ai datori di lavoro residenti in Italia l'assunzione diretta dei cittadini extracomunitari “​​altamente qualificati” e obbliga il lavoratore a svolgere per i primi 2 anni la medesima attività lavorativa “altamente qualificata” autorizzata e prevista da contratto di lavoro offerto.

Possono ottenere la Carta blu UE in Italia anche i cittadini extracomunitari che abbiano ottenuto una Carta blu in altro Paese membro e che vi abbiano soggiornato per almeno 18 mesi, senza la necessità di un Visto di lavoro preventivo per l'ingresso in Italia.

È necessario:

  • il possesso di un titolo di studio rilasciato da istituti di istruzione superiore che certifichi il completamento di un percorso formativo di durata almeno triennale, con conseguimento di relativa qualifica professionale attestata dal Paese di provenienza;

  • che la posizione di lavoro offerta rientri tra quelle previste nei livelli 1, 2 e 3 della classificazione ISTAT delle professioni CP 2011;

  • il lavoratore abbia conseguito una qualifica professionale superiore rilasciata dall'Autorità estera competente necessaria ad esercitare le professioni rientranti nei livelli 1, 2 e 3 della classificazione ISTAT delle professioni CP 2011;

  • il contratto di lavoro offerto abbia una durata di almeno 12 mesi;

  • l'importo della retribuzione annua lorda offerta non sia inferiore al triplo del livello minimo previsto per l'esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria e comunque rispetti il salario minimo garantito dal CCNL applicato.

In merito le difficoltà maggiori riguardano la produzione dei titoli di istruzione superiore e della qualifica professionale superiore conseguiti e rilasciati all'estero da legalizzare. Anche in tale circostanza sono previste più fasi:

  • l'inoltro della istanza telematica;

  • la richiesta della documentazione, l'invio da parte del datore di lavoro e l'analisi della documentazione;

  • il rilascio del nulla osta, la richiesta alla competente Rappresentanza diplomatica italiana all'estero del visto per motivi di lavoro con dicitura “Carta blu UE”;

  • l'ingresso in Italia, ed entro 8 giorni lavorativi, la convocazione presso Sportello Unico per l'Immigrazione per la sottoscrizione del contratto di Soggiorno e dell'accordo d'Integrazione, l'autorizzazione all'invio della richiesta del permesso di Soggiorno (tramite kit Postale) e la convocazione per i rilevamenti biometrici presso la Questura competente.

Sino al rilascio del permesso di soggiorno elettronico le ricevute di invio del kit Postale rappresentano un titolo di soggiorno temporaneo che autorizza lo svolgimento dell'attività lavorativa in Italia.

In data 20 giugno 2016 è stato sottoscritto tra la Direzione centrale per le Politiche dell'immigrazione e dell'asilo, del Ministero dell'Interno, e Confindustria un protocollo d'intesa per agevolare le procedure di rilascio della Carta Blu UE, con l'obiettivo di velocizzare le procedure e ridurre i tempi di ingresso.
Il Ministero consentirà alle imprese associate a Confindustria l'accesso diretto tramite credenziali al sistema informatico dello Sportello Unico, per comunicare la proposta di contratto per lavoro subordinato.

CAMBIAMENTI DEI DATORI DI LAVORO

Se effettuati nei primi 2 anni, è necessario inviare preliminarmente il nuovo contratto di lavoro alla Direzione Territoriale del Lavoro competente per luogo di attività lavorativa per il rilascio della relativa autorizzazione, che si intenderà acquisita, decorsi inutilmente 15 giorni dalla ricezione della documentazione.

PROROGA

È sufficiente la proroga del permesso di soggiorno in costanza del rapporto di lavoro (Verifica dell'UNILAV con comunicazione di assunzione).

Ingresso e soggiorno per trasferimenti intra-societari

Nuove procedure di immigrazione e soggiorno sono state identificate dalla Direttiva 2014/66/UE del 15 maggio 2014, facilitando le procedure di ingresso e di soggiorno di cittadini di Paesi terzi nell'ambito di trasferimenti – distacchi – intra-societari, recepita dal D.Lgs. 29 dicembre 2016, n. 253, che ha introdotto nel Testo Unico Immigrazione gli artt. 27-quinquies e 27-sexies, oggetto di chiarimenti da parte della Circolare n. 517 del 9 febbraio 2017 del Ministero dell'Interno.

Dall'11 febbraio 2017 è possibile far entrare, fuori dalle quote, cittadini stranieri altamente qualificati che intendano svolgere prestazioni di lavoro subordinato nell'ambito di trasferimenti intra-societari per periodi superiori a 3 mesi e che soggiornino fuori del territorio dell'Unione europea, ovvero in un altro Stato membro, al momento della domanda di ingresso.

Indipendentemente dalla cittadinanza, l'art. 27-quinquies si applica a:

  • dirigenti;
  • lavoratori specializzati, in possesso di conoscenze specialistiche indispensabili per il settore di attività, le tecniche o la gestione dell'entità ospitante;
  • lavoratori in formazione, in possesso di un diploma universitario. Devono rispettare un piano formativo individuale contenente durata, obiettivi formativi e condizioni di svolgimento della formazione.

Occorre dimostrare che il lavoratore abbia lavorato nella stessa impresa o nello stesso gruppo di imprese, nel periodo immediatamente precedente la data del trasferimento intra-societario, per un periodo minimo di 3 mesi ininterrotti.

La durata massima del trasferimento è di 3 anni per dirigenti e personale specializzato ed 1 anno per dipendenti in formazione. Al termine del periodo massimo, i lavoratori stranieri devono lasciare il territorio degli Stati membri. Tra la fine della durata massima del trasferimento intra-societario e la presentazione di un'altra domanda per trasferimento intra-societario per lo stesso straniero devono intercorrere almeno 3 mesi.

Al lavoratore straniero viene rilasciato un permesso di soggiorno per trasferimento intra-societario con dicitura “ICT”.

Per richiedere il nulla osta è necessario fare riferimento alla “Richiesta nominativa di nulla osta al trasferimento intra-societario per il distacco di dirigenti, lavoratori specializzati o lavoratori in formazione – Modulo ICT”, presentando allo Sportello Unico, entro 10 giorni dalla presentazione dell'istanza, la documentazione richiamata nella Circolare n. 517/2017 del Ministero dell'Interno.

Lo Sportello Unico deve rilasciare il nulla osta e trasmetterlo con il codice fiscale dello straniero agli Uffici consolari per il rilascio del visto, nel termine massimo di 45 giorni dalla presentazione della richiesta.

II nulla osta ha validità per un periodo non superiore a sei mesi dalla data del rilascio. Entro 8 giorni dall'ingresso sul territorio nazionale, lo straniero deve informare le autorità italiane della propria presenza al fine di completare la procedura di ingresso e di soggiorno in Italia con il ritiro del permesso di soggiorno che riporterà la dicitura “ICT”.

Il permesso di soggiorno rilasciato a seguito della concessione del nulla osta all'ingresso da parte dello Sportello Unico ha durata pari a quella del trasferimento intra-societario e può essere rinnovato, in caso di proroga, entro il limite massimo di tempo stabilito per ciascuna categoria di lavoratori.

Mobilità

L'art. 27-sexies prevede la mobilità per gli stranieri già in possesso del permesso di soggiorno “ICT” tra entità ospitanti (sede, filiale, rappresentanza o un'impresa appartenente allo stesso gruppo) stabilite in diversi Stati membri per un periodo massimo di 90 giorni in un arco temporale di 180 giorni. Per la mobilità di breve durata non occorre richiedere il nulla osta ed il lavoratore potrà entrare nello Stato estero senza il visto di ingresso.

Per distacchi superiori a 90 giorni l'entità ospitante deve presentare apposita richiesta di nulla osta secondo le modalità indicate all'art. 27-quinquies. Entro 8 giorni dal rilascio del nulla osta lo straniero dichiara allo Sportello Unico dell'Immigrazione la propria presenza ai fini del rilascio del permesso di soggiorno che riporterà la dicitura “mobile ICT”.

Nelle more del rilascio del nulla osta e della consegna del permesso di soggiorno “mobile ICT”, allo straniero è consentito di lavorare, purché il permesso di soggiorno ICT rilasciato dal primo Stato membro sia in corso di validità.

Accordo di integrazione

Nel processo di immigrazione del cittadino non appartenente all'Unione Europea, la sottoscrizione dell'Accordo di integrazione rappresenta un elemento fondamentale, condizione necessaria per il rilascio del permesso di soggiorno.

L'Accordo, previsto dall'art. 4-bis T.U.I. (D.P.R. 14 settembre 2011, n. 179):

  • è obbligatorio per gli stranieri, di età superiore ai 16 anni, che devono fare ingresso nel territorio nazionale per la prima volta e richiedano un permesso di soggiorno di durata non inferiore ad un anno. Per i minori tra i 16 e i 18 anni è necessaria la sottoscrizione anche per il genitore o a chi eserciti la potestà genitoriale, mentre per i minori non accompagnati affidati o sottoposti a tutela l'accordo è sostituito dal completamento del progetto di integrazione sociale e civile;

  • contiene l'impegno a sottoscrivere specifici obiettivi di integrazione, da conseguire nel periodo di validità del permesso di soggiorno. Da parte dello Stato l'impegno è quello di assicurare il godimento dei diritti fondamentali e di fornire gli strumenti che consentano di acquisire la lingua, la cultura ed i principi della Costituzione italiana; da parte del cittadino straniero, l'impegno è al rispetto delle regole della società civile;

  • è articolato per crediti;

  • ha la durata di due anni ed è prorogabile di uno.

In particolare, lo straniero si impegna:

  • acquisire una conoscenza della lingua italiana parlata equivalente almeno al livello A2 di cui al quadro comune europeo di riferimento per le lingue emanato dal Consiglio d'Europa;

  • acquisire una sufficiente conoscenza dei principi fondamentali della Costituzione della Repubblica, dell'organizzazione e funzionamento delle istituzioni pubbliche e della vita civile in Italia, con particolare riferimento ai settori della sanità, della scuola, dei servizi sociali, del lavoro e agli obblighi fiscali;

  • garantire l'adempimento dell'obbligo di istruzione da parte dei figli minori;

  • assolvere gli obblighi fiscali e contributivi.

L'interessato dichiara, altresì, di aderire alla Carta dei Valori della cittadinanza e dell'integrazione di cui al D.M. 23 aprile 2007 e si impegna a rispettarne i principi.

L'Accordo è adempiuto quando, al momento della verifica, lo straniero ha conseguito almeno 30 crediti; l'aver commesso reato o gravi violazioni della legge possono portare alla decurtazione dei crediti potranno anche esser decurtati. La perdita integrale dei crediti determina la revoca del permesso di soggiorno e l'espulsione dello straniero dal territorio dello Stato, ad eccezione dei casi previsti nel medesimo art. 4-bis T.U.I.

All'atto della sottoscrizione dell'accordo, sono assegnati allo straniero 16 crediti; entro tre mesi dalla stipula lo Stato assicura allo straniero la partecipazione gratuita ad una sessione di formazione civica e di informazione sulla vita civile in Italia, a cura dello sportello unico, di durata tra le 5 e le 10 ore.

Un mese prima del termine del biennio – o dell'eventuale anno di proroga qualora il numero di crediti sia compreso tra 1 e 29 o non siano stati conseguiti i livelli della conoscenza della lingua italiana parlata, della cultura civica e della vita civile in Italia – si avvieranno, a cura dello Sportello Unico, le procedure di verifica dell'accordo, richiedendo la documentazione necessaria per il riconoscimento dei crediti. In assenza della documentazione i livelli di conoscenza richiesti vengono accertati con un apposito esame.

Ricongiungimento familiare

Il diritto al rispetto della vita privata e familiare è garantito dalla

direttiva 2

003/86/CE

.

Il ricongiungimento deve essere disposto nel rispetto delle disposizioni indicate dall'

art. 29

del T.U.I.

e utilizzando le procedure telematiche dedicate.

Con l'entrata in vigore della L. n. 76/2016, il diritto all'unità familiare viene riconosciuto anche alle unioni civili, mentre lo stesso non può dirsi per le unioni di fatto, per le quali non viene prevista una analoga equiparazione al coniuge.

Soggiornanti di lungo periodo

Le condizioni per poter godere dello status di soggiornante di lungo periodo sono previste dall'

art. 9 del T.U.I.

, definito in attuazione delle previsioni della direttiva 2003/109/CE.

Prima della presentazione della domanda il lavoratore deve aver soggiornato nel territorio italiano legalmente ed ininterrottamente per 5 anni. Al lavoratore straniero soggiornante di lungo periodo viene riconosciuto in via permanente:

  • una tutela rinforzata all'allontanamento;

  • il diritto a spostarsi in un altro Stato membro per svolgere attività di lavoro dipendente per periodi superiori ai 3 mesi, a condizione che lo stato di destinazione dedichi loro particolari flussi di ingresso.

Con la sentenza n. 6095 del 24 maggio 2016 il T.A.R. Lazio ha disapplicato la normativa nazionale (D.M. 6 ottobre 2011) che impone ai cittadini di paesi terzi che chiedano il rilascio o il rinnovo del permesso di soggiorno il pagamento di un contributo variabile tra gli 80 e i 200 euro per contrasto con i principi comunitari, considerato sproporzionato rispetto alle finalità perseguite dalla direttiva 2003/109/CE e tale da creare un ostacolo all'esercizio dei diritti conferiti da quest'ultima.

Al fine di soddisfare il requisito relativo alla durata del soggiorno, il titolare della Carta blu UE è autorizzato a cumulare i vari periodi di soggiorno maturati, a condizione che:

  • abbia maturato 5 anni di soggiorno legale e ininterrotto nel territorio dell'Unione come titolare di Carta blu UE;

  • abbia soggiornato legalmente e ininterrottamente nel territorio dello stato membro nel quale è stata presentata la domanda di permesso di soggiorno per soggiornante di lungo periodo per i 2 anni immediatamente precedenti.

Ingresso per motivi non di lavoro - Il visto per affari

Il visto di ingresso per "affari" consente l'ingresso in Italia, ai fini di un soggiorno di breve durata, allo straniero che intenda viaggiare per finalità economico-commerciali, per contatti o trattative, per l'apprendimento o la verifica dell'uso e del funzionamento di beni strumentali acquistati o venduti nell'ambito di contratti commerciali e di cooperazione industriale. In ogni caso il visto per affari non consente lo svolgimento di attività lavorativa, se non quanto strettamente previsto dalle attività in precedenza richiamate.

Per l'ottenimento del visto d'ingresso occorre esibire sufficiente documentazione atta a comprovare:

  • la propria condizione di operatore economico-commerciale;

  • la finalità del viaggio;

  • il possesso di adeguati mezzi economici di sostentamento;

  • la disponibilità di un alloggio, mediante prenotazione alberghiera o dichiarazione di ospitalità, prestata da cittadino dell'UE o straniero regolarmente residente in Italia;

  • la copertura di un'assicurazione sanitaria.

Qualora venga invitato in Italia da un'impresa operante in territorio nazionale, l'istanza deve essere accompagnata da una “dichiarazione d'invito” sottoscritta dall'Ente o dalla stessa impresa italiana, con la quale si indichi il periodo ed il motivo del soggiorno richiesto, nonché l'attività che verrà svolta dallo straniero.

Lavoratori richiedenti protezione internazionale ed asilo politico

La normativa applicabile in materia di riconoscimento dello status di rifugiato è influenzata notevolmente dal legislatore comunitario (direttive 2005/85/CE, 2013/33/UE e 2013/32/UE), che ha previsto sempre maggiori tutele. Con il parere del 26 luglio 2016 prot. n. 37/0014751 il Ministero del Lavoro ha precisato che la ricevuta attestante la presentazione della richiesta di protezione internazionale, rilasciata contestualmente alla verbalizzazione della domanda, costituisce permesso di soggiorno provvisorio, e consente al richiedente protezione internazionale di espletare attività lavorativa decorsi 60 giorni dalla presentazione della domanda di protezione laddove il relativo procedimento non si sia concluso ed il ritardo non sia ascrivibile al richiedente.

I costi del rilascio e rinnovo del permesso di soggiorno

Dal 9 giugno 2017 sono in vigore i nuovi importi dei contributi dovuti dallo straniero di età superiore ai 18 anni per il rilascio e rinnovo del permesso di soggiorno.

La nuova misura, individuata dall'art. 1 del DM 5 maggio 2017, riduce notevolmente i contributi definiti dal DM 6 ottobre 2011, ed è pari a:

  • Euro 40,00 per i permessi di soggiorno di durata superiore a tre mesi e inferiore o pari a un anno;
  • Euro 50,00 per i permessi di soggiorno di durata superiore a un anno e inferiore o pari a due anni;
  • Euro 100,00 per il rilascio del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo e per i dirigenti e i lavoratori specializzati richiedenti il permesso di soggiorno ai sensi degli artt. 27, co. 1, lett. a), 27-quinquies, co. 1, lett. a) e b) e 27-sexies, co. 2, del D.Lgs. n. 286/1998, il Testo Unico dell'Immigrazione.

Nulla è cambiato, invece, per gli oneri per: il rilascio del permesso di soggiorno elettronico (30,46 euro), la marca da bollo (16 euro), la spedizione per assicurata del kit presso le Poste italiane (30 euro).

L'intervento legislativo si è reso necessario successivamente alla pronuncia del T.A.R. Lazio che aveva disposto l'annullamento di tale decreto con sentenza n. 6095 del 24 maggio 2016, il Consiglio di Stato aveva provveduto a sospendere l'esecutività della sentenza. Con la Nota n. 38650 il Ministero dell'interno chiariva che, in attesa della pronuncia del Consiglio di Stato, il rilascio o il rinnovo dei permessi di soggiorno restasse subordinato al pagamento del contributo. Con sentenza della Sezione Terza, n. 4487/2016 REG. PROV.COL. e n. 7047/2016 REG. RIC. del 26 ottobre 2016, il Consiglio di Stato, respingendo l'appello proposto dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, dal Ministero dell'Interno e dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, ha confermato la pronuncia del T.A.R. Lazio.

Rinnovo del permesso di soggiorno per attesa occupazione

Il lavoratore straniero in possesso del permesso di soggiorno per lavoro subordinato che perde il posto di lavoro, anche per dimissioni, può essere iscritto alle liste di collocamento per il periodo di residua validità del permesso e, comunque, per un periodo non inferiore ad un anno (salvo che si tratti di un permesso di soggiorno per lavoro stagionale), ovvero per tutto il periodo di durata della prestazione di sostegno al reddito percepita dallo straniero, qualora superiore.

Con circolare del 3 ottobre 2016, n. 40579 il Ministero dell'interno ha chiarito che al termine del periodo minimo di validità annuale, lo straniero può chiederne il rinnovo per attesa occupazione se rispetta i requisiti reddituali. Ai fini del rinnovo del permesso di soggiorno per attesa occupazione occorre valutare la sussistenza di tutti i requisiti richiesti per il rilascio del permesso di soggiorno (motivi ostativi, tenendo in debita considerazione i legami familiari) e i requisiti reddituali previsti dall'art. 29, co. 3, lett. b) del TUI, considerando anche del reddito annuo complessivo dei familiari conviventi con il richiedente, da stabilirsi sulla base delle indicazioni fornite dal Consiglio di Stato nella sentenza n. 2730 del 22 giugno 2016.

Ingresso per partecipazione a corsi di formazione professionali e tirocini formativi

Con il Decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali del 24 luglio 2017 è stato determinato il contingente triennale 2017/2019 per l'ingresso in Italia di cittadini “stranieri” per la partecipazione a corsi di formazione professionali e tirocini formativi. Viene così consentito un limite massimo triennale di ingressi in Italia per gli stranieri in possesso dei requisiti previsti per il rilascio del visto di studio pari a:

  • 7.500 unità per la frequenza a corsi di formazione professionale finalizzati al riconoscimento di una qualifica o alla certificazione delle competenze acquisite di durata non superiore a 24 mesi, organizzati da enti di formazione accreditati secondo le norme regionali in attuazione dell'Intesa tra Stato e regioni del 20 marzo 2008;
  • 7.500 unità per lo svolgimento di tirocini formativi e di orientamento finalizzati al completamento di un percorso di formazione professionale iniziato nel paese di origine e promossi dai soggetti promotori individuati dalle discipline regionali, in attuazione delle Linee guida in materia di tirocini approvate in sede di Conferenza permanente Stato, Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano il 5 agosto 2014.

Viene così confermato il contingente previsto per il triennio precedente sebbene il numero di visti di ingresso per studio, tirocinio e formazione rilasciati dal Ministero degli affari esteri sia risultato pari a 4.524.

Non è necessaria la richiesta di un nulla osta al lavoro, ma occorre verificare la normativa regionale di riferimento, dal momento che viene richiesto il rilascio di un apposito visto regionale condizionato al parere positivo sul progetto formativo e sul rispetto delle ulteriori condizioni richieste dalle singole Regioni. Ottenuto il visto regionale, il datore di lavoro deve presentare alla rappresentanza consolare italiana nel Paese estero di residenza del tirocinante apposita richiesta di visto di studio, acquisito il quale lo straniero può fare ingresso nel nostro Paese. Entro 8 giorni dall'ingresso in Italia il cittadino extra-Ue deve provvedere a richiedere alla Questura competente il permesso di soggiorno, inoltrando l'apposito kit presso gli sportelli di Poste Italiane autorizzati. Con la convocazione in Questura verranno effettuati i consueti rilevamenti biometrici.

Svolgimento dell'attività lavorativa nelle more del rilascio del permesso di soggiorno

L'art. 5, co. 9-bis, TUI consente al soggetto richiedente permesso per lavoro subordinato, di svolgere temporaneamente l'attività lavorativa per la quale è stato autorizzato il suo ingresso nelle more del suo rilascio o del rinnovo sempre che:

  • la domanda di rilascio sia stata presentata entro 8 giorni dall'ingresso sul territorio italiano, all'atto della stipula del contratto di soggiorno presso lo Sportello unico per l'immigrazione (art. 35, DPR n. 394/1999) oppure, in caso di rinnovo, prima della scadenza del permesso;
  • il richiedente sia in possesso del modulo di richiesta del permesso di soggiorno (cfr. art. 36 del DPR n. 394/1999) e della ricevuta rilasciata dal competente ufficio attestante la presentazione della domanda.

Con la nota 7 maggio 2018 n. 4079 il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha chiarito che rientrano in tale previsione anche i soggetti richiedenti permesso di soggiorno per motivi familiari.

Difatti, ai sensi dell'art. 30, co. 2, TUI e dell'art. 14, co. 1 del DPR n. 394/1999, il permesso di soggiorno rilasciato per motivi familiari consente al cittadino straniero di svolgere attività di lavoro subordinato o autonomo sul territorio italiano fino alla scadenza dello stesso e senza la necessità di convertirlo in permesso per lavoro subordinato, fermi restando i requisiti minimi di età previsti dalla normativa nazionale.

Pertanto anche tali soggetti nelle more del rilascio di un permesso di soggiorno per motivi familiari possono iniziare a svolgere attività lavorativa, nel rispetto degli obblighi e condizioni previsti dalla normativa vigente, avvalendosi ai fini della prova del regolare soggiorno sul territorio dello Stato e della possibilità di instaurare un regolare rapporto di lavoro, della semplice ricevuta postale attestante la richiesta di rilascio del permesso di soggiorno.

Riferimenti

Normativi:

Prassi:

Giurisprudenza:

Sommario