Youth Guarantee

03 Ottobre 2018

Scheda in fase di aggiornamento

L'articolo 5 del D.L. n. 76/2013, convertito, con modificazioni ed integrazioni nella L. n. 99/2013, istituisce una struttura di missione temporanea presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, che cessa al 31 dicembre 2015, con la finalità di dare tempestiva ed efficace attuazione, a decorrere dal 1° gennaio 2014, alla c.d. “Garanzia per i Giovani” ovvero Youth Guarantee, nonché di promuovere la ricollocazione dei lavoratori beneficiari di interventi di integrazione salariale relativi, in particolare, al sistema degli ammortizzatori sociali c.d. “in deroga” alla legislazione vigente. Tale garanzia concorre al raggiungimento degli obiettivi della strategia Europa 2020, soprattutto di garantire l'occupazione del 75% delle persone di età compresa tra 20 e 64 anni. I giovani, quindi, sono gli attori principali del programma in questione, ma anche le aziende sono chiamate a contribuire a raggiungere gli obiettivi del Youth Guarantee, beneficiando di agevolazioni per l'offerta di opportunità formative e d'inserimento lavorativo; in un'ottica di collaborazione tra enti pubblici e privati, il Ministero del Lavoro ha avviato, inoltre, dei partenariati con imprese e associazioni di imprese al fine di realizzare un network che sia funzionale alla realizzazione delle misure.

Inquadramento

L'articolo 5 del D.L. n. 76/2013, convertito, con modificazioni ed integrazioni nella L. n. 99/2013, istituisce una struttura di missione temporanea presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, che cessa al 31 dicembre 2015, con la finalità di dare tempestiva ed efficace attuazione, a decorrere dal 1° gennaio 2014, alla c.d. “Garanzia per i Giovani” ovvero Youth Guarantee, nonché di promuovere la ricollocazione dei lavoratori beneficiari di interventi di integrazione salariale relativi, in particolare, al sistema degli ammortizzatori sociali c.d. “in deroga” alla legislazione vigente. Tale garanzia concorre al raggiungimento degli obiettivi della strategia Europa 2020, soprattutto di garantire l'occupazione del 75% delle persone di età compresa tra 20 e 64 anni.

I giovani, quindi, sono gli attori principali del programma in questione, ma anche le aziende sono chiamate a contribuire a raggiungere gli obiettivi del Youth Guarantee, beneficiando di agevolazioni per l'offerta di opportunità formative e d'inserimento lavorativo; in un'ottica di collaborazione tra enti pubblici e privati, il Ministero del Lavoro ha avviato, inoltre, dei partenariati con imprese e associazioni di imprese al fine di realizzare un network che sia funzionale alla realizzazione delle misure.

La legge di stabilità 2014 ha voluto inoltre, puntare su un altro tipo di collaborazione: quella tra Stato e Regione, che riguardano le politiche attive del lavoro, e in particolare si parla del contratto di ricollocazione che ha il compito prioritario, non solo di aiutare il giovane a trovare nuova occupazione ma anche e soprattutto di agevolare la ricerca alle persone che hanno perso il posto di lavoro.

Con il D.D. del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 385/II/2015 del 24 novembre 2015 è stata rivisitata la possibilità di fruire del bonus occupazionale, adeguandone la disciplina a quanto previsto dall'articolo 32 del Regolamento (UE) Generale di Esenzione per Categoria n. 651/2014.

Il primo marzo 2016 è partita la Misura "Super Bonus Occupazionale trasformazione tirocini”. Il Ministero del Lavoro con i Decreti Direttoriali n. 16 e n. 79 del 2016, istituisce il nuovo incentivo e, a seguire, la Circolare INPS n. 89/2016 illustra le indicazioni operative per il godimento dell'incentivo da parte delle imprese che hanno effettuato assunzioni di giovani dal 1° marzo 2016 al 31 dicembre 2016 e che abbiano concluso un tirocinio extracurriculare.

Introduzione

“La garanzia per Giovani” costituisce il braccio operativo delle misure delineate dall'UE nel Pacchetto per l'occupazione giovanile del dicembre 2012; lo scopo dell'iniziativa è quello di assicurare transizioni veloci:

  • quello dai percorsi scolastici e universitari formali al mondo del lavoro
  • quello dallo stato di disoccupazione e NEET, Not in Education, Employment or Training, a quello di studente, lavoratore e/o imprenditore.

In Italia la misura è intesa quale parte di un più ampio intervento del Governo per rilanciare l'occupazione giovanile ,il c.d. “Piano per il lavoro ai giovani”.

Il Piano dovrebbe contemplare oltre agli incentivi derivanti da sgravi fiscali e contributivi per le aziende che assumono giovani, alcune misure per il temporaneo allentamento dei vincoli introdotti dalla Legge n. 92/2012 sui contratti di lavoro “flessibili”. Trattasi di misure atte a favorire il maggior ricorso all'apprendistato da parte dei datori di lavoro, nonché misure volte a stimolare l'imprenditorialità dei giovani valorizzando gli strumenti già esistenti e rafforzando gli incentivi già previsti dai decreti sviluppo degli ultimi anni.

In evidenza: target

Lo Youth Guarantee è rivolto ai giovani di età inferiore ai 25 anni, anche se il Consiglio ha ampliato l'età fino ai 29 anni, in uscita da percorsi formativi, e di istruzione, ovvero disoccupati ovvero NEET; per cui i principali beneficiari, individuati per età e status, sono:

    · Neo-diplomati;
    · Neo-laureati;
    · Disoccupati;
    · Inattivi.

Lo stato di disoccupazione può derivare dalla conclusione di un rapporto di lavoro ma, anche, dall'avvio della ricerca di un primo lavoro; l'uscita dalla condizione di NEET si ha nel momento in cui a livello amministrativo il giovane inoccupato che non studia si presenta al CPI per entrare nel programma e sottoscrivere il Patto di servizio, accettando le politiche attive offerte dalla misura.

Raccomandazione del Consiglio

Con la Raccomandazione del Consiglio del 22 aprile 2013, è stata istituita una Garanzia per i Giovani, appunto Youth Guarantee, per rispondere alla grave crisi occupazionale giovanile nonché ai costi causati dai giovani che non si trovano né in situazione lavorativa, né seguono un percorso scolastico o formativo, i c.d. NEET.

In evidenza: Termine

Con il termine Garanzia per i Giovani si intende una situazione nella quale, entro un periodo di quattro mesi dall'inizio della disoccupazione o dall'uscita dal sistema di istruzione formale, i giovani ricevono un'offerta qualitativamente valida di lavoro, di tirocinio o apprendistato, nonché un'offerta di proseguimento degli studi che potrebbe comprendere programmi di formazione di qualità, sfocianti in una qualifica professionale riconosciuta; la Garanzia si rivolge ai giovani di età compresa tra i quindici e i ventiquattro anni.

Il Consiglio Europeo in conclusione raccomanda:

  • In primo luogo, di elaborare strategie basate sulla partnership, sia in modo verticale ossia su tutti i livelli, sia in modo orizzontale, ossia con i datori di lavoro, le parti sociali e tutti i soggetti attivi sul mercato del lavoro, sia pubblici che privati;
  • In secondo luogo, si raccomanda un intervento tempestivo e di pronta attivazione per sensibilizzare i giovani ad iscriversi alla Garanzia, nonché un'offerta di misure di sostegno per l'integrazione nel mercato del lavoro, con il fine di offrire ai giovani la possibilità di migliorare le proprie capacità e competenze, sia in termini di apprendimento e di percorsi formativi, sia di risposta alla domanda di lavoro, riducendo i costi della manodopera, utilizzando incentivi salariali, promuovendo la mobilità del lavoro, nazionale e all'interno dell'Unione e i servizi di sostegno all' avviamento, start-up, dell'autoimprenditorialità;
  • Infine, di utilizzare i fondi dell'Unione in modo ottimale, sia con riferimento alle risorse ancora disponibili per il periodo di programmazione 2007-2013, sia con riferimento agli strumenti di finanziamento offerti dalla politica di coesione della nuova programmazione 2014-2020, nonché di valutare e monitorare i sistemi della Garanzia per un continuo miglioramento degli stessi e per sfruttare tutte le possibilità offerte dal programma per raccogliere esempi di buone prassi, in un'ottica di benchmarking tra gli Stati Membri dell'Unione.

In evidenza: Garanzia Giovani, la Commissione Europea ha proposto il rifinanziamento
La Commissione Europea, nell'ambito della revisione del bilancio 2014-2020, ha proposto il rifinanziamento su scala europea del programma Garanzia Giovani per un totale di 2 miliardi di Euro per il triennio 2017-2020. La Commissione ha espresso una valutazione positiva riconoscendo che, una volta attivate le strutture per l'attuazione del programma, sono significativamente aumentate le opportunità per i giovani coinvolti. Il Ministro ha ricordato, a tal proposito, che l'ISTAT, nei recenti dati sull'andamento del mercato del lavoro nel secondo trimestre 2016, ha indicato una riduzione dei NEET, in un anno, di 252mila unità.
Compiti della struttura

I compiti cui la struttura di missione temporanea dello Youth Guarantee ha promesso di rispondere possono essere classificanti nel seguente modo:

  • interagire con i diversi livelli di governo preposti alla realizzazione delle relative politiche occupazionali;
  • definire le linee-guida nazionali per la programmazione degli interventi di politica attiva concernenti le finalità di cui al testo in esame;
  • promuovere la stipula di convenzioni e accordi con istituzioni pubbliche, enti e associazioni privati per implementare e rafforzare le azioni intraprese per la tutela dei giovani e la ricollocazione sul mercato dei lavoratori;
  • avviare l'organizzazione della rilevazione sistematica del tasso di coerenza tra la formazione professionale finanziata con risorse pubbliche e gli sbocchi occupazionali effettivi; a tal fine è prevista la possibilità che la struttura si avvalga di personale distaccato dei Centri per l'impiego, di Italia Lavoro S.p.A. o dell'ISFOL, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica;
  • promuovere l'accessibilità, da parte di ogni persona interessata, alle banche dati, da chiunque detenute e gestite, contenenti informazioni sugli studi compiuti dalla persona stessa o sulle sue esperienze lavorative o formative.

In evidenza: coordinamento

Ai sensi dell'art. 5 comma 3 del D.L. n. 76/2013, la struttura di missione è coordinata dal Segretario generale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali o da un Dirigente Generale a tal fine designato.

La struttura è così composta:

  • dal Presidente dell'ISFOL;
  • dal Presidente di Italia Lavoro S.p.A. ;
  • dal Direttore generale dell'INPS;
  • dai Dirigenti delle Direzioni generali del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca aventi competenza nelle materie, indicate al comma 1 dell'art. 5 della L. n. 99/2013;
  • da tre rappresentanti designati dalla Conferenza Stato-Regioni;
  • da due rappresentanti designati dall'Unione province italiane;
  • da un rappresentante designato dall'Unione italiana delle camere di commercio.

La partecipazione alla struttura di missione non dà luogo alla corresponsione di compensi, emolumenti o indennità di alcun tipo, ma soltanto al rimborso di eventuali e documentate spese di missione.

All'art. 5 del D.L. n. 76/2013, convertito nella L. n. 99/2013, sono stati introdotti i commi 4-bis e 4-ter, in cui il primo destina 6 milioni per le attività poste in essere dall'ISFOL, sia con riferimento alle disposizioni dell'articolo in esame e di supporto alla “Garanzia per i giovani”, sia delle attività connesse al monitoraggio di cui all'articolo 1, commi 2-6, della L. n. 92/2012; gli oneri derivanti dalla misura contenuta nel comma in esame sono indicati in 6 milioni per l'anno 2014.

Alla copertura degli oneri si provvede mediante riduzione per 10 milioni di euro per il 2014 anche al fine di garantire la compensazione in termini di indebitamento netto e fabbisogno, mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'art. 1, co. 7, del D.L. 20 maggio 1993, n. 148 (Legge n. 236/1993), confluita nel Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), D.L. n. 185/2008 (Legge n. 2/2009).

Il successivo comma 4-ter dispone che a decorrere dal 1º gennaio 2012, per il personale dell'ISFOL proveniente dal soppresso Istituto per gli affari sociali, IAS, il trattamento fondamentale e accessorio in godimento, deve intendersi a tutti gli effetti equiparato a quello riconosciuto al personale dell'ISFOL, fermo restando che il medesimo personale conserva sino al 31 dicembre 2011 il richiamato trattamento in godimento presso lo IAS.

Nuova politica di coesione 2014-2020

Con riguardo alla programmazione della politica di coesione 2014-2020, il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del 17 dicembre 2013 del Parlamento europeo e del Consiglio recante «…disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio» prevede nel Considerando 83 che «data l'urgente priorità di affrontare il problema della disoccupazione giovanile nelle regioni più colpite dell'Unione, così come nell'Unione nel suo complesso, è istituita un'IOG (Iniziativa a favore dell'Occupazione Giovanile) ed è finanziata con fondi specifici e investimenti mirati del FSE per incrementare e rafforzare il considerevole sostegno già fornito tramite i fondi SIE. L'IOG dovrebbe mirare a sostenere giovani, in particolare coloro che sono disoccupati, che non seguono una formazione o un tirocinio e che risiedono nelle regioni ammissibili. E' opportuno che l'IOG sia attuata nel quadro degli investimenti a favore della crescita e dell'occupazione».

Ai sensi dell'

art. 91 del Regolamento n. 1303/2013

, nell'ambito delle risorse per la coesione economica, sociale e territoriale, è assegnata una dotazione specifica per l'IOG

, con una ripartizione delle risorse determinata secondo la metodologia indicata nell'allegato VIII al Regolamento, che identifica quali “regioni ammissibili” quelle di livello NUTS 2 che registrano tassi di disoccupazione giovanile, per giovani di età compresa tra i 15 e 24 anni, superiori al 25% nel 2012 e, per quanto riguarda gli Stati Membri in cui il tasso di disoccupazione giovanile è aumentato di oltre il 30% nel 2012, le regioni che hanno registrato tassi di disoccupazione giovanile superiori al 20% nel 2012.

In linea generale, il

Regolamento n. 1303/2013

, nell'ambito della nuova programmazione 2014-2020, prevede undici “Obiettivi Tematici

, ciascuno dei quali si declina in priorità di investimento, nell'ambito delle quali vanno individuati, nell'accordo di partenariato, obiettivi specifici, risultati attesi e azioni di intervento; prevede inoltre, per ciascuna priorità di investimento, le c.d. “condizionalità ex ante”, che sono dei fattori critici concreti e definiti che rappresentano un prerequisito per l'efficace ed efficiente raggiungimento di un obiettivo specifico, al quale tali fattori sono direttamente collegati.

Per l'attuazione dell'IOG, la condizionalità ex ante prevista ed applicabile alla priorità d'investimento «…integrazione sostenibile nel mercato del lavoro dei giovani, in particolare quelli che non svolgono attività lavorative, non seguono studi né formazione, inclusi i giovani a rischio di esclusione sociale e i giovani delle comunità emarginate, anche attraverso l'attuazione della garanzia per i giovani» dell'Obiettivo Tematico 86, è l'esistenza di un quadro d'azione strategica per la promozione dell'occupazione giovanile.

In evidenza: criteri

I criteri di adempimento di tale condizionalità si sostanziano sul fatto che il quadro d'azione:
- si basa su dati di fatto che misurano i risultati, elaborano politiche mirate e vigilano sugli sviluppi;
- identifica l'autorità pubblica incaricata di gestire le misure;
- coinvolge le parti interessate competenti in materia; consente un intervento tempestivo e di pronta attivazione;
- comprende provvedimenti per l'accesso all'occupazione, per il miglioramento delle competenze, della mobilità e dell'integrazione dei neet.

Il

Regolamento UE n. 1304/2013 del 17 dicembre 2013

del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Fondo sociale europeo, FSE,

e che abroga il Regolamento (CE) n. 1081/2006

del Consiglio, chiarisce nel Considerando 11 e 12 che i fondi aggiuntivi specificamente attribuiti all'IOG vanno combinati con i finanziamenti del FSE e che, concentrandosi sulle singole persone anziché sulle strutture, l'IOG dovrebbe mirare ad integrare le altre operazioni finanziate dal FSE e le azioni nazionali destinate ai NEET,

in linea con la Raccomandazione del Consiglio del 22 aprile 2013; inoltre, l'IOG dovrebbe essere pienamente integrata nella programmazione del FSE, anche se sarebbe opportuno prevedere disposizioni specifiche adeguate, al fine di conseguire gli obiettivi dell'IOG e di semplificare e facilitare la sua attuazione, in particolare per quanto riguarda le disposizioni di gestione finanziaria e gli accordi in materia di concentrazione tematica.

La Garanzia per i Giovani, in definitiva, risulta finanziata:

  • da una dotazione ad essa specificamente attribuita;
  • da finanziamenti FSE;
  • da risorse derivanti dal co-finanziamento nazionale.

Il

Regolamento n. 1304/2013

dedica il capo IV interamente all'iniziativa a favore dell'Occupazione Giovanile, artt. 16-23, indicando il “target”

della Garanzia per i Giovani e stabilendo che, su base volontaria, gli Stati Membri possono decidere di ampliare il gruppo obiettivo, al fine di includere i giovani con meno di 30 anni; per l'IOG, è prevista una concentrazione delle risorse per il biennio 2014-2015, con la possibilità di rivedere al rialzo le risorse per il periodo dal 2016 al 2020.

In evidenza: modalità accordo partenariato

Con riferimento alla programmazione dell'IOG, gli Stati Membri possono deciderne le modalità all'interno dell'accordo di partenariato, tra una o più delle seguenti forme:

  • un apposito programma operativo; un asse prioritario specifico all'interno di un programma operativo;
  • una parte di uno o più assi prioritari.

    A tale proposito, l'Italia ha scelto di dedicare un Programma Operativo Nazionale, PON, alla Garanzia per i Giovani

    , con un diretto coinvolgimento delle Regioni in qualità di Organismi Intermedi.

    La garanzia per i Giovani in Italia

    Con il D.L. n. 76 del 28 giugno 2013, convertito dalla L. n. 99 del 9 agosto 2013, articolo 5, è stata istituita presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali un'apposita Struttura di Missione Temporanea, come citato in premessa, per l'attuazione della Garanzia Giovani.

    La Struttura al suo interno è articolata in gruppi tecnici di lavoro, ai quali partecipano rappresentanti del Ministero dello Sviluppo Economico, Ministero dell'Economia e delle Finanze, del Dipartimento per la Gioventù e del Servizio Civile nazionale della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

    In evidenza: piano di Attuazione

    La Struttura ha ultimato i propri lavori ed ha inviato alla Commissione europea il Piano di attuazione italiano della Garanzia per i Giovani

    ; il Piano si prefigge l'obiettivo di realizzare un insieme coordinato di azioni e servizi per il giovane, partendo da un'accoglienza e presa in carico dello stesso e fornendo informazioni sul programma (cd. servizi di base informativa).

    Si passa poi ad un'attività di orientamento, che per i soggetti più distanti dal mercato del mercato sarà più intenso e mirato, c.d. orientamento specialistico o di secondo livello, per costruire sulla base delle caratteristiche del giovane un percorso finalizzato a garantire, entro quattro mesi, una proposta di proseguimento degli studi ovvero di formazione, di tirocinio ovvero di lavoro.

    Con particolare riferimento alla formazione, occorre distinguere:

    • la formazione volta a fornire le conoscenze e le competenze per favorire l'inserimento lavorativo;
    • la formazione finalizzata al reinserimento dei giovani in percorsi formativi per consolidare le conoscenze di base e divenire, in un momento successivo, più appetibili sul mercato del lavoro.

    Il percorso personalizzato di inserimento lavorativo potrà condurre ad un'esperienza di lavoro, di tirocinio, di apprendistato (I, II e III livello), di servizio civile, di sostegno all'autoimpiego e all'autoimprenditorialità e di mobilità professionale sia sul territorio nazionale che all'estero.

    Come sopra citato, l'Italia ha scelto di utilizzare un PON dedicato alla Garanzia per i Giovani e ciò per garantire una risposta unitaria ad un problema trasversale e comune, quale quello della disoccupazione giovanile; sempre in chiave di uniformità sull'intero territorio nazionale, è prevista una piattaforma tecnologica di supporto alla Garanzia, con la finalità principale di collegare “in rete” i sistemi informativi del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, delle Regioni e dei Servizi per il lavoro e di prendere in carico, tramite modulistica online, l'adesione da parte del giovane alla Garanzia.

    In evidenza: azioni di comunicazione

    Riveste, altresì, particolare rilevanza il “Piano di comunicazione

    per la Garanzia”, che vede coinvolti anche gli addetti del settore delle singole Regioni, con l'obiettivo di dare visibilità al Programma e di raggiungere in maniera efficace i diversi target coinvolti; in particolare gli strumenti adatti a ciò sono:

      · Campagna promozionale di livello nazionale;
      · Bando per diffondere anche attraverso i comuni la notizia dell'attivazione della misura;
      · Attivazione di uno specifico sito;
      · Attivazione di un servizio di call center dedicato a raccogliere le richieste di inserimento dei giovani.

    Emerge, pertanto, la volontà di sviluppare delle forme di cooperazione, tramite il coinvolgimento di tutti i soggetti che hanno competenze e responsabilità in materia di politiche del lavoro; ossia di coinvolgere non solo attori pubblici, ma anche attori privati, le parti sociali, il settore non-profit, al fine di creare network e sviluppare sinergie tali da creare le basi per offrire maggiori e migliori opportunità ai giovani coinvolti, e tutto ciò anche in linea con quanto raccomandato dal Consiglio, in tema di elaborazione di strategie basate sulla partnership a tutti i livelli.

    Il buon esito della Garanzia sarà determinato dalla capacità di tutti i soggetti coinvolti di saper “leggere” i bisogni e le potenzialità dei giovani che aderiscono al programma, tenendo anche conto delle caratteristiche del contesto sociale, economico e territoriale in cui si opera.

    Per quanto concerne le domande di presentazione delle forme di finanziamento agevolato, ovvero di accesso alle forme di finanziamento senza interessi e non assistiti da nessuna garanzia concessi a sostegno di idee di autoimprenditorialità o autoimpiego, sono state ridotti i requisiti di accesso a tale canale di reperimento di risorse finanziare.

    A decorre dal 12 settembre 2016, infatti, Invitalia, riducendo i requisiti d'ingresso ai finanziamenti, ha consentito anche ai giovani che non hanno partecipato al percorso di formazione specialistica e di affiancamento consulenziale, erogato nell'ambito del PON IOG, di potervi accedere.

    In evidenza: la Banca dati

    L'articolo 8 D.L. n. 76/2013 intende realizzare gli stessi obiettivi della struttura di missione, attraverso l'istituzione di una « Banca dati delle politiche attive e passive», che favorisca l'incontro tra domanda e offerta.

    Nella nuova banca dati confluiranno una serie di archivi già esistenti:

    • la banca dati dei soggetti destinatari di prestazioni di sostegno al reddito (art. 19, co. 4, D.L. n. 185/2008);
    • l'anagrafe nazionale degli studenti e dei laureati (Art. 1-bis, D.L. n. 105/2003);
    • la "dorsale informativa" che dovrebbe contenere le informazioni riguardati i percorsi formativi dei singoli soggetti (Art. 4, co. 51, Legge n. 92/2012).
    Azioni previste dal piano Garanzia

    Le fasi cruciali, che lo Youth Guarantee si è preposto di formulare affinché possa essere messo in atto il medesimo istituto in modo efficiente, possono essere riassunte nelle seguenti azioni:

    • Accoglienza da parte del Centro per l'impiego, è la fase post individuazione dei giovani interessati, cioè, quella preparatoria alle azioni attuative della Garanzia ;
    • Orientamento, è la prima azione della Garanzia e deve essere realizzata per accompagnare il giovane, attraverso una serie di servizi specializzati, verso l'adesione ad una fase di professionalizzazione e di contatto con il mondo del lavoro;
    • Formazione, è destinata a fornire alcune competenze di base e trasversali anche in chiave di preparazione alla successiva azione di tirocinio e/o apprendistato e/o formazione professionale per la qualifica;
    • Tirocinio, ha funzioni di socializzazione, orientamento, professionalizzazione, dove le competenze da maturare in azienda dovranno consentire ai giovani di saper: diagnosticare, relazionarsi in ambiente lavorativo, affrontare i problemi che si pongono sul luogo di lavoro, risolvere i problemi di una certa complessità;
    • Mediazione per l'inserimento lavorativo, che interviene al termine del tirocinio ovvero dopo la prima fase di orientamento per i giovani che non svolgono un tirocinio ovvero al termine del percorso di formazione professionale;

    In evidenza: contratto di ricollocazione

    Il comma 215 dell'articolo unico della Legge di Stabilità 2014 istituisce un fondo per il finanziamento e l'incentivazione delle politiche attive del lavoro e in particolare della sperimentazione di un assetto dei servizi per l'impiego incentrato su di un nuovo istituto giuridico: il contratto di ricollocazione.

    Finora, sono state utilizzate solo le c.d. politiche di lavoro passive, peraltro con costi molto elevati rispetto alle politiche attive, offrendo un sostegno del reddito nella forma:

      · appropriata di un trattamento di disoccupazione;
      · inappropriata della Cassa integrazione.

    Il contratto di ricollocazione mira a consentire un collegamento, tra le politiche passive e le misure attive per il reinserimento del disoccupato nel mondo lavorativo; queste, quindi, sono le linee guida della sperimentazione, che non si traggono dal testo del comma 215 della legge di stabilità, ma dai lavori preparatori della norma e dalle prime delibere di Giunte regionali che prevedono l'avvio dell'esperimento: prima fra tutte quella della Regione Lazio in tema di Youth Guarantee.

    Lo Stato si limita a porre a disposizione delle Regioni la possibilità dell'esperimento: lo attiva solo la Regione che vuole utilizzarlo per riqualificare la propria spesa in questo settore. In pratica, con una delibera della Giunta, viene offerto ai disoccupati la possibilità di stipulare il contratto di ricollocazione, mettendo sul piatto un voucher per la copertura del costo di un buon servizio di outplacement, cioè di assistenza intensiva nella ricerca del nuovo posto.

    Il voucher è suddiviso in una parte fissa e una, assai maggiore, pagabile soltanto a ricollocazione avvenuta; il lavoratore può scegliere liberamente l'agenzia di cui avvalersi tra quelle accreditate presso la Regione: si attiva così un regime di positiva concorrenza tra le imprese accreditate.

    Figura chiave in questo meccanismo risulta il tutor, al quale il contratto di ricollocazione assegna il compito di stabilire le occasioni di occupazione, e i percorsi di formazione ad esse mirata, che il disoccupato non può ragionevolmente respingere, tenuto conto di tutte le circostanze.

    Incentivi all'occupazione

    Le aziende usufruiscono delle risorse che le diverse Regioni assegnano per tirocini e apprendistato o bonus occupazionale, di loro pertinenza, ovvero di un incentivo rappresentato dal minor costo del lavoro. L'entità complessiva di tali risorse è stabilita nelle convenzioni che le Regioni stipulano con il Ministero del Lavoro.

    È facoltà delle singole Regioni implementare i finanziamenti o affiancare al finanziamento europeo e nazionale eventuali altri stanziamenti regionali.

    Il coinvolgimento delle aziende avviene attraverso avvisi pubblici e bandi regionali, con i quali si definiscono le modalità di partecipazione e i requisiti necessari per accedere ai finanziamenti.

    Sul sito garanziagiovani.gov.it è prevista una specifica area, dove le imprese che intendono aderire potranno pubblicare le opportunità e richiedere i profili di cui hanno bisogno.

    Misure e incentivi per le Imprese aderenti

    Misure del piano Garanzia Giovani

    Incentivo

    Importo

    Note

    Contratto di lavoro a tempo indeterminato

    Incentivo alla assunzione/

    bonus occupazionale

    Da 1.500 a 6.000 euro (in base a classe di svantaggio e tipologia di contratto)

    Incentivo all'assunzione gestito dall'INPS

    Contratto a tempo determinato o somministrazione

    Incentivo alla assunzione/

    bonus occupazionale

    Da 1.500 a 4.000 euro (in base a classe di svantaggio e tipologia di contratto)

    Incentivo all'assunzione gestito dall'INPS

    Apprendistato I Livello

    Incentivo per l'attivazione

    del contratto

    Da 2.000 a 3.000 euro sulla base della età del giovane

    Incentivo all'attivazione del contratto, tramite partecipazione ad avviso pubblico regionale.

    Gestione possibile anche dal sito INPS

    Apprendistato III livello

    Incentivo per l'attivazione

    del contratto

    Fino a 6.000 euro

    Incentivo all'attivazione del contratto, tramite partecipazione ad avviso pubblico regionale.

    Gestione possibile anche dal sito INPS

    Tirocinio

    1. Indennità tirocinio (finanziata da GG tramite Regione)

    2. Incentivo per la trasformazione in assunzione (post tirocinio)

    1. Regolato da normativa regionale (minimo 300 euro)

    2. da 1.500 a 6.000 euro

    1. Erogazione diretta al giovane da parte della Regione o rimborso all'impresa, tramite partecipazione ad avviso pubblico regionale

    2. Incentivo ad assunzione gestito dal sito INPS

    Autoimpiego o autoimprenditorialità

    Incentivo (microcredito) per la creazione di impresa

    Fino a 25.000 euro

    Erogazione del microcredito tramite partecipazione ad avviso regionale

    Fruizione dell'Incentivo oltre i limiti “de minimis”

    Il Decreto Direttoriale del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 385/II/2015 del 24 novembre 2015 ha confermato che l'incentivo oggetto della Misura “Bonus Occupazione” può essere fruito nel rispetto delle previsioni di cui al Regolamento (UE) n. 1407 del 18 dicembre 2013 - relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti “de minimis” – o, in alternativa, oltre tali limiti nell'ipotesi in cui l'assunzione del giovane comporti un incremento occupazionale netto, come definito all'art. 2, paragrafo 32, del Regolamento (UE) n. 651/2014 del 17 giugno 2014.

    Il citato D.D. n. 385/II/2015 ha rettificato il precedente Decreto n. 1709 dell'8 agosto 2014, con il quale il Ministero del Lavoro e P.S. ha originariamente disciplinato l'incentivo per l'assunzione dei giovani ammessi al cosiddetto “Programma Garanzia Giovani” e, contestualmente, ha abrogato il Decreto Direttoriale di rettifica n. 169 del 28 maggio 2015.

    L'incremento occupazionale netto, ai sensi del suddetto articolo, deve intendersi come “l'aumento netto del numero di dipendenti dello stabilimento rispetto alla media relativa ad un periodo di riferimento; i posti di lavoro soppressi in tale periodo devono essere dedotti e il numero di lavoratori occupati a tempo pieno, a tempo parziale o stagionalmente va calcolato considerando le frazioni di unità di lavoro-anno”.

    Inoltre, il Decreto Direttoriale del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 16 dicembre 2016, n. 445 ha introdotto delle modifiche al predetto Decreto n. 1709 dell'8 agosto 2014, con cui ha stabilito che :

    • "L'incentivo è riconosciuto per le assunzioni effettuate dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto sul sito internet del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali e fino al 31 dicembre 2016, nei limiti delle disponibilità finanziarie riportate nella tabella allegata al decreto (allegato n. 1). L'incentivo deve essere fruito, a pena di decadenza, entro il termine del 28 febbraio 2018;
    • Nel caso in cui le Regioni/Provincia Autonoma di Trento non impegnino l'importo complessivo delle risorse finanziarie destinate alla Misura “Bonus Occupazione”, le risorse residue torneranno nella disponibilità delle Regioni/Provincia Autonoma di Trento, a valere sulla dotazione finanziaria dei rispettivi Piani di Attuazione Regionali dell'”Iniziativa Occupazione Giovani”.

    Infine, il medesimo Decreto n. 1709/2014 ha subito un'ulteriore modifica apportata dal D.D 18 gennaio 2017, n. 4, che ha sostituito l'articolo 2, comma 5 del Decreto Direttoriale stabilendo che “L'incentivo è riconosciuto per le assunzioni effettuate dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto sul sito internet del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e fino al 31 gennaio 2017, nei limiti delle disponibilità finanziarie in capo alle Regioni”.

    La Circolare INPS n. 32/2016, fornisce precisazioni normative e indicazioni per l'applicazione delle novità introdotte dal D.D. del Ministero del Lavoro n. 385/II/2015, in materia di incentivi all'assunzione di giovani ammessi al Programma Operativo Nazionale per l'attuazione del cd. programma Garanzia Giovani.

    Gli incentivi, riporta la predetta Circolare, possono essere fruiti oltre i limiti del Regime “de minimis” solo al verificarsi di determinate condizioni e variano in base alla fascia di età del giovane aderente al programma:

    • per i giovani che, al momento della registrazione al programma, abbiano un'età compresa tra i 16 ed i 24 anni, gli incentivi possono essere fruiti qualora l'assunzione comporti un incremento occupazionale netto;
    • per i giovani che, al momento della registrazione al programma, abbiamo un'età compresa tra i 25 ed i 29 anni, per beneficiare degli incentivi è necessario, oltre all'incremento occupazionale netto, il verificarsi di una delle sotto elencate condizioni:
      a) il giovane non deve avere un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi. Più specificatamente, il giovane non deve avere prestato attività lavorativa riconducibile ad un rapporto di lavoro subordinato della durata di almeno sei mesi ovvero coloro che negli ultimi sei mesi hanno svolto attività lavorativa in forma autonoma o parasubordinata dalla quale derivi un reddito inferiore al reddito annuale minimo personale escluso da imposizione;
      b) il giovane non deve essere in possesso di un diploma di istruzione secondaria di secondo grado o di una qualifica o diploma di istruzione e formazione professionale o, in alternativa, deve aver completato la formazione a tempo pieno da non più di due anni senza aver ancora ottenuto il primo impiego regolarmente retribuito;
      c) il giovane deve essere occupato in professioni o settori caratterizzati da un tasso di disparità uomo-donna che supera almeno del 25% la disparità media uomo-donna in tutti i settori economici dello Stato, ovvero deve essere occupato in settori economici in cui sia riscontrato il richiamato differenziale nella misura di almeno il 25%, come annualmente individuati dalla rilevazione continua sulle forze di lavoro dell'Istat e deve appartenere al genere sottorappresentato, ai sensi del D.M. 20 marzo 2013.

    L'INPS, altresì, ha comunicato di aver aggiornato i moduli telematici GAGI (Garanzia Giovani) per recepire le innovazioni descritte nella suddetta Circolare n. 32.

    Con la successiva Circolare n. 59/2016, l'Istituto Previdenziale ha comunicato l'avvio dell'attività di periodico controllo a campione sulla legittima fruizione del bonus occupazionale, riepilogando anche le principali caratteristiche dell'incentivo previsto dal Decreto Direttoriale n. 1709/2014 e successive modifiche ed integrazioni per il Programma Garanzia Giovani.

    In evidenza: aggiornamento standard tecnici
    • Con la Nota 11 agosto 2016, n. 4665, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha comunicato che “è stato necessario procedere all'aggiornamento degli standard del sistema informativo delle comunicazioni obbligatorie, che comprende tutti i modelli in uso (UNI-Lav, UNI-Somm, …), del sistema nazionale per l'incontro domanda e offerta di lavoro e al programma Garanzia Giovani, al fine di recepire una disposizione introdotta dall'articolo 49, co. 3 del d.lgs. 81/2015, in merito all'apprendistato specializzato, e in risposta ad alcune esigenze pervenute dall'utenza esterna a questa Direzione Generale.
      Si evidenzia che il sopracitato articolo 49, contenente la disciplina dei cd. voucher è stato abrogato dal D.L. 17 marzo 2017, n. 25, convertito senza modificazioni dalla L. 20 aprile 2017, n. 49, in particolare ha disposto (con l'art. 1, comma 2) che "I buoni per prestazioni di lavoro accessorio richiesti alla data di entrata in vigore del presente decreto possono essere utilizzati fino al 31 dicembre 2017". Inoltre “per consentire ai sistemi informatici di adeguarsi, gli stessi entreranno in vigore il giorno 30 settembre 2016. Con successiva nota verranno comunicati gli orari e le modalità tecniche per la disponibilità del sistema di collaudo e la messa in esercizio”;
    • Successivamente sono stati apportati altri aggiornamenti con la Nota del Ministero del Lavoro 10 febbraio 2017, n. 930, riportando che: “Gli aggiornamenti riguardano in particolare l'anagrafica dei Comuni (modifiche certificate da ISTAT e in vigore dal 1 gennaio 2017) e l'anagrafica dei Centri per l'Impiego (modifiche seguite ad una riorganizzazione dei servizi della Regione Emilia-Romagna). Inoltre, nell'ambito del Flusso SAP, si trasmettono le specifiche riguardanti un nuovo servizio tramite il quale ricercare nel Nodo di Coordinamento Nazionale il codice della SAP attiva e la regione titolare per uno specifico Codice Fiscale. Tale servizio sarà disponibile in ambiente di collaudo a partire dal 13 febbraio 2017. La documentazione relativa ai nuovi standard tecnici verrà trasmessa tramite il sistema di distribuzione WeTransfer. Per consentire ai sistemi informatici di adeguarsi, i nuovi standard tecnici e il nuovo servizio del Flusso SAP entreranno in vigore il giorno 28 febbraio 2017.”
    Incentivo occupazione NEET 2018

    Il beneficio previsto dal programma “Garanzia Giovani”, è operativo anche per il 2018, adottato con Decreto Direttoriale ANPAL n. 3 del 2 gennaio 2018, al fine di favorire il miglioramento dei livelli occupazionali dei giovani dai 16 ai 29 anni di età (30 anni non compiuti) che non siano inseriti in un percorso di studio o formazione e non abbiamo un lavoro (c.d. NEET).

    Spetta a tutti i datori di lavoro privati, anche non imprenditori, che, senza esservi tenuti, assumano giovani aderenti al Programma “Garanzia Giovani”, dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2018. Può riguardare i soggetti di età inferiore a 18 anni, tuttavia è necessario l'assolvimento al diritto dovere all'istruzione e formazione.

    L'incentivo, in particolare, spetta per le assunzioni con contratto:

    • a tempo indeterminato, anche a scopo di somministrazione;
    • di apprendistato professionalizzante;
    • part-time;
    • di lavoro subordinato instaurato in attuazione del vincolo associativo con una cooperativa di lavoro.

    Sono esclusi dal beneficio, invece, il contratto di lavoro domestico, accessorio e intermittente.

    In evidenza: apprendistato

    L'Inps con la Circolare 48/2018, precisa che l'agevolazione può trovare applicazione solo durante il periodo formativo e l'esonero riguarda la contribuzione ridotta dovuta dai datori di lavoro per i primi 12 mesi di rapporto; per gli anni successivi al primo, il datore continuerà ad applicare le aliquote contributive già previste dall'apprendistato.

    Nell'ipotesi in cui la durata del periodo formativo inizialmente concordata sia inferiore a 12 mesi, l'importo del beneficio spettante deve essere proporzionalmente ridotto in base all'effettiva durata dello stesso (ad esempio apprendistato a tempo pieno con periodo formativo di durata pari a 6 mesi l'importo massimo dell'incentivo spettante, da riparametrare alla contribuzione effettivamente dovuta, è pari a 4.030 €).

    L'incentivo consiste in un esonero contributivo al 100% fino a 8.060 euro annui per il datore di lavoro, fruibile nei primi 12 mesi del rapporto di lavoro, con esclusione di premi e contributi dovuti all'INAIL.

    La fruizione mensile dell'esonero è pari ad un massimo di 671,66 euro; l'importo viene proporzionalmente ridotto in caso di contratto part-time.

    L'incentivo, che a carattere Nazionale, con esclusione della provincia autonoma di Bolzano, deve essere fruito, a pena di decadenza, entro il termine del 29 febbraio 2020 ed è cumulabile con l'incentivo occupazione giovanile comma 100 della L. 205/2017.

    Infine, si evidenzia che l'assunzione non deve rappresentare adempimento di un obbligo di legge o da contratto collettivo, pertanto l'incentivo è subordinato alle seguenti condizioni:

    • rispetto condizioni previste dall'art. 1, co. 1175-1176 L. 296/2006;
    • applicazione dei principi universali agevolazioni (art. 31 D.Lgs. 150/2015)

    Differenze rispetto all'incentivo NETT 2017

    - Non sono più oggetto di agevolazione le assunzioni a Tempo Determinato (la soglia massima era 4.030 euro);

    - Non è più necessario aspettare la completa profilazione (iscrizione + presa in carico ente) del giovane a Garanzia Giovani; al momento della presentazione dell'istanza, è sufficiente che il lavoratore si iscriva telematicamente al Programma.

    Per quanto concerne le condizioni e le regole de minimis da rispettare, si rimanda a quanto specificato nel paragrafo precedente.

    Indicazioni operative

    - Presentazione in via telematica del modulo denominato NEET all'interno della procedura DiResCo (Dichiarazioni di Responsabilità del Contribuente

    - L'INPS controlla il rispetto delle condizioni, verifica la disponibilità delle risorse finanziarie, provvede a dare comunicazione dell'esito dal Datore di Lavoro

    - Il D.L. entro 10 giorni dalla comunicazione effettua (se non lo ha ancora fatto) l'assunzione) e da conferma all'Inps della prenotazione del bonus e dell'avvenuta assunzione

    - A seguito dell'autorizzazione, il D.L. recupera mediante conguaglio sulle denunce contributive ed in modello di pagamento F24 sui contributi dovuti mensilmente

    Nota: L'istanza di prenotazione dell'incentivo che dovesse essere inizialmente non accolta per carenza di fondi rimarrà valida - mantenendo la priorità acquisita dalla data di prenotazione - per 30 giorni. Se entro tale termine si libereranno delle risorse utili, la richiesta verrà automaticamente accolta; diversamente, trascorsi inutilmente i 30 giorni indicati, l'istanza perderà definitivamente di efficacia e l'interessato dovrà presentare una nuova richiesta di prenotazione.

    Super Bonus Occupazione

    Il Ministero del lavoro ha introdotto, nell'ambito del programma Garanzia Giovani, un nuovo incentivo denominato “Super Bonus Occupazionale – trasformazione tirocini”.

    L'INPS, con la Circolare n. 89 del 24 maggio 2016, illustra la disciplina contenuta nei Decreti Direttoriali del Ministero del Lavoro n. 16 del 3 febbraio 2016 e n. 79 del 8 aprile 2016, fornendo le indicazioni operative per il godimento dell'incentivo descrivendo il tutto in 9 punti:

    • Datori di lavoro ai quali può essere concesso l'incentivo;
    • Lavoratori per i quali spetta l'incentivo;
    • Rapporti incentivati;
    • Misura dell'incentivo;
    • Condizioni di spettanza dell'incentivo;
    • Compatibilità con la normativa in materia di aiuti di stato;
    • Coordinamento con altri incentivi;
    • Procedimento di ammissione all'incentivo - Adempimenti dei datori di lavoro;
    • Fruizione dell'incentivo

    L'incentivo può essere riconosciuto a tutti i datori di lavoro privati, a prescindere dalla circostanza che siano imprenditori. Inoltre, l'incentivo spetta per l'assunzione di giovani che, all'inizio del percorso di tirocinio extracurriculare finanziato nell'ambito del Programma Garanzia Giovani, siano in possesso del requisito di NEET.

    Il Super bonus è riconosciuto a tutti i datori di lavoro che assumono un lavoratore che abbia svolto o stia svolgendo un tirocinio extracurriculare, a prescindere dal fatto che il tirocinio sia stato o meno realizzato presso il medesimo datore di lavoro.

    L'incentivo è riconoscibile nei limiti delle risorse specificatamente stanziate indicate nell'articolo 1, comma 3, del Decreto Direttoriale n. 16/II/2016, pari ad euro 50.000.000.

    L'importo dell'incentivo è determinato dalla classe di profilazione (bassa, media, alta e molto alta) attribuita al giovane al momento dell'iscrizione al Programma Garanzia Giovani, alla quale corrispondo importi differenziati (3 mila, 6 mila, 9 mila e 12 mila euro).

    Il Bonus è fruibile in 12 quote mensili di pari importo e, in caso di conclusione anticipata del rapporto, va proporzionato alla durata effettiva dello stesso.

    In caso di rapporto a tempo parziale gli importi sopra indicati sono proporzionalmente ridotti: in tali ipotesi, l'importo spettante si ottiene moltiplicando l'importo pieno per la percentuale che indica l'orario parziale rispetto all'orario normale.

    L'incentivo è autorizzato dall'INPS in base all'ordine cronologico di presentazione delle istanze.

    L'incentivo è subordinato:

    • alla regolarità prevista dall'articolo 1, commi 1175 e 1176, della legge 296/2006, inerente:
      - l'adempimento degli obblighi contributivi;
      - l'osservanza delle norme poste a tutela delle condizioni di lavoro;
      - fermi restando gli altri obblighi di legge, il rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali nonché di quelli regionali, territoriali o aziendali, laddove sottoscritti, stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale;

    Inoltre, alla luce dell'applicazione dei principi generali in materia di incentivi all'occupazione stabiliti, dall'articolo 31, D. Lgs. n. 150/2015, l'incentivo non spetta se:

    • l'assunzione è effettuata in attuazione di un obbligo preesistente (art. 31, comma 1, lettera a), D.Lgs. n. 150/2015);
    • viola il diritto di precedenza, stabilito dalla legge o dal contratto collettivo, alla riassunzione di un altro lavoratore licenziato da un rapporto a tempo indeterminato o cessato da un rapporto a termine, anche nel caso in cui, prima dell'utilizzo di un lavoratore mediante contratto di somministrazione, l'utilizzatore non abbia preventivamente offerto la riassunzione al lavoratore titolare di un diritto di precedenza per essere stato precedentemente licenziato da un rapporto a tempo indeterminato o cessato da un rapporto a termine (art. 31, comma 1, lettera b), D.Lgs. n. 150/2015). Circa le modalità di esercizio del suddetto diritto di precedenza, si rinvia a quanto stabilito, da ultimo, nell'Interpello n. 7/2016 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, secondo il quale, in mancanza o nelle more di una volontà espressa per iscritto da parte del lavoratore entro i termini di legge, il datore di lavoro può legittimamente procedere alla assunzione di altri lavoratori o alla trasformazione di altri rapporti di lavoro a termine in essere;
    • presso il datore di lavoro o l'utilizzatore con contratto di somministrazione sono in atto sospensioni dal lavoro connesse ad una crisi o riorganizzazione aziendale, salvi i casi in cui l'assunzione, la trasformazione o la somministrazione siano finalizzate all'assunzione di lavoratori inquadrati ad un livello diverso da quello posseduto dai lavoratori sospesi o da impiegare in unità produttive diverse da quelle interessate dalla sospensione (art. 31, comma 1, lettera c), D.Lgs. n. 150/2015);
    • l'assunzione riguarda lavoratori licenziati, nei sei mesi precedenti, da parte di un datore di lavoro che, alla data del licenziamento, presentava elementi di relazione con il datore di lavoro che assume, sotto il profilo della sostanziale coincidenza degli assetti proprietari ovvero della sussistenza di rapporti di controllo o collegamento (art. 31, comma 1, lettera d), D.Lgs. n. 150/2015);
    • ai fini della determinazione del diritto agli incentivi e della loro durata, si cumulano i periodi in cui il lavoratore ha prestato l'attività in favore dello stesso soggetto, a titolo di lavoro subordinato o somministrato (art. 31, comma 2, D.Lgs. n. 150/2015);
    • l'inoltro tardivo delle comunicazioni telematiche obbligatorie inerenti l'instaurazione e la modifica di un rapporto di lavoro o di somministrazione producono la perdita di quella parte dell'incentivo relativa al periodo compreso tra la decorrenza del rapporto agevolato e la data della tardiva comunicazione (art. 31, comma 3, D.Lgs. n. 150/2015).

    Il beneficio è cumulabile con ogni altro incentivo di natura economica e contributiva.

    In evidenza: chiarimenti INPS su bonus e superbonus Garanzia Giovani

    A seguito di continue segnalazioni all'INPS da parte degli utenti, sulla gestione in UniEmens, il CNO dei Consulenti del Lavoro, con Comunicato del 10 agosto 2016, informa di aver ricevuto una Nota dell'INPS contenente informazioni in relazione all'elemento TipoIncentivo di UniEMens.

    L'INPS chiarisce che gli incentivi per i giovani sono di due tipi, il bonus (Garanzia Giovani) e il super bonus. Per il Bonus l'azienda deve indicare il tipo incentivo GAGI mentre per il super bonus il tipo incentivo DD16 o DDSB, come indicato nella Circolare n. 89/2016. L'utente, nel momento dell'accoglimento della domanda telematica, sa se è stato autorizzato ad uno o all'altro incentivo, visto che vengono messi in evidenza gli importi quindi dovrebbe sapere se nel file UniEMens deve utilizzare tipo incentivo GAGI o DD16 o DDSB.

    Il problema è che entrambe le richieste vengono presentate con un unico modulo telematico e viene rilasciata una identica comunicazione (dove si parla di GAGI) ma gli importi dell'agevolazione sono molto diversi tra loro (per il super bonus sono raddoppiati). Questo comporta che molti utenti indicano GAGI anche se si tratta di super bonus e incappano negli errori del software.

    Riferimenti

    Normativi

    • ANPAL, Decreto Direttoriale del 2 gennaio 2018 n. 3
    • ANPAL, Decreto Direttoriale del 18 gennaio 2017 n. 4
    • Ministero del Lavoro, D.D. 16 dicembre 2016, n. 445
    • Ministero del Lavoro, D.D. 3 febbraio 2016, n. 16
    • Ministero del Lavoro, D.D. 8 aprile 2016, n. 79
    • Ministero del Lavoro, D.D. 24 novembre 2015, n. 385
    • Ministero del Lavoro, D.D. 8 agosto 2014, n. 1709
    • Art. 5, Decreto Legge 28 giugno 2013, n. 76
    • Raccomandazione del Consiglio Europeo del 22 aprile 2013
    • Regolamento UE del 17 dicembre 2013 n. 1303 - Articolo 91
    • Regolamento UE del 17 dicembre 2013 n. 1304
    • Art. 1 Legge 28 giugno 2012 n. 92
    • Decreto Legge 29 novembre 2008 n. 185
    • Regolamento CE del 11 luglio 2006 n. 1083
    • Decreto Legge 20 maggio 1993 n. 148

    Prassi

    • Circolare INPS del 19 marzo 2018, n. 48
    • Ministero del Lavoro, Nota 10 febbraio 2017, n. 930
    • Comunicato del CNO dei Consulenti del lavoro del 10 agosto 2016, n. 7905/E
    • Invitalia, Avviso pubblico per erogazione dei finanziamenti del 31 agosto 2016 n. 12581
    • Ministero del Lavoro, Nota 11 agosto 2016, n. 4665
    • INPS, Circolare 24 maggio 2016, n. 89
    • INPS, Circolare 1 aprile 2016, n. 59
    • INPS, Circolare 16 febbraio 2016, n. 32
    • INPS, Messaggio 9 ottobre 2014, n. 7598
    • INPS, Circolare 3 ottobre 2014, n. 118
    • Fondazione Studi Consulenti del Lavoro, Circolare 9 agosto 2013, n. 10
    • Fondazione Studi Consulenti del Lavoro, Circolare 9 luglio 2013, n. 7
    Sommario