Sì al beneficio anche per beni strumentali nuovi non durevoli
14 Marzo 2017
Anche le spese per l'acquisto di biancheria possono rientrare tra quelle definite dalla Legge 23 dicembre 2000, n. 388, in merito al credito di imposta per gli investimenti in beni strumentali nuovi. Lo conferma la Corte di Cassazione, con la sentenza dell'8 marzo 2017 n. 5887. Con essa, i giudici della Corte di Cassazione hanno respinto il ricorso dell'Agenzia delle Entrate, che aveva impugnato la sentenza di merito favorevole ad una Srl che operava nel settore della lavanderia industriale, provvedendo alla pulizia di biancheria e di tappeti per le strutture alberghiere. Osservava infatti l'Agenzia come biancheria e tappeti fossero stati acquistati dalla contribuente e destinati al servizio di lavaggio per l'utilizzatore finale. Secondo le Entrate, per essere qualificato come bene strumentale i beni dovrebbero essere durevoli, cosa che non si può dire per biancheria e affini.
Secondo i Supremi Giudici, non poteva essere esclusa la biancheria come bene strumentale ammortizzabile, in quanto è espressamente contemplata dalla tabella di cui al D.M. del 31 dicembre 1988. “Non hanno quindi pregio le considerazioni circa il necessario durevole asservimento del bene strumentale allo svolgimento dell'attività, caratteristiche tecniche che non possono riscontrarsi in elementi quali la biancheria, le tovaglie ovvero i tappeti”, si legge in sentenza, nella quale si aggiunge anche che “il giudice di appello ha accertato che l'attività di lavanderia – definita lavanderia industriale – era svolta dalla contribuente con biancheria propria, che veniva noleggiata ai clienti, biancheria che, per la specifica natura del servizio in esame, poteva ben costituire bene strumentale ammortizzabile, sicuramente esposto a progressivo deperimento”. |