Rimborsi: il termine di decadenza per l'esercizio del diritto decorre dal versamento dell'imposta

La Redazione
19 Febbraio 2016

I Giudici della Corte, con l'ordinanza n. 3231/2016, in tema di rimborso delle imposte sui redditi hanno confermato che il termine di decadenza per l'esercizio al diritto decorre dalla data del versamento dell'imposta.

In tema di rimborso delle imposte sui redditi, di cui all'art. 38 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, nell'ipotesi in cui un'imposta sia stata pagata sulla base di una norma successivamente dichiarata in contrasto con il diritto dell'Unione europea da una sentenza della Corte di Giustizia, il termine di decadenza per l'esercizio al diritto decorre dalla data del versamento dell'imposta e non da quella, successiva, in cui è intervenuta la contrarietà della stessa all'ordinamento comunitario. È la decisione a cui sono giunti i Giudici di legittimità con l'ordinanza n. 3231/2016.

La CTR aveva ritenuto che il termine per l'azione di rimborso "inizia a decorrere dal momento in cui il diritto può essere fatto valere (cioè dal momento in cui il soggetto privato è in condizione di conoscere quale sia il contenuto del diritto)", momento che per la specie di causa può farsi coincidere con la data di deposito della sentenza della Corte di Cassazione, la quale si era già precedentemente pronunciata sulla riconoscibilità agricola del terreno espropriato.

Sulla base della decisione della Corte, prima la CTP aveva parzialmente accolto il ricorso limitatamente al rimborso correlato alla menzionata porzione agricola, poi la CTR ha provveduto a respingere l'appello dell'Agenzia annullando il silenzio-rifiuto che si era formato sull'istanza di rimborso IRPEF.

La Corte ritiene che, trattandosi di ritenute alla fonte, non può che applicarsi alla specie di causa la disciplina dettata dall'art. 38 menzionato. Non possono essere rilevati impedimenti di mero fatto, ovvero tardivi riconoscimenti del diritto in ragione del quale si assume maturato il diritto al rimborso; l'inesistenza di un espresso riconoscimento del titolo al rimborso non implica ostacolo giuridico all'azione di rimborso, ma esplica i suoi riflessi esclusivamente sul piano delle maggiori difficoltà ed onerosità della stessa azione (ovvero rappresentate dalla necessità di sollecitare un giudizio di accertamento incidentale).

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