Prostituzione: la natura dell'attività svolta è irrilevante ai fini IVA
21 Luglio 2016
Seppur attività contraria al buon costume e non regolata nel nostro ordinamento, il meretricio non costituisce reato, e consiste in una prestazione di servizio verso corrispettivo perfettamente inquadrabile nell'ampia previsione di cui al comma I, art. 3 D.P.R. 633/1972. La qualificazione della prostituzione in termini di prestazione di servizi retribuita risulta del resto già affermata dalla CGUE nella causa C-268/99, che ne ha sancito la sussunzione alla nozione di attività economica purché essa sia svolta autonomamente e con carattere di abitualità. I proventi di siffatta attività debbono dunque essere assoggettati ad IVA.
[Conforme, ma con riferimento all'IRPEF., CTR Veneto, Venezia, sez. XXXI, 16 giugno 2016, n. 788]
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