Sottoscrizione del ruolo con firma digitale
27 Luglio 2016
In ipotesi di inefficace iscrizione a ruolo, in quanto priva di valida sottoscrizione ex art. 12, co. 4, d.P.R. n. 602/1973, deve annullarsi l'atto impositivo: in caso di contestazione, l'Agenzia delle Entrate deve provare in giudizio che la sottoscrizione del ruolo, con firma digitale, sia stata apposta da parte del titolare dell'Ufficio o di un suo delegato, non potendo integrare detta prova la produzione dell'elenco cartaceo dei ruoli vistati dal Direttore, essendo invece necessario dimostrare la sua legittimazione e che il ruolo fosse stato da lui sottoscritto. |