Recupero a tassazione della plusvalenza se il terreno è strumentale "per natura"
28 Luglio 2017
Ai fini dell'affrancamento di un terreno – terreno che, nello stesso anno dell'assegnazione ai soci, era coltivato dalla Società agricola proprietaria, che per questo aveva anche ricevuto aiuti comunitari; terreno riconosciuto come edificabile dal giudice amministrativo, seppur ancora classificato in PRG come "agricolo" – lo stesso deve essere ritenuto strumentale "per natura" ai sensi dell'art. 40, comma 2, d.P.R. n. 917/1986 applicabile ratione temporis, con la conseguente revoca dell'agevolazione stabilita per l'affrancamento dall'art. 29 della L. n. 449/1997, nonché con il conseguente recupero a tassazione della plusvalenza non dichiarata, questo perché, in mancanza di adozione dello strumento urbanistico attuativo, era impossibile qualsiasi "radicale trasformazione edilizia" dello stesso, che ne impedisse la coltivazione.
La vicenda prende avvio dal recupero a tassazione della plusvalenza non dichiarata dopo che erano stati negati i benefici fiscali stabiliti dall'art. 29 della L. n. 449/1997 in relazione all'assegnazione a due soci di un terreno di cui era proprietaria la società contribuente. Dapprima la CTP rigettava il ricorso promosso dalla società, poi la CTR ne confermava la legittimità della ripresa accertando il mantenimento del carattere di strumentalità dell'attività agricola della contribuente "per tutto l'esercizio coinvolto" ed escludeva i benefici stabiliti dall'art. 29 cit. Da parte sua la contribuente riteneva erronea la decisione presa dalla CTR, essendo il terreno non interamente coltivato, peraltro coltivato a soli fini di "pulizia", lo stesso dunque doveva ritenersi non strumentale all'attività agricola.
I Supremi Giudici, con la sentenza n. 18467/2017, chiariscono che si tratta di una strumentalità "per natura"; in effetti, il terreno era tutto quanto coltivabile; aveva ex art. 40, comma 2, d.P.R. n. 917/1986 un carattere strumentale per "natura" alla attività agricola della contribuente, e la mancanza di adozione dello strumento urbanistico attuativo rendeva, peraltro, assolutamente impossibile far venire meno.
Chiariscono poi che è assolutamente irrilevante ai fini della determinazione dell'imponibile ICI che debba farsi invece riferimento alla "vocazione edificatoria" del terreno, atteso che la discussione si concentra sulla strumentalità del bene e non sul suo valore venale in comune commercio.
La questione, che non registra precedenti, si risolve per il rigetto della richiesta del contribuente, confermando la strumentalità per natura del terreno, e recupero a tassazione della plusvalenza non dichiarata.
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