Tributario

Fallimento

14 Febbraio 2019

Il fallimento (ex R.D. 16 marzo 42 n. 267) è la procedura concorsuale con la quale si attua un processo esecutivo ed espropriativo al fine di ripartire il patrimonio dell'imprenditore che versa in stato di insolvenza, tra i creditori in misura equa a parità di condizioni. Si tratta di un vero e proprio processo di natura sostanzialmente esecutiva e definita speciale poiché è attuato solo nei riguardi di particolari soggetti (gli imprenditori e le società commerciali) ed in presenza di specifiche condizioni previste dalla legge fallimentare.
Inquadramento

Avvertenza

È stata programmata una generale revisione delle bussole alla luce dell'intervenuta pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del 14 febbraio 2019 del D.lgs 12 gennaio 2019 n. 14, emanato in attuazione della legge delega n. 155/2017 e recante il Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza. Il provvedimento, in un corpus normativo di 391 articoli, contiene la riforma organica delle procedure concorsuali già disciplinate nella legge fallimentare vigente, nonché la revisione delle procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento.

Come previsto dall'art. 389, il Codice, è entrato in vigore decorsi 18 mesi dalla data della sua pubblicazione e quindi il 15 agosto 2020, fatta eccezione per alcune singole ipotesi previste in deroga (relativamente agli artt. 27, comma 1, 350, 356, 357, 359, 363, 364, 366, 375, 377, 378, 379, 385, 386, 387 e 388), la cui efficacia è stata prevista a partire dal trentesimo giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale e quindi dal giorno 16 marzo 2019. Altre singole norme, infine, prevedono un'entrata in vigore differita anche rispetto alla vacatio lunga.

La procedura fallimentare e le altre procedure concorsuali sono previste nel r.d. 16 marzo 1942 n. 267. Questo decreto è stato poi profondamente modificato dal D. lgs. 9 gennaio 2006 n. 5, a sua volta modificato dal D. lgs. 12 settembre 2007 n. 169.

Il D.L. 27.06.2015 n. 83 recante “Misure urgenti in materia fallimentare, civile e processuale civile e di organizzazione e funzionamento dell'amministrazione giudiziaria” convertito con modificazioni dalla L. 6.08.2015 n. 132, ha apportato alcune novità in materia di fallimento circa:

  • i requisiti per la nomina a Curatore
  • i termini del programma di liquidazione
  • le modalità delle vendite fallimentari
  • la chiusura del fallimento con cause pendenti in corso
Presupposti del fallimento

La legge fallimentare indica i presupposti per l'assoggettamento a fallimento delle imprese.

L'art. 1 L.Fall., dispone che sono soggetti alle disposizioni sul fallimento gli imprenditori che esercitano un'attività commerciale, con esclusione degli enti pubblici e di quegli imprenditori che dimostrino il possesso congiunto dei seguenti requisiti:

Requisiti soggettivi

Imprenditori che esercitano una attività commerciale (art. 1, c. 1, L.Fall.):

  • Imprenditori individuali.
  • Imprenditori in forma societaria.
  • Altri enti senza scopo di lucro (associazioni riconosciute e non riconosciute, fondazioni).

Requisiti oggettivi

1) non aver avuto, nei tre esercizi antecedenti la data di deposito della istanza di fallimento o dall'inizio dell'attività se di durata inferiore, un attivo patrimoniale di ammontare complessivo annuo superiore ad euro trecentomila;

2) non aver realizzato, in qualunque modo risulti, nei tre esercizi antecedenti la data di deposito dell'istanza di fallimento o dall'inizio dell'attività se di durata inferiore, ricavi lordi per un ammontare complessivo annuo superiore ad euro duecentomila;

3) avere un ammontare di debiti anche non scaduti non superiore ad euro cinquecentomila.

I limiti oggettivi possono essere aggiornati ogni 3 anni con decreto del Ministro della Giustizia, sulla base della media delle variazioni degli indici ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati intervenute nel periodo di riferimento.

Nota Bene: Non può dichiararsi il fallimento se l'ammontare dei debiti scaduti e non pagati risultanti dagli atti dell'istruttoria prefallimentare è complessivamente inferiore a € 30.000. Anche questo importo è periodicamente aggiornato con le modalità di cui all'art. 1, c. 3 L.Fall.

Nota bene: Gli imprenditori individuali e collettivi possono essere dichiarati falliti entro un anno dalla cancellazione dal registro delle imprese. L'iscrizione e la cancellazione dell'imprenditore dal registro delle imprese assolvono una funzione di pubblicità nell'interesse esclusivo dei terzi, di cui la disciplina dell'art. 10 l. fall. costituisce espressione, mentre l'imprenditore si trova in una posizione antitetica, non essendogli consentito dimostrare una diversa e anteriore data di effettiva cessazione dell'attività (Cass. Civ. 21.11.11, n. 24431, in Foro it., 2012, 1, I, 59).

Assoggettamento al fallimento

Condizioni soggettive per l'assoggettamento al fallimento

Imprenditore che esercita una attività commerciale

Imprenditori individuali

Imprenditori in forma societaria

Altri enti senza scopo di lucro (associazioni (riconosciute o non riconosciute) fondazioni, ecc.

Condizioni soggettive per l'esclusione dal fallimento

Sono esclusi dal fallimento

Enti pubblici

Imprenditori agricoli

Società di professionisti

Soggettività: esempi

Persona fisica che svolge attività imprenditoriale volta ad un solo affare

Chi svolge attività imprenditoriale anche se compie un solo affare è fallibile se l'attività consiste in una serie di atti tra loro coordinati che rappresentano gli elementi di attività diretta alla produzione e allo scambio di beni e servizi

Società di capitali

Sono soggette al fallimento indipendentemente dalla natura dell'attività esercitata

Società semplice

Non è soggetta al fallimento perché esercita solo attività non commerciale

Società di persone

Soggette al fallimento se, pur non avendo un oggetto non commerciale, esercitano di fatto e con abitualità un'attività commerciale (anche se non in via esclusiva).

Artigiani

Sono soggetti al fallimento. In tal senso si ha riguardo solo alle soglie di fallibilità

Società Cooperative

Sono soggette al fallimento se esercitano una attività commerciale con fini speculativi, indipendentemente dal fatto che tale attività rientri o meno nell'oggetto sociale

Associazioni

Le associazioni riconosciute e non riconosciute se esercitano concretamente una attività imprenditoriale in via esclusiva o comunque prevalente sono soggette al fallimento.

Nota bene: se svolge attività imprenditoriale l'ente non può far valere :

  • il fine no profit
  • la devoluzione degli utili a scopi non di lucro

Fondazioni

Le Fondazioni se esercitano concretamente una attività imprenditoriale in via esclusiva o comunque prevalente sono soggette al fallimento.

Altri enti non profit

Sono soggetti al fallimento se prevale l'attività imprenditoriale sull'attività istituzionale

Impresa familiare

Soggetta al fallimento limitatamente al familiare – imprenditore. I familiari-collaboratori possono essere coinvolti se sussistono fatti e situazioni tali da riportare l'impresa familiare ad una società di fatto

Imprenditore agricolo

Chi svolge attività di:

  • coltivazione del fondo
  • allevamento di animali
  • attività connesse

non è soggetto al fallimento qualunque siano le dimensioni dell'impresa.

Lo Stato di insolvenza

L'imprenditore è dichiarato fallito quando si trova in stato d'insolvenza, il quale stato si manifesta con inadempimenti o altri fatti esteriori, che dimostrino che il debitore non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni.

Secondo la sentenza della Cassazione Civile 28.01.08, n. 1760, lo stato di insolvenza è definito come:

  • stato di impotenza funzionale non transitoria a soddisfare le obbligazioni inerenti all'impresa,
  • incapacità di produrre beni con margine di redditività da destinare alla copertura delle esigenze di impresa (prima fra tutte l'estinzione dei debiti),
  • impossibilità di ricorrere al credito a condizioni normali, senza rovinose decurtazioni del patrimonio".

Lo Stato di insolvenza

Crisi di impresa e Stato di insolvenza

La differenza tra la crisi di impresa e lo stato di insolvenza sta nel fatto che nel primo caso è pianificabile il superamento dello stato medesimo, mentre nel caso di insolvenza è difficilmente superabile lo stato di disequilibrio finanziario

Sintomi dello Stato di insolvenza

  • Cattivi rapporti con gli Istituti di Credito
  • Cessazione dei pagamenti
  • Fronteggiare i debiti con mezzi di pagamento anomali
  • Gravi inadempimenti
  • Ricevimento di numerosi decreti ingiuntivi
  • Numerosi protesi elevati (frequenza e entità)

Soglie di fallibilità

L'imprenditore che esercita una attività commerciale non è assoggettato al fallimento se dimostra di essere contemporaneamente al di sotto di 3 soglie:

Attivo Patrimoniale

Non superiore a 300.000 euro nei tre anni antecedenti la data di richiesta del fallimento (o dall'inizio dell'attività se di durata inferiore)

Ricavi Lordi complessivi annui

Non superiori a 200.000 euro nei tre anni antecedenti la data di richiesta del fallimento (o dall'inizio dell'attività se di durata inferiore)

Debiti

Con riferimento alla data di presentazione dell'istanza di fallimento, tutti i debiti anche quelli non scaduti o non definitivamente accertati con efficacia di giudicato, di ammontare complessivo non superiore a 500.000 euro

Nota bene:

  • perché l'imprenditore sia soggetto al fallimento è sufficiente superare solo una delle tre soglie.
  • non si dà luogo alla dichiarazione di fallimento se l'ammontare dei debiti scaduti e non pagati risultanti dagli atti dell'istruttoria prefallimentare è complessivamente inferiore a 30.000 euro.
Dichiarazione di fallimento

Il fallimento viene dichiarato previa istanza:

  • dei creditori
  • del debitore

L'istanza del creditore contiene:

  • indicazione della causa petendi
  • indicazione generalità del creditore e del debitore
  • generazione del credito
  • requisiti di fallibilità

L'istanza del debitore contiene:

  • indicazione della causa petendi
  • indicazione generalità del debitore
  • requisiti di fallibilità
  • scritture contabili
  • elenco dei creditori e dei debitori
  • ricavi lordi
  • titolari diritti reali su beni in proprietà e possesso
  • elenco attività e passività
Iter della procedura

Fase 1: ricorso

Fase 2: provvedimento in calce al ricorso

Fase 3: assegnazione del termine di 7 giorni per la costituzione in giudizio

Fase 4: notifica (almeno 15 giorni devono intercorrere tra la notifica e l'udienza

Fase 5: udienza

Fase 6: provvedimento conclusivo del procedimento

All'esito, il tribunale pronuncia:

  • ordinanza, se dichiara l'incompetenza del tribunale adito
  • ordinanza, se dichiara l'estinzione del procedimento, a seguito di rinuncia o "desistenza" (ma anche di inattività) del ricorrente
  • decreto, se rigetta il ricorso nel merito per difetto dei presupposti della dichiarazione di fallimento
  • sentenza, se accoglie il ricorso e dichiara il fallimento del debitore
Sentenza dichiarativa di fallimento

La sentenza di fallimento è il provvedimento con il quale il tribunale decide nel merito il ricorso, accertando la sussistenza dei presupposti previsti dagli artt. 1 e 5 l. fall.).

La sentenza dichiarativa di fallimento è un provvedimento che definisce il procedimento per la dichiarazione di fallimento e, al contempo, apre il procedimento di liquidazione concorsuale.

La sentenza è provvisoriamente esecutiva dalla data della pubblicazione con il deposito in cancelleria, salvo che nei confronti dei terzi, relativamente ai quali rileva invece la data l'annotazione od iscrizione nel registro delle imprese.

L'art. 17, l. fall. sancisce l'obbligo del cancelliere, entro il giorno successivo al deposito della sentenza in cancelleria, di provvedere:

  • alla notificazione al debitore ed al curatore;
  • alla comunicazione per estratto, ai sensi dell'art. 136 c.p.c. e quindi per biglietto di cancelleria (trasmesso a mezzo telefax o posta elettronica) il quale deve contenere il nome del debitore, il nome del curatore, il dispositivo e la data del deposito della sentenza ai seguenti soggetti:a) il curatore;b) il richiedente il fallimento;c) il pubblico ministero;
  • alla trasmissione dell'estratto, anche telematicamente, all'ufficio del registro delle imprese per l'annotazione ;
  • alla notificazione dell'estratto ai competenti conservatori dei registri immobiliari e di beni mobili registrati per la tempestivamente trascrizione o annotazione.

Gli effetti della sentenza dichiarativa di fallimento decorrono dalla data di deposito in cancelleria per il fallito; per gli organi della procedura e le parti dell'istruttoria prefallimentare, gli effetti decorrono dalla pubblicazione ossia dal deposito nella cancelleria del tribunale.

Per i terzi gli effetti della sentenza decorrono dalla iscrizione al registro delle imprese.

SENTENZA - ASPETTI FISCALI

Imposta di registro

La sentenza dichiarativa di fallimento è soggetta all'imposta di registro in misura fissa in base all'art. 8, lett. d), della parte I della Tariffa allegata al D.P.R. 26/4/86, n. 131.

L'imposta viene riscossa mediante prenotazione a debito ai sensi dell'art. 146, comma 2, lett. a), D.P.R. 30/5/02, n. 115.

Contributo unificato: la sentenza dichiarativa di fallimento apre la procedura di liquidazione cui si applica il contributo unificato di iscrizione a ruolo di cui all'art. 9, D.P.R. 30/5/02, n. 115, nella misura prevista dall'art. 13, comma 5, del D.P.R. medesimo.

Nota bene: Il versamento del contributo unificato spetta al curatore, anche mediante prenotazione a debito come previsto dall'art. 146, comma 2, lett. c), D.P.R. n. 115/2002.

La nomina degli organi del fallimento

Il curatore

Il curatore viene nominato con la sentenza dichiarativa di fallimento ovvero, in caso di successiva sostituzione o di revoca, con decreto del tribunale fallimentare (art. 37 l. fall.).

L'art. 37bis l. fall. prevede che i creditori possano chiedere la nomina di un curatore di propria fiducia, in sostituzione di quello nominato dal tribunale. In tal caso:

  • l'esercizio del potere di sostituzione può effettuarsi solo una volta ed in un momento ben preciso quando sia conclusa l'adunanza per l'esame dello stato passivo e immediatamente prima della dichiarazione di esecutività dello stesso;
  • legittimati a richiedere la sostituzione sono i creditori, presenti, personalmente o per delega, che rappresentano la maggioranza dei crediti ammessi al passivo ; dal computo dei crediti, su istanza di uno o più creditori, sono esclusi quelli che si trovino in conflitto di interessi (art. 37 bis, comma 2, l. fall.);
  • la richiesta di sostituzione del curatore deve contenere le ragioni nonché indicare il nominativo del nuovo curatore designato, nel rispetto dei requisiti indicati dall'art. 28 l. fall
  • il tribunale, dopo aver verificato il rispetto dei requisiti e aver effettuato le proprie valutazioni discrezionali, provvede alla nomina del nuovo curatore.

Il Giudice delegato

Il giudice delegato viene nominato dal tribunale fallimentare con la sentenza dichiarativa di fallimento (art. 16, comma 2, n. 1, l. fall.) e cessa dalle sue funzioni:

‒ alla chiusura del fallimento (artt. 118 120 l. fall.);

‒ in caso di revoca della sentenza di fallimento (art. 18 l. fall.);

‒ quando il tribunale provvede alla sua sostituzione, per giustificati motivi (art. 23, comma 1, l. fall.).

Il giudice delegato svolge nel fallimento principalmente funzioni di carattere giurisdizionale e di sorveglianza correlate ad un controllo di legittimità.

La norma di riferimento dell'art. 25 l. fall. non contiene un'elencazione esaustiva dei poteri del giudice delegato, che sono previsti e disciplinati in un'ampia serie di disposizioni ulteriori.

Il giudice delegato risolve una serie di controversie interne alla procedura:

‒ provvede all'accertamento dei crediti e dei diritti reali e personali (artt. 25, n. 8, 93 ss.e 113 bis l. fall.);

‒ risolve le contestazioni in sede di ripartizione dell'attivo (art. 110 l. fall.);

‒ decide i reclami proposti contro gli atti del curatore o del comitato dei creditori (artt. 25, n. 5 e 36 l. fall.).

Il giudice delegato inoltre:

  • autorizza il curatore a promuovere azioni giudiziali (art. 25, n. 6, l. fall.);
  • autorizza l'azione di responsabilità contro il curatore (art. 38 l. fall.);
  • autorizza l'esercizio provvisorio dell'impresa qualora non sia stato disposto con la sentenza dichiarativa di fallimento (art. 104 l. fall.);
  • autorizza l'affitto dell'azienda (art. 104bis l. fall.);
  • nel caso in cui si verifichi inerzia o impossibilità di funzionamento del comitato dei creditori, e in ogni caso di urgenza, si sostituisce al comitato e provvedere a concedere o negare l'autorizzazione richiesta dal curatore (art. 41, comma 4, l. fall.).
  • autorizza il curatore al compimento degli atti conformi al programma di liquidazione approvato dal comitato dei creditori (art. 104ter l. fall.)

Il Tribunale fallimentare

Il tribunale fallimentare è l'organo cui compete la dichiarazione di fallimento (art. 9 l. fall.), così come la chiusura del fallimento (art. 118 l. fall.).

Ai sensi dell' art. 23, comma 1, l. fall. il tribunale è investito dell'intera procedura concorsuale. Il tribunale mantiene tutte le funzioni di impulso e di controllo (art. 23 l. fall.), anche attraverso il potere fondamentale di nominare e sostituire il giudice delegato ed il curatore.

Il tribunale fallimentare opera in composizione collegiale di tre magistrati, fra i quali il presidente della sezione, e delibera in camera di consiglio.

Il tribunale fallimentare svolge le seguenti funzioni:

‒ funzioni di carattere giurisdizionale, ovvero assume una funzione decisoria nel contraddittorio tra le parti in conflitto;

‒ funzioni di carattere amministrativo, in cui invece si limita a dare direttive relative al procedimento e autorizzazioni relative alle attività di amministrazione dei beni fallimentari.

I poteri di carattere amministrativo sono:

  • il potere di nomina e di revoca per giustificati motivi del giudice delegato e del curatore (artt. 23 , 27 e 37 l. fall.);
  • il potere di sostituire i componenti del comitato dei creditori su richiesta dei creditori (art. 37bis l. fall.);
  • il potere di disporre e far cessare l'esercizio provvisorio dell'impresa (art. 104 l. fall.);
  • il potere di omettere la verifica del passivo in caso di previsione di insufficiente realizzo (art. 102 l. fall.);
  • il potere di sentire in camera di consiglio il curatore, il fallito e il comitato dei creditori;
  • il potere di liquidare il compenso del curatore (art. 39 l. fall.);
  • il potere di emettere il decreto di chiusura del fallimento (art. 119 l. fall.).

Il Comitato dei creditori

La nomina dei componenti del comitato dei creditori è attribuita al giudice delegato che vi deve provvedere entro trenta giorni dalla dichiarazione di fallimento «sulla base delle risultanze documentali, sentiti il curatore e i creditori». L'art. 40 l. fall impone al giudice di nominare i membri del comitato «sentiti il curatore e i creditori che, con la domanda di ammissione al passivo o precedentemente, hanno dato la disponibilità ad assumere l'incarico o hanno segnalato altri nominativi aventi i requisiti richiesti».

La legge riconosce ai creditori la facoltà in sede di adunanza per l'esame dello stato passivo di effettuare nuove designazioni in ordine ai suoi componenti.

Le condizioni di esercizio di tale potere riconosciuto ai creditori sono le medesime previste per la designazione di un nuovo curatore, ma si ritiene che il tribunale sia in questo caso vincolato alle designazioni dei creditori.

Il comitato è composto da un numero minimo di tre o da un massimo di cinque membri scelti tra i creditori, in modo da rappresentare in misura equilibrata quantità e qualità dei crediti ed avuto riguardo alla possibilità di soddisfacimento dei crediti stessi.

I criteri di composizione sono tre:

  1. i creditori quantitativamente più importanti (ammontare del credito);
  2. i creditori qualitativamente importanti ( distinzione tra creditori privilegiati e chirografari);
  3. i creditori che possono essere soddisfatti con maggiore probabilità.

I componenti del comitato dei creditori, nominati dal giudice delegato entro 30 giorni dalla sentenza di fallimento (art. 40 l. fall.), possono essere successivamente sostituiti dallo stesso giudice delegato.

Effetti immediati della sentenza di fallimento

Il conto corrente della procedura

  • Il curatore, se ci sono liquidità, deve scegliere un istituto di credito o un ufficio postale ed aprire un conto corrente intestato alla procedura fallimentare sul quale versare entro il termine massimo di 10 giorni dalla corresponsione, le somme riscosse a qualunque titolo nonché ricavate dalle vendite durante la procedura. La mancata costituzione del deposito nel termine prescritto è valutata dal tribunale ai fini della revoca del curatore. La scelta dell'istituto o dell'ufficio postale, che prima era compito del giudice delegato, ora spetta al curatore e non è soggetta all'autorizzazione del comitato dei creditori.
  • Il prelievo delle somme avviene su mandato del giudice delegato. La legge prevede che l'originale rimanga nel fascicolo fallimentare e che la copia conforme rilasciata al curatore venga da questo utilizzata per effettuare il prelievo della somma il cui pagamento è stato autorizzato dal giudice.
  • L'art. 34 l. fall. sancisce che le somme riscosse, in tutto o in parte, possono essere investite dal curatore con strumenti diversi dal deposito in conto corrente purché sia garantita l'integrità del capitale e previa autorizzazione del comitato dei creditori

La consegna al curatore del denaro e dei documenti

L'art. 86 l. fall. stabilisce poi che devono essere direttamente consegnati al curatore, senza la sigillazione (sono beni cui è impossibile praticare la sigillazione):

  • il denaro contante per essere depositato dal curatore stesso sul conto corrente della procedura ai sensi dell'art. 34 l. fall.;
  • le cambiali e gli altri titoli compresi quelli scaduti;
  • le scritture contabili e ogni altra documentazione dal medesimo richiesta o acquisita se non ancora depositate in cancelleria.

La relazione del curatore

Il curatore deve presentare al giudice delegato una relazione generale particolareggiata relativa al fallimento, che deve indicare:

  • le cause e le circostanze del fallimento;
  • la diligenza spiegata dal fallito nell'esercizio dell'attività imprenditoriale;
  • la responsabilità del fallito o di altri e quanto può interessare anche ai fini delle indagini preliminari da svolgere in sede penale;
  • gli atti del fallito già impugnati dai creditori;
  • gli atti che il curatore intende impugnare.

Il termine entro cui tale relazione deve essere presentata è di 60 giorni dalla dichiarazione di fallimento. Il giudice delegato, tuttavia, può chiedere al curatore una relazione "sommaria" anche prima del termine suddetto. Se si tratta del fallimento di una società, la relazione deve contenere anche i fatti accertati e le informazioni raccolte sulla responsabilità degli amministratori e degli organi di controllo, dei soci ed eventualmente di estranei alla società che però abbiano contribuito a determinare il dissesto della stessa.

Deposito della relazione

Il giudice delegato ordina di depositare la relazione in cancelleria, con la segretazione delle parti relative a:

‒ responsabilità del fallito e di terzi;

‒ azioni che il curatore intende proporre qualora possano comportare l'adozione di provvedimenti cautelari;

‒ circostanze estranee agli interessi della procedura e che investano la sfera personale del fallito.

Trasmissione al p.m. ed indagini del curatore

Una copia della relazione, nel suo testo integrale, deve poi essere trasmessa al p.m. affinché egli possa essere informato su qualsiasi dimensione che possa interessare l'indagine penale.

Fascicolo per il dibattimento

La relazione, così come gli inventari redatti, sono documenti suscettibili di inserimento nel c.d. «fascicolo per il dibattimento»

Apposizione dei sigilli

Il curatore procede con le operazioni di sigillazione secondo le modalità stabilite dal codice di procedura civile (art. 752 ss. c.p.c.).

Il curatore deve recarsi presso la sede principale dell'impresa e nelle sedi secondarie, nei magazzini e ovunque sussistano delle dipendenze dell'impresa e ha l'obbligo di apporre i sigilli su tutti i beni che si trovino nell'apparente disponibilità del fallito, anche ove la sede dell'impresa fallita sia comune ad altri soggetti.

Se le cose e i beni del fallito si trovino in luoghi diversi e non sia agevole l'immediato completamento delle operazioni medesime, è consentito al curatore di avvalersi, se necessario, di uno o più coadiutori, previa autorizzazione del giudice delegato.

Relativamente ai beni per i quali la sigillazione risulti impossibile, si deve provvedere a redigere un processo verbale a norma dell'art. 758 c.p.c.

Se i beni sono deteriorabili, per i quali non è quindi possibile o consigliabile l'apposizione dei sigilli e l'inventariazione successiva, il curatore deve provvedere ad avvisare il giudice delegato, al fine di ottenerne nell'immediatezza l'autorizzazione all'alienazione immediata.

Elenco dei creditori

Il curatore, in base alle scritture contabili del fallito e alle altre notizie che può raccogliere, deve compilare:

‒ l'elenco nominativo dei creditori, con l'indicazione dei rispettivi crediti e diritti di prelazione;

‒ l'elenco di tutti coloro che vantano diritti reali e personali, mobiliari e immobiliari, su cose in possesso o nella disponibilità del fallito, con annotate a fianco le pretese risultanti dalla contabilità.

Compilati gli elenchi, il curatore li deposita in cancelleria, perché siano inseriti nel fascicolo del fallimento.

Inventario fallimentare

La redazione dell'inventario è l'atto fondamentale attraverso il quale il curatore, individua, elenca, descrive e valuta i beni della massa prendendone possesso e, divenendone, per l'effetto, custode.

Il curatore, rimossi i sigilli, deve provvedere alla redazione dell'inventario nel più breve termine possibile, secondo le norme del codice di procedura civile, con l'ausilio del cancelliere e rispettando il termine di cui all'art. 762 c.p.c. (tre giorni dall'apposizione dei sigilli).

Devono essere avvisati ed eventualmente presenti:

  • il fallito
  • il comitato dei creditori (se nominato)

Possono intervenire i creditori.

Il curatore ha la facoltà di nominare, quando occorre, uno stimatore, il quale ha il compito di determinare il valore dei beni da descrivere nel verbale di inventario.

Prima della chiusura dell'inventario, il curatore invita il fallito a dichiarare se ha notizia dell'esistenza di altre attività da comprendere nell'inventario, avvertendolo delle pene stabilite dalla legge fallimentare (art. 220 l. fall.) in caso di falsa o omessa dichiarazione (art. 87, comma 3, l. fall.).

Verifica del passivo

Il procedimento di verifica dello stato passivo segue il seguente procedimento:

Organi competenti

Curatore: procede alla verifica e redazione del progetto dello stato passivo; ha diritto di impugnare il decreto di ammissione del credito emesso dal giudice delegato

Giudice Delegato: svolge la propria funzione giurisdizionale decidendo sulle domande ed eccezioni formulate dalle parti

Accertamento del curatore

  • Dei crediti
  • Dei crediti prededucibili

In generale l'accertamento si estende:

  • ai crediti prededucibili, eccetto quelli non contestati per collocazione ed ammontare e quelli sorti a seguito di provvedimenti di liquidazione di compensi dei soggetti nominati ai sensi dell'art. 25 (art. 52, comma 2, l. fall.);
  • ad ogni diritto reale o personale, mobiliare o immobiliare, vantato sui beni del fallito (art. 52, comma 2, l. fall.);
  • ai crediti esentati dal divieto di iniziare o proseguire azioni individuali esecutive o cautelari sui beni compresi nel fallimento (art. 52, comma 3, l. fall.).

La formazione dello stato passivo – la domanda di ammissione

Al fine di consentire a tutti i creditori ed ai titolari di diritti nei confronti del fallito la presentazione delle domande di ammissione al passivo o di rivendicazione, il curatore, ai sensi dell'art. 92, l. fall., deve notiziarli senza indugio. La comunicazione deve essere inviata a mezzo posta elettronica certificata se il relativo indirizzo del destinatario risulta dal registro delle imprese ovvero dall'Indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata delle imprese e dei professionisti. Negli altri casi tale comunicazione deve essere inviata a mezzo raccomandata o telefax alla sede della impresa o alla residenza del creditore.

L'avviso (art. 92, l. fall.) deve contenere le seguenti indicazioni:

‒ la possibilità di presentare la domanda di ammissione con le modalità indicate dall'art. 93, l. fall

‒ la data dell'udienza di verifica dello stato passivo;

‒ la data entro la quale devono essere presentate le domande e l'indirizzo di posta elettronica certificata del curatore cui devono essere inviati il ricorso per ammissione al passivo ed i relativi documenti;

‒ ogni altra utile informazione per agevolare la presentazione della domanda e l'avvertimento delle conseguenze di cui all'art. 31 bis, comma 2, l. fall., nonché della sussistenza dell'onere previsto dall'art. 93, comma 3, n. 5. L. fall..

Se il creditore è straniero, ma ha un rappresentante in Italia, la comunicazione potrà essere effettuata anche a quest'ultimo.

Le domande tardive

Le domande tardive sono costituite da tutte quelle domande di ammissione al passivo di un credito o di restituzione o rivendicazione che siano trasmesse al curatore fallimentare oltre il termine perentorio di trenta giorni prima dell'udienza di verifica. Le stesse possono essere proposte senza alcun limite fino ai dodici mesi successivi alla data di esecutività dello stato passivo (tale termine può essere prorogato sino a diciotto mesi con la sentenza che dichiara il fallimento, in caso di particolare complessità della procedura). Dopo tale ultimo termine di dodici o diciotto mesi le domande tardive saranno ammissibili, invece, solo previa dimostrazione dell'istante che il ritardo è dipeso da causa a lui non imputabile (c.d. domande supertardive).

Le fasi della verifica dello stato passivo

Il progetto di stato passivo: redatto dal Curatore

1° - il curatore esamina le domande di ammissione al passivo

2° - il curatore forma il progetto di stato passivo in cui, su ciascuna domanda, deve rassegnare le proprie conclusioni motivate. In particolare è previsto che lo stesso possa eccepire:

‒ i fatti estintivi, modificativi o impeditivi del diritto fatto valere;

‒ l'inefficacia del titolo su cui sono fondati il credito o la prelazione, anche nel caso sia prescritta la relativa azione;

‒ la fondatezza dei fatti allegati dal creditore.

3° - Il progetto di stato passivo deve essere depositato in cancelleria almeno quindici giorni prima dell'udienza di verifica ed entro lo stesso termine trasmesso ai creditori a mezzo P.E.C., all'indirizzo indicato dai medesimi nella domanda.

4° - I creditori, fino a cinque giorni prima dell'udienza di verifica, possono trasmettere al curatore osservazioni scritte e documenti integrativi.

5° - Esame delle domande nell'Udienza di Verifica

6° - Esecutività dello stato passivo e deposito in cancelleria

Esame delle domande e del progetto nell'Udienza di Verifica

Le domande ed il progetto di stato passivo sono sottoposti all'esame del giudice delegato che decide per ciascuna domanda, anche in assenza delle parti. Il giudice delegato decide nei limiti delle conclusioni formulate dalla parte e tenendo conto delle eccezioni formulate dal curatore ed eventualmente anche dagli altri interessati. L'accertamento del passivo si svolge nel concorso di tutti gli altri creditori, i quali sono legittimati a contraddire su ciascuna delle domande, avendo interesse al rigetto delle stesse.

Il giudice delegato può porre alla base della decisione le eccezioni rilevabili d'ufficio ed assumere i mezzi di prova richiesti dalle parti, compatibilmente con le esigenze di velocità del procedimento. Il giudice delegato non può disporre d'ufficio mezzi istruttori, essendo ciò escluso dalla posizione di terzo che riveste nella vigente disciplina. All'udienza, anche il fallito può chiedere di essere sentito ed interloquire, chiarendo alcuni aspetti delle domande pur non essendo parte.

All'udienza di verifica il giudice delegato provvede su ciascuna domanda con decreto motivato.

Il provvedimento può essere adottato anche in assenza delle parti.

Terminato l'esame, il giudice delegato forma lo stato passivo e lo rende esecutivo con decreto depositato in cancelleria.

Il curatore, ai sensi dell'art. 97 l. fall., deve dare comunicazione del deposito dello stato passivo e dell'esito della domanda a ciascun creditore (ivi compresi quelli che abbiano omesso l'indicazione di cui al n. 5 dell'art. 93 l. fall., ma a questi ultimi presso la cancelleria ai sensi dell'art. 31bis, comma 2, l. fall.).

Ammissione della domanda

Parziale (nel caso in cui il credito non sia stato totalmente riconosciuto)

Il creditore può proporre opposizione.

Integrale

Rigetto

Esclusione della domanda dallo stato passivo.

Il creditore può proporre opposizione.

Il creditore non può ripresentare la stessa domanda in via tardiva

Il programma di liquidazione

Il programma di liquidazione:

‒ è predisposto dal curatore entro sessanta giorni dalla conclusione dell'inventario;

‒ è quindi approvato dal comitato dei creditori ;

‒ è successivamente comunicato al giudice delegato affinché questi autorizzi l'esecuzione degli atti dispositivi ad esso conformi.

Il programma (o piano) di liquidazione è un atto di pianificazione e di indirizzo per la realizzazione dell'attivo.

Si realizza in un progetto al quale il curatore dovrà conformarsi per la realizzazione dell'attivo fallimentare.

Il curatore deve sottoporre il programma di liquidazione alla approvazione del comitato dei creditori, cui spetta il controllo di merito sul programma.

Il comitato dei creditori deve esprimere un parere sulla convenienza delle scelte delineate nel programma e può assumere un ruolo "propositivo" formulando richieste di modifica con riguardo sia alle modalità sia ai termini della liquidazione.

Contenuto minimo del programma (art. 104ter, comma 2, l. fall.):

‒ "l'opportunità di disporre l'esercizio provvisorio dell'impresa, o di singoli rami di azienda, ai sensi dell'art. 104, ovvero l'opportunità di autorizzare l'affitto dell'azienda, o di rami, a terzi ai sensi dell'art. 104bis ";

‒ "la sussistenza di proposte di concordato ed il loro contenuto";

‒ le iniziative giudiziarie da promuovere: "le azioni risarcitorie, recuperatorie o revocatorie da esercitare ed il loro possibile esito";

‒ "le possibilità di cessione unitaria dell'azienda, di singoli rami, di beni o di rapporti giuridici individuabili in blocco";

‒ "le condizioni della vendita dei singoli cespiti".

La previsione di insufficiente realizzo (art. 102 l. fall.)

Qualora risulti che non possa essere acquisito attivo da distribuire ad alcuno dei creditori che abbiano chiesto l'ammissione al passivo, il tribunale dispone che il procedimento di accertamento del passivo non abbia luogo. In tal caso, dal momento che l'attivo disponibile è destinato unicamente al pagamento delle spese di procedura e dei crediti prededucibili, potrebbe essere ragionevole ritenere che non sia necessaria la redazione del programma di liquidazione.

Le vendite fallimentari

L'art. 107 l. fall. individua nelle procedure competitive il modello di riferimento per la selezione dell'acquirente dei cespiti acquisiti all'attivo.

Sono conseguentemente non conformi al disposto normativo di cui all'art. 107 l. fall.:

‒ tutte le procedure di selezione dell'acquirente che non assicurino una fase competitiva fra gli acquirenti (i.e. le procedure ad offerte chiuse);

‒ tutte le procedure che prevedano il subentro automatico del secondo miglior offerente in caso di inadempimento dell'acquirente.

Sono conseguentemente non conformi al disposto normativo di cui all'art. 107 l. fall.:

‒ tutte le procedure di selezione dell'acquirente che non assicurino una fase competitiva fra gli acquirenti (i.e. le procedure ad offerte chiuse);

‒ tutte le procedure che prevedano il subentro automatico del secondo miglior offerente in caso di inadempimento dell'acquirente.

E' ammissibile la vendita per trattativa privata limitatamente alla liquidazione dei beni di modesto valore. Con questa procedura, una volta individuato il soggetto acquirente, il curatore provvede a informare degli esiti delle procedure il giudice delegato e il comitato dei creditori, depositando in cancelleria la relativa documentazione.

L'adempimento è finalizzato a consentire una valutazione di legittimità delle operazioni di vendita espletate dal curatore, al fine di un possibile reclamo da parte del comitato dei creditori ai sensi dell'art. 36 l. fall., ovvero anche di una semplice valutazione di congruità del prezzo realizzato, che può eventualmente condurre alla sospensione della vendita da parte del giudice delegato.

Per la vendita di beni immobili e beni mobili registrati, il curatore deve inoltre notificare gli estremi della vendita ai creditori ipotecari o comunque muniti di privilegio sui beni.

Intermediari specializzati

Nell'ambito delle procedure competitive il curatore può avvalersi di soggetti specializzati. Tali soggetti possono essere:

‒ istituti di vendite giudiziarie;

‒ società ed intermediari immobiliari e finanziari;

‒ professionisti delegati alle vendite forzate.

La procedura della vendita fallimentare

Partecipano alla procedura della vendita fallimentare:

‒ il curatore, cui sono riservate le scelte di gestione e amministrative,

‒ il comitato dei creditori, cui è affidata la valutazione economica delle scelte del curatore,

‒ il giudice delegato, al quale sono riservati poteri di controllo sulla regolarità della procedura e limitati poteri in materia di esercizio provvisorio e affitto di azienda, oltre che la risoluzione dei conflitti interni alla procedura.

In particolare:

‒ la liquidazione deve svolgersi nell'ambito di una programmazione preventiva incentrata su un piano di liquidazione predisposto dal curatore e approvato dal comitato dei creditori;

‒ il piano di liquidazione definisce le attività di liquidazione, le azioni volte al recupero di beni del fallito, le azioni di responsabilità e le modalità delle vendite per le diverse categorie di beni;

‒ le vendite si svolgono con modalità ispirate all'efficienza e al massimo realizzo, con forme di pubblicità e strumenti privatistici, cessioni di azioni e crediti anche fiscali.

I poteri del curatore

Il curatore può adottare forme di vendita privatistiche che devono però essere specificamente indicate nel programma di liquidazione e purché siano realizzate nel rispetto di procedure competitive.

La vendita in blocco

Al fine di garantire la migliore efficienza della fase liquidatoria della procedura, il legislatore ha inteso privilegiare la vendita in blocco dell'intero complesso aziendale (o di altri beni aggregati fra loro che potrebbero assicurare la prosecuzione dell'attività o, comunque, il mantenimento di un valore aggregato maggiore) rispetto alla liquidazione dei singoli cespiti.

La vendita dell'azienda

La cessione dell'azienda unitariamente considerata o di suoi rami è generalmente finalizzata a preservare i livelli occupazionali e produttivi socialmente rilevanti.

La conservazione dell'azienda non può mai pregiudicare l'interesse dei creditori al maggiore realizzo e può essere perseguita solo quando è funzionale a tale scopo.

La via della cessione del complesso aziendale è quasi obbligata, comunque preferibile, qualora, nell'ambito dell'esercizio provvisorio dell'impresa, il curatore abbia stipulato un contratto d'affitto d'azienda, con relativo diritto di prelazione.

Il rendiconto del curatore

Il curatore, una volta portata a termine la fase di liquidazione dell'attivo e prima del riparto finale deve presentare al giudice delegato il rendiconto.

Il curatore deve pertanto esporre il dettaglio della propria attività di gestione dell'impresa in concorso di fallimento. Il rendiconto deve essere completo ed esauriente e pertanto è necessario:

  • evidenziare in modo analitico le entrate e le uscite
  • allegare ove necessario i documenti giustificativi e lestratto conto del c/c/ fallimentare vincolato
  • indicare i motivi che hanno determinato alcune scelte sterategiche del curatore.

Il giudice delegato ordina il deposito del rendiconto in cancelleria e fissa l'udienza di discussione.

Fissata l'udienza il curatore dà immediata comunicazione con posta elettronica certificata, inviando loro copia del rendiconto: ed avvisandoli che possono presentare eventuali osservazioni o contestazioni fino a 5 giorni prima dell'udienza con le modalità di cui all'art. 93, comma 2, l. fall.:

  • al fallito
  • ai creditori ammessi al passivo
  • ai soggetti che hanno proposto opposizione ex art. 98, l. fall.
  • ai creditori in prededuzione non soddisfatti.

L'avviso contiene anche la prescrizione che possono essere presentate eventuali osservazioni o contestazioni fino a 5 giorni prima dell'udienza con le modalità di cui all'art. 93, comma 2, l. fall.

Qualora il fallito non possa essere avvistato con modalità telematica, il rendiconto e la data dell'udienza sono comunicati mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

Tra il deposito in cancelleria e il termine fissato per l'udienza devono intercorrere almeno 15 giorni.

Udienza:

  • Il conto può essere approvato se viene raggiunto un accordo.
  • Il rendiconto è approvato quando il curatore fornisce chiarimenti e/o giustifica le proprie condotte, soddisfacendo le osservazioni specifiche e circostanziate formulate dai creditori o i loro interrogativi.
  • Se l'accordo non è raggiunto, il giudice delegato fissa, con decreto, l'udienza dinanzi al Tribunale che sarà quindi chiamato a pronunciarsi sui termini della domanda di parte così come determinati ed eventualmente modificati nel corso dell'udienza.
La ripartizione dell'attivo

E' possibile procedere alla ripartizione finale dell'attivo quando:

  • È stato approvato il rendiconto di gestione presentato dal curatore,
  • è stato liquidato il compenso dello stesso curatore
  • si sono esaurite tutte le attività di recupero di crediti e di liquidazione dell'attivo.
  1. il curatore predispone il progetto di tutte le somme residue disponibili, tenendo conto anche degli interessi che eventualmente matureranno sino all'esecuzione dello stesso;
  2. Il curatore dà avviso del deposito del piano di riparto (finale) a tutti i creditori al fine di metterli nella condizione di sollevare osservazioni e/o opposizioni; l'avviso deve essere comunicato tramite posta elettronica certificata;
  3. il giudice delegato dispone le modalità alle quali il curatore dovrà conformarsi nel pagamento delle somme assegnate ai creditori nel piano di riparto e ordina il riparto finale.

Riparti parziali e accantonamenti

A partire dalla data di deposito in cancelleria del decreto di esecutività dello stato passivo, il curatore deve presentare ogni quattro mesi o nel diverso termine stabilito dal giudice delegato, il prospetto delle somme disponibili e, qualora sussistano, il piano di distribuzione parziale delle medesime.

L'art. 113, comma 1, l. fall. Dispone che le ripartizioni parziali non possano superare l'80 per cento delle somme disponibili;

E' previsto un accantonamento c.d. generico del 20 per cento dell'attivo disponibile

L' art. 113, comma 2, l. fall. prevede inoltre che dalle disponibilità liquide della procedura siano accantonate le somme necessarie al pagamento delle spese di procedura, ivi compreso il compenso al curatore e gli altri crediti prededucibili non ancora soddisfatti.

Per crediti prededucibili s'intendono quei crediti che devono necessariamente trovare soddisfazione integrale per capitale, spese e interessi. In particolare, ai sensi dell'art. 111 bis, l. fall. sono prededucibili i crediti:

i) "così qualificati da una specifica disposizione di legge"

ii) "sorti in occasione ed in funzione delle procedure concorsuali" di cui alla Legge fallimentare.

Qualora la riserva minima del 20 per cento sia insufficiente a garantire il soddisfacimento delle spese future, questa deve essere aumentata di un importo corrispondente alla differenza.

Pertanto, tenuto conto delle somme necessarie al pagamento delle spese future di procedura, quando l'importo residuo dell'attivo disponibile è superiore all'80 per cento, il massimo importo distribuibile rimane fissato, ai sensi dell'art. 113, comma 1, l. fall. nell'80 per cento delle disponibilità liquide. Se, invece, l'importo residuo risultante a seguito dell'accantonamento delle somme necessarie al pagamento delle spese future di procedura è inferiore all'80 per cento delle somme disponibili, il massimo distribuibile è fissato in tale importo residuo (art. 113, comma 2, l. fall.).

3. Gli accantonamenti specifici

Una volta determinato il massimo importo distribuibile, si procede agli ulteriori accantonamenti a favore di alcune particolari categorie di creditori previsti all'

art. 113, comma 1, nn. 14, l. fall

.

Il riparto finale si differenzia sotto due profili rispetto ai riparti parziali:

  • non è previsto alcun accantonamento per le spese di procedura;
  • nella ripartizione finale sono distribuiti tutti i precedenti accantonamenti, salvo che non siano intervenute alcune decisioni definitive ed irrevocabili sulle questioni che a suo tempo avevano giustificato la previsione degli accantonamenti medesimi.

In ogni caso, la permanenza di taluni accantonamenti non impedisce la chiusura della procedura.

Somme non riscosse

Qualora, nonostante le cautele previste dall'art. 110 ss., l. fall., alcuni creditori non provvedessero ad incassare le somme loro attribuite o risultassero irreperibili, il curatore provvede a depositare le somme non riscosse presso l'ufficio postale o la banca di cui all'art. 34, l. fall., per un periodo di 5 anni.

Trascorsi cinque anni dalla chiusura del fallimento, le somme tuttora non riscosse sono distribuite tra i soli creditori che ne abbiano fatto richiesta, ai sensi del comma 5 dell'art. 117 l. fall. e ciò anche se è intervenuta l'esdebitazione del fallito.

In assenza di richieste da parte dei creditori sono versate a cura dell'ente depositario (senza bisogno di alcuna autorizzazione), ex art. 117, comma 4, l. fall., "all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, ad apposita unità revisionale di base dello stato di previsione del Ministero della giustizia".

La chiusura del fallimento

La chiusura della procedura fallimentare si determina:

  • per mancata presentazione di domande di ammissione al passivo (art. 118, n. 1, l. fall.);
  • a seguito di estinzione di tutti i debiti e delle spese della procedura, anche prima della ripartizione finale dell'attivo (art. 118, n. 2, l. fall.);
  • per esaurimento della ripartizione finale (art. 118, n. 3, l. fall.);
  • per insufficienza di attivo tale da non consentire neppure in parte il soddisfacimento dei creditori (art. 118, n. 4, l. fall.);
  • in caso di concordato fallimentare (art. 130 l. fall.).

Con la chiusura del fallimento, generalmente, il fallito “ritorna in bonis” .

Nel caso di società e se si perviene alla chiusura per ripartizione finale o insufficienza di attivo il curatore deve chiedere la cancellazione dal registro delle imprese con conseguente estinzione irreversibile, pur in presenza di creditori insoddisfatti (art. 2495, comma 2, c.c.).

In caso di chiusura del fallimento della società per mancanza di domande o estinzione di tutti i debiti si chiude correlativamente anche la procedura fallimentare estesa ai soci illimitatamente responsabili.

Istanza di chiusura

Possono proporre istanza di chiusura del fallimento il curatore e il debitore. La chiusura può altresì aversi d'ufficio (art. 119 l. fall.).

Gli organi della procedura non hanno alcun potere discrezionale, e sono tenuti a dichiarare la cessazione del fallimento al verificarsi delle ipotesi contemplate dalla legge fallimentare.

La chiusura del fallimento avviene con decreto motivato dal Tribunale su istanza del creditore o del debitore o d'ufficio. Il Tribunale si pronuncia in composizione collegiale previo accertamento della sussistenza delle cause di chiusura.

In caso di chiusura per assenza di attivo l'art 119 l. fall. prescrive che il Tribunale disponga la chiusura della procedura solo dopo aver sentito il comitato dei creditori e il fallito qualora ciò avvenga prima dell'approvazione del programma di liquidazione.

Il decreto che dichiara la chiusura del fallimento viene pubblicato con le medesime formalità previste per la sentenza dichiarativa di fallimento.

La mini-riforma ex D.L. n. 83/2015

Fallimento, modifiche al R.D. 16.03.42 n. 267 determinate dal D.L. n. 83 del 27/6/2015 convertito in L. n. 132 del 06/08/2015

Oggetto della modifica

Modifica intervenuta

Articoli del R.D. 267 modificati

Nomina del curatore - requisiti

La nomina avviene tenendo conto delle risultanze dei rapporti riepilogativi di cui all'art. 33 RD. n 267/42

Istituzione del registro nazionale, tenuto in modalità informatica e a carattere pubblico, dei curatori, commissari giudiziali e liquidatori giudiziali presso il Ministero di Grazia e Giustizia

Art. 28 l. fall.

Compensi del curatore

Gli acconti liquidati dal Tribunale al curatore deve essere emesso previa presentazione di un progetto di ripartizione parziale (fatte salve le eccezioni determinate da giustificato motivo)

Art. 39 l. fall.

Rapporti processuali e controversie pendenti

  • Vanno trattate in modo prioritario le controversie cui è parte il fallimento
  • Trasmissione annuale- a cura del Capo dell'Ufficio- al Presidente della Corte di Appello i dati relativi al numero di procedimenti pendenti in cui è parte il fallimento. La loro durata, le disposizioni adottate per dare priorità alle controversie cui è parte il fallimento
  • Presa d'atto del Presidente della Corte di Appello nella relazione sull'amministrazione della giustizia

Art. 43 l. fall.

Atti a titolo gratuito

I beni oggetto degli atti a titolo gratuito sono acquisiti al patrimonio del fallimento mediante trascrizione della sentenza dichiarativa di fallimento. Si può proporre reclamo avverso la trascrizione (art. 36 l. fall.)

Art.64 l. fall.

Esonero dall'azione revocatoria

Fattispecie di esonero dall'azione revocatoria:

  • Immobili ad uso non abitativo destinati a costituire la sede principale dell'attività d'impresa dell'acquirente, purché alla data di dichiarazione del fallimento tale attività sia effettivamente esercitata ovvero siano stati compiuti investimenti per darvi inizio;
  • Gli atti i pagamenti e le garanzie concesse su beni del debitore purché posti in essere in esecuzione di un piano che appaia idoneo a consentire il risanamento dell'esposizione debitoria dell'impresa e ad assicurare il riequilibrio della sua situazione finanziaria
  • Gli atti e i pagamenti e le garanzie posti in essere dopo il deposito del ricorso di cui all'art. 161 R.D. 16/03/1942 n. 267

Art. 67 l. fall.

Computo dei termini per la domanda di concordato

Se alla domanda di concordato preventivo segue la dichiarazione di fallimento i periodi di cui agli artt. 64, 65 ,67 comma 1 e 2 e art. 69 l. fal.. decorrono dalla data di pubblicazione della domanda di concordato nel registro delle Imprese

Art.69 bis l. fall.

Rapporti pendenti- contratto preliminare di vendita di bene immobile

Le disposizioni relative alla sospensione dell'esecuzione di un contratto in caso di fallimento di una delle parti, non si applicano al contratto preliminare di vendita (artt. 2465 bis c.c.) avente ad oggetto un bene immobile non abitativo laddove il contratto sia stato trascritto.

Resta inteso che l'immobile debba essere destinato a sede principale dell'attività di impresa dell'acquirente.

Art.72 l. fall.

Programma di liquidazione

  • Il curatore deve redigere il programma di liquidazione, che in ogni caso deve essere elaborato e sottoposto all'approvazione del comitato dei creditori, non oltre 180 giorni dalla data della sentenza di fallimento.
  • In mancanza, senza giustificato motivo, il curatore può essere revocato.
  • Il curatore deve indicare il termine entro il quale sarà completata la liquidazione dell'attivo che comunque non può eccedere i due anni dalla sentenza di fallimento.
  • Nel caso in cui per determinati cespiti il curatore ritenga necessario un maggior termine, può richiederlo con opportuna e motivata giustificazione
  • Il curatore può essere autorizzato ad affidare a società specializzate esterne la liquidazione di determinati cespiti dell'attivo
  • E' giusta causa di revoca del Curatore il mancato rispetto dei termini previsti dal programma di liquidazione

Art.104 ter l. fall.

Modalità delle vendite – ulteriori previsioni

Il corrispettivo delle vendite e della liquidazione dell'attivo può essere soggetto a rateizzazione

Art. 107 l. fall.

Procedura competitiva

Al fine di assicurare la massima informazione e partecipazione degli interessati il curatore deve effettuare la pubblicità ex art. 490 comma 1 c.p.c. almeno 30 giorni prima dell'inizio della procedura competitiva.

Art. 107 l. fall.

Chiusura del fallimento – Pendenza di giudizi

  • Al compimento di ripartizione finale dell'attivo, la chiusura del fallimento non è impedita dalla pendenza di giudizi. Il curatore può mantenere la legittimazione processuale anche nei successivi gradi di giudizio. Le rinunzie alle liti e le transazioni (in deroga all'art. 35 l. fall.) sono autorizzate dal G.D.
  • Sono trattenute dal Curatore a norma dell'art. 117 l. fall. , le spese future e gli oneri relativi a giudizi pendenti, le somme ricevute dal curatore per effetto di provvedimenti provvisoriamente esecutivi e non ancora passati in giudicato
  • Le somme ricevute dal curatore e gli eventuali residui degli accantonamenti, dopo la procedura di chiusura del fallimento, per effetto di provvedimenti definitivi sono oggetto di riparto fallimentare supplementare fra i creditori secondo le modalità disposte dal Tribunale con il decreto di cui all'art. 119 l. fall.. La sussistenza di eventuali sopravvenienze non dà luogo alla riapertura del fallimento
  • Quando alla conclusione dei giudizi pendenti, per effetto dei riparti, consegue il venir meno dell'impedimento dell'esdebitazione (art. 142 l. fall.) il debitore può chiedere l'esdebitazione nell'anno successivo al riparto che lo ha determinato

Art. 118 l. fall.

Riferimenti

Normativa

  • L.F. Regio Decreto 16/3/42 n. 267
  • D.L. 27/6/2015 n. 83
  • D.L. n. 132/2014
  • L. 27/1/2012 n. 3
  • D.lgs. n. 169 del 12/9/2007

Giurisprudenza

  • Cass. 14.10.09, n. 21834
  • Cass. pen., sez. V, 9.6.04, n. 39001
  • Cass. pen., sez. V, 19.3.97, 6804
  • Cass. civ. 9.7.2014, n. 15596

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