Cartella non sottoscritta dal funzionario competente: per la Cassazione è valida

La Redazione
03 Ottobre 2017

I giudici della Corte di Cassazione, con l'ordinanza depositata il 29 settembre 2017 n. 22866, hanno ritenuto legittima la cartella di pagamento che non è stata firmata dal funzionario competente, poiché l'assenza della firma non invalida l'atto.

Legittima quella cartella di pagamento che non è stata firmata dal funzionario competente, in quanto l'assenza della firma non invalida l'atto. Lo hanno affermato i giudici della Corte di Cassazione con l'ordinanza depositata il 29 settembre 2017 n. 22866, con la quale la Corte ha respinto il ricorso presentato da una S.r.l. in liquidazione avverso l'ente per la riscossione.

La ricorrente aveva impugnato la sentenza di merito, che aveva confermato la fondatezza e la legittimità della pretesa avanzata con la cartella di pagamento sulla base delle dichiarazioni IRPEF ed IVA per l'anno 2003. Secondo la Srl, sull'atto mancava la sottoscrizione da parte del funzionario competente, e ciò avrebbe invalidato la cartella.

Si legge in ordinanza, che “in tema di riscossione delle imposte, la mancanza della sottoscrizione della cartella di pagamento da parte del funzionario competente non comporta l'invalidità dell'atto, quando non è in dubbio la riferibilità di questo all'Autorità da cui promana, giacché l'autografia della sottoscrizione è elemento essenziale dell'atto amministrativo nei soli casi in cui sia prevista dalla legge mentre, ai sensi dell'art. 25 del d.P.R. n. 602/1973, la cartella va predisposta secondo il modello approvato con decreto del Ministero competente, che non prevede la sottoscrizione dell'esattore ma solo la sua intestazione”. In questo modo, gli Ermellini del Palazzaccio hanno respinto il ricorso della società.

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