Appello senza delega dall'Agenzia: valido
05 Ottobre 2017
Ok all'atto di appello dell'Ufficio anche ove non sia esibita in giudizio una corrispondente specifica delega, purché il sottoscrittore sia membro dell'ufficio appellante. Così la Corte di Cassazione con l'ordinanza del 3 ottobre 2017 n. 23098, con la quale ha accolto il ricorso presentato dall'Agenzia delle Entrate. Nel caso in esame, la CTR aveva dichiarato inammissibile l'appello dell'Agenzia, accogliendo quindi il ricorso di una S.r.l. avverso il diniego di rimborso IVA. Secondo i Giudici territoriali, il gravame era da considerarsi inammissibile perché sottoscritto da persona che non era un dirigente dell'Agenzia.
La Cassazione ha ribadito che «in tema di contenzioso tributario, la provenienza di un atto di appello dall'Ufficio periferico dell'Agenzia delle Entrate e la sua idoneità a rappresentare la volontà si presumono anche ove non sia esibita in giudizio una corrispondente specifica delega, salvo che non sia eccepita e provata la non appartenenza del sottoscrittore all'ufficio appellante o comunque l'usurpazione di potere di impugnare la sentenza».
Nel caso in esame, il funzionario aveva sottoscritto il gravame quale delegato; era anche errata la lettura che aveva offerto il giudice regionale, asserendo che il delegato non appartenesse più all'ufficio locale dell'Agenzia. La Cassazione ha quindi accolto il motivo di ricorso dell'Ufficio delle Entrate e ha rinviato il caso all'analisi della CTR in diversa composizione. |