Non operatività della compensazione tra crediti ante e post fallimento
05 Ottobre 2017
Dal tenore letterale dell'art. 56 L.F. è pacifico il principio di diritto che pone un limite generale all'operatività della compensazione in sede di fallimento, secondo cui i crediti, anche se non scaduti, devono essere preesistenti all'apertura del fallimento o, quantomeno, devono discendere da un titolo anteriore. Ne consegue che è escluso che possa porsi in compensazione un credito vantato nei confronti del fallito prima dell'apertura della procedura concorsuale con un credito della curatela fallimentare maturato dopo la dichiarazione di fallimento. Bussole di inquadramento |