Limiti al trasferimento di dirigente sindacale
23 Luglio 2015
Quali sono le tutele che operano nei confronti di un dirigente di RSA in merito ai trasferimenti disposti dal datore di lavoro?
L'art. 22, L. n. 300/1970, stabilisce che il trasferimento dall'unità produttiva dei dirigenti delle rappresentanze sindacali aziendali (Cass. 21 luglio 2006, n. 16790) non può essere disposto senza il previo nulla osta della associazione sindacale di appartenenza. Anche per quanto attiene al trasferimento in esame vale la nozione di unità produttiva specificata dalla giurisprudenza a tratto generale: una struttura aziendale che, eventualmente articolata in organismi minori – anche non ubicati tutti nel territorio del medesimo comune – si caratterizzi per sostanziali condizioni imprenditoriali di indipendenza tecnica ed amministrativa, tali che in essa si esaurisca per intero il ciclo relativo ad una frazione o ad un momento essenziale dell'attività produttiva aziendale (Cass. 9 agosto 2002, n. 12121). La garanzia riguarda i lavoratori che, a prescindere dalla qualificazione della loro posizione nell'organismo sindacale, svolgono per le specifiche funzioni espletate un'attività tale da poterli far considerare responsabili della conduzione della RSA, come ad esempio può oggettivamente risultare dalla titolarità dei permessi sindacali (Cass. 5 febbraio 2003, n. 1684). La norma non trova applicazione ai provvedimenti del datore di lavoro di spostamento del rappresentante sindacale da un luogo di lavoro all'altro nell'ambito della stessa unità produttiva ovvero di invio in trasferta temporanea. La disposizione in esame si applica fino alla fine dell'anno successivo a quello in cui il dirigente è cessato dall'incarico. |