Convertito in legge il D.L. su efficienza giudiziaria, PAT e contenzioso in Cassazione

La Redazione
02 Novembre 2016

Pubblicata in Gazzetta Ufficiale del 29 ottobre 2016, n. 254 la legge del 25 ottobre 2016, n. 197 di conversione – con modificazioni - del D.L. n. 168/2016, recante misure urgenti per la definizione del contenzioso presso la Corte di Cassazione, per l'efficienza degli uffici giudiziari, nonché per la giustizia amministrativa.

Convertito con modificazioni in L. n. 197/2016 il D.L. n. 168/2016, recante misure urgenti per la definizione del contenzioso presso la Corte di Cassazione, per l'efficienza degli uffici giudiziari, nonché per la giustizia amministrativa, la cui entrata in vigore è prevista per il 30 ottobre 2016, giorno successivo alla data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale (n. 254).
Sempre in G.U. n. 254 si trova il testo coordinato con la L. di conversione 25 ottobre 2016, n. 197 del D.L. 31 agosto 2016, n. 168.

Applicazione dei magistrati per una definizione più celere del contenzioso

All'art. 1, rubricato «Applicazione dei magistrati dell'Ufficio del massimario e del ruolo per lo svolgimento di funzioni giurisdizionali di legittimità per la definizione del contenzioso», si prevede che il Primo Presidente della Corte di Cassazione, per assicurare la celere definizione dei procedimenti pendenti, può applicare per un periodo non superiore a 3 anni, non rinnovabile, i magistrati addetti all'ufficio del massimario e del ruolo con anzianità di servizio non inferiore a 2 anni, che abbiano conseguito almeno la terza valutazione di professionalità, alle sezioni della Corte per lo svolgimento delle funzioni giurisdizionali di legittimità.

Più decisioni in camera di consiglio a seguito delle modifiche al c.p.c.

È stato poi inserito il nuovo art. 1-bis, che prevede «Misure per la ragionevole durata del procedimento per la decisione del ricorso per cassazione», con il quale vengono apportate modifiche a diversi articoli del Codice di procedura civile.

Art. 375 c.p.c.

In particolare, vengono estese le possibilità per la Corte di Cassazione di decidere con rito semplificato – con ordinanza in camera di consiglio. Con la modifica all'art. 375 c.p.c., viene inserito un nuovo comma che prevede che la Corte possa pronunciarsi con ordinanza non solo nei casi già previsti di inammissibilità del ricorso, ma anche «in ogni altro caso».

Art. 376 c.p.c.

Alla luce della modifica dell'art. 376 c.p.c., comma 1, poi, che disciplina la sezione chiamata a verificare se sussistono i presupposti per dichiarare il ricorso inammissibile o manifestamente fondato o infondato, si prevede che, se, ad esito di un sommario esame del ricorso, la sezione-filtro non ravvisa i suddetti presupposti, il Presidente lo trasmette, omessa ogni formalità, alla sezione semplice.

Art. 377 c.p.c.

Modifiche anche all'art. 377, che attribuisce ora al Primo Presidente, al Presidente della sezione semplice o al Presidente della sezione di cui all'art. 376, comma 1, quando occorre, la possibilità di ordinare con decreto l'integrazione del contraddittorio, o disporre che sia eseguita la notificazione dell'impugnazione a norma dell'art. 332, ovvero che essa sia rinnovata.

Art. 379 c.p.c.

Il secondo e terzo comma dell'art. 379 c.p.c. sono sostituiti, e si prevede ora che, dopo l'esposizione orale delle conclusioni del pm e lo svolgimento delle difese da parte degli avvocati, non siano ammesse repliche.

Art. 380-bis c.p.c.

Anche l'art. 380-bis viene modificato, anzi, sostituito con un nuovo testo che prevede che nei casi di cui all'art. 375, comma 1, nn. 1 e 5, su proposta del relatore della sezione indicata nell'art. 376, comma 1, il Presidente fissa con decreto l'adunanza della Corte indicando se è stata ravvisata un'ipotesi di inammissibilità o manifesta infondatezza o fondatezza del ricorso. Gli avvocati delle parti si vedranno poi notificato il decreto almeno 20 giorni prima della data stabilita per l'adunanza, e avranno la possibilità di presentare memorie non oltre 5 giorni prima. Qualora, infine, il Presidente ritenga non ricorrere le ipotesi di cui all'art. 375, comma 1, nn. 1 e 5 cit., la Corte, in camera di consiglio, rimette la causa alla pubblica udienza della sezione semplice.

Il nuovo art. 380-bis.1 c.p.c.

Dopo l'art. 380-bis viene ora inserito il nuovo art. 380-bis.1 rubricato «Procedimento per la decisione in camera di consiglio dinanzi alla sezione semplice», con il seguente testo: «Della fissazione del ricorso in camera di consiglio dinanzi alla sezione semplice ai sensi dell'articolo 375, secondo comma, è data comunicazione agli avvocati delle parti e al pubblico ministero almeno quaranta giorni prima. Il pubblico ministero può depositare in Cancelleria le sue conclusioni scritte non oltre venti giorni prima dell'adunanza in camera di consiglio. Le parti possono depositare le loro memorie non oltre dieci giorni prima dell'adunanza in camera di consiglio. In camera di consiglio la Corte giudica senza l'intervento del pubblico ministero e delle parti».

Art. 380-ter c.p.c.

L'art. 380-ter c.p.c. viene interamente sostituito: la procedura è semplificata per la decisione sul regolamento di giurisdizione e di competenza, i termini sono più brevi (la comunicazione del decreto agli avvocati deve avvenire almeno 20 giorni prima dell'adunanza, e gli stessi difensori possono presentare memorie non oltre 5 giorni prima della medesima) e non si prevede alcuna discussione, in quanto in camera di consiglio la Corte giudica senza l'intervento del pm e delle parti.

Tirocini formativi e copertura delle vacanze nell'organico degli uffici giudiziari di primo grado

All'art. 2 del D.L. n. 168/16 viene poi modificato il comma 3, che ora prevede che, in deroga al D.Lgs n. 26/2006, e per consentire una più celere copertura delle vacanze nell'organico degli uffici giudiziari di primo grado, il tirocinio dei magistrati ordinari idonei nei concorsi banditi nel 2014 e 2015 e nominati con D.M. adottato a norma dell'art. 8 D.Lgs. n. 160/2006 ha, in via straordinaria, la durata di 12 mesi e si articola in sessioni, una delle quali della durata di un mese presso la Scuola superiore della magistratura ed una di 11 mesi anche non consecutivi presso gli uffici giudiziari (composto da 3 periodi: il primo periodo di 3 mesi, il secondo di 2 mesi e il terzo di 6 mesi).

Processo amministrativo telematico

Il D.L. n. 168/2016 prevede poi la modifica, a decorrere dal 1° gennaio 2017, del Codice del processo amministrativo. Con la conversione in legge, si prevede che il comma 2-bis e' sostituito dal seguente: «Salvi i casi di cui al comma 2, tutti gli atti e i provvedimenti del giudice, dei suoi ausiliari, del personale degli uffici giudiziari e delle parti sono sottoscritti con firma digitale. Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica». Alle norme di attuazione, di cui all'allegato 2 al D.Lgs. n. 104/2010, a decorrere dal 1° gennaio 2017, sono apportate ulteriori modificazioni, che, a seguito della conversione in legge del D.L. n. 168 prevedono l'aggiunta all'art. 13, comma 1, dei seguenti periodi: «Al fine di garantire la tenuta del sistema e la perfetta ricezione dei depositi, il Segretario generale della giustizia amministrativa può stabilire, con proprio decreto, i limiti delle dimensioni del singolo file allegato al modulo di deposito effettuato mediante PEC o upload. In casi eccezionali, e se non è possibile effettuare più invii dello stesso scritto difensivo o documento, il Presidente del tribunale o del Consiglio di Stato, il Presidente della sezione se il ricorso è già incardinato o il collegio se la questione sorge in udienza possono autorizzare il deposito cartaceo». Allo stesso art. 13 cit. viene aggiunto il comma 1-bis, che prevede che, in attuazione del criterio di graduale introduzione del processo telematico e fino al 30 novembre 2016, si procede alla sperimentazione delle nuove disposizioni presso tutti i TAR e le sezioni giurisdizionali del Consiglio di Stato. L'individuazione delle concrete modalità attuative della sperimentazione è demandata agli organi di giustizia amministrativa.
Il nuovo art. 7-bis introdotto nel D.L. n. 168/2016 dalla conversione in legge, prevede poi disposizioni in merito alla sinteticità e chiarezza degli atti di parte, apportando modificazioni al D.Lgs. n. 104/2010.

Fonte: www.dirittoegiustizia.it

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