Consorzio, natura e conversione del contratto a progetto
05 Maggio 2017
Devono considerarsi “organismi di diritto pubblico” tutti gli enti, compresi quelli aventi forma societaria, la cui attività sia finalizzata a produrre utilità strumentali per l'interesse generale e comunque “aventi carattere non industriale o commerciale”, in quanto “non assoggettate a regole di mercato e dunque non perseguite sulla base di criteri strettamente imprenditoriali”. Ne consegue che per aversi un “organismo di diritto pubblico” non è necessario che sia individuabile il c.d. “controllo analogo”, risultando sufficiente che ricorra un'influenza dominante dell'ente pubblico, ricavabile alternativamente dal fatto che la sua attività sia finanziata in modo maggioritario dallo Stato, dagli enti locali o da altri organismi di diritto pubblico, oppure la sua gestione sia soggetta al controllo di questi ultimi oppure, ancora, gli organi di amministrazione, di direzione o di vigilanza siano costituiti da membri più della metà dei quali sia designata dallo Stato, dagli enti locali o dal altri organismi di diritto pubblico. (Nel caso la Corte di Appello ha escluso l'applicabilità del divieto previsto dall'art. 36, V comma del d.lgs. 165/2001, risultando accertata la chiara natura privatistica del consorzio).
L'attività consistente nell'organizzare fiere ed esposizioni, ancorché soddisfi bisogni di interesse generale e non persegua scopi lucrativi, non presenta propriamente il carattere non industriale e commerciale, atteso che la sua gestione si fonda su criteri di rendimento, di efficacia e di redditività e si svolge in un ambiente concorrenziale (qual è, appunto, quello fieristico). |