Correttezza del datore e criteri di scelta

La Redazione
06 Luglio 2016

In tema di licenziamento collettivo, ai sensi dell'art. 4, co. 9, L. n. 223 del 1991 (la cui "ratio", in funzione di garanzia dei licenziati, è quella di rendere visibile e quindi controllabile dalle organizzazioni sindacali - e tramite queste dai singoli lavoratori - la correttezza del datore di lavoro in relazione alle modalità di applicazione dei criteri di scelta) il requisito ...

In tema di licenziamento collettivo, ai sensi dell'art. 4, co. 9, L. n. 223 del 1991 (la cui "ratio", in funzione di garanzia dei licenziati, è quella di rendere visibile e quindi controllabile dalle organizzazioni sindacali - e tramite queste dai singoli lavoratori - la correttezza del datore di lavoro in relazione alle modalità di applicazione dei criteri di scelta) il requisito della contestualità (termine di 7 gg., dopo la modifica avvenuta in seguito alla novella della legge n. 92/2012) della comunicazione del recesso ai competenti uffici del lavoro (e ai sindacati) rispetto a quella al lavoratore - deve valutarsi nel senso di una necessaria contemporaneità, la cui mancanza vale ad escludere la sanzione della inefficacia del licenziamento solo se dovuta a giustificati motivi di natura oggettiva da comprovare da parte del datore di lavoro.

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