Reclamo: sei mesi dalla pubblicazione della sentenza se non c’è comunicazione

La Redazione
07 Aprile 2017

Il reclamo avverso la sentenza del tribunale si propone con ricorso da depositare, a pena di decadenza, entro 30 giorni dalla comunicazione, o dalla notificazione se anteriore. In mancanza della comunicazione o della notificazione si applica il termine lungo di 6 mesi che decorre dalla pubblicazione della sentenza.

Il reclamo avverso la sentenza del tribunale si propone con ricorso da depositare, a pena di decadenza, entro 30 giorni dalla comunicazione, o dalla notificazione se anteriore. In mancanza della comunicazione o della notificazione si applica il termine lungo di 6 mesi che decorre dalla pubblicazione della sentenza.

Lo ha sancito la Corte di Cassazione con sentenza n. 8832/17 depositata il 5 aprile.

Il caso. Il ricorrente adisce la Corte di legittimità in ordine alla dichiarazione di inammissibilità del reclamo da parte della Corte d'appello, proposto avverso la sentenza di primo grado depositata in via telematica il 5 febbraio 2015, perché proposto oltre il termine di 30 giorni previsto, decorso dal giorno della lettura del dispositivo e della motivazione della sentenza.

La cd. “sentenza contestuale”. Il Collegio ritiene che il ricorso sia fondato. Infatti, la sentenza verso cui il ricorrente ha proposto reclamo era intervenuta durante l'udienza tenutasi il 5 febbraio 2015, stesso giorno in cui è stata anche depositata in via telematica e pubblicata; il reclamo è stato proposto il 28 luglio dello stesso anno.
A tal proposito, i Giudici rilevano la disciplina dell'art. 1, comma 58, L. n. 92/2012 secondo il quale «il reclamo avverso la sentenza del Tribunale si propone con ricorso da depositare, a pena di decadenza, entro 30 giorni dalla comunicazione o dalla notificazione se anteriore». Il comma 61 del medesimo articolo prosegue sancendo che in mancanza della comunicazione o della notificazione della sentenza si applica il termine cd. lungo di 6 mesi che decorre dalla pubblicazione.
La legge appena richiamata, così come afferma la Corte, introduce un nuovo rito speciale, la cui disciplina può essere integrata dai principi processuali generali solo ove ci siano lacune del dettato normativo. In tal senso, non è fatto espresso richiamo della possibilità di definire il giudizio con la cd. “sentenza contestuale”, quale fenomeno del caso di specie. Pertanto, la Cassazione dà continuità al principio già espresso secondo cui «il termine breve per la proposizione del reclamo previsto dall'art. 1, comma 58, L. n. 92/2012 non può farsi decorrere dalla lettura in udienza del dispositivo e della contestuale motivazione della sentenza del Tribunale ex art. 429, comma 1, c.p.c.».
Per tutti questi motivi, i Giudici accolgono il ricorso, cassano la sentenza impugnata e rinviano alla Corte d'appello in diversa composizione.

Fonte: dirittoegiustizia.it

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