Dal MinLav chiarimenti su nomina, revoca e durata

08 Ottobre 2014

Il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza con “mandato” scaduto poiché riferito a contrattazione collettiva scaduta, continua a svolgere legittimamente le proprie funzioni fino a quando non interviene la successiva regolamentazione contrattuale. Così l'Interpello n. 16/2014 del 6 ottobre scorso.

L'Unione Sindacale di Base dei Vigili del Fuoco chiedeva di sapere se la nomina dei Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza è soggetta a scadenza o rinnovo e, in caso positivo, dopo quanto tempo vanno rinominati.

Il Ministero del Lavoro, nel rispondere all'Interpello n. 16/2014, analizza la vigente disciplina in materia, ovvero l'art. 47, D.Lgs. n. 81/2008, norma volta ad assicurare la presenza del RLS in ogni luogo di lavoro in base a principi inderogabili di legge e per mezzo di un ampio rinvio alla regolamentazione contrattuale quanto alle modalità di elezione o designazione del Rappresentante e alle prerogative del medesimo.

In particolare, con riferimento alle aziende con più di 15 lavoratori (di cui alla richiesta), il Ministero evince dal quadro normativo che le modalità di elezione o designazione del Rappresentante devono essere disciplinate dalla contrattazione collettiva di riferimento per l'azienda.

Ultrattività

Nell'ipotesi in cui tale contrattazione non esista ancora e la precedente abbia superato i propri termini di efficacia, si ritiene che continui ad operare la precedente disciplina contrattuale in regime di ultrattività al fine di evitare che, per ritardi nella contrattazione, i lavoratori risultino privi della loro rappresentanza in materia di salute e sicurezza sul lavoro, presenza che, ribadisce il Ministero, è espressamente prevista dal D.Lgs. n. 81/2008.

Conseguenza di ciò è che i Rappresentanti, il cui “mandato” sia scaduto perché riferito ad una contrattazione collettiva scaduta, possono continuare a svolgere legittimamente le proprie funzioni, fino a che non intervenga la successiva regolamentazione contrattuale in base alla quale si proceda a una nuova elezione o designazione di RLS.

Nessuna RSA

Per quanto riguarda il peculiare caso oggetto della richiesta (trattasi di passaggio da una regolamentazione complessiva di matrice privata ad una di tipo pubblico), qualora manchino le Rappresentanze sindacali aziendali, i lavoratori potranno direttamente eleggere i RLS in azienda.

Ai Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza eletti all'esito della scelta direttamente operata da parte dei lavoratori, che svolgeranno le proprie funzioni fino a quando non intervenga la nuova contrattazione aziendale, viene applicata la stessa disciplina del D.Lgs. n. 81/2008.

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