Cade dal ponteggio: inutile l’azione di regresso dell’INAIL nei confronti del committente

La Redazione
10 Maggio 2017

Con sentenza n. 11311/2017, depositata ieri, la Cassazione ha ribadito che il committente di lavori edili è responsabile della violazione dell'obbligo di adottare le misure di sicurezza a tutela del lavoratore solo quando si sia reso garante della vigilanza relativa all'adozione delle stesse.

Con sentenza n. 11311/2017, depositata ieri, la Cassazione ha ribadito che il committente di lavori edili è responsabile della violazione dell'obbligo di adottare le misure di sicurezza a tutela del lavoratore solo quando si sia reso garante della vigilanza relativa all'adozione delle stesse.

Il caso

La controversia ha origine dalla vicenda del lavoratore che, vittima di un infortunio sul lavoro, perdeva la vita cadendo dal ponteggio “fatiscente” di proprietà della ditta appaltatrice durante l'esecuzione dell'opera presso la proprietà del committente.

Quest'ultimo, condannato in primo grado al pagamento di una somma in favore dell'INAL, appellava la sentenza dinanzi alla Corte territoriale di Cagliari dove la sua impugnazione trovava accoglimento, in virtù dell'accertata mancanza di qualsiasi ingerenza, da parte dello stesso committente di lavori edili, nell'espletamento del lavoro in cui l'operaio aveva perso la vita. L'INAIL, vedendosi rigettata l'azione di regresso nei confronti del committente, ricorre per cassazione.

La tutela dell'integrità fisica del lavoratore

La Cassazione ha qui l'occasione di ribadire il principio costantemente affermato dalla giurisprudenza secondo cui “in materia di appalto, la responsabilità per la violazione dell'obbligo di adottare le misure necessarie a tutelare l'integrità fisica dei prestatori di lavoro si estende al committente ove lo stesso si sia reso garante della vigilanza relativa alla misura da adottare in concreto e si sia riservato i poteri tecnico organizzativi dell'opera da eseguire”.

Inoltre, prosegue la Corte, l'art. 2087 c.c. recante “Tutela delle condizioni di lavoro”, che impone all'imprenditore di adottare tutte le misure necessarie a tutelare l'integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro, si applica anche al committente, il quale è tenuto a provvedere alle misure di sicurezza dei lavoratori, anche se non dipendenti da lui, ove egli, riservandosi i poteri tecnico-organizzativi dell'opera da eseguire, si sia reso garante della vigilanza relative alle misure sopra citate.

Nella fattispecie, però, non risulta alcuna ingerenza, da parte del committente, nell'espletamento del lavoro durante il quale si è registrato l'infortunio, pertanto, non sussistendo alcuna responsabilità di quest'ultimo, la Cassazione rigetta il ricorso dell'INAIL.

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