Attività di ricerca e deroghe alla durata dei contratti a termine

La Redazione
12 Aprile 2016

Il Ministero del Lavoro, con Interpello n. 12/2016, risponde ad un duplice ordine di questioni relative alla corretta interpretazione dell'art. 23, co. 3, D.Lgs. n. 81/2015, che prevede la possibilità di derogare al limite massimo di 36 mesi in caso di contratto a tempo determinato avente per oggetto attività di ricerca.

Il Ministero del Lavoro, con Interpello n. 12/2016, risponde ad un duplice ordine di questioni sollevate dall'ARIS in merito alla corretta interpretazione dell'art. 23, co. 3, D.Lgs. n. 81/2015, che prevede la possibilità di derogare al limite massimo di 36 mesi in caso di contratto a tempo determinato avente per oggetto attività di ricerca.

Chiede, in primo luogo, l'istante se tale deroga sia applicabile agli IRCCS di diritto privato e se nella nozione di “attività di ricerca in via esclusiva” possano rientrare anche ulteriori attività di carattere operativo, necessarie ai fini dell'esecuzione del progetto di ricerca.

A parere del Dicastero è possibile qualificare gli IRCCS come enti privati di ricerca, ma la formulazione letterale della disposizione in esame (“in via esclusiva”) impedisce l'estensione del regime derogatorio anche ai contratti aventi ad oggetto attività operative collegate al progetto di ricerca.

Il secondo quesito, sottoposto alla Direzione generale per l'Attività Ispettiva, riguarda la possibilità di ricomprendere nell'ambito applicativo della deroga anche le ipotesi di proroga del contratto e se sia altresì consentito il superamento del limite massimo di 5 proroghe previsto dall'art. 21, D.Lgs. n. 81/2015.

Evidenzia il Ministero che, dalla lettura della prima parte del comma 1, art. 21, si possa ritenere sempre possibile la proroga del contratto a termine avente ad oggetto attività di ricerca anche quando la sua durata iniziale sia, in quanto legato alla durata del progetto di ricerca, superiore a 36 mesi; mentre la seconda parte della disposizione non sembra consentire la violazione del limite delle 5 proroghe nei 36 mesi.

E quindi “le eventuali proroghe di un contratto avente ad oggetto attività di ricerca dovranno comunque intervenire entro il termine di 36 mesi, fermo restando che l'ultima proroga potrà determinare una durata complessiva superiore ai 36 mesi in quanto commisurata alla durata del progetto di ricerca”.

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