Pensione di inabilità. L'abitazione non si conteggia

La Redazione
23 Dicembre 2014

Sconfitta definitiva per l'INPS, che aveva originariamente risposto negativamente alla richiesta di una donna. Fatale il computo dei suoi redditi, superiori alla ‘soglia massima' fissata dalla normativa, ma è erroneo conteggiare anche la casa.

Cass.civ., sez. VI, 23 dicembre 2014, n. 27381, sent.

Sconfitta definitiva per l'INPS, che aveva originariamente risposto negativamente alla richiesta di una donna. Fatale il computo dei suoi redditi, superiori alla ‘soglia massima' fissata dalla normativa, ma è erroneo conteggiare anche la casa. Sconfitta definitiva per l'Istituto nazionale di previdenza sociale. Illegittimo conteggiare anche la casa di abitazione nel reddito complessivo della persona che ha presentato richiesta per il riconoscimento della pensione di inabilità.

Così, alla luce di quanto messo ‘nero su bianco' dai giudici italiani, viene riconosciuto, in via definitiva, il diritto di una donna alla pensione di inabilità, originariamente negatole per un presunto superamento di limiti reddituali fissati dalla normativa (Cassazione, ordinanza n. 27381, sez. VI Civile, depositata oggi).
Casa dolce casa... ‘Niet' dell'INPS, come detto, in «sede amministrativa», alla richiesta di una donna: negata la «pensione di inabilità» a causa del «superamento del limite reddituale». Decisivo, secondo l'INPS, il reddito relativo alla «casa di abitazione» della donna.
Ma tale visione viene demolita prima dai giudici di merito e poi dai giudici della Cassazione: ciò significa, tirando le somme e chiudendo definitivamente la vicenda, che la donna ha pieno diritto alla «pensione di inabilità». Con un semplice calcolo, difatti, è emerso che, escludendo la casa, il reddito della donna non supera la ‘soglia massima' fissata dalla normativa.
E tale calcolo è assolutamente corretto, sanciscono ora i giudici della Cassazione, poiché, per legge, è esclusa «la casa di abitazione» dal conteggio dei redditi da avere come riferimento per il riconoscimento della «pensione», e ciò vale, concludono i giudici, sia per quella «sociale» che per quella di «inabilità».

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