Nessuna indennità per il trasferimento cautelare
13 Luglio 2015
Processo di secondo grado In sede di appello l'eccezione fondata su elementi e circostanze non prospettate in primo grado, che introducono nel processo un nuovo tema d'indagine, sono inammissibili.
Ferie e trasferte Non ricorrono i requisiti previsti dall'art. 42 C.C.N.L. per il personale non dirigente di Poste italiane spa del 11/07/2007 per il riconoscimento del diritto all'indennità di trasferta ed al rimborso delle spese di viaggio, vitto ed alloggio, qualora si sia in presenza di trasferimento cautelare del dipendente (di Poste Italiane S.p.A., per accuse rivelatesi infondate) e non, quindi, in casi di trasferimento ex art. 2103 c.c. e di temporanei allontanamenti del lavoratore dal posto di lavoro per ragioni di natura organizzativa: non è condivisibile la tesi secondo cui sussiste un rapporto di collegamento tra l'art. 42 e l'art. 58 C.C.N.L., in base al quale, qualora le esigenze cautelari non abbiano trovato conferma all'esito del procedimento penale e/o disciplinare, l'“assegnazione provvisoria del lavoratore ad altro ufficio” si “trasformerebbe” automaticamente in una vera e propria “trasferta”, pur in difetto dei presupposti analiticamente indicati nell'art. 42 C.C.N.L..
|