Applicabilità dei contratti collettivi scaduti

La Redazione
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16 Novembre 2015

La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 21232/2015, ha affermato che i contratti collettivi di diritto comune costituiscono la manifestazione dell'autonomia negoziale delle parti stipulanti ed estendono dunque i loro effetti nei limiti temporali concordati.

Cass. sez. lav., 20 ottobre 2015, n. 21232

A seguito della disdetta del contratto collettivo aziendale e della stipula di un nuovo accordo, venivano abolite due voci retributive riconosciute al lavoratore ricorrente, senza che ne derivasse, tuttavia, una diminuzione della retribuzione già maturata.

Il lavoratore, non aderendo ai sindacati firmatari della nuova regolamentazione collettiva e ritenendo questa peggiorativa rispetto alla precedente, adiva il Tribunale per il riconoscimento del suo diritto al mantenimento degli elementi retributivi accessori.

La Corte d'Appello confermava la pronuncia di rigetto delle pretese dell'attore, resa in primo grado, seppur con motivazione diversa: le ragioni dell'infondatezza della domanda vanno ravvisate nel venir meno, per intervenuta scadenza, della fonte negoziale che aveva previsto gli incentivi economici in questione.

Tale decisione, sottolinea la Cassazione, non lede l'art. 39 Cost. ed è conforme ai principi dalla stessa già enunciati in materia.

La Suprema Corte, difatti, afferma che i contratti collettivi di diritto comune costituiscono manifestazione dell'autonomia negoziale delle parti stipulanti e, pertanto, operano esclusivamente entro l'ambito temporale concordato. Osserva quindi che:

  • in caso di successione di contratti collettivi sono ammissibili modifiche peggiorative per i lavoratori, col solo limite dei diritti quesiti (quali i corrispettivi di una prestazione già resa) e con salvezza del principio d'irriducibilità della retribuzione complessiva;
  • i contratti collettivi aziendali sono applicabili a tutti i lavoratori dell'azienda, con l'unica eccezione dei lavoratori iscritti a sindacati che si sono espressamente dissociati dall'accordo;
  • il lavoratore che contesti l'applicabilità nei suoi confronti di un contratto collettivo modificativo in peius di diritti già acquisiti sulla base della precedente contrattazione, non può aderire allo stesso contratto per la sola parte più favorevole.

In virtù dei principi enunciati, il ricorso del lavoratore viene rigettato.