Controlli in assenza di informativa
21 Settembre 2017
Nell'ambito di un processo, sono utilizzabili quali prove le immagini estrapolate dalle videocamere installate in azienda, in conformità ad un accordo sindacale sottoscritto nel 2016 per un furto verificatosi nei locali aziendali, che a seguito della visione delle immagini si è scoperto essere stato posto in essere da un dipendente, sebbene il datore abbia omesso di dare l'informativa al lavoratore, in conformità alla nuova formulazione dell'art. 4 della legge 300 del 1970?
Ai sensi dell'art. 4 comma terzo L. n. 300/70, le informazioni che siano state raccolte mediante l'utilizzo di strumenti di videosorveglianza, raggiunto un accordo con le rappresentanze sindacali o, in alternativa, ottenuta l'autorizzazione da parte della DTL, possono essere utilizzate a tutti i fini connessi al rapporto di lavoro, ma a condizione che sia stata data un'adeguata preventiva informazione ai lavoratori circa le modalità d'uso degli strumenti suddetti e di effettuazione dei controlli. Il difetto di quest'ultima comporta, dunque l'inutilizzabilità delle immagini acquisite. Si tenga conto, però, anche dell'orientamento giurisprudenziale in tema di c.d "controlli difensivi occulti" esula dall'ambito di applicazione dell'articolo prefato l'adozione di strumenti attraverso i quali si mira a tutelare il patrimonio aziendale ed impedire la perpetrazione di illeciti, senza che ne derivi la possibilità di un controllo a distanza dell'attività lavorativa e nel rispetto della dignità e riservatezza dei laboratori. In merito: Corte di Cassazione sent. 22662/2016 e n. 10636/2017.
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