Infortunio in itinere: nessun indennizzo in caso di violazione del codice della strada

La Redazione
20 Febbraio 2015

In tema di infortunio in itinere, la Cassazione, con ordinanza n. 3292 del 18 febbraio 2015, ha ribadito che la violazione di norme fondamentali del codice della strada può indicare il rischio elettivo che esclude il nesso di causalità tra attività protetta ed evento.

La Cassazione, con ordinanza n. 3292 del 18 febbraio u.s., ha ribadito che, in tema di infortunio in itinere, la violazione di norme fondamentali del codice della strada può indicare il rischio elettivo che esclude il nesso di causalità tra attività protetta ed evento.

Il caso

Il ricorrente, un coltivatore diretto titolare di un'azienda di allevamento, conveniva in giudizio l'INAIL per vedersi riconosciuta la natura di infortunio in occasione di lavoro – con conseguente liquidazione della rendita dovuta per legge – all'incidente occorsogli mentre era alla guida della propria auto diretto a raggiungere un'altra azienda agricola.

Nei primi due gradi di giudizio la domanda veniva rigettata sulla base della considerazione che l'infortunio si fosse verificato per rischio elettivo: l'incidente, per i giudici, era stato patito dal ricorrente per aver provocato una violenta collisione con altra autovettura, proveniente dalla direzione di marcia opposta, dopo aver eseguito una manovra di sorpasso su un tratto di strada che lo vietava, essendo in prossimità di una curva, e tenendo una velocità non adeguata alle condizioni stradali.

Orientamento consolidato

La Cassazione sottolinea di aver più volte precisato che “in tema di infortunio in itinere, il rischio elettivo che ne esclude l'indennizzabilità, deve essere valutato con maggior rigore che nell'attività lavorativa diretta, comprendendo comportamenti di per sé non abnormi, secondo il sentire comune, ma semplicemente contrari a norme di legge o di comune prudenza. Ne consegue che la violazione di norme fondamentali del codice della strada può indicare il rischio elettivo che esclude il nesso di causalità tra attività protetta ed evento”.

Di conseguenza, gli Ermellini ritengono la motivazione della Corte d'Appello del tutto conforme a tale orientamento: correttamente la condotta violativa di norme fondamentali del codice della strada, esercitata ed intrapresa volontariamente sulla di ragioni e motivazioni del tutto personali, è stata ritenuta integrare un aggravamento del rischio talmente esorbitante dalle finalità di tutela da escludere la stessa, risultando idonea ad interrompere il nesso eziologico tra prestazione ed attività assicurata.

Per questi motivi, la Cassazione rigetta il ricorso presentato dal lavoratore.

Vuoi leggere tutti i contenuti?

Attiva la prova gratuita per 15 giorni, oppure abbonati subito per poter
continuare a leggere questo e tanti altri articoli.