Regime contributivo di favore solo per i contratti stipulati per iscritto

25 Settembre 2014

Con la sentenza n. 20104/2014, depositata ieri, la Cassazione ribadisce che in ipotesi di contratto a tempo parziale eseguito pur nullo per difetto di forma, non si può applicare la disciplina in tema di contribuzione previdenziale oraria (ex D.L. n. 726/84), dovendosi adottare invece il regime ordinario con la previsione di minimali giornalieri di retribuzione imponibile.

Vediamo l'excursus della Sezione Lavoro effettuato nella sentenza n. 20104/2014, depositata il 24 settembre.


Minimale contributivo giornaliero in luogo di quello orario

La Corte d'Appello di Roma rigettava l'opposizione proposta da una società avverso il verbale ispettivo dell'INPS in cui si accertava un cospicuo debito complessivo – per contributi e sanzioni – conseguente all'insufficiente versamento relativo a una dipendente. La diretta interessata era stata assunta a tempo parziale con contratto pattuito oralmente nel 1983, al quale l'INPS aveva ritenuto applicabile il minimale contributivo giornaliero anziché quello orario sancito per i part-time dopo l'entrata in vigore dell'art. 5, co. 5, D.L. n. 726/1984.

Richiamata la giurisprudenza in materia

La società, nella doglianza presso la Suprema Corte, lamenta il fatto che la Corte non ha ritenuto applicabile il regime contributivo di favore previsto dalla norma anche ai contratti a tempo parziale stipulati verbalmente.

Gli Ermellini, evidenziando l'infondatezza del ricorso, ricordano l'orientamento consolidato (Cass. nn. 11584/11; 52/09; 11011/08; 16670/04) relativo al contratto a tempo parziale che abbia avuto esecuzione pur nullo per difetto di forma: non può applicarsi la disciplina in tema di contribuzione previdenziale sopra richiamata, dovendosi invece applicare il regime ordinario di contribuzione che prevede i minimali giornalieri di retribuzione imponibile ai fini contributivi.

Regime privilegiato solo per i contratti compiutamente individuati

La ratio è quella di consentire regimi contributivi di favore soltanto in presenza di contratto stipulato per iscritto, completo di indicazioni su mansioni e sull'analitica distribuzione dell'orario, cosicché gli organi amministrativi di controllo possano effettuare le dovute verifiche. Logica di fondo che risulterebbe altresì frustrata se il minimale contributivo orario si potesse applicare anche a contratti di incerta individuazione.

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