Accesso e decadenza Aspi in caso di pensionamento

24 Dicembre 2014

L'Inps con circolare 180 del 23/12/2014 fornisce chiarimenti circa l'accesso e la decadenza dalla fruizione delle indennità di disoccupazione ASpI e mini-ASpI in caso di raggiungimento dei requisiti per il pensionamento e circa la valutazione ai fini pensionistici della contribuzione figurativa accreditata a seguito della fruizione delle predette indennità.

L'Inps con circolare 180 del 23/12/2014 fornisce chiarimenti circa l'accesso e la decadenza dalla fruizione delle indennità di disoccupazione ASpI e mini-ASpI in caso di raggiungimento dei requisiti per il pensionamento e circa la valutazione ai fini pensionistici della contribuzione figurativa accreditata a seguito della fruizione delle predette indennità.

La circolare spiega come la previsione normativa art. 2, comma 40, lett. c), della legge 28 giugno 2012, n. 92 (legge di riforma del mercato del lavoro) , differisce sostanzialmente dalle disposizioni previgenti in materia di indennità di disoccupazione ordinaria con requisiti normali e con requisiti ridotti prevedendo quale ipotesi di decadenza dalla fruizione delle indennità mensili di disoccupazione ASpI e mini-ASpI il “raggiungimento dei requisiti per il pensionamento di vecchiaia o anticipato”.

L'istituto si sofferma sul comportamento relativamente alle diverse tipologie di fruitore dell'indennità:

  • Soggetti che perfezionano i requisiti per il pensionamento di vecchiaia o anticipato con età pari o superiore a 62 anni.
  • Soggetti che perfezionano il requisito contributivo per la pensione anticipata con età inferiore a 62 anni.
  • Soggetti che perfezionano il requisito contributivo per la pensione anticipata con età inferiore a 62 anni ed ai quali si applica l'articolo 6, comma 2-quater, del decreto legge n. 216 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 14 del 2012 e s.m.i..
  • Soggetti nei cui confronti continuano ad applicarsi le disposizioni in materia di requisiti di accesso e di regime delle decorrenze vigenti prima dell'entrata in vigore del decreto legge n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011 e s.m.i..
  • Soggetti iscritti alla Gestione Pubblica, al Fondo Speciale FS ed all'ex IPOST.

Per quanto concerne la contribuzione figurativa l'inps nella stessa circolare afferma che considerata la relazione di equivalenza che sussiste tra le indennità di disoccupazione ASpI e mini-ASpI e la previgente indennità di disoccupazione ordinaria - tenuto anche conto del rinvio operato dall'art. 2, comma 24-bis, della legge n. 92 del 2012 alle norme già operanti in materia di indennità di disoccupazione ordinaria non agricola - la contribuzione figurativa riconosciuta per i periodi di fruizione delle indennità di disoccupazione ASpI e mini-ASpI è utile ai fini del diritto e della misura della pensione anticipata, ma non anche ai fini del requisito dei 35 anni di contribuzione richiesto per il diritto alla pensione di anzianità.

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