Conversazioni via Skype con i clienti: il datore non può “spiare” il dipendente

La Redazione
29 Settembre 2015

Il contenuto di comunicazioni di tipo elettronico o telematico scambiate dai dipendenti nell'ambito del rapporto di lavoro godono di garanzie di segretezza tutelate anche a livello costituzionale. È quanto afferma il Garante della privacy nel Provvedimento del 4 giugno 2015, diffuso con la Newsletter di ieri.

Il contenuto di comunicazioni di tipo elettronico o telematico scambiate dai dipendenti nell'ambito del rapporto di lavoro godono di garanzie di segretezza tutelate anche a livello costituzionale. È quanto afferma il Garante della privacy nel Provvedimento del 4 giugno 2015, diffuso con la Newsletter di ieri.

La ricorrente, una ex dipendente che nell'organizzazione aziendale si occupava dei rapporti con clienti e fornitori esteri, veniva licenziata a seguito dell'acquisizione di alcune conversazioni avute con gli stessi mediante il software Skype installato sul p.c. aziendale e ritenute lesive della reputazione del datore di lavoro. Lamentava la ricorrente l'illiceità delle modalità adottate da quest'ultimo per la raccolta dei dati relativi.

Il datore di lavoro, rileva il Garante, è incorso in una grave interferenza nelle comunicazioni, attuata attraverso l'installazione sul computer assegnato alla dipendente di un software in grado di visualizzare le conversazioni effettuate dalla ricorrente dalla propria postazione di lavoro e quelle avvenute successivamente da un p.c. collocato presso la propria abitazione. La procedura risulta essere in evidente contrasto con le "Linee guida del Garante per posta elettronica e Internet" e con le disposizioni poste dall'ordinamento a tutela della segretezza delle comunicazioni, nonché con la stessa policy aziendale approvata anche dalla competente DTL.

Pur spettando, infatti, al datore di lavoro definire le modalità di utilizzo degli strumenti aziendali, occorre comunque che queste rispettino la libertà e la dignità dei lavoratori, nonché i principi di correttezza, di pertinenza e non eccedenza stabiliti dal Codice Privacy a maggior ragione nel caso di specie, essendo le conversazioni raccolte in parte avvenute al di fuori dell'ambito lavorativo.

Il datore non potrà quindi effettuare alcun trattamento dei dati personali contenuti nelle conversazioni ottenute in modo illecito, limitandosi alla conservazione di quelli finora raccolti ai fini di una eventuale acquisizione da parte dell'autorità giudiziaria.

Vuoi leggere tutti i contenuti?

Attiva la prova gratuita per 15 giorni, oppure abbonati subito per poter
continuare a leggere questo e tanti altri articoli.