Quale CCNL applicare alle società cooperative?

La Redazione
30 Aprile 2015

Con Lettera circolare del 28 aprile, il Ministero del Lavoro ha diffuso la sentenza della Corte Costituzionale n. 51/2015 che conclude per l'infondatezza della questione di legittimità, in riferimento all'art. 39 Cost., dell'art. 7, co. 4, D.L. n. 248/2007: legittimato il personale ispettivo a recuperare le differenze retributive in caso di applicazione di un diverso CCNL.

Il Ministero del Lavoro, con Lettera circolare del 28 aprile, ha diffuso la sentenza della Corte Costituzionale n. 51/2015 che conclude per l'infondatezza della questione di legittimità, in riferimento all'art. 39 Cost., dell'art. 7, co. 4, D.L. n. 248/2007.

Il Giudice delle Leggi, infatti, rileva che l'art. 7 – prevedendo per le società cooperative, in presenza di pluralità di contratti collettivi della medesima categoria, l'applicazione di trattamenti economici complessivi non inferiori a quelli dettati dai contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni datoriali e sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale nella categoria – non assegna ai contratti collettivi in parola efficacia erga omnes in contrasto con quanto stabilito dall'art. 39 Cost, ma richiama i predetti contratti e, più precisamente, i trattamenti economici complessivi minimi ivi previsti, quale parametro esterno di commisurazione, da parte del giudice, nel definire la proporzionalità e la sufficienza del trattamento economico da corrispondere al socio lavoratore, ai sensi dell'art. 36 Cost.

Di conseguenza, sottolinea il MinLav, in caso di applicazione da parte della società cooperativa di un CCNL diverso da quello stipulato tra le organizzazioni datoriali e sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale di categoria, il personale ispettivo è legittimato a recuperare le differenze retributive mediante diffida accertativa.

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