L’A.D. ingiustamente revocato deve essere risarcito
30 Giugno 2016
In tema di società di capitali, la revoca della delega all'amministratore delegato da parte del consiglio di amministrazione deve essere assistita da una giusta causa, sussistendo in caso contrario il diritto al risarcimento dei danni eventualmente patiti. Questo il principio di diritto sancito dalla Corte di Cassazione con la sentenza n. 7587/16.
Il caso. La pronuncia origina dalla domanda proposta dall'ex amministratore delegato di una società finalizzata ad ottenere il riconoscimento del diritto al risarcimento del danno subito a causa della revoca della delega da parte del consiglio di amministrazione in assenza di una giusta causa. La domanda veniva accolta dal giudice di prime cure, ma la Corte d'appello negava la sussistenza di una diritto risarcitorio in tal senso in quanto la delega sarebbe sempre revocabile, ad nutum, dal c.d.a. come previsto dall'art. 2381 c.c., a nulla rilevando il richiamo all'art. 2383 c.c. La sentenza veniva impugnata con ricorso in Cassazione deducendo la violazione degli artt. 2381 e 2383 c.c. da parte dei giudici dell'appello che avrebbero erroneamente affermato la libertà della revoca delle deleghe da parte del consiglio di amministrazione sulla base del rapporto fiduciario che unisce le due parti, tale da giustificare il potere di revocare in qualsiasi momento la delega stessa senza che ne scaturisca un diritto risarcitorio laddove la decisione non sia assistita da una giusta causa.
Potere revocatorio dell'assemblea e del c.d.a. Posta la sussistenza di orientamenti contrastanti in giurisprudenza e in dottrina sulle conseguenze della revoca della delega in mancanza di giusta causa, la Suprema Corte non condivide l'argomentazione del giudice di merito. Contrariamente a quanto affermato nel provvedimento impugnato, l'unica disposizione normativa che assume rilevanza è l'art. 2383, comma 3, c.c. il quale stabilisce il principio della risarcibilità dell'amministratore che abbia subito la revoca da parte dell'assemblea in assenza di giusta causa. Da tale affermazione positiva, la S.C. deduce l'insussistenza di un potere illimitato dell'assemblea, la quale ha invece una facoltà discrezionale e controllata in considerazione della posizione assunta dal soggetto che riveste la carica di amministratore delegato e che, in caso di revoca ingiustificata, viene sacrificata. Deve dunque negarsi la diversità di ratio tra l'ipotesi di revoca dell'amministratore da parte dell'assemblea rispetto a quella della revoca delle deleghe da parte del c.d.a., soprattutto in considerazione del fatto che l'attività amministrativa prestata è soggetta a termine ed è suscettibile di valutazioni e considerazioni sulla professionalità del soggetto.
L'assenza di giusta causa e il risarcimento del danno. La Suprema Corte conclude affermando che in tema di società di capitali, la revoca della delega all'amministratore delegato, decisa dal consiglio di amministrazione, deve essere assistita da una giusta causa anche in applicazione analogica dell'art. 2383, comma 3, c.c., sussistendo in caso contrario il diritto del revocato al risarcimento dei danni eventualmente patiti. La sentenza viene dunque cassata con rinvio della causa alla Corte d'appello competente per un nuovo esame della questione, in applicazione del principio di diritto enunciato.
Fonte: ilsocietario.it |