Gianluca Natalucci
27 Ottobre 2015

Scheda in fase di aggiornamento

I datori di lavoro privati, dal 1° gennaio 2009, sono tenuti obbligatoriamente alla tenuta del LUL acronimo di Libro Unico del Lavoro, in sostituzione dei Libri matricola e paga.Nel LUL, istituito dall'art. 39 del D.L. 112/2008, vengono annotati tutti i lavoratori dipendenti compresi i lavoratori con contratto di somministrazione e distaccati, i collaboratori coordinati e continuativi e gli associati in partecipazione.È il libro comprovante il rapporto di lavoro dipendente, l'ammontare della retribuzione corrisposta e le relative ritenute previdenziali e fiscali operate ai singoli lavoratori.

Inquadramento

I datori di lavoro privati, dal 1° gennaio 2009, sono tenuti obbligatoriamente alla tenuta del LUL acronimo di Libro Unico del Lavoro, in sostituzione dei Libri matricola e paga.
Nel LUL, istituito dall'art. 39 del D.L. 112/2008, vengono annotati tutti i lavoratori dipendenti compresi i lavoratori con contratto di somministrazione e distaccati, i collaboratori coordinati e continuativi e gli associati in partecipazione.
È il libro comprovante il rapporto di lavoro dipendente, l'ammontare della retribuzione corrisposta e le relative ritenute previdenziali e fiscali operate ai singoli lavoratori.
Le modalità ed i tempi di tenuta e conservazione del LUL, sono stati disciplinati dal DM 9 luglio 2008, in attuazione del comma 4 dell'art. 39 del decreto.
Successivamente il Ministero del Lavoro con la Circolare n. 20 del 21 agosto 2008, ha diramato i primi chiarimenti connessi alla istituzione, tenuta e conservazione del LUL.

L'INAIL ha diffuso le precisazioni di propria competenza inizialmente con la Nota operativa del 4 settembre 2008, prot. 6992 ed in seguito con la Nota operativa del 10 settembre, prot. 7095 e Nota operativa del 19 settembre 2008, prot. 7357.
In materia di illeciti ed attività di vigilanza, il Ministero del Lavoro ha fornito importanti chiarimenti con la Circolare n. 23 del 31 agosto 2008, in particolare, soffermandosi sugli artt. 39 e 40 del D.L. n. 112/2008, che hanno delineato il quadro normativo in materia, e sul co. 2 dell'art. 33 della Legge n. 183/2010 che consente ad oggi la regolarizzazione delle “inosservanze comunque materialmente sanabili”.

Il D.Lgs. 151/2015, revisiona le sanzioni per omessa o infedele registrazione dei dati sul LUL dalle quali conseguono differenti trattamenti retributivi, previdenziali, previste dall'art. 39 comma 7 del D.L. n. 112/2008.

Introduzione

L'entrata in vigore del D.M. 9 luglio 2008 ha reso pienamente operativo il Libro Unico del Lavoro (LUL) introdotto dal D.L. n. 112/2008 convertito con modificazioni in Legge n. 133/2008, rendendolo obbligatorio dal mese di gennaio 2009.
Il datore di lavoro privato deve istituire il LUL ed iscrivervi i propri lavoratori subordinati, i collaboratori coordinati e continuativi e gli associati in partecipazione che prestino la propria attività lavorativa. Il LUL è il documento ufficiale che attesta, al lavoratore, agli organi di vigilanza e al datore di lavoro stesso, lo stato dell'attività dell'azienda e permette il controllo dei dati occupazionali dell'impresa.
Il LUL, unico e solo documento, anche in presenza di sedi distaccate e di più posizioni amministrative, deve essere istituito entro la fine del mese successivo dalla data di assunzione del primo lavoratore.
Tutti i datori di lavoro, ad eccezione di quello domestico, sono obbligati all'istituzione e alla tenuta del LUL, indipendentemente dal settore di appartenenza, dall'attività svolta o dalla natura imprenditoriale, ferma restando la dovuta eccezione, in sostituzione dei Libri matricola e paga.
In relazione a particolari tipologie di lavoro, la legge e le circolari ministeriali hanno provveduto a chiarire alcuni aspetti in relazione all'istituzione e alla tenuta del LUL per particolari datori di lavoro che in precedenza godevano di regolamentazioni peculiari e specifiche.

Novità di rilievo è contenuta nel D.Lgs. 151/2015, entrato in vigore il 24 settembre 2015, prevedendo che dal 1° gennaio 2017 la tenuta, l'aggiornamento e la conservazione dei dati contenuti nel Libro Unico del Lavoro avvengano in modalità telematica presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. Le modalità sono rinviate ad un decreto ministeriale che dovrà essere emanato entro sei mesi dall'entrata in vigore del suddetto decreto attuativo del Jobs Act (entro il 24 marzo 2016).

Soggetti/Aziende obbligati ed esclusi alla tenuta del LUL

Datori di lavoro agricoli

Sono soggetti obbligati all'istituzione del LUL nel caso in cui occupino lavoratori per un numero di giornate superiore a 270 annue, mentre devono elaborare solo il cedolino paga nel caso in cui li occupino per un numero di giornate pari o inferiore, certo è che per poter assolvere a tutti gli adempimenti previsti dalla normativa è necessario, anche se non obbligatorio, la tenuta del LUL anche in caso di lavoratori che lavorino meno di 270 giornate annue.

Datori di lavoro nel settore autotrasporto

Sono obbligati alla tenuta del LUL, il quale sostituisce anche il registro dell'orario di lavoro dei lavoratori mobili.

Datori di lavoro settore marittimo

Gli armatori di navi essendo obbligati all'istituzione e alla tenuta dei ruoli di equipaggio e degli stati paga di bordo, sono esclusi dalla tenuta del LUL, mentre risultano obbligati all'istituzione e alla tenuta del LUL per il personale di terra.

Società cooperative di produzione e lavoro

Sono esonerate salvo che non istituiscano specifici rapporti di lavoro subordinato al proprio interno.

Imprese familiari

Sono esonerate, nel caso in cui parenti affini, coniugi o figli prestino la loro attività con o senza retribuzione. Divengono soggetti obbligati, nel momento in cui assumano dipendenti, collaboratori, associati in partecipazione o che la prestazione lavorativa fornita da coniugi, figli, parenti o affini assuma le caratteristiche sopraindicate.

Aziende individuali artigiane

Sono esonerate nel caso in cui l'attività lavorativa venga prestata esclusivamente dal titolare, socio o familiare coadiuvante.

Imprese del commercio

Sono esonerate le imprese del terziario ove operino solo il titolare ed i soci lavoratori.

Enti pubblici economici

Sono esonerati come chiarito dal Ministero del Lavoro in risposta all'Interpello ministeriale n. 3/2009.

Imprese italiane con lavoratori italiani all'estero

Deve essere istituito e tenuto il LUL anche per i lavoratori italiani che prestano la propria attività all'estero.

Soggetti/lavoratori che devono essere iscritti nel LUL

Lavoratori subordinati

Tutte le forme di lavoro subordinato senza nessuna esclusione.

Collaboratori (co.co.co., collaboratori a progetto, mini co.co.co.)

Sono esclusi i collaboratori che prestano la loro attività in forma professionale o imprenditoriale autonoma (es. agenti, ecc.). Per quanto riguarda gli amministratori ed i sindaci occorre fare una distinzione sulla percezione dei compensi. Nel caso in cui vengano percepiti dei compensi, occorre che l'impresa iscriva nel LUL solo coloro che non sono professionisti, nel caso in cui non vengano percepiti compensi è necessario che vengano iscritti nel LUL solo nel mese in cui vengono percepiti compensi o rimborsi spesa. Nel caso in cui un'impresa abbia solo l'amministratore non è necessario che venga istituito il LUL anche in presenza di rimborsi spesa.

Associati in partecipazione con apporto di lavoro (disciplina abrogata dal D.Lgs. 81/2015 a far data dal 24.6.2015)

È necessario istituire il LUL nel caso in cui gli associati apportino lavoro e capitale e lavoro. Sono invece esclusi dalla registrazione gli associati in partecipazione che svolgano attività in forma imprenditoriale autonoma.

Somministrati e distaccati

Dall'inizio della missione, i lavoratori devono essere iscritti nel LUL dell'utilizzatore o del distaccatario. Le registrazioni dei somministrati e dei distaccati possono essere effettuate anche in forma di elenco purché contengano, come precisato dalla Circolare ministeriale n. 13/2009, i dati anagrafici, i dati del rapporto di lavoro e il nome dell'agenzia di somministrazione. Resta obbligatorio, invece, la registrazione integrale comprensiva del calendario presenza, dei lavoratori somministrati sul LUL delle agenzie somministratrici. Per le imprese che non hanno dipendenti, collaboratori o associati, non ricorre l'obbligo di istituzione del LUL per questi lavoratori, purché siano, in caso di visita ispettiva, facilmente reperibili i dati occupazionali dei lavoratori somministrati o distaccati.

Tirocinanti e stagisti

Sono esclusi dalla registrazione sul LUL, pur restando fermi gli obblighi di natura fiscale. E' possibile una registrazione volontaria sul LUL anche con la predisposizione di un prospetto paga in forma libera.

Lavoratori sportivi e dello spettacolo

I lavoratori iscritti all'ENPALS e possessori di partita IVA non devono essere registrati sul LUL, poiché prestano la propria attività in forma imprenditoriale o professionale autonoma. Sono esonerati dall'obbligo anche i collaboratori di associazioni sportive dilettantistiche con compensi fino a 7.500 € annui purché non siano collaboratori coordinati e continuativi.

Coadiuvanti imprese familiari e commerciali

Come sopra indicato, non sono obbligatorie le iscrizioni dei familiari coadiuvanti le imprese familiari purché non risultino dipendenti collaboratori o associati e i coadiuvanti delle imprese commerciali.

I dati da registrare nel LUL

Anagrafici: dati identificativi del lavoratore e del rapporto di lavoro, ovvero nome e cognome, codice fiscale, qualifica e livello di inquadramento contrattuale, retribuzioni base, anzianità di servizio, posizioni assicurative e previdenziali.

Retributivi: occorre indicare qualsiasi erogazione in denaro o in natura che venga corrisposta al lavoratore. Vanno inoltre ricompresi i rimborsi spesa, le trattenute effettuate a qualsiasi titolo, gli ANF, le detrazioni fiscali e le eventuali prestazioni ricevute da enti e istituti previdenziali.

Le retribuzioni in natura: devono essere indicate anche se esenti fiscalmente e dal punto di vista contributivo. Occorre inoltre inserire i compensi erogati per premi o prestazioni di lavoro straordinario e devono essere descritte ed indicate dettagliatamente. I rimborsi spesa possono essere indicati con un importo complessivo, purché a parte vi sia il dettaglio delle singole spese rimborsate. Non vanno inserite invece le anticipazioni di spese effettuate dal lavoratore per nome e per conto dell'azienda, purché siano supportate da documentazione fiscale intestate al datore di lavoro. Il Ministero, in risposta ad un Interpello (n. 27/2010) chiarisce le tipologie di rimborso da ascrivere sul LUL e le tipologie di lavoratori che debbano essere iscritte in caso di percezione rimborsi (si veda paragrafo lavoratori). I rimborsi, come ha spiegato il Ministero, seguono il principio di cassa, per cui vanno iscritte nel LUL nel momento in cui vengono effettivamente rimborsate ai lavoratori.

Calendario presenze: sul LUL debbono essere annotate le registrazioni riguardanti le ore di prestazione di lavoro ordinario, le ore straordinarie, le eventuali assenze dal lavoro retribuite e non, le ferie e i riposi. IL Ministero seguendo il criterio della semplificazione, ha inserito la possibilità di inserire le presenze di più lavoratori su un unico foglio del LUL, inoltre, nel caso in cui si decidesse l'utilizzo di codici per indicare le presenze o le eventuali assenze, è necessario che sia messa, a disposizione degli organi di vigilanza, una legenda che permetta in modo inequivocabile la decodifica dei codici utilizzati. Tale legenda, non è necessario che venga inserita sul LUL, ma deve essere a disposizione in caso di visita ispettiva.
L'obbligo dell'inserimento del numero di ore lavorate è previsto per tutti i lavoratori, tranne per quelle categorie di lavoro quali, ad esempio, personale con mansioni direttive, capi reparto, quadri e dirigenti in cui è possibile indicare con “P” la presenza con l'obbligo di evidenziare le eventuali assenze.

Per i lavoratori senza retribuzione o compenso resta il mero obbligo di iscrivere sul LUL i dati riguardanti la prima immissione al lavoro, il mese o i mesi nei quali il lavoratore si trovi a svolgere attività lavorativa o a percepire compensi, la cessazione del rapporto di lavoro. Per i lavoratori intermittenti con obbligo di chiamata, resta l'obbligo di registrazione sul LUL anche dei periodi in cui viene percepita la sola indennità di disponibilità.

Per i collaboratori è invece necessario inserire sul LUL i periodi di assenza previsti dalla normativa che possano andare ad inficiare la durata del contratto (ad esempio, infortuni o maternità).

Infine, per i lavoratori a domicilio è necessario inserire i dati relativi a date e ora di consegna del materiale, data e ora di riconsegna del materiale, descrizione del lavoro eseguito e specificazione della quantità e della qualità del lavoro eseguito.
Il calendario delle presenze, specifica il Ministero, non deve essere obbligatoriamente consegnato ai propri dipendenti, purché non sia previsto dalla contrattazione collettiva o aziendale.
In caso di verbale ispettivo, eventuali annotazioni possono essere fatte solo successivamente alla data dell'accesso ispettivo senza alcuna possibilità di annotazioni sul libro unico elaborato e stampato in precedenza.
È possibile, inoltre, effettuare delle registrazioni volontarie e non obbligatorie sul LUL purché le stesse non vadano ad inficiare la tenuta corretta del LUL stesso.
In una visione di semplificazione degli adempimenti relativi alla gestione del rapporto di lavoro, il Ministero indica come data ultima per le l'istituzione del LUL, la fine del mese successivo a quello di assunzione del primo dipendente ed entro la fine mese successivo quale termine ultimo per le registrazioni sul mese in corso.

Tale nuovo termine di registrazione, è stato previsto dall'art. 40 co. 4 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, cd. “Decreto salva Italia”, convertito nella Legge 22 dicembre 2011, n. 214, modificando il testo dell'art. 39, co. 3, del D.L. n. 112/2008, e prevedendo ora alla fine del mese successivo a quello di riferimento le registrazioni obbligatorie sul Libro unico del lavoro originariamente previste entro il 16 del mese successivo.
Il LUL, dunque, perde quel tratto di avanzata semplificazione, volto ad armonizzare i ridotti obblighi documentali di gestione del rapporto di lavoro, mirando a garantire la tutela sostanziale, che aveva fatto rilevare al Ministero del Lavoro, con la Circolare n. 20/2008, come la previsione normativa contenuta originariamente nell'art. 39, comma 3, del D.L. n. 112/2008, avesse lo scopo di «uniformare il termine ultimo delle scritturazioni a quello relativo ai versamenti contributivi», in tal senso considerando «non tardive, e quindi non sanzionabili» tutte le scritturazioni effettuate nel diverso termine di scadenza previsto per i versamenti mensili previdenziali, «in tutti i casi in cui lo stesso sia posposto per la particolare ricorrenza del giorno di scadenza».
Anche nel nuovo quadro normativo, modificato dal D.L. n. 201/2011, è fatta salva la facoltà, per i datori di lavoro che ricorrono ad una retribuzione sfalsata, di continuare a valorizzare le presenze nel mese successivo a quello rispetto al quale si svolgono le prestazioni lavorative. Così la disposizione normativa: «la registrazione dei dati variabili delle retribuzioni può avvenire con un differimento non superiore ad un mese, a condizione che di ciò sia data precisa annotazione sul libro unico del lavoro».
In caso di assunzione di lavoratori a fine mese, in un'azienda in cui si proceda all'elaborazione differita, occorre obbligatoriamente registrare il lavoratore sul LUL nel mese in cui è avvenuta l'assunzione.
Inoltre il Ministero ha fornito ulteriori chiarimenti in merito alle aziende che procedono alla chiusura aziendale nel periodo estivo, stabilendo che nel caso in cui un'azienda non fosse operativa nel periodo estivo si può procedere all'elaborazione di un presunto calendario presenze, con il correttivo da effettuarsi nel mese immediatamente successivo. Inoltre il Ministero, proprio in virtù del criterio della semplificazione della gestione del rapporto di lavoro, non ha previsto alcuna possibilità di applicazione di sanzioni in caso di correzioni spontanee avvenute prima di un eventuale accesso ispettivo.

Soggetti abilitati alla tenuta del LUL

Di seguito si riporta un elenco dei soggetti abilitati alla tenuta del LUL.

  • il datore di lavoro presso la propria sede legale (in caso di ispezione è possibile trasmette in via telematica il LUL alle sedi distaccate in formato pdf in modo che possa essere stampato o visionato sul luogo dell'accesso ispettivo);
  • i consulenti del lavoro o professionisti abilitati (come previsto dalla Legge n. 12/1979);
  • i centri di assistenza di associazioni di categoria delle imprese artigiane e delle altre piccole aziende;
  • le società capogruppo nei gruppi di impresa.

Nel caso in cui il datore di lavoro decida di delegare consulenti o professionisti abilitati o i centri di assistenza alla tenuta del LUL, è obbligato a farne comunicazione preventiva alla DTL competente per territorio. Tale comunicazione può essere fatta anche in modo unitario, sotto forma di elenco, dal professionista che decide la tenuta del LUL per tutti i suoi assistiti.

Modalità di tenuta del LUL

Per quanto concerne le modalità di tenuta del LUL è possibile distinguere:

  • elaborazione e stampa meccanografica su fogli mobili a ciclo continuo, con numerazione di ogni pagina e vidimazione prima della messa in uso presso l'INAIL o, in alternativa, con numerazione e vidimazione effettuata, dai soggetti appositamente autorizzati dall'INAIL, in sede di stampa del modulo continuo;
  • stampa laser, con autorizzazione preventiva, da parte dell'INAIL, alla stampa e generazione della numerazione automatica;
  • supporti magnetici od a elaborazione automatica dei dati che devono garantire la staticità, l'autenticità e l'integrità dei dati trascritti, con l'apposizione di un marca temporale e la sottoscrizione mediante firma digitale. Inoltre, deve essere possibile, da parte degli organi ispettivi, la ricerca e l'estrazione di dati relativi ai singoli lavoratori inseriti nel LUL, nonché la stampa o la visione in pdf della totalità del LUL.

Il libro unico deve essere conservato per i cinque anni successivi alla data dell'ultima trascrizione.
A prescindere dalla tipologia di tenuta del LUL, è fondamentale che la numerazione dei singoli fogli, componenti il LUL, sia sequenziale, da questo ne deriva la tenuta anche di fogli deteriorati o annullati che debbono essere conservati.
Inoltre, i soggetti abilitati alla numerazione unica devono ottenere dai propri assistiti una delega contenente l'autorizzazione all'utilizzo della numerazione unitaria. Una volta acquisite le deleghe, i soggetti abilitati debbono inoltrare in via telematica all' INAIL l'elenco delle aziende assistite con l'indicazione del codice fiscale. A tal proposito, l'INAIL, con Nota n. 76/2009, vista la notevole innovazione, ha precisato che la numerazione del LUL dovesse partire dal numero uno.

Inoltre, entro 30 giorni dall'acquisizione di una nuova azienda o dalla rinuncia di un cliente il soggetto abilitato deve comunicare all'INAIL l'evento.
Le singole sedi INAIL, anche su indicazione delle DTL hanno la facoltà di sospendere o revocare l'autorizzazione alla numerazione unica a seguito di comportamenti illeciti.
In caso di visita ispettiva, il datore di lavoro, tenutario del LUL, deve esibire tempestivamente il libro unico. Il Ministero, volendo dare una temporalità al termine “tempestivo” ha indicato come periodo la stesura del verbale di accesso ispettivo, ovvero il datore di lavoro tenutario del LUL deve procedere all'esibizione del LUL, prima che gli organi ispettivi abbiano terminato la stesura del verbale di accesso.

Nel caso di sedi stabili secondarie, la procedura non cambia, poiché come suindicato, è prevista la possibilità del trasferimento telematico del LUL in formato pdf.


Quando, invece, l'accesso avvenga su sedi mobili o itineranti, il datore di lavoro tenutario del libro deve provvedere all'esibizione entro il termine previsto dagli organi ispettivi indicato sul verbale di accesso.
Nel caso in cui, il tenutario fosse il consulente del lavoro oppure professionisti abilitati o associazioni di categoria, l'esibizione deve avvenire entro 15 giorni dall'accesso ispettivo, salvo periodi più lunghi indicati sul verbale stilato dagli ispettori.

Il libro unico da esibire è quello elaborato entro la fine del mese successivo, subito antecedente l'ispezione, con riferimento alla sola sede ispezionata.
Nel caso di aziende di esigue dimensioni con più di 10 dipendenti oppure che operino su una pluralità di sedi, è possibile che gli ispettori, in caso di visita ispettiva, richiedano degli elenchi riepilogativi che possano dare una visione globale delle risorse occupazionali. In caso di mancata esibizione, non è prevista alcuna sanzione, poiché il sistema degli elenchi è da ritenersi uno strumento di agevolazione per gli ispettori, ma non obbligatorio per i datori di lavoro. Gli organi ispettivi hanno, però, la facoltà di procedere con un provvedimento di disposizione ai sensi dell'art. 14 del D.Lgs. n. 124/2004, per la consegna degli elenchi suindicati.

Regime sanzionatorio

In virtù della semplificazione della gestione del rapporto di lavoro e dell'introduzione della comunicazione preventiva dell'instaurazione del rapporto stesso, le sanzioni sul LUL sono meno ingenti rispetto al passato.
Le sanzioni previste dall'art. 39, co. 7, del D.L. n. 112 sono

  • sia per l'omessa istituzione del LUL;
  • sia per la tenuta irregolare, dove per quest'ultima si intende la non tenuta regolare per i cinque anni successivi all'ultima registrazione sul LUL.

L'art. 22, comma 5, D.Lgs. n. 151/2015, in vigore dal 24 settembre 2015, modifica gli importi sanzionatori in caso di omessa o irregolare tenuta del LUL.
L'omessa o infedele registrazione dei dati che determina differenti trattamenti retributivi, previdenziali o fiscali è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da 150 a 1.500 euro.
Se la violazione si riferisce a più di cinque lavoratori ovvero a un periodo superiore a sei mesi la sanzione va da 500 a 3.000 euro.
Se la violazione si riferisce a più di dieci lavoratori ovvero a un periodo superiore a dodici mesi la sanzione va da 1.000 a 6.000 euro.
La suddetta novella è improntata al rispetto del cd. principio della gradazione, ovvero ad un sistema sanzionatorio progressivo rapportato ai lavoratori interessati ed al periodo oggetto di violazione.

In precedenza la sanzione pecuniaria aministrativa per entrambi i casi era stabilita nell'importo da 150 euro a 3.000 euro.

Il datore di lavoro può essere ammesso al pagamento di somme inferiori attraverso l'applicazione della diffida obbligatoria e della sanzione in misura ridotta.

Il regime stabilisce sanzioni salvo i casi di mero errore materiale e formale, nel caso in cui l'omessa o infedele registrazione abbia apportato differenti trattamenti retributivi, fiscali o previdenziali.

La novella legislativa, distingue e chiarisce le seguenti nozioni, confermando l'impostazione della previgente disposizione introdotta dal legislatore con l'art. 19 del D.L. 9 febbraio 2012, n. 5:

  • per “omesse registrazioni” si fa riferimento alle scritture complessivamente omesse e non a ciascun dato non registrato, laddove la norma recepisce quanto già affermato dal Ministero del Lavoro nel “Vademecum”;
  • per “infedeli registrazioni” si fa riferimento ai dati anagrafici, retributivi, previdenziali, assicurativi, fiscali e del calendario delle presenze che siano difformi rispetto alla qualità (ad esempio, inquadramento contrattuale) o alla quantità (orario di lavoro effettivo) del lavoro effettivamente prestato o alle somme che siano differenti da quelle concretamente erogate a ciascun lavoratore cui si riferiscono le registrazioni, aspetti per i quali la norma recepisce quanto in parte già affermato ancora dal Ministero del Lavoro nella risposta ad Interpello n. 47 del 13 dicembre 2011.

Competenti alla contestazione delle sanzioni amministrative sopra riportate sono gli organi di vigilanza che effettuano accertamenti in materia di lavoro e previdenza, mentre l'autorità delegata a ricevere il rapporto ai sensi dell'art. 17 della Legge n. 689/1981 è la Direzione Territoriale del Lavoro territorialmente competente.

La Direzione generale per l'attività ispettiva del Ministero del Lavoro, con la Circolare n. 2 del 16 febbraio 2012 ha diffuso le indicazioni operative e specifici chiarimenti interpretativi, come anche l'INAIL con la Nota del 21 febbraio 2012 n. 1275.
Nel caso di correttivi spontanei di registrazioni sul LUL per eventuali differenze marginali o per eventuali correttivi minimi al LUL già elaborato, secondo quanto sancito dal Vademecum Ministeriale del 5 dicembre 2008, effettuati prima di un accesso ispettivo in azienda, non vengono applicate alcuna delle sanzioni appresso specificate.
Le annotazioni possono essere effettuate, anche in correzione dei dati già registrati, in data posteriore alla fine del mese successivo a quello di riferimento, attraverso l'indicazione del dato corretto nelle annotazioni della sezione retributiva del prospetto del Libro Unico che viene elaborato nel mese in cui la correzione viene materialmente effettuata.

Omesse registrazioni sul LUL

Illecito

Sanzione

Diffida

Sanzione ridotta

Art. 39, co. 1 e 2, D.L. n. 112/2008, convertito dalla Legge n. 133/2008

Per aver omesso di registrare, fatti salvi i casi di errore meramente materiale, i dati relativi al lavoratore e alla prestazione lavorativa di cui all'art. 39, co. 1 e 2, determinando differenti trattamenti retributivi, previdenziali o fiscali.

Art. 39, co. 7, D.L. n. 112/2008, convertito dalla Legge n. 133/2008, come modificato dall'art. 22 co.5 del D.Lgs. n. 151/2015.

Sanzione amministrativa da € 150 a € 1.500.

Sanzione amministrativa da € 500 a € 3.000 (se più di 5 lavoratori o periodo superiore a 6 mesi).

Sanzione amministrativa da € 1.000 a € 6.000 (se più di 10 lavoratori o periodo superiore a 12 mesi).

In entrambi i casi con riferimento alle scritture complessivamente omesse e non a ciascun singolo dato di cui manchi la registrazione.

Diffida (art. 13, D.Lgs. n. 124/2004, come sost. da art. 33, Legge n. 183/2010):

E' applicabile, sanzione pari a € 150 nell'ipotesi base, a € 1000 in quella più grave.

Sanzione ridotta (art. 16, Legge n. 689/1981):

E' pari a € 300 nell'ipotesi base, a € 2000 in quella più grave.

Codice tributo (per versamento su Mod. F24 Elide): "741 T".

Infedeli registrazioni sul LUL

Illecito

Sanzione

Diffida

Sanzione ridotta

Art. 39, co. 1 e 2, D.L. n. 112/2008, convertito dalla Legge n. 133/2008

Per aver infedelmente registrato, fatti salvi i casi di errore meramente materiale, i dati relativi al lavoratore e alla prestazione lavorativa di cui all'art. 39, co. 1 e 2, determinando differenti trattamenti retributivi, previdenziali o fiscali.

Art. 39, co. 7, D.L. n. 112/2008, convertito dalla Legge n. 133/2008, come modificato dall'art. 22 co.5 del D.Lgs. n. 151/2015.

Sanzione amministrativa da € 150 a € 1.500.
Sanzione amministrativa € 500 a € 3.000 (se più di 5 lavoratori o periodo superiore a 6 mesi).

Sanzione amministrativa da € 1.000 a € 6.000 (se più di 10 lavoratori o periodo superiore a 12 mesi).

La sanzione opera soltanto con riferimento alle scritturazioni dei dati di cui ai commi 1 e 2 diverse rispetto alla qualità o quantità della prestazione lavorativa effettivamente resa o alle somme effettivamente erogate.

Diffida (art. 13, D.Lgs. n. 124/2004, come sost. da art. 33, Legge n. 183/2010): applicabile tranne che nei casi di accertata volontà datoriale di alterare i dati (Circolare n. 23/2011), sanzione pari a € 150 nell'ipotesi base, a € 1000 in quella più grave.

Sanzione ridotta (art. 16, Legge n. 689/1981): è pari a € 300 nell'ipotesi base, a € 2.000 in quella più grave.

Codice tributo (per versamento con Modello F24 Elide): "741 T".

Tardiva o mancata consegna del LUL

Illecito

Sanzione

Art. 5 c.1 della legge 5 gennaio 1953, n. 4, come modificato dall'art. 22 c.7 del D.Lgs. n. 151/2015

In caso di mancata o ritardata consegna al lavoratore del prospetto di paga, o di omissione o inesattezza nelle registrazioni apposte su detto prospetto paga

Art. 5 c.1 della legge 5 gennaio 1953, n. 4

Sanzione amministrativa pecuniaria da € 150 a € 900.

Se la violazione si riferisce a più di 5 lavoratori ovvero a un periodo superiore a 6 mesi la sanzione va da € 600 a € 3.600

Se la violazione si riferisce a più di 10 lavoratori ovvero a un periodo superiore a 12 mesi la sanzione va da € 1.200 a € 7.200

Il legislatore fa salva la possibilità che il comportamento del datore di lavoro possa integrare una ipotesi di reato

Nell'ipotesi in cui il datore di lavoro adempia ai propri obblighi attraverso la consegna al lavoratore di copia delle scritturazioni effettuate nel LUL, non si applicano le suddette, ma quelle previste dall'art. 39, co. 7 D.L. n. 112/2008 conv. con modificazioni nella legge n. 133/2008 ed ulteriormente modificato dall'art. 22 co.5 del D.Lgs. n. 151/15 nei termini sopra dettagliati.

Nel caso in cui il Consulente del lavoro o dei professionisti abilitati, avendo ricevuto verbale di accesso ispettivo, omettano l'esibizione del LUL è prevista una sanzione amministrativa stabilita in un importo da 100 € a 1.000 €.
In caso di recidiva, potranno essere applicati provvedimenti disciplinari da parte del Consiglio Provinciale dell'Ordine Professionale al quale è iscritto il professionista oggetto dell'illecito comportamento.
Inoltre, per la mancata conservazione del LUL, ai sensi dell'art. 39, comma 7 del D.L. 112/2008 è prevista una sanzione amministrativa pecuniaria di un importo stabilito da 100 € a 600 €. Per l'illiceità di tale comportamento non è prevista la diffida per cui è applicabile la sanzione in misura ridotta pari a 200 €.

Riferimenti

Normativi:

Art. 22, comma 5, D.Lgs. 14 settembre 2015 n. 151

Art. 33, Legge 4 novembre 2010, n. 83

D.M. 9 luglio 2008

Art. 39, D.L. 25 giugno 2008, n. 112 conv. L. 6 agosto 2008, n. 133

Legge 24 novembre 1981, n. 689

Prassi:

Ministero del Lavoro e della Previdenza sociale, Circolare 16 febbraio 2012, n. 2

Ministero del Lavoro e della Previdenza sociale, Circolare 30 agosto 2011, n. 23

Ministero Lavoro, Interpello 19 dicembre 2008, n. 53

Giurisprudenza:

Cass. pen., 15 giugno 2006, n. 26917

Cass. pen., 11 luglio 2001, n. 27848

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