Stefano Lapponi
06 Marzo 2024

La sempre maggiore dinamicità del mercato del lavoro, insieme all'esigenza di flessibilità nell'incontro tra la domanda e l'offerta, hanno condotto ad una progressiva liberalizzazione del mondo del lavoro. Il D.Lgs. 150/2015 ha istituito una Rete Nazionale dei servizi per le politiche del lavoro, coordinata dalla nuova Agenzia Nazionale per le Politiche Attive del Lavoro (ANPAL).

Inquadramento

La sempre maggiore dinamicità del mercato del lavoro, unitamente all'emergente esigenza di flessibilità dell'incontro tra la domanda e l'offerta, hanno condotto ad una progressiva liberalizzazione del mondo del lavoro.

Il D.Lgs. 10 settembre 2003 n. 276 (in attuazione alla Legge Biagi) ha sancito un cambio radicale della struttura del mercato del lavoro e dei soggetti che vi partecipano. Viene meno il principio che il collocamento sia materia esclusiva della funzione pubblica, e si equiparano i soggetti pubblici ai soggetti privati per lo svolgimento dei servizi per il lavoro.

L'apertura ai privati dell'attività di collocamento di mediazione tra domanda offerta di lavoro si rafforza con la previsione di un unico regime autorizzatorio per le agenzie del lavoro.

Per agenzie del lavoro si intendono tutti i soggetti, pubblici e privati, abilitati dallo stato all'esercizio delle attività:

- di somministrazione di lavoro;

- di intermediazione;

- di ricerca e selezione del personale;

- di supporto alla ricollocazione professionale.

Il D.Lgs. n. 150 del 14 settembre 2015 ha istituito una Rete Nazionale dei servizi per le politiche del lavoro, coordinata dalla nuova Agenzia Nazionale per le Politiche Attive del Lavoro (ANPAL), e formata dalle strutture regionali per le Politiche attive del Lavoro, dall'INPS, dall'INAIL, dalle Agenzie per il lavoro e dagli altri soggetti autorizzati all'attività di intermediazione, dagli enti di formazione, da Italia Lavoro, dall'ISFOL (Istituto per lo sviluppo della formazione professionale dei lavoratori) nonché dal sistema delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, dalle università e dagli altri istituti di scuola secondaria di secondo grado.

A seguito della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 38 del 15 febbraio 2024 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 novembre 2023, l’Agenzia nazionale politiche attive del lavoro è soppressa, con decorrenza dal 1° marzo 2024. Le funzioni di Anpal sono attribuite al Ministero del lavoro e delle politiche sociali. 

La funzione delle agenzie

Le agenzie per il lavoro sono quei soggetti, pubblici o privati, abilitati dallo Stato all'esercizio delle attività di somministrazione di lavoro, intermediazione, ricerca e selezione del personale, supporto alla ricollocazione professionale. Possono svolgere queste attività solo i soggetti autorizzati dal Ministero del Lavoro previa verifica della sussistenza dei requisiti di cui all'articolo 4 e seguenti del D.Lgs. n. 276/2003 nonché dal Decreto del Ministero del Lavoro 23 dicembre 2003 e dalla Circolare del Ministero del Lavoro 14 luglio 2006, n. 20.

Sono altresì autorizzate ad esercitare attività di intermediazione, senza ricorrere alle procedure di autorizzazione:

- Le università pubbliche private;

- Le fondazioni universitarie che hanno come oggetto l'alta formazione a condizione che svolgano tali attività senza fini di lucro e fermo restando l'obbligo della interconnessione con la borsa continua nazionale del lavoro;

- I Comuni, singoli o associati (Unioni di Comuni);

- Le comunità montane;

- Le camere di commercio;

- Gli istituti di scuola secondaria di secondo grado, statali e paritaria, purché operino senza fine di lucro e con le procedure di autorizzazione di cui all'articolo 4 e seguenti del D.Lgs. 276/2003 o in alternativa con una autorizzazione regionale;

- Le associazioni dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative, firmatarie di contratti collettivi nazionali di lavoro;

- Le associazioni dei lavoratori comparativamente più rappresentative, firmatarie di contratti collettivi nazionali di lavoro;

- L'ordine nazionale dei consulenti del lavoro attraverso fondazioni o soggetti giuridici appositamente costituiti (è vietato ai consulenti del lavoro esercitare attività di intermediazione in forma individuale ed autonoma);

- Le associazioni riconosciute di rilevanza nazionale che hanno come oggetto sociale la tutela dell'assistenza del lavoro, delle disabilità, delle attività imprenditoriali;

- Gli enti bilaterali.

Le principali funzioni delle agenzie del lavoro, al fine della attività di incontro tra domanda e offerta di lavoro, sono:

- la somministrazione di lavoro: si tratta della fornitura professionale di manodopera a tempo sia indeterminato che a termine;

- l'intermediazione ossia l'attività di mediazione tra la domanda offerta di lavoro. In tale fattispecie si annovera anche la mediazione per l'inserimento al lavoro di disabili ed in generale di lavoratori svantaggiati. Vengono raccolti quindi i “curricula” di potenziali lavoratori, vengono effettuate preselezioni e vengono costituite banche dati per promuovere e gestire l'incontro tra domanda offerta di lavoro;

- la ricerca e la selezione del personale: si tratta della consulenza finalizzata alla assunzione di specifiche competenze richieste dai committenti (imprese datori di lavoro). Nell'ambito di questa funzione l'agenzia del lavoro individua le figure di lavoratori idonee a ricoprire posizioni lavorative all'interno di una specifica organizzazione imprenditoriale e su incarico della medesima;

- il supporto alla ricollocazione professionale: generalmente è una attività richiesta dal datore di lavoro committente al fine di ricollocare nel mercato di lavoro i soggetti attraverso corsi di formazione e affiancamento nell'inserimento in nuove realtà produttive.

I requisiti per svolgere le attività delle Agenzie del Lavoro

Per svolgere le attività e le funzioni tipiche delle agenzie del lavoro è necessaria l'autorizzazione del Ministero del Lavoro che verifica la sussistenza dei requisiti previsti dagli articoli 4 e seguenti del d.lgs. 276/2003.

L'autorizzazione rilasciata dal Ministero del Lavoro e della Previdenza sociale è finalizzata all'iscrizione in un apposito Albo Informatico, diviso in 5 sezioni. Ogni Agenzia di lavoro viene iscritta in una diversa sezione dell'Albo, in base ai servizi offerti.

L'istanza di autorizzazione può essere richiesta in via provvisoria o a tempo indeterminato. Per richiedere l'autorizzazione a tempo indeterminato l'agenzia deve già essere in possesso di autorizzazione provvisoria. La richiesta di autorizzazione ministeriale va inoltrata inviando apposita istanza su modulo predefinito; apposita richiesta deve altresì essere inoltrata per la richiesta di iscrizione all'Albo informatico.

I requisiti giuridici per avviare un'agenzia per il lavoro sono:

- la costituzione dell'impresa sotto forma di società di capitali, cooperativa o consorzio di cooperative italiane o di stati membri dell'UE; per le agenzie di ricerca, selezione e supporto alla ricollocazione professionale è ammessa anche la forma giuridica di società di persone.

- la sede legale o sua dipendenza in Italia o un uno Stato membro dell'Unione Europea.

- capitale sociale minimo richiesto è di 600 mila euro e la disponibilità per i primi due anni di un deposito cauzionale di 350 mila euro, per le agenzie di somministrazione di lavoro. Per l'intermediazione, cioè raccolta dei curricula, incentivazione dell'incontro tra domanda ed offerta di lavoro, preselezione, il capitale sociale minimo richiesto è di 50 mila euro con servizio svolto in almeno 4 regioni; per l'esercizio dell' attività di ricerca e selezione del personale,serve un capitale versato non inferiore a 25.000 euro; il medesimo importo è richiesto per le agenzie di ricollocamento professionale.

- locali idonei;

- valida esperienza nel campo del recruitment, della consulenza e della formazione.

Le agenzie del lavoro volte alla somministrazione devono iscriversi alla sezione prima dell'albo informatico e contestualmente hanno diritto di iscrizione anche alle altre sezioni dell'Albo potendo svolgere anche intermediazione, selezione, ricerca di personale e ricollocamento professionale.

Le agenzie per il lavoro devono, altresì, accreditarsi e raccordarsi con le Regioni e le Province territorialmente competenti.

Regime autorizzatorio e accreditamenti

Quadro normativo di riferimento

articolo 4 - Agenzie per il lavoro

1. Presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali é istituito un apposito albo delle agenzie per il lavoro ai fini dello svolgimento delle attività di somministrazione, intermediazione, ricerca e selezione del personale, supporto alla ricollocazione professionale. Il predetto albo é articolato in cinque sezioni:

a) agenzie di somministrazione di lavoro abilitate allo svolgimento di tutte le attività di cui all'articolo 20;

b) agenzie di somministrazione di lavoro a tempo indeterminato abilitate a svolgere esclusivamente una delle attività specifiche di cui all'articolo 20, comma 3, lettere da a) a h);

c) agenzie di intermediazione;

d) agenzie di ricerca e selezione del personale;

e) agenzie di supporto alla ricollocazione professionale.  

2. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali rilascia entro sessanta giorni dalla richiesta e previo accertamento della sussistenza dei requisiti giuridici e finanziari di cui all'articolo 5, l'autorizzazione provvisoria all'esercizio delle attività per le quali viene fatta richiesta di autorizzazione, provvedendo contestualmente alla iscrizione delle agenzie nel predetto albo. Decorsi due anni, entro i novanta giorni successivi, i soggetti autorizzati possono richiedere l'autorizzazione a tempo indeterminato. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali rilascia l'autorizzazione a tempo indeterminato entro novanta giorni dalla richiesta, previa verifica del rispetto degli obblighi di legge e del contratto collettivo e, in ogni caso, subordinatamente al corretto andamento della attività svolta.

3. Nelle ipotesi di cui al comma 2, decorsi inutilmente i termini previsti, la domanda di autorizzazione provvisoria o a tempo indeterminato si intende accettata.

4. Le agenzie autorizzate comunicano alla autorità concedente, nonché alle regioni e alle province autonome competenti, gli spostamenti di sede, l'apertura delle filiali o succursali, la cessazione della attività ed hanno inoltre l'obbligo di fornire alla autorità concedente tutte le informazioni da questa richieste.

5. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con decreto da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, stabilisce le modalità della presentazione della richiesta di autorizzazione di cui al comma 2, i criteri per la verifica del corretto andamento della attività svolta cui é subordinato il rilascio della autorizzazione a tempo indeterminato, i criteri e le modalità di revoca della autorizzazione, nonché ogni altro profilo relativo alla organizzazione e alle modalità di funzionamento dell'albo delle agenzie per il lavoro.

6. L'iscrizione alla sezione dell'albo di cui alla lettera a), comma 1, comporta automaticamente l'iscrizione della agenzia alle sezioni di cui alle lettere c), d) ed e) del predetto albo. L'iscrizione alla sezioni di cui alle lettere d) ed e) del predetto albo.

7. L'autorizzazione di cui al presente articolo non può essere oggetto di transazione commerciale.

Articolo 5 - Requisiti giuridici e finanziari

1. I requisiti richiesti per l'iscrizione all'albo di cui all'articolo 4 sono:

a) la costituzione della agenzia nella forma di società di capitali ovvero cooperativa o consorzio di cooperative, italiana o di altro Stato membro della Unione europea. Per le agenzie di cui alle lettere d) ed e) é ammessa anche la forma della società di persone;

b) la sede legale o una sua dipendenza nel territorio dello Stato o di altro Stato membro della Unione europea;

c) la disponibilità di uffici in locali idonei allo specifico uso e di adeguate competenze professionali, dimostrabili per titoli o per specifiche esperienze nel settore delle risorse umane o nelle relazioni industriali, secondo quanto precisato dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali con decreto da adottarsi, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e sentite le associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo;

d) in capo agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti muniti di rappresentanza e ai soci accomandatari: assenza di condanne penali, anche non definitive, ivi comprese le sanzioni sostitutive di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni ed integrazioni, per delitti contro il patrimonio, per delitti contro la fede pubblica o contro l'economia pubblica, per il delitto previsto dall'articolo 416-bis del codice penale, o per delitti non colposi per i quali la legge commini la pena della reclusione non inferiore nel massimo a tre anni, per delitti o contravvenzioni previsti da leggi dirette alla prevenzione degli infortuni sul lavoro o, in ogni caso, previsti da leggi in materia di lavoro o di previdenza sociale; assenza, altresì, di sottoposizione alle misure di prevenzione disposte ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o della legge 31 maggio 1965, n. 575, o della legge 13 settembre 1982, n. 646, e successive modificazioni;

e) nel caso di soggetti polifunzionali, non caratterizzati da un oggetto sociale esclusivo, presenza di distinte divisioni operative, gestite con strumenti di contabilità analitica, tali da consentire di conoscere tutti i dati economico-gestionali specifici;

f) l'interconnessione con la borsa continua nazionale del lavoro di cui all'articolo 15, attraverso il raccordo con uno o più nodi regionali, nonché l'invio all'autorità concedente, pena la revoca dell'autorizzazione, di ogni informazione strategica per un efficace funzionamento del mercato del lavoro, tra cui i casi in cui un percettore di sussidio o indennità pubblica rifiuti senza giustificato motivo una offerta formativa, un progetto individuale di reinserimento nel mercato del lavoro ovvero una occupazione congrua ai sensi della legislazione vigente;

g) il rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 8 a tutela del diritto del lavoratore alla diffusione dei propri dati nell'ambito da essi stessi indicato.

2. Per l'esercizio delle attività di cui all'articolo 20, oltre ai requisiti di cui al comma l, é richiesta:

a) l'acquisizione di un capitale versato non inferiore a 600.000 euro ovvero la disponibilità di 600.000 euro tra capitale sociale versato e riserve indivisibili nel caso in cui l'agenzia sia costituita in forma cooperativa;

b) la garanzia che l'attività interessi un ambito distribuito sull'intero territorio nazionale e comunque non inferiore a quattro regioni; 6

c) a garanzia dei crediti dei lavoratori impiegati e dei corrispondenti crediti contributivi degli enti previdenziali, la disposizione, per i primi due anni, di un deposito cauzionale di 350.000 euro presso un istituto di credito avente sede o dipendenza nei territorio nazionale o di altro Stato membro della Unione europea; a decorrere dal terzo anno solare, la disposizione, in luogo della cauzione, di una fideiussione bancaria o assicurativa o rilasciata da intermediari iscritti nell'elenco speciale di cui all'articolo 107 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via prevalente o esclusiva attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero dell'economia e delle finanze, non inferiore al 5 per cento del fatturato, al netto dell'imposta sul valore aggiunto, realizzato nell'anno precedente e comunque non inferiore a 350.000 euro. Sono esonerate dalla prestazione delle garanzie di cui alla presente lettera le società che abbiano assolto ad obblighi analoghi previsti per le stesse finalità dalla legislazione di altro Stato membro della Unione europea;

d) la regolare contribuzione ai fondi per la formazione e l'integrazione del reddito di cui all'articolo 12, il regolare versamento dei contributi previdenziali e assistenziali, il rispetto degli obblighi previsti dal contratto collettivo nazionale delle imprese di somministrazione di lavoro applicabile;

e) nel caso di cooperative di produzione e lavoro, oltre ai requisiti indicati al comma 1 e nel presente comma 2, la presenza di almeno sessanta soci e tra di essi, come socio sovventore, almeno un fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, di cui agli articoli 11 e 12 della legge 31 gennaio 1992, n. 59, e successive modificazioni;

f) l'indicazione della somministrazione di lavoro di cui all'articolo 4, comma 1, lettera a), come oggetto sociale prevalente, anche se esclusivo.

3. Per l'esercizio di una delle attività specifiche di cui alle lettere da a) ad h) del comma 3, dell'art. 20, oltre ai requisiti di cui al comma 1, é richiesta:

a) l'acquisizione di un capitale versato non inferiore a 350.000 euro ovvero la disponibilità di 350.000 euro tra capitale sociale versato e riserve indivisibili nel caso in cui l'agenzia sia costituita in forma cooperativa;

b) a garanzia dei crediti dei lavoratori impiegati e dei corrispondenti crediti contributivi degli enti previdenziali, la disposizione, per i primi due anni, di un deposito cauzionale di 200.000 euro presso un istituto di credito avente sede o dipendenza nel territorio nazionale o di altro Stato membro della Unione europea; a decorrere dal terzo anno solare, la disposizione, in luogo della cauzione, di una fideiussione bancaria o assicurativa o rilasciata da intermediari iscritti nell'elenco speciale di cui all'articolo 107 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via prevalente o esclusiva attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero dell'economia e delle finanze, non inferiore al 5 per cento del fatturato, al netto dell'imposta sul valore aggiunto, realizzato nell'anno precedente e comunque non inferiore a 200.000 euro. Sono esonerate dalla prestazione delle garanzie di cui alla presente lettera le società che abbiano assolto ad obblighi analoghi previsti per le stesse finalità dalla legislazione di altro Stato membro della Unione europea;

c) la regolare contribuzione ai fondi per la formazione e l'integrazione del reddito di cui all'articolo 12, il regolare versamento dei contributi previdenziali e assistenziali, il rispetto degli obblighi previsti dal contratto collettivo nazionale delle imprese di somministrazione di lavoro applicabile;

d) nel caso di cooperative di produzione e lavoro, oltre ai requisiti indicati al comma 1 e nel presente comma 3, la presenza di almeno venti soci e tra di essi, come socio sovventore, almeno un fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, di cui agli articoli 11 e 12 della legge 31 gennaio 1992, n. 59.

4. Per l'esercizio della attività di intermediazione, oltre ai requisiti di cui al comma 1, é richiesta:

a) l'acquisizione di un capitale versato non inferiore a 50.000 euro; 7

b) la garanzia che l'attività interessi un ambito distribuito sull'intero territorio nazionale e comunque non inferiore a quattro regioni;

c) l'indicazione della attività di intermediazione di cui all'articolo 4, comma 1, lettera c), come oggetto sociale prevalente, anche se non esclusivo.

5. Per l'esercizio della attività di ricerca e selezione del personale, oltre ai requisiti di cui al comma 1, è richiesta:

a) l'acquisizione di un capitale versato non inferiore a 25.000 euro;

b) l'indicazione della ricerca e selezione del personale come oggetto sociale, anche se non esclusivo.

6. Per l'esercizio della attività di supporto alla ricollocazione professionale, oltre ai requisiti di cui al comma 1, é richiesta:

a) l'acquisizione di un capitale versato non inferiore a 25.000 euro;

b) l'indicazione della attività di supporto alla ricollocazione professionale come oggetto sociale, anche se non esclusivo.

Ricollocazione dei lavoratori di aziende in crisi

La Legge 27 dicembre 2017, n. 205 concede la possibilità ai lavoratori che sottoscrivono un accordo di ricollocazione di chiedere all'ANPAL, entro il termine perentorio di 30 giorni successivi alla sottoscrizione dell'accordo, l'attribuzione anticipata dell'assegno di ricollocazione nei limiti e alle condizioni descritti e correlati ai programmi di riorganizzazione aziendale e ai piani di crisi.

L'assegno può essere speso in concomitanza di trattamento di integrazione salariale straordinaria al fine di intensificare l'assistenza nella ricerca di un altro lavoro per la partecipazione alle attività di mantenimento e sviluppo delle competenze. Il servizio ha una durata pari al trattamento CIGS e comunque non inferiore a sei mesi. Lo stesso è prorogabile per ulteriori dodici mesi quando l'intero importo dell'assegno non è stato del tutto "speso" entro il termine del trattamento CIGS.

Novità 2018 - Disapplicazione obbligo accettazione offerta di lavoro congruo

Assegno di ricollocazione - vantaggi

Lavoratore che accetta offerta di lavoro con altro datore di lavoro (con assetti societari non coincidenti)

Esenzione dal reddito imponibile IRPEF delle somme percepite in dipendenza della cessazione del rapporto di lavoro entro il limite massimo di 9 mensilità della retribuzione di riferimento per il calcolo del TFR

Contributo mensile pari al 50% del trattamento straordinario di integrazione salariale che gli sarebbe stato altrimenti corrisposto

Datore di lavoro che assume a tempo indeterminato il percettore dell'assegno di ricollocazione per CIGS

Esonero dal versamento del 50% dei contributi previdenziali - limite massimo € 4.030,00 su base annua per la durata di diciotto mesi

Datore di lavoro che assume a tempo determinato il percettore dell'assegno di ricollocazione per CIGS

Esonero dal versamento del 50% dei contributi previdenziali - limite massimo € 4.030,00 su base annua per la durata di dodici mesi; il beneficio si estende di ulteriori sei mesi in caso di trasformazione del rapporto da tempo determinato a tempo indeterminato

Riepilogo dei servizi essenziali offerti

ANPAL - D.Lgs. 150/2015

Il D.Lgs. n. 150 del 14/9/2015 ha istituito, riprendendo il dettato dell'articolo 8 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, l'Agenzia nazionale per l'occupazione, partecipata da Stato, regioni e province autonome, vigilata dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Si tratta di una Rete Nazionale dei servizi per le politiche del lavoro coordinata dall' ANPAL (Agenzia Nazionale per le Politiche Attive del Lavoro di nuova istituzione).

L'ANPAL sarà formata da:

- Agenzie del lavoro;

- Strutture regionali per le Politiche attive del Lavoro;

- INPS;

- INAIL;

- Soggetti autorizzati all'attività di intermediazione;

- Enti di formazione;

- Italia Lavoro;

- ISFOL (Istituto per lo sviluppo della formazione professionale dei lavoratori);

- Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura;

- Università e altri istituti di scuola secondaria di secondo grado.

I principali compiti dell'ANPAL saranno:

- Coordinare e agevolare l'incontro tra domanda ed offerta di lavoro anche con il coinvolgimento delle parti sociali;

- Razionalizzare gli incentivi all'auto impiego e all'auto imprenditorialità;

- Gestire i servizi per l'impiego e i servizi in materia di Nuova ASpI;

- Gestire le procedure di inserimento mirato di persone disabili nel mercato del lavoro;

- Monitorare e controllare le politiche attive del lavoro;

- Valorizzare le politiche sinergiche tra servizi pubblici e privati e tra operatori del terzo settore, dell'istruzione secondaria, professionale e universitaria al fine di aumentare le possibilità di incontro tra domanda ed offerta di lavoro;

- Promuovere lo scambio di informazioni sul profilo curriculare dei soggetti inoccupati o disoccupati, al fine di rafforzare le capacità d'incontro tra domanda e offerta di lavoro;

- Definire i criteri per l'accreditamento e l'autorizzazione dei soggetti che operano sul mercato del lavoro e la definizione dei livelli essenziali delle prestazioni nei servizi pubblici per l'impiego.

L'ANPAL avrà il compito di istituire un sistema informativo unitario dove saranno presenti banche dati relative a:

- fascicolo elettronico del lavoratore, contenente la scheda anagrafica e la scheda professionale del lavoratore;

- elenco dei percettori di ammortizzatori sociali;

- archivio delle CO (Comunicazione di assunzione, variazione e cessazione del contratto di lavoro, inviata tramite modello Unilav).

Riordino della rete nazionale dei servizi per le politiche del lavoro in sintesi (D.Lgs. n. 150/2015)

Rete Nazionale dei servizi per le politiche del lavoro

Formata da:

Strutture regionali per le Politiche attive del Lavoro

INPS

INAIL

Agenzie per il lavoro

Altri soggetti autorizzati all'attività di intermediazione

Enti di formazione

Italia Lavoro

ISFOL

Coordinamento

Agenzia Nazionale per le Politiche Attive del Lavoro (ANPAL) di nuova istituzione

Controllo

Ministero del lavoro

Albo nazionale dei soggetti accreditati a svolgere funzioni in materia di politiche attive del lavoro

Sarà istituito dall'ANPAL unitamente al Sistema Informativo e fascicolo elettronico del lavoratore, allo scopo di valorizzare le sinergie tra soggetti pubblici e privati e di rafforzare le capacità di incontro tra domanda e offerta di lavoro.

ANPAL e domanda di disoccupazione

La nuova domanda di disoccupazione (NASPI e dis-col) passerà attraverso il Centro per l'impiego. Entro 15 giorni dalla presentazione della domanda di disoccupazione all'INPS il Centro per l'impiego convocherà il lavoratore per “censirlo” quale disoccupato. Il Centro per l'impiego farà altresì sottoscrivere al lavoratore il “Patto di servizio” e sulla base del profilo personale del lavoratore, verrà incluso in un programma di ricollocamento.

Il programma di ricollocamento prevederà controlli relativi alla reale attuazione e alla verifica della partecipazione del lavoratore alle iniziative e l'impegno attivo nella ricerca di un nuovo impiego. Il patto di servizio conterrà il nome di un referente a cui il lavoratore disoccupato dovrà giustificare eventuali assenze agli inviti inoltrati dal Centro per l'Impiego e dimostrare di aver messo in atto la ricerca per una nuova occupazione. Il mancato rispetto del patto di servizio prevede sanzioni quali la sospensione dell'indennità di disoccupazione e la decadenza della stessa.

Il lavoratore dovrà iscriversi “online” al Portale Unico di Registrazione delle Persone in cerca di occupazione (portale ANPAL) ed inserire i propri dati anagrafici, le esperienze lavorative e il profilo curriculare ed extra-curriculare. L'Anpal conseguentemente provvederà ad acquisire il profilo e catalogarlo in classi e in livelli di “occupabilità”.

I profili di disoccupazione saranno 3:

1) disoccupato

2) disoccupato parziale

3) lavoratore a rischio disoccupazione.

Il lavoratore con l'iscrizione al portale unico fruirà dei servizi di collocamento e degli ammortizzatori sociali. e riceverà la convocazione presso il Centro per l'Impiego per sottoscrivere il patto di servizio.

Con il D.Lgs.  n. 185/2016

è riconosciuto all'ANPAL lo svolgimento delle attività già in capo al Ministero del Lavoro in materia di promozione e coordinamento dei programmi formativi destinati alle persone disoccupate, ai fini della qualificazione e riqualificazione professionale, dell'autoimpiego e dell'immediato inserimento lavorativo, nel rispetto delle competenze delle regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano. A decorrere dal 1 dicembre 2016 l'ISFOL (istituto per lo sviluppo della formazione professionale dei lavoratori) assume la denominazione di INAPP (istituto nazionale per l'analisi delle politiche pubbliche)

Reddito di cittadinanza –Ruolo dell'ANPAL, dei Centri per l'Impiego e delle Agenzie per il Lavoro

Il reddito di cittadinanza, misura di contrasto alla povertà e alla disuguaglianza e all'esclusione sociale, prevede per coloro che possiedono i requisiti oggettivi e soggettivi stabiliti dal D.L. 28 gennaio 2019, n. 4, che l'erogazione del beneficio economico sia condizionata alla dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro da parte dei componenti del nucleo familiare maggiorenni.

Il disoccupato dovrà altresì aderire ad un percorso personalizzato finalizzato all'inserimento lavorativo e all'inclusione sociale.

I Centri per l'Impiego e le Agenzie per il Lavoro, accoglieranno la scrittura del Patto di Formazione con gli enti di formazione accreditati, attraverso il quale si potrà garantire al beneficiario del reddito di cittadinanza un percorso formativo e di riqualificazione con il coinvolgimento di università, enti pubblici di ricerca “secondo i più alti standard di qualità e della formazione e sulla base di indirizzi” stabiliti in sede di conferenza stato- regioni.

Il percorso prevede:

- attività al servizio della comunità;

- riqualificazione professionale;

- completamento degli studi;

- altri servizi finalizzate all'inserimento nel mercato del lavoro.

Alternanza scuola - lavoro

L'alternanza scuola lavoro è un istituto che, attraverso una metodologia didattica innovativa, basata su un'esperienza pratica, aiuta a consolidare le conoscenze degli studenti acquisite durante le lezioni scolastiche attraverso la formazione in azienda.

L'alternanza scuola lavoro, obbligatoria per tutti gli studenti degli ultimi tre anni delle scuole superiori, è stata istituita dalla L. n. 107/2015.

Il MIUR ha firmato un protocollo di intesa con l'Agenzia Nazionale per le Politiche Attive del Lavoro per mettere a disposizione delle scuole dei tutor designati dalla stessa agenzia, esperti di mercato del lavoro e in grado di supportare i referenti scolastici, tutor scolastici, i dirigenti scolastici nell'ambito dell'Istituto dell'alternanza scuola lavoro.

I Tutor dell'ANPAL dovranno svolgere attività di supporto per l'incontro tra domanda e offerta di lavoro creando i presupposti di conoscenza e incontro tra scuole e strutture/aziende ospitanti.

FONTE MIUR: L'intervento predisposto da ANPAL e ANPAL Servizi, prevede di coinvolgere 1.255 istituti scolastici, su tutto il territorio nazionale, a partire dall'anno scolastico 2017/2018. Da gennaio 2018 verranno messi a disposizione delle prime 400 scuole, identificate grazie al supporto degli Uffici Scolastici regionali, 250 tutor.

Il MIUR ha altresì approntato un regolamento composto da 7 articoli volti a spiegare i diritti e i doveri degli studenti nel corso delle attività di alternanza scuola lavoro. È un documento che informa meglio gli studenti circa il fine del percorso dell'alternanza scuola lavoro e i mezzi per ottenere il massimo beneficio a livello qualitativo e quantitativo dal percorso intrapreso.

Assunzioni da alternanza scuola lavoro

E' erogato un incentivo sotto forma di sgravio contributivo, per i datori di lavoro che assumono giovani che hanno svolto presso lo stesso datore di lavoro il percorso di alternanza scuola – lavoro.

Requisito soggettivo: giovani che entro 6 mesi dall'acquisizione del titolo di studio, hanno svolto, presso il medesimo datore di lavoro:

- attività di alternanza scuola-lavoro per almeno il 30% delle ore totali del percorso;

- periodi di apprendistato per la qualifica o il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore o periodi di apprendistato di alta formazione.

Beneficio: esonero contributivo, totale fino alla concorrenza del limite massimo di € 3.000,00 in caso di assunzione con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato a tutele crescenti e per un periodo massimo di 36 mesi. Sono esclusi dal beneficio premi assicurativi e contributi dovuti all'INAIL.

Riferimenti

A seguito della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 38 del 15 febbraio 2024 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 novembre 2023, l'Agenzia nazionale politiche attive del lavoro è soppressa, con decorrenza dal 1° marzo 2024.  Le funzioni di Anpal sono attribuite al Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

 

Normativi:

D.L. 28 gennaio 2019, n. 4

L. 30 dicembre 2018, n. 145

Legge 27 dicembre 2017, n. 205

D.Lgs. 24 settembre 2016, n. 185

D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 150

L. 13 luglio 2015, n. 107

L. 10 dicembre 2014, n. 183

D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 300

D.M. 23 dicembre 2003

D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276

D.Lgs. 23 dicembre 1997, n. 469

Prassi:

Ministero del Lavoro, Circolare 14 luglio 2006, n. 20