Esecuzioni mobiliari (PCT)

Alessandro Barale
24 Giugno 2020

Il pignoramento mobiliare presso il debitore è disciplinato dagli artt. 518 ss. c.p.c. oltre che dalle disposizioni applicabili in tema di espropriazione forzata in generale. La presente trattazione analizzerà l'istituto con particolare riferimento agli aspetti “telematici” del procedimento e quindi si occuperà delle modificazioni che hanno interessato la disciplina a seguito della “telematizzazione” del processo esecutivo.
Inquadramento

***DOCUMENTO IN FASE DI AGGIORNAMENTO AUTORALE DI PROSSIMA PUBBLICAZIONE***

Il pignoramento mobiliare presso il debitore è disciplinato dagli artt. 518 ss. c.p.c. oltre che dalle disposizioni applicabili in tema di espropriazione forzata in generale. La presente trattazione analizzerà l'istituto con particolare riferimento agli aspetti “telematici” del procedimento e quindi si occuperà delle modificazioni che hanno interessato la disciplina a seguito della “telematizzazione” del processo esecutivo (trattasi essenzialmente del disposto dell'art. 16-bis, comma 2, d.l. 18 ottobre 2012, n. 179, conv. in l. 17 dicembre 2012, n. 221 e successive modifiche, nonché degli interventi operati sul codice di rito dall'art. 18, lett. a), d.l. 12 settembre 2014, n. 132, conv. in l. 10 novembre 2014, n. 162).

Tali importanti novelle legislative hanno inciso profondamente sulla disciplina del pignoramento mobiliare presso il debitore ed innanzitutto sulle modalità di iscrizione a ruolo della procedura – sia dal lato soggettivo, essendo mutato il soggetto che dà impulso al processo esecutivo, sia dal lato oggettivo, con il passaggio al supporto telematico – ma anche sullo svolgimento della procedura nell'ambito della quale tutti gli atti del creditore procedente debbono essere depositati con i mezzi telematici. Rimangono invece soggetti al deposito tradizionale gli atti precedenti all'inizio dell'esecuzione.

Anche nel caso dell'esecuzione mobiliare presso il debitore, come nelle altre fattispecie espropriative, può dirsi che la “telematizzazione” dell'esecuzione abbia spinto il legislatore a mettere le regole processuali “al servizio” degli strumenti telematici, in quanto le modifiche intervenute hanno risposto ad esigenze pratiche, conseguenti alle nuove modalità a cui sono assoggettate le diverse incombenze processuali.

Gli atti precedenti all'inizio dell'esecuzione

Non è chiaro se si sia trattato di una scelta consapevole del legislatore, tuttavia allo stato attuale della disciplina non pare che neppure la più ardita impresa ermeneutica possa consentire di ricomprendere nell'alveo degli atti soggetti al deposito telematico quelli che precedono l'inizio dell'esecuzione.

L'art. 16-bis, comma 2, d.l. 18 ottobre 2012, n. 179, conv. in l. 17 dicembre 2012, n. 221, è infatti chiaro nell'imporre l'obbligo di deposito telematico per gli atti successivi a quello con cui inizia l'esecuzione, sicché è evidente che gli atti precedenti non possono esserne ricompresi.

Neppure può essere d'aiuto, a tale fine, il nuovo comma 1-bis dell'art. 16-bis, d.l. 18 ottobre 2012, n. 179 (introdotto in una prima formulazione dal d.l. 27 giugno 2015, n. 83, e poi modificato e migliorato dalla legge di conversione l. 6 agosto 2015, n. 132), trattandosi di norma riferita espressamente ai «procedimenti civili, contenziosi e di volontaria giurisdizione innanzi ai tribunali e, a decorrere dal 30 giugno 2015, innanzi alle corti di appello», peraltro collocata prima dei commi secondo e terzo, dedicati alle esecuzioni individuali e concorsuali, che quindi non pare essere applicabile al processo esecutivo.

Pertanto, salvo il caso degli uffici ove il deposito telematico nelle esecuzioni mobiliari è consentito da un decreto autorizzativo

DGSIA

ad hoc, non sono soggetti all'obbligo di deposito telematico e – secondo una tesi diffusa sebbene criticabile (v. Bussola “Deposito telematico”) – possono essere dichiarati inammissibili o nulli ove depositati telematicamente, i ricorsi al giudice dell'esecuzione che precedono l'inizio dell'esecuzione, quali, a titolo esemplificativo, quelli per ottenere l'autorizzazione al pignoramento fuori dall'orario (art. 519 c.p.c.) ovvero quelli volti a consentire all'ufficiale giudiziario di svolgere il pignoramento mobiliare in un luogo non appartenente al debitore (art. 513, comma 3, c.p.c.).

Va tuttavia registrata la prassi di molti uffici giudiziari che, annoverando taluni strumenti processuali pacificamente aventi natura esecutiva tra quelli di volontaria giurisdizione, hanno di fatto superato la lettera della legge e consentito il deposito telematico anche degli atti c.d. “pre-esecutivi”. Il principale esempio è quello della ricerca con modalità telematica dei beni da pignorare di cui all'art. 492 bis c.p.c., per cui è stato creato un apposito schema di atto di volontaria giurisdizione (istituto a tutti gli effetti contenuto nel libro terzo del codice di rito, ma per cui va eseguito un deposito telematico nei registri SICID anziché SIECIC).

Il pignoramento mobiliare

Nell'esecuzione mobiliare l'esecuzione inizia con il pignoramento mobiliare, e quindi con l'assoggettamento ai vincoli di legge dei beni del debitore ricercati ed individuati secondo la relativa disciplina dall'ufficiale giudiziario. Trattasi quindi di incombenza del tutto “materiale” che non può svolgersi con modalità diverse da quelle tradizionali (semmai sarà il verbale di pignoramento che, in un prossimo futuro, potrà essere redatto con modalità telematica).

La richiesta del pignoramento viene di norma rivolta oralmente da parte del creditore procedente all'UNEP competente con consegna a quest'ultimo di titolo esecutivo ed atto di precetto. Nell'ipotesi in cui titolo e/o precetto fossero stati notificati con modalità telematiche dal creditore procedente ex art. 3-bis, l. 21 gennaio 1994, n. 53, potranno essere fornite all'ufficiale giudiziario copie analogiche dichiarate conformi secondo le previsioni di cui all'art. 16-undecies, d.l. 18 ottobre 2012, n. 179, conv. in l. 17 dicembre 2012, n. 221 (sul tema v. anche Bussola “Copie, duplicati e attestazioni di conformità”), eventualità da escludere nel caso di titolo esecutivo giudiziale con formula esecutiva apposta con modalità tradizionali e non resa disponibile nel fascicolo telematico.

Nelle ipotesi in cui siano consegnati all'UNEP copie analogiche di titolo e/o precetto notificati telematicamente verrebbe da chiedersi se, una volta restituite tali copie al creditore procedente e giunto il termine per l'iscrizione a ruolo del processo esecutivo, questi debba depositare copie telematiche delle copie analogiche, dichiarando le prime conformi alle seconde, oppure possa depositare direttamente gli originali informatici prima notificati telematicamente. Tra le due la prima pare essere la risposta più corretta: da una parte, infatti, la legge è chiara nello stabilire che il creditore deve depositare una copia di ciò che gli viene restituito dall'ufficiale giudiziario, dall'altra ciò pare più opportuno da un punto di vista pratico, attesa la prassi di indicare talvolta anche su tali atti la data della loro restituzione all'istante ai fini del computo dei termini per l'iscrizione a ruolo dell'esecuzione. Per scrupolo il creditore potrà peraltro validamente depositare sia l'originale notificato telematicamente sia la copia conforme della copia analogica restituita dall'UNEP, prevenendo in radice ogni possibile contestazione.

Svolto il pignoramento mobiliare, il verbale di pignoramento sarà restituito al procedente da parte dell'UNEP unitamente all'eventuale documentazione fotografica o audiovisiva formata a supporto della descrizione del compendio staggito, al titolo esecutivo ed all'atto di precetto.

A partire dalla data di restituzione decorrerà il termine di quindici giorni per l'iscrizione a ruolo del procedimento dinnanzi al tribunale territorialmente competente, a norma dell'art. 518, comma 6, c.p.c. Per data di restituzione deve intendersi il giorno in cui il creditore riceve materialmente l'atto, sicché nel caso di trasmissione dello stesso a mezzo posta non potrà che assumere rilievo la data in cui il plico postale perviene al difensore dell'istante.

Alla luce delle prassi seguite da svariate cancellerie è consigliabile che il creditore procedente si procuri sempre la prova della data di ricevimento del plico quando gli perviene dall'UNEP a mezzo posta, se del caso richiedendo all'addetto del servizio postale un documento ad hoc. Ciò in quanto normalmente non viene rilasciato al ricevente un documento attestante l'indicazione della data di consegna nel caso di spedizione di atti in contrassegno (modalità seguita nel caso di richiesta ai sensi dell'art. 104, comma 3, d.P.R. 15 dicembre 1959, n. 1229).

L'iscrizione a ruolo del procedimento

Nel termine di quindici giorni dalla data in cui riceve dall'UNEP il verbale di pignoramento unitamente al titolo esecutivo ed all'atto di precetto il creditore procedente è tenuto ad iscrivere a ruolo il procedimento dinnanzi al tribunale competente, a pena d'inefficacia del pignoramento (così dispone espressamente l'ultimo periodo dell'art. 518, comma 6, c.p.c.).

L'eventuale sopravvenuta inefficacia del pignoramento deve essere comunicata dal creditore mediante notificazione (anche in forma telematica, ove possibile) al debitore entro cinque giorni ai sensi dell'art. 164-ter disp. att. c.p.c.. La legge non prevede alcuna sanzione nel caso di omissione di tale incombenza da parte del creditore procedente e d'altra parte la cessazione degli effetti del pignoramento prescinde dalla suddetta comunicazione, sicché nel momento in cui è decorso il termine di quindici giorni dalla data di restituzione degli atti al creditore procedente da parte dell'ufficiale giudiziario e non risulta iscritta la relativa procedura esecutiva a carico del debitore esecutato, questi potrà validamente ritenere i beni non più soggetti al vincolo espropriativo.

Ai fini della verifica del dies a quo del termine di quindici giorni appena citato la parte debitrice potrà recarsi presso l'UNEP a cui appartiene l'ufficiale giudiziario che ha provveduto al pignoramento ed accertarsi della data di ritiro del verbale di pignoramento da parte del creditore procedente (verifica che risulterà verosimilmente più ardua ove la richiesta d'esecuzione – e di conseguenza la restituzione degli atti – fosse avvenuta a mezzo posta ai sensi dell'art. 104, comma 3, d.P.R. 15 dicembre 1959, n. 1229, in quanto sarà necessario ottenere gli estremi della spedizione ed individuare la data di consegna al difensore del creditore), nonché ritirare la copia del medesimo verbale che l'ufficiale giudiziario è tenuto a conservare sino al termine di cui all'art. 497 c.p.c. (come sancito dal quinto periodo dell'art. 518, comma 6, c.p.c.).

L'iscrizione a ruolo del pignoramento deve naturalmente avvenire nei registri

SIECIC

e più in particolare presso la sezione o l'ufficio esecuzioni mobiliari del tribunale territorialmente competente, ovverosia quello a cui è attribuita la competenza territoriale del luogo in cui è stato eseguito il pignoramento.

Se oggi è pacifica la modalità telematica da seguire per l'iscrizione a ruolo del procedimento di esecuzione mobiliare, è sufficiente una schematica sintesi delle modifiche normative intercorse a partire dal 2014 per rendersi conto dell'assoluta disorganicità ed incoerenza delle scelte legislative che, unite alle difficoltà ermeneutiche circa l'ambito di applicabilità dell'obbligo di deposito telematico nel processo esecutivo, hanno reso l'interpretazione della disciplina un'opera assolutamente disagevole.

Infatti:

- fino al 29 giugno 2014 l'iscrizione a ruolo seguiva le modalità tradizionali, salva la facoltà di deposito telematico in forza di decreto autorizzativo

DGSIA

“locale”;

- dal 30 giugno 2014, con l'entrata in vigore dell'art. 16-bis, comma 2, d.l. 18 ottobre 2012, n. 179, conv. in l. 17 dicembre 2012, n. 221, l'introduzione dell'obbligo del deposito telematico per gli atti successivi a quelli con cui inizia l'esecuzione ha sancito, quantomeno secondo la tesi che pare più convincente, l'obbligatorietà dell'iscrizione a ruolo telematica del processo di espropriazione mobiliare presso il debitore, non trattandosi infatti del deposito dell'atto introduttivo dell'esecuzione in quanto allora (e fino al 10 dicembre 2014) era l'ufficiale giudiziario a curare il deposito del verbale di pignoramento, unitamente a titolo e precetto, presso la cancelleria;

- a partire dall'11 dicembre 2014 la nota di iscrizione a ruolo è invece tornata ad essere un atto da depositarsi con le modalità tradizionali, in quanto ad essa il creditore procedente è tenuto ad allegare (a seguito delle modifiche apportate all'art. 518, comma 6, c.p.c. dall'art. 18, lett. a), d.l. 12 settembre 2014, n. 132, conv. in l. 10 novembre 2014, n. 162) il verbale del pignoramento mobiliare e quindi indiscutibilmente l'atto con cui inizia l'esecuzione che, secondo il disposto del primo periodo dell'art. 16-bis, comma 2, d.l. 18 ottobre 2012, n. 179, conv. in l. 17 dicembre 2012, n. 221, fuoriesce dall'obbligo di deposito telematico e segue le forme tradizionali (e se così non fosse non si spiegherebbe l'esigenza dell'introduzione dei successivi periodi al medesimo comma 2 appena citato);

- a partire dal 31 marzo 2015 è invece espressamente previsto dalla medesima norma appena menzionata che l'iscrizione a ruolo del pignoramento mobiliare segue le forme telematiche, sicché l'inottemperanza a tale obbligo dovrebbe comportare l'inefficacia del pignoramento.

Pertanto, alla luce della vigente – ed auspicabilmente ormai definitiva – disciplina il creditore procedente incardina l'esecuzione (che è già iniziata con il pignoramento mobiliare svolto dall'ufficiale giudiziario) dinnanzi all'ufficio giudiziario competente depositando telematicamente in unica soluzione la nota di iscrizione a ruolo, unitamente al verbale di pignoramento mobiliare, al titolo esecutivo ed all'atto di precetto, incombenza che quindi non grava più sull'ufficiale giudiziario.

Contenuto della nota di iscrizione a ruolo e relativi allegati

Passando ad analizzare rapidamente il contenuto della nota di iscrizione a ruolo, essa deve includere ai sensi dell'art. 159-bis disp. att. trans. c.p.c. «l'indicazione delle parti, nonché le generalità e il codice fiscale, ove attribuito, della parte che iscrive la causa a ruolo, del difensore, della cosa o del bene oggetto di pignoramento», oltre alle informazioni specificate ad hoc dal Decreto del Ministero della Giustizia d.m. 19 marzo 2015, che ha stabilito nel caso dell'esecuzione mobiliare l'inserimento dei seguenti ulteriori dati:

  • l'importo del precetto;
  • le generalità dell'eventuale custode;
  • gli estremi del titolo esecutivo;
  • la tipologia del bene pignorato secondo la classificazione già presente nei registri

    SIECIC

    .

Per quanto non possa certo affermarsi che la mancanza di uno di tali elementi determini nullità dell'iscrizione a ruolo del processo, occorre dar conto che talune omissioni hanno comportato l'impossibilità per la cancelleria di accettare il deposito telematico con potenziali conseguenze sul rispetto dei termini di cui all'art. 518, comma 6, c.p.c.. In tali situazioni è senz'altro auspicabile che il giudice dell'esecuzione ritenga comunque tempestivo il deposito ovvero rimetta in termini il creditore procedente.

Il deposito deve avvenire utilizzando l'apposito schema di atto che prevede l'inserimento della nota di iscrizione a ruolo come atto principale – tipicamente generata in modo automatico dai redattori atti – e del verbale di pignoramento mobiliare, del titolo esecutivo e dell'atto di precetto come allegati obbligatori.

L'impossibilità di allegare in unica soluzione il titolo esecutivo e l'atto di precetto – operazione che sarebbe più appropriata ove essi siano stati notificati congiuntamente – costringe ad accludere per due volte lo stesso file, non potendosi certamente suddividere in due parti il documento e poi certificarlo come conforme all'originale ove i due atti siano stati oggetto della medesima notifica.

Il verbale di pignoramento mobiliare, il titolo esecutivo e l'atto di precetto debbono essere muniti di apposita attestazione di conformità apposta dal difensore, da inserire ai sensi dell'art. 16-undecies, d.l. 18 ottobre 2012, n. 179, conv. in l. 17 dicembre 2012, n. 221 e delle successive specifiche tecniche (Decreto DGSIA 28 dicembre 2015) e debbono essere firmati digitalmente al pari della nota di iscrizione a ruolo (sul tema v. Bussola “Copie, duplicati e attestazioni di conformità”).

(Si veda altresì sul tema Barale, “Inefficace il pignoramento se manca l'attestazione di conformità sulle copie depositate con l'iscrizione a ruolo”, in Giurisprudenza commentata)

L'istanza di vendita

Ulteriore incombenza, non nuova, posta a carico del creditore procedente, è quella del deposito dell'istanza di vendita del compendio pignorato, da effettuarsi ai sensi dell'art. 16-bis, comma 2, d.l. 18 ottobre 2012, n. 179 in forma senz'altro telematica (ciò vale quantomeno per le procedure introdotte a partire dall'11 dicembre 2014).

Il termine per l'istanza di vendita, storicamente di novanta giorni dalla data di esecuzione del pignoramento mobiliare, è stato ridotto a quarantacinque giorni a seguito della modifica dell'art. 497 c.p.c. operata dall'art. 13, lett. d), d.l. 27 giugno 2015, n. 83, conv. in l. 6 agosto 2015, n. 132.

La modifica normativa, in vigore dal 27 giugno 2015, anticipa il termine entro cui deve essere presentata l'istanza di vendita e quindi deve essere corrisposto il contributo unificato per l'iscrizione a ruolo (il cui obbligo di pagamento sorge con la richiesta della vendita secondo il chiaro disposto dell'art. 14, comma 1, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115): un po' come se il legislatore, accortosi che l'introduzione degli stretti termini per l'iscrizione a ruolo del processo di espropriazione forzata non avrebbe anche anticipato il pagamento del contributo unificato, abbia “corretto il tiro” anticipando anche il termine di deposito dell'istanza di vendita.

Il risultato è che dopo il pignoramento mobiliare il creditore è tenuto a rispettare due distinti termini: quello di quindici giorni da quando riceve gli atti da parte degli ufficiali giudiziari per l'iscrizione a ruolo del procedimento e quello di quarantacinque giorni a partire dal pignoramento stesso per presentare l'istanza di vendita e corrispondere il contributo unificato.

Viene allora da chiedersi quale tipo di utilità possa avere stabilire un termine di quindici giorni dalla consegna dell'atto da parte dell'ufficiale giudiziario per l'iscrizione a ruolo del procedimento dal momento che sarà poi con il termine di quarantacinque giorni dal pignoramento stesso che il creditore procedente stabilirà se coltivare o meno la procedura versando il contributo unificato. Tra l'altro i due termini, che hanno differenti dies a quo, potrebbero anche accavallarsi ed il secondo scadere prima del primo, ove la restituzione degli atti al legale del creditore procedente avvenga oltre trenta giorni dall'esecuzione del pignoramento mobiliare o dalla notifica del pignoramento immobiliare.

Meglio sarebbe a questo punto rendere simultanei e soggetti al medesimo termine di quarantacinque giorni l'iscrizione a ruolo del procedimento e l'istanza di vendita, così da agevolare le incombenze a carico del creditore procedente ed allo stesso tempo richiedere attività al personale dell'ufficio giudiziario solo in relazione a quei procedimenti espropriativi che verranno effettivamente coltivati e previo pagamento del contributo unificato.

Il procedimento esecutivo dinnanzi al giudice dell'esecuzione: pubblicità, vendita e distribuzione del ricavato

Una volta correttamente incardinato il procedimento dinnanzi al giudice dell'esecuzione e proposta l'istanza per la vendita del compendio pignorato, saranno assunti i provvedimenti di cui all'art. 530 c.p.c..

Tutti gli atti del processo depositati dal creditore procedente nonché dai creditori intervenuti dovranno essere depositati telematicamente. Unici dubbi potrebbero essere sollevati con riferimento all'atto di intervento, ove si ritenesse di condividere la tesi che amplia la portata del richiamo che il secondo comma dell'art. 16-bis, d.l. 18 ottobre 2012, n. 179, conv. in l. 17 dicembre 2012, n. 221, opera al primo, nel senso di ricomprendervi anche il riferimento alla necessaria preventiva costituzione della parte che effettua il deposito.

Tuttavia gli aspetti “telematici” dell'esecuzione mobiliare interessano in realtà non soltanto il deposito degli atti processuali, ma pure le modalità di pubblicità e di vendita.

In merito agli aspetti pubblicitari vanno registrate le modifiche dell'art. 490 c.p.c. (intervenute ad opera dell'art. 13, lett. b), d.l. 27 giugno 2015, n. 83, conv. in l. 6 agosto 2015, n. 132), il quale oggi stabilisce tra l'altro che ogni volta in cui la legge dispone che di un atto esecutivo sia data pubblica notizia di esso occorre dare avviso sul portale delle vendite pubbliche”, le cui modalità di pubblicazione sono indicate dall'art. 161-quater disp. att. c.p.c. (introdotto dall'art. 14, lett. c), d.l. 27 giugno 2015, n. 83, conv. in l. 6 agosto 2015, n. 132) e poi dallo stesso rimandate, nel dettaglio, ad un provvedimento DGSIA, alla cui pubblicazione è collegata l'entrata in vigore dell'intera disciplina (così a norma dell'art. 23, comma 2, d.l. 27 giugno 2015, n. 83, conv. in l. 6 agosto 2015, n. 132).

Il “portale delle vendite pubbliche” viene definito come un'area pubblica messa a disposizione sul portale del Ministero della giustizia, quindi in sostanza una sezione del sito internet ministeriale dedicata alla pubblicità delle vendite (sul tema v. Focus Barale-D'Aprile, “Portale delle vendite pubbliche: le modalità di vendita e l'offerta telematica”).

Trattasi di una modalità di pubblicità che, secondo i primi commentatori, si affianca e non sostituisce quelle già esistenti, e comporta oneri non trascurabili in capo ai creditori procedenti, essendo ciascuna singola pubblicazione soggetta al versamento di un contributo di cento euro a prescindere dal valore dei beni a cui si riferisce. È stato infatti all'uopo introdotto l'art. 18-bis al d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 (testo unico delle spese di giustizia). Tale contributo, inoltre, è dovuto per ciascun lotto nonché per le successive “ri-pubblicazioni” del medesimo avviso, sicché non è difficile immaginare quanto possano lievitare i costi di una vendita mobiliare.

Inoltre in mancanza del pagamento del citato contributo la pubblicazione non può avere luogo e l'omessa pubblicazione dell'avviso «per causa imputabile al creditore pignorante o al creditore intervenuto munito di titolo esecutivo» – ivi incluso, quindi, il caso in cui il nuovo obolo non sia versato – determina l'estinzione del processo, come espressamente previsto dal nuovo art. 631-bis c.p.c. (introdotto ad hoc dall'art. 13, lett. ee), d.l. 27 giugno 2015, n. 83, conv. in l. 6 agosto 2015, n. 132).

Con riferimento alla vendita va invece segnalato che a norma dell'art. 161-ter disp. att. c.p.c., introdotto sin dal 2010, si è richiesto al Ministero della giustizia di stabilire le «regole tecnico-operative per lo svolgimento della vendita di beni mobili e immobili mediante gara telematica», rispettando i «principi di competitività, trasparenza, semplificazione, efficacia, sicurezza, esattezza e regolarità delle procedure telematiche».

Con d.m. 26 febbraio 2015, n. 32, in vigore dall'8 aprile 2015 ma applicabile a partire dall'8 aprile 2016 (a norma dell'art. 28 del decreto medesimo) è stato istituito il registro in cui vengono iscritti i gestori della vendita telematica, dettandone i relativi requisiti di iscrizione (artt. 3 ss.).

L'art. 25 del citato decreto è dedicato alle vendite mobiliari ed individua le modalità di presentazione delle offerte e di svolgimento delle operazioni di vendita.

Quanto alle prime, si dispone che l'interessato effettui una registrazione sul portale del gestore della vendita telematica inserendo i propri dati, a seguito della quale riceverà le credenziali per la partecipazione alla vendita ed un nickname che sarà utilizzato nel corso della gara (la disposizione prevede infatti l'assegnazione di uno «pseudonimo o altri elementi distintivi per assicurare l'anonimato»).

Presentata l'offerta e prestata la cauzione «con sistemi telematici di pagamento» si svolge la gara e viene aggiudicato il bene. Entro due giorni il gestore della vendita deve trasmettere l'esito della gara al soggetto delegato dal giudice dell'esecuzione a procedere alle operazioni di vendita, documentando altresì l'addebito dell'importo a carico dell'aggiudicatario e la restituzione delle cauzioni agli altri offerenti.

Conclusasi la vendita seguiranno le incombenze di distribuzione del ricavato.

Il provvedimento con cui il giudice dell'esecuzione consente al creditore (o ai creditori) di ricevere il ricavato della vendita, prelevandolo ad esempio dall'istituto di credito ove è stato depositato, costituisce secondo l'interpretazione prevalente l'unico caso in cui non sussiste la possibilità per il difensore di estrarre copia equivalente all'originale dal fascicolo telematico ai sensi dell'art. 16-bis, comma 9-bis,d.l. 18 ottobre 2012, n. 179, conv. in l. 17 dicembre 2012, n. 221 (il cui ultimo periodo esclude infatti l'applicazione dell'intero comma agli atti contenenti provvedimenti «che autorizzano il prelievo di somme di denaro vincolate all'ordine del giudice»).

Sommario