Stefano Lapponi
06 Marzo 2024

Il principio sancito dall'articolo 36 della Costituzione statuisce che il lavoratore ha diritto ad un compenso proporzionato alla quantità e alla qualità del suo lavoro sufficiente a garantire a lui e alla sua famiglia un'esistenza libera e dignitosa. In tale principio si inserisce il concetto di retribuzione quale corrispettivo della prestazione fornita dal lavoratore subordinato. La retribuzione è definita a seconda delle professioni esercitate: salario, stipendio, paga, compenso.

Inquadramento

Il principio sancito dall'art. 36 della Costituzione statuisce che il lavoratore ha diritto ad un compenso proporzionato alla quantità e alla qualità del suo lavoro sufficiente a garantire a lui e alla sua famiglia un'esistenza libera e dignitosa. In tale principio si inserisce il concetto di retribuzione quale corrispettivo della prestazione fornita dal lavoratore subordinato.

La retribuzione è definita a seconda delle professioni esercitate: salario, stipendio, paga, compenso.

Il contratto di lavoro subordinato è sempre a titolo oneroso vi sono però rapporti che presentano aspetti comuni con quello di lavoro subordinato, ma che si distinguono dallo stesso per la gratuità della prestazione; trattasi del lavoro familiare e del rapporto di volontariato.

La retribuzione è determinata liberamente dalle parti, nel rispetto di un limite minimo che la giurisprudenza, sulla base del principio costituzionale di retribuzione sufficiente, ha individuato nel concetto di paga base fissato dai contratti collettivi.

A far data dal 1° luglio 2018 i datori di lavoro o i committenti corrispondono ai lavoratori la retribuzione, nonché ogni anticipo di essa, attraverso una banca o un ufficio postale con uno dei seguenti mezzi:

a) bonifico sul conto identificato dal codice IBAN indicato dal lavoratore;

b) strumenti di pagamento elettronico;

c) pagamento in contanti presso lo sportello bancario o postale dove il datore di lavoro abbia aperto un conto corrente di tesoreria con mandato di pagamento;

d) emissione di un assegno consegnato direttamente al lavoratore o, in caso di suo comprovato impedimento, a un suo delegato.

Nozione

La retribuzione è il corrispettivo che il datore di lavoro corrisponde al lavoratore in cambio della sua prestazione effettiva. Se la prestazione manca, viene sospeso il diritto alla retribuzione (esempio: in caso di sciopero).

Il principio della corrispettività tra prestazione e retribuzione è derogato nei casi di assenze indicate e autorizzate dalla legge in cui al lavoratore viene corrisposta la retribuzione pur mancando la prestazione di lavoro.

In alcuni casi può sopravvenire l'impossibilità da parte del lavoratore a svolgere la prestazione di lavoro e da parte del datore a corrispondere la retribuzione. In questi casi, occorre valutare le cause di impossibilità per poter valutare se la mancata corresponsione della retribuzione possa essere giustificata.

Assenze autorizzate dalla legge (o dai contratti collettivi) - Il datore di lavoro deve corrispondere la retribuzione
  • Ferie;
  • Malattia;
  • Maternità;
  • Malattia professionale;
  • Infortunio sul lavoro;
  • Festività;
  • Congedo matrimoniale;
  • Permessi (per motivi personali,per motivi di studio);
  • Permessi ai donatori di sangue e di midollo osseo;
  • Permessi ai lavoratori portatori di handicap;
  • Permessi ai lavoratori che assistono portatori di handicap;
  • Permessi sindacali;
  • Permessi per cariche pubbliche;
  • Richiamo alle armi.

I datori di lavoro sono sempre obbligati al pagamento della retribuzione se l'impossibilità rientra nel rischio d'impresa.

La Cassazione ha altresì riconosciuto al datore di lavoro la possibilità di esonerarsi dal pagamento della retribuzione.

Sentenza della Cassazione

Motivo dell'esonero

Cass. sez. lav., 21 gennaio 1986, n. 376

Causa di forza maggiore – eventi naturali

Cass. sez. lav., 2 dicembre 1985, n. 6032

Causa di forza maggiore – occupazione della fabbrica da parte dei lavoratori per motivi di sciopero

Cass. sez. lav., 12 aprile 1979, n. 2179

Scioperi articolati

Cass. sez. lav., 30 marzo 1998, n. 3344

Crisi aziendale - Cassa Integrazione Guadagni

Cass. sez. lav., 26 maggio 2000, n. 6928

Crisi aziendale - sospensione temporanea del lavoro per mancanza o insufficienza di commesse


Elementi della retribuzione

La retribuzione può essere corrisposta in denaro o in natura. La determinazione degli elementi che la compongono vengono fissati:

  • dai contratti collettivi nazionali di lavoro;
  • dai contratti individuali di lavoro;
  • dalla legge;
  • dagli accordi interconfederali.

Quando si parla di retribuzione si fa riferimento a varie tipologie di retribuzione, ad esempio:

  • alla retribuzione mensile;
  • alle mensilità aggiuntive;
  • a tutti i compensi aggiuntivi diversi (per lavoro straordinario o per lavoro notturno);
  • ai compensi corrisposti per la cessazione del rapporto di lavoro (TFR, Indennità sostitutiva di preavviso);
  • ai compensi in caso di assenza (ad esempio: la retribuzione indiretta - per malattia o per maternità).

Ognuna di queste tipologie è formata da elementi che la costituiscono, il più delle volte fissati dai contratti collettivi nazionali di lavoro, i quali possono contenere l'esatta indicazione degli elementi che compongono la retribuzione oppure possono lasciare ad interpretazione giurisprudenziale tali elementi.

Retribuzione mensile – Elementi di base e complementari

Sono elementi di base della retribuzione mensile i compensi che necessariamente fanno parte della busta paga del lavoratore:

PAGA BASE

Si tratta del minimo contrattuale rappresentato dalla retribuzione minima da corrispondere al lavoratore. È un elemento fissato dalla contrattazione collettiva e all'interno di ogni singolo contratto si diversifica in base alla qualifica o alla categoria attribuita al lavoratore.

Il rispetto del minimo contrattuale è inderogabile. Gli aumenti di retribuzione per il lavoratore del minimo contrattuale derivano:

  • dal passaggio di una qualifica all'altra;
  • dal rinnovo contrattuale.

INDENNITA' DI CONTINGENZA

È un importo variabile che fino al 31 dicembre 1991 aveva la funzione di adeguare la paga base all'aumento del costo della vita. Il sistema prevedeva il computo semestrale di un importo uguale per tutti i lavoratori e di un importo variabile per settore di appartenenza. In seguito all'accordo che aboliva il meccanismo si è deciso che l'indennità di contingenza maturata fino al 31 dicembre 1991 divenisse un elemento fisso della retribuzione (alcuni contratti collettivi nazionali di lavoro hanno inglobato l'indennità di contingenza alla paga base).

EDR

ELEMENTO DISTINTO DELLA RETRIBUZIONE

Questo elemento pari ad € 10,33 mensili, viene erogato a tutti i lavoratori del settore privato con l'esclusione dei dirigenti.

SCATTI DI ANZIANITA'

Costituiscono una voce della retribuzione determinata dalla contrattazione collettiva: viene erogata al termine di una determinata anzianità di servizio del lavoratore presso la stessa asienda.

Sono elementi aggiuntivi agli elementi di base dipendenti dal tipo di mansione svolta oppure dalle condizioni di lavoro; questi elementi sono fissati dai contratti collettivi di categoria e aziendali e dai contratti individuali:

INDENNITA'

Sono elementi previsti dalla contrattazione collettiva nazionale (o dalla contrattazione aziendale) la cui funzione è quella di compensare alcune lavorazioni che implicano maggiori oneri e difficoltà al lavoratore quali:

  • attività svolte al di fuori dell'orario contrattuale;
  • lavorazioni legate alla mansione assegnata;
  • lavorazioni svolte in località disagevoli;
  • lavorazioni legate al maneggio di denaro;
  • lavorazioni che comportano pericolo e rischio per la salute.

SUPERMINIMO

Il superminimo è una somma pattuita tra lavoratore e datore di lavoro anche in modalità libera. In genere la corresponsione di un superminimo è legato al tipo di prestazione, alle responsabilità della funzione svolta oppure a meriti riconosciuti del lavoratore.

La giurisprudenza sostiene che il superminimo può essere assorbito (e quindi ridotto) a seguito di aumenti contrattuali della paga base minima. L'assorbimento è vietato solo quando sia il contratto collettivo nazionale di lavoro a vietarlo espressamente (Cassazione 7 agosto 1999 n. 8498, Cassazione 9 marzo 2009 n. 5650).

Mensilità aggiuntive

Rientrano in questa categoria i compensi corrisposti con una periodicità superiore a quella mensile (normale periodo di paga). I compensi possono essere previsti dalla legge e dalla contrattazione collettiva o possono essere erogati a titolo di liberalità.

TREDICESIMA MENSILITA'

La tredicesima mensilità è una somma in genere pari ad una mensilità corrisposta nel mese di dicembre di ogni anno. Nella tredicesima vanno computati solo gli elementi base con carattere obbligatorio o corrisposti con continuità e determinatezza.

La tredicesima mensilità matura nell'arco temporale dell'anno solare di riferimento. Il lavoratore che presta la sua opera durante tutto l'anno solare ha diritto alla corresponsione in misura intera della tredicesima mensilità; qualora lo stesso fosse stato assunto in un momento successivo al 1° gennaio o fosse stato licenziato (o dimesso) prima del 31 dicembre la tredicesima va corrisposta per il numero di ratei maturati.

Esempio: se un lavoratore viene assunto il 1° di settembre, maturerà al termine dell'anno quattro ratei di tredicesima su dodici e, pertanto, se la sua paga mensile fosse di euro 1.200,00 sarà a lui corrisposta una tredicesima pari a:

€ 1.200,00/12 x 4.

QUATTORDICESIMA MENSILITA'

Taluni contratti collettivi prevedono l'erogazione di un'ulteriore mensilità a titolo di premio annuale o premio ferie o gratifica ferie . (Settore Commercio) . Per il computo della quattordicesima valgono i principi della tredicesima. In genere viene corrisposta nei mesi di giugno, luglio.

PREMI DI PRODUZIONE

Costituiscono un'istituzione aziendale legata alla produttività dell'azienda stessa. I criteri di calcolo, l'erogazione e le modalità di contrattazione, sono diversi da azienda ad azienda.

PREMI DI RENDIMENTO

Rappresentano elementi retributivi di carattere facoltativo (in genere nei settori del Credito e Assicurazioni).

PREMI DI FEDELTA'

Sono erogazioni effettuate in occasione del raggiungimento di una certa anzianità aziendale di servizio del lavoratore o in occasione di un determinato anniversario aziendale.

ARRETRATI

Il datore di lavoro può a volte corrispondere somme che si riferiscono a periodi precedenti come, ad esempio, le somme previste dalla contrattazione collettiva al fine di coprire periodi precedenti al rinnovo dei contratti di lavoro – UNA TANTUM-.

Retribuzione in natura

Il lavoratore può essere anche retribuito in tutto o in parte in natura, con partecipazione agli utili o ai prodotti o con provvigione.

La particolare forma di retribuzione in natura in genere accessoria a quella fissa consiste nell'erogare a titolo di corrispettivo del lavoro prestato beni o servizi che consentono una migliore e più agevole esplicazione delle mansioni affidate o a volte una vera e propria corresponsione di salario sotto forma di sconti sul prezzo di acquisto dei prodotti aziendali.

I casi più frequenti di retribuzione in natura sono, ad esempio, l'alloggio per i portieri ed i domestici, il vitto ed il vestiario, l'uso del riscaldamento ed il servizio mensa.

Per i soggetti che svolgono mansioni di tipo dirigenziale, il compenso in natura può consistere nell'utilizzo di beni e servizi chiamati fringe benefits.

Il problema che si pone relativamente alla retribuzione in natura è quello del valore da attribuire all'erogazione. Di fatti il valore oltre alla determinazione del compenso è importante perché il datore di lavoro deve determinare la base imponibile per il calcolo dei contributi previdenziali, nonché per determinare l'incidenza che il compenso in natura può avere su altre forme di retribuzione, quali il TFR o l'indennità di preavviso.

L'alloggio è il tipo di compenso in natura solitamente corrisposto a due particolari tipologie di lavoratori: i domestici e i portieri. Il contratto collettivo dei portieri include espressamente negli elementi della retribuzione l'abitazione insieme all'erogazione di consumi di riscaldamento e di energia elettrica.

La mensa

Il servizio di mensa aziendale consiste nel mettere a disposizione dei dipendenti un servizio pasti durante l'intervallo di lavoro. Tale servizio può essere espletato in tre principali modalità:

  1. istituzione della mensa aziendale interna, cioè gestita dalla stessa azienda o data in gestione ad altra azienda;
  2. istituzione di mensa esterna presso altre strutture ricettive;
  3. distribuzione ai dipendenti di buoni pasto di valore predeterminato che il datore di lavoro distribuisce ai dipendenti per l'utilizzo presso strutture ed esercizi convenzionati con l'azienda.

In mancanza del servizio, il datore di lavoro può erogare anche un'indennità da corrispondere in denaro chiamata indennità di mensa.

I fringe benefits sono elementi aggiuntivi alla retribuzione corrisposti allo scopo di integrare il compenso del dipendente. A volte sono utilizzati allo scopo di incentivo per una maggiore produttività del dipendente. Le ipotesi di fringe benefits più ricorrenti sono la concessione di:

  • automezzi;
  • telefono cellulare;
  • computer e palmari;
  • abitazione;
  • stipula di polizze assicurative.

IMPONIBILITA' DEI COMPENSI IN NATURA

REGOLA GENERALE

La corresponsione di beni in natura costituisce retribuzione imponibile. Per la quantificazione del bene in natura si considera il valore normale del bene o del servizio erogato. Per valore normale del bene si intende il prezzo mediamente praticato per i beni e servizi della stessa specie o similari.

VEICOLI AZIENDALI

La concessione al lavoratore in uso privato totale del veicolo costituisce per il lavoratore retribuzione imponibile in base al valore normale del bene.

Se il veicolo è concesso in uso promiscuo la quantificazione del reddito imponibile avviene in modo forfettario assumendo come reddito il 30% dell'importo corrispondente ad una percorrenza annua convenzionale di 15.000 chilometri calcolato in base al costo chilometrico indicato nelle tabelle ACI.

Si è quindi di fronte ad un imponibile convenzionale che deve essere ragguagliato al numero dei giorni per il quale il veicolo è assegnato, indipendentemente dal suo effettivo utilizzo (Circolare Agenzia delle Entrate 19 gennaio 2007, n. 1/E).

CESSIONE DI BENI

Il valore della cessione agevolata di prodotti dell'azienda viene quantificata sulla base del prezzo che l'impresa applica mediamente al grossista.

Tale disciplina si applica:

  • se i beni assegnati al dipendente sono prodotti direttamente dall'azienda;
  • se l'azienda opera all'ingrosso.

FABBRICATI CONCESSI IN LOCAZIONE USO O COMODATO

La retribuzione imponibile cambia al variare della funzione e della tipologia del fabbricato:

  • se il fabbricato è strumentale ed iscritto al catasto, il reddito imponibile è dato dal 30% della differenza tra la rendita catastale aumentata di tutte le spese inerenti al fabbricato e quanto corrisposto dal dipendente al datore di lavoro per il godimento dell'immobile;
  • se il fabbricato non è strumentale ed è iscritto al catasto, il reddito imponibile è dato dalla differenza tra la rendita catastale aumentata di tutte le spese inerenti al fabbricato e quanto corrisposto dal dipendente al datore di lavoro per il godimento dell'immobile;
  • se il fabbricato non è iscritto al catasto il reddito imponibile è dato dalla differenza tra il valore del canone di locazione stabilito in regime vincolistico o, in mancanza, quello determinato in regime di libero mercato e quanto corrisposto dal dipendente per il godimento dell'immobile.

OPERE E SERVIZI DI UTILITA' SOCIALE

Il datore di lavoro può riconoscere ai dipendenti e ai loro familiari una serie di benefits in natura e in denaro.

Sono esclusi dalla base imponibile gli oneri di utilità sociale che il datore di lavoro sostiene contestualmente in modo volontario e non in adempimento ad un vincolo contrattuale, per la generalità dei dipendenti, categorie di dipendenti e non per singoli dipendenti, che perseguono finalità di istruzione ricreazione e assistenza sociale o culto (Risoluzione Agenzia delle Entrate 10 marzo 2004 n. 34/E).

A titolo esemplificativo:

  • utilizzazione delle opere o servizi concessi per specifiche finalità di educazione, istruzione, ricreazione, assistenza sociale e sanitaria o culto da parte dei dipendenti e dei loro familiari;
  • somme erogate per frequenza asili nido, colonie climatiche da parte dei familiari dei dipendenti nonché borse di studio.

L'esclusione dalla formazione del reddito opera anche nell'ipotesi in cui detti servizi siano messi a disposizione dei dipendenti tramite il ricorso a strutture esterne all'azienda.

BUONI ACQUISTO UTILIZZABILI PRESSO ESERCIZI CONVENZIONATI

Il benefit viene quantificato in base al valore nominale del buono.

CESSIONE DI AZIONI

L'assegnazione di azioni della società datore di lavoro o di società appartenente allo stesso gruppo, ai dipendenti è imponibile in base al criterio di cassa. È esclusa dalla base imponibile il valore delle azioni per un importo inferiore o uguale a € 2.065,83 nel periodo di imposta se:

  • le azioni sono offerte a dipendenti assunti con contratto a tempo indeterminato;
  • le azioni non vengono riacquistate dalla società emittente o dal datore di lavoro o comunque cedute prima di tre anni. Se avviene la cessione prima dei tre anni l'importo escluso viene assoggettato ad imposta nel periodo nel quale avviene la cessione (Risoluzione Agenzia delle Entrate 12 giugno 2002, n.186/E).

STOCK OPTIONS

Il datore di lavoro può riservare ai lavoratori dipendenti il diritto di opzione per l'acquisto delle azioni ad un prezzo prefissato nel rispetto di un termine iniziale e finale per l'esercizio della stessa opzione.

Il reddito che deriva dall'assegnazione delle stock options ai dipendenti è il valore delle azioni al momento dell'esercizio dell'opzione e l'importo predeterminato e corrisposto dal dipendente. Tale valore è escluso totalmente dall'imponibile contributivo. Le condizioni perché permanga il regime di esenzione sono:

  • gli stock options sono rivolti a singoli lavoratori o a singole categorie e non a tutti i lavoratori in generale;
  • dispongano esclusivamente l'assegnazione di azioni.

PRESTITI

Per i finanziamenti erogati dal datore di lavoro al dipendente a titolo oneroso, concorre alla determinazione della base imponibile il 50% della differenza tra l'ammontare degli interessi calcolati in base al tasso ufficiale di riferimento e quello praticato al dipendente.

Sono esclusi dal campo di applicazione:

  • i prestiti concessi anteriormente al 1° gennaio 1997 per i quali si applica il criterio del costo specifico;
  • i prestiti di durata inferiore a 12 mesi concessi a seguito di accordi aziendali a dipendenti in Cassa Integrazione o assunti con contratto di solidarietà, a dipendenti vittime dell'usura o risarciti dei danni derivanti dal rifiuto a richieste estorsive.

MENSA AZIENDALE E PRESTAZIONI SOSTITUTIVE

Nel caso di istituzione della mensa aziendale interna, cioè gestita dalla stessa azienda o data in gestione ad altra azienda, la somministrazione è totalmente esclusa dalla base imponibile.

La prestazione sostitutiva di mensa (buoni pasto) è esente da contribuzione fino ad € 5,29 per ogni giorno di lavoro. La somma che eccede risulta essere retribuzione imponibile senza alcuna possibilita di essere assorbita dalla franchigia di € 258,23 stabilita su base annua per i beni ceduti e i servizi prestati dal datore di lavoro.

INDUMENTI DA LAVORO

Il valore degli indumenti forniti gratuitamente dal datore di lavoro ai lavoratori non costituisce elemento della retribuzione così Nota INAIL 13 marzo 1978 n. 24.

SERVIZI DI TRASPORTO

Il servizio consiste nel mettere a disposizione dei dipendenti un servizio di un mezzo di trasporto aziendale. Se il trasporto è collettivo e, quindi, rivolto alla generalità dei lavoratori, il costo del servizio non costituisce retribuzione imponibile.

Qualora il datore disponga la corresponsione di un'indennità sostitutiva di trasporto la stessa risulterà imponibile.

La determinazione della retribuzione

La retribuzione da corrispondere al lavoratore deve essere proporzionata alla quantità e alla qualità del lavoro svolto e comunque deve essere sufficiente ad assicurare a sé e alla sua famiglia una esistenza libera e dignitosa.

Occorre pertanto individuare la forma e le modalità di determinazione della retribuzione.

Le forme più usuali sono:

  • a tempo o a cottimo;
  • in natura;
  • come partecipazione agli utili.

La retribuzione viene determinata dalla contrattazione collettiva o dal giudice.

Retribuzione a tempo: è la retribuzione che consiste nel rapportare il compenso alla durata della prestazione lavorativa. I termini di riferimento sono l'ora, la giornata, la settimana, il mese. Più raramente viene considerata la quindicina e l'anno. La più adottata è senza dubbio la retribuzione mensile;

Retribuzione a cottimo: è la retribuzione che prevede un compenso legato alla quantità di lavoro e non al tempo.

Retribuzione come partecipazione agli utili: è la retribuzione determinata in base agli utili netti dell'azienda. In considerazione del principio costituzionale di cui all'art. 36 Cost., il lavoratore totalmente retribuito con partecipazione agli utili non può vedere negata la retribuzione in caso di risultato negativo aziendale (Cass. 21 giugno 1983, n.4267).

La determinazione della retribuzione può addivenire dalla contrattazione collettiva o dal giudice.

La contrattazione collettiva è la fonte principale di determinazione della retribuzione soprattutto per quel che riguarda i minimi contrattuali. I contratti collettivi possono stabilire l'entità e la modalità di erogazione della retribuzione nei limiti della costituzione (proporzionalità e sufficienza della retribuzione) e della legge (vedesi la base di calcolo della indennità di contingenza).

Il giudice interviene nella determinazione della retribuzione quando manca un contratto collettivo applicabile.

Il lavoratore deve presentare apposita domanda al giudice con la quale chiede in via giudiziale che gli venga determinata la retribuzione; accogliendo la domanda, il giudice verifica se la retribuzione stabilita nel contratto individuale sia sufficiente e congrua con la qualità e la quantità di lavoro da prestare.

Principio di non discriminazione e di non riduzione della retribuzione

È vietata al datore di lavoro una condotta discriminatoria per ragioni politiche, di sesso, di religione, politiche, razziali e di lingua.

Il principio di parità di trattamento si applica a tutti i lavoratori e si estende dal momento di accesso all'occupazione all'intera fase di svolgimento del rapporto.

La deroga al principio di non discriminazione può avvenire qualora la natura dell'attività lavorativa o il contesto in cui viene svolta giustifichi la diversità di trattamento tra vari lavoratori.

Le controversie in materia di tutela del principio di non discriminazione sono regolate dal rito sommario di cognizione.

La retribuzione non può essere ridotta nel passaggio da una mansione ad un'altra. La legge stabilisce che il lavoratore può compiere mansioni equivalenti alle ultime effettivamente svolte senza che gli sia diminuita la retribuzione.

Calcolo della retribuzione

La retribuzione può essere calcolata in modo fisso mensile, riguarda i dirigenti, gli impiegati, gli intermedi ed i quadri, oppure può essere rapportata alle ore retribuite e riguarda in genere il salario degli operai dell'industria e dell'artigianato.

La retribuzione viene calcolata partendo dalla retribuzione lorda quale risultante dalle competenze fisse (elementi di base) e dalle competenze variabili (elementi complementari o accessori).

Vengono computate, quindi, a titolo esemplificativo, oltre alla paga base, i trattamenti per ferie e permessi, le festività, le indennità per lavoro notturno e per lavoro straordinario, ecc..

Una volta calcolata la retribuzione lorda alla stessa vengono sottratte le trattenute previdenziali e le ritenute fiscali e vengono sommate le forme assistenziali e previdenziali erogate dall'INPS quali l'indennità di malattia o di maternità e l'assegno per il nucleo familiare. In tal modo, viene calcolata la retribuzione netta da corrispondere al lavoratore.

Di seguito il fac simile di un cedolino paga con gli elementi della retrbuzione


Corresponsione della retribuzione

A far data dal 1° luglio 2018, i datori di lavoro o committenti non possono corrispondere la retribuzione per mezzo di denaro contante direttamente al lavoratore, qualunque sia la tipologia del rapporto di lavoro instaurato.

Il datore di lavoro è pertanto obbligato al tramite bonifico bancario o postale o comunque strumenti di pagamento elettronici.

Nota Bene: la firma della busta paga non costituisce prova dell'avvenuto pagamento della retribuzione. Per la tracciabilità del pagamento, l'avvenuto pagamento della retribuzione è attestato solo dalla copia del pagamento della retribuzione stessa, quindi copia del bonifico, fotocopia dell'assegno o comunque attestazione bancaria o postale.

Il comma 910 dell'art. 1 della Legge di Bilancio 2018 introduce delle modalità obbligatorie di legge di pagamento delle retribuzioni. Nello specifico il pagamento deve avvenire con uno dei seguenti mezzi:

a) bonifico sul conto identificato dal codice IBAN indicato dal lavoratore;

b) strumenti di pagamento elettronico;

c) pagamento in contanti presso lo sportello bancario o postale dove il datore di lavoro abbia aperto un conto corrente di tesoreria con mandato di pagamento;

d) emissione di un assegno consegnato direttamente al lavoratore o, in caso di suo comprovato impedimento, a un suo delegato.

A far data dal 1° luglio 2018 i datori di lavoro o i committenti corrispondono ai lavoratori la retribuzione, nonché ogni anticipo di essa, attraverso una banca o un ufficio postale con uno dei seguenti mezzi:

Bonifico

Conto identificato dal codice IBAN indicato dal lavoratore

Strumenti di pagamento elettronico

Pagamento in contanti presso lo sportello bancario o postale

In tal caso il datore di lavoro deve aver aperto un conto corrente di tesoreria con mandato di pagamento

Emissione di un assegno consegnato direttamente al lavoratore o, in caso di suo comprovato impedimento, a un suo delegato

L'impedimento s'intende comprovato quando il delegato a ricevere il pagamento è il coniuge, il convivente o un familiare, in linea retta o collaterale, del lavoratore, purché di età non inferiore a sedici anni

Contratti di lavoro con obbligo di pagamento della retribuzione con mezzi tracciabili (comma 911,912, art. 1, L. 27 dicembre 2017, n. 205)

  • contratto di lavoro a tempo indeterminato;
  • contratto di lavoro a tempo determinato o contratto a termine, anche part-time;
  • contratto di lavoro a tempo parziale o part-time;
  • contratto di apprendistato;
  • collaborazione coordinate e continuative o cococo;
  • lavoro intermittente o accessorio o a chiamata;
  • contratti di lavoro con soci di cooperative;
  • qualsiasi rapporto di lavoro subordinato.

Rapporti di lavoro esclusi dall'obbligo

  • rapporti di lavoro instaurati con le pubbliche amministrazioni di cui al comma 2 dell'art. 1 del D.Lgs. n. 165/2001;
  • rapporti di lavoro domestico;
  • tirocini, stage, borse di studi.

Sanzioni (comma 913, art. 1, L. n. 205/2017)

Sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 euro a 5.000 euro. La sanzione stessa può essere ridotta di un terzo, con pagamento entro 60 giorni dal verbale di contestazione.

L'Ispettorato Nazionale del Lavoro ha chiarito con la Nota n. 4538 del 22 maggio 2018 che la violazione della legge, quindi il pagamento degli stipendi in contante, anche solo per un acconto di modesta entità, comporta una sanzione non diffidabile (non sanabile).

Nota bene

Per rapporto di lavoro si intende ogni rapporto di lavoro subordinato, a prescindere dalla modalità di svolgimento della prestazione e dalla durata del rapporto; si intende altresì ogni rapporto di collaborazione originato da un rapporto di collaborazione coordinata e continuativa e dal contratto istaurato dalle cooperative (in qualsiasi forma) con i propri soci.

I datori di lavoro o committenti, dalla data sopra indicata, corrispondono ai lavoratori la retribuzione, nonché ogni anticipo di essa, attraverso i seguenti canali:

  • bonifico sul conto identificato dal codice IBAN indicato precedentemente dal lavoratore;
  • strumenti di pagamento elettronico;
  • pagamento in contanti presso lo sportello bancario o postale dove il datore di lavoro abbia, in precedenza, aperto un conto corrente di tesoreria dedicato con specifico mandato di pagamento.
  • emissione di un assegno consegnato direttamente al lavoratore o, in caso di suo comprovato impedimento, a un suo delegato.

Nota Bene: in caso di comprovato impedimento possono ricevere l'assegno i seguenti soggetti delegati:

  • il coniuge;
  • il convivente;
  • un familiare in linea retta o collaterale del lavoratore di età non inferiore ad anni 16.

Le disposizioni relative alla corresponsione della retribuzione non si applicano a:

  • rapporti di lavoro instaurati con le pubbliche amministrazioni;
  • rapporto di lavoro domestico (contratto collettivo per gli addetti a servizi familiari e domestici).

Sanzione

La sanzione per il datore di lavoro che viola gli obblighi sulla modalità di corresponsione è di natura amministrativa e consiste nel pagamento di una somma di denaro da euro 1.000 a euro 5.000.

Riferimenti

Giurisprudenza:

Per i recenti orientamenti sul tema, v.  Cass. Civ. sez. lav., 22 novembre 2023, n. 32418, con commento di V.M. Manzotti - G. Lavizzari,  La retribuzione del periodo di guardia notturna in regime di reperibilità;

Tribunale Grosseto, sez. lav. 10-maggio 2023, n. 120, con commento di B. Mandelli, La retribuzione feriale e la sua quantificazione in ambito nazionale e comunitario

  • Cass. sez. lav., 26 maggio 2000, n. 6928
  • Cass. sez. lav., 22 ottobre 1999, n. 11916
  • Cass. sez. lav., 24 maggio 1999, n. 5046
  • Cass. sez. lav., 30 marzo 1998, n. 3344
  • Cass. sez. lav., 13 marzo 1997, n. 2232

Normativi:

  • L. 27 dicembre 2017, n. 205
  • Art. 36 Cost.
  • Art. 2094 c.c.
  • Art. 2099 c.c.

Prassi:

  • INL, Nota prot. 22 maggio 2018, n. 4538
  • Agenzia delle Entrate, Circolare 19 gennaio 2007, n. 1/E
  • Agenzia delle Entrate, Risoluzione 10 marzo 2004, n. 34/E
  • Agenzia delle Entrate, Risoluzione 12 giugno 2002, n. 186/E

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