Il 1° maggio 2015 entra in vigore la Nuova Assicurazione sociale per l'impiego, con la funzione di garantire un'indennità mensile di disoccupazione ai lavoratori che abbiano perduto l'occupazione lavorativa in modo non volontario. Sostituisce l'ASpI (Legge Fornero) dalla quale mutua gran parte delle regole. Perché sia riconosciuto il diritto alla ASpI è necessario che sussistano alcune condizioni essenziali, soggettive (perdita involontaria dell'occupazione; permanere dello stato di disoccupazione per tutto il periodo in cui si beneficia della Assicurazione) e contributive (nei 4 anni precedenti l'inizio della disoccupazione il lavoratore disoccupato deve avere almeno 13 settimane di contributi versati; nei dodici mesi precedenti l'inizio della disoccupazione il lavoratore disoccupato deve avere lavorato per almeno 30 giornate effettive).
Inquadramento
Il 1° maggio 2015 entra in vigore la Nuova Assicurazione sociale per l'impiego, con la funzione di garantire una indennità mensile di disoccupazione ai lavoratori che abbiano perduto l'occupazione lavorativa in modo non volontario.
Sostituisce l'ASpI (Legge Fornero) dalla quale mutua gran parte delle regole.
Perché sia riconosciuto il diritto alla ASpI è necessario che sussistano alcune condizioni essenziali:
condizioni soggettive
perdita involontaria dell'occupazione;
permanere dello stato di disoccupazione per tutto il periodo in cui si beneficia della Assicurazione.
condizioni contributive
nei 4 anni precedenti l'inizio della disoccupazione il lavoratore disoccupato deve avere almeno 13 settimane di contributi versati;
nei dodici mesi precedenti l'inizio della disoccupazione il lavoratore disoccupato deve avere lavorato per almeno 30 giornate effettive.
Il lavoratore ha diritto alla Naspi:
quando perde involontariamente l'occupazione.
Il lavoratore ha diritto alla Naspi:
quando l'occupazione viene persa a seguito di risoluzione consensuale
(conciliazione presso la DTL originata da un
licenziamento per motivi oggettivi).
Il lavoratore ha diritto alla Naspi:
quando, nel corso del periodo in cui usufruisce del diritto, sussiste il perdurare dello stato di disoccupazione.
Il lavoratore ha diritto alla Naspi:
quando siano presenti almeno 30 giornate di lavoro effettivo negli ultimi dodici mesi e quando vi siano 13 settimane di contribuzione nei 4 anni precedenti l'avvenuta disoccupazione.
Il lavoratore deve trovarsi in uno stato di disoccupazione involontaria e quindi non ha applicazione in caso di dimissioni ad eccezione delle dimissioni per giusta causa (per esempio in caso di mancato pagamento della retribuzione). Quanto alla Risoluzione Consensuale del rapporto di Lavoro, il diritto alla Naspi spetta solo se questa è intervenuta nel rispetto delle procedure di cui alla L. n. 604 del 1966 (art. 7).
Sono interessati:
i lavoratori dipendenti;
i soci lavoratori di cooperative;
gli apprendisti;
il personale artistico, teatrale e cinematografico.
Sono invece esclusi i lavoratori agricoli sia a tempo determinato che indeterminato per i quali si applica la disciplina speciale ex art. 7, comma 1, D.L. n. 86/88 convertito in L. n. 160/88, l'art. 25 L. 457/72; l'art. 7 L. 37/77, l'art. 1 L. 247/2007. Sono altresì esclusi i lavoratori dipendenti a tempo indeterminato delle pubbliche amministrazioni.
Destinatari della Naspi
Lavoratori con rapporto di lavoro subordinato che abbiano perduto involontariamente l'occupazione.
i lavoratori dipendenti,
i soci lavoratori di cooperative,
gli apprendisti,
personale artistico, teatrale e cinematografico.
Requisiti
Stato di disoccupazione involontario. Sono compresi i lavoratori perdono l'occupazione a seguito di dimissioni per giusta causa intimati per motivi disciplinari.
Per ottenere il beneficio il destinatario deve:
aver maturato 13 settimane di contribuzione nei 4 anni precedenti l'inizio del periodo di disoccupazione;
aver svolto 30 giornate di lavoro effettivo a prescindere dal minimale contributivo, nei 12 mesi che precedono l'inizio del periodo di disoccupazione.
La durata e la domanda
La nuova assicurazione sociale per l'impiego sostituisce l'indennità di disoccupazione ed è una prestazione previdenziale che verrà erogata mensilmente. La durata massima consentita è pari alla metà delle settimane di contribuzione degli ultimi 4 anni. Ai fini del calcolo occorre sottolineare che non vanno computate le settimane contributive che sono state oggetto di calcolo per l'erogazione della prestazione di disoccupazione.
Durata
La Naspi è corrisposta mensilmente per un numero di settimane pari alla metà delle settimane di contribuzione versate negli ultimi 4 anni.
La durata massima dell'erogazione del sussidio è pari a mesi 24
La domanda Per fruire del trattamento è necessario che l'interessato presenti apposita domanda all'INPS entro il termine, a pena di decadenza, di 68 giorni dalla data in cui si verifica l'evento che pone il lavoratore in stato di disoccupazione. L'indennità spetta a decorrere dall'ottavo giorno successivo alla data di cessazione dell'ultimo rapporto di lavoro o dal giorno successivo a quello in cui sia stata presentata la domanda. Il lavoratore deve rilasciare al Centro per l'impiego, tramite il sistema banca dati ammortizzatori sociali dell'INPS:
l'attestazione della precedente attività lavorativa svolta;
l'immediata disponibilità allo svolgimento di attività lavorativa.
In tal senso l'erogazione della prestazione è condizionata alla regolare partecipazione alle iniziative volte alla attivazione del lavoro e alla riqualificazione professionale del lavoratore, nonché alla ricerca attiva di una occupazione o un reinserimento nel tessuto produttivo.
Come presentare la domanda
L'interessato deve:
compilare la domanda ed inviarla online ( è necessario disporre del "pin dispositivo" fornito dall'INPS).
Percorso: Home>servizi online>Elenco di tutti i servizi>Servizi per il cittadino>Invio domande prestazioni a sostegno del reddito>Naspi
inviare telematicamente la domanda a mezzo intermediario autorizzato o Patronato
ll calcolo dell'indennità
Il calcolo dell'indennità è effettuato sulla base della retribuzione imponibile (media) degli ultimi 4 anni divisa per il numero di settimane di contribuzione e moltiplicata per il coefficiente 4,33 dato dalla media delle settimane al mese (52/12). Note le retribuzioni contributive relative ai quattro anni precedenti e dunque la retribuzione totale del quadriennio, si procede al calcolo della retribuzione media settimanale, dividendo la retribuzione totale per il numero di settimane contributive maturate (che corrispondono generalmente al totale delle settimane in cui è avvenuta la prestazione lavorativa). Moltiplicando l'importo settimanale per il numero medio delle settimane in un mese (52/12=4,33) si ottiene la retribuzione media mensile su cui si basa il calcolo dell'ASpI.
Se la retribuzione mensile non supera l'importo annualmente rivalutabile, € 1195,00: la NASPI è pari al 75% della retribuzione media mensile (€ 1.195,00).
Se la retribuzione base supera € 1195,00 la NASPI sarà data dalla somma: (1195,00 x 75%) + (parte eccedente x 25%) (massimale erogabile € 1.300,00).
Per calcolare la Naspi
Il calcolo va effettuato considerando l'imponibile degli ultimi 48 mesi dividendolo per le settimane dei contributi maturate. Il risultato viene moltiplicato per il coefficiente "4,33".
Se il risultato non supera € 1.195,00 l'indennità mensile è pari al 75% di € 1.195,00
Se il risultato supera € 1.195,00 l'indennità mensile è pari a 75% di € 1.195,00 più il 25% dell'importo determinato dalla differenza della retribuzione ottenuta e 1.195,00
Nota Bene: l'importo dell'indennità non potrà mai superare l'importo di € 1.300,00
Nota Bene: a partire dal 91° giorno di corresponsione, la NASpI si riduce progressivamente del 3% per ogni mese.
Esempio: retribuzione media 1400,00 calcolo della NASPI: (1195,00 x 75%)+ [(1400,00-1195,00) x 25%] = 896,25 + 205,00 x 25% = 947,50 L'importo della NASPI non può comunque mai superare l'importo di € 1.300,00 rivalutabili in base all'indice ISTAT. Dopo 4 mesi di percepimento il trattamento iniziale della NASpI si riduce del 3% al mese a decorrere dal 1° giorno del 4* mese.
Esempio calcolo:
Calcolo della retribuzione media settimanale
Retribuzione imponibile riferita ai 4 anni precedenti diviso il numero settimane retributive maturate
Retribuzione imponibile 4 anni precedenti
€ 80.000
Numero settimane retribuite nel periodo
208
Determinazione retribuzione media settimanale
80.000 / 208 = 384,62
Determinazione retribuzione mensile:
retr.media settimanale x numero medio settimanale (52/12)= 4,33
384,62 x 4,33 = 1665,40
Massimale 2015
1195,00
Indennità mensile NASPI
(1195,00 x 75%)+ [(1665,40-1195,00) x 25%] = 896,25 +( 470,40 x 25%) = 896,25+117,60=
€ 1.013,85
Il contributo delle imprese al finanziamento della Naspi
Le imprese contribuiscono al finanziamento della Naspi con un contributo pari all'1,3% per i lavoratori a tempo indeterminato e con una aliquota addizionale del 1,4% per i lavoratori a tempo determinato. Quanto a quest'ultima aliquota, essa non va applicata se il contratto a tempo determinato è a carattere stagionale o stipulato per sostituire lavoratori che hanno diritto a mantenere il posto di lavoro.
Finanziamento della Naspi
L' assicurazione NASPI è caratterizzata da un finanziamento determinato da un contributo ordinario e da maggiorazioni contributive.
– Contributo ordinario in misura piena (1,31% + 0,30%): dovuto per gli apprendisti, compresi quelli per cui opera lo sgravio contributivo introdotto dalla L. n. 183/2011 e gli apprendisti mantenuti in servizio al termine del periodo di formazione ex art. 7, c. 9 del D. lgs. n. 167/2011. Per i rapporti di apprendistato instaurati con lavoratori iscritti nelle liste di mobilità, invece, il contributo a carico del datore di lavoro rimane fissato in misura pari al 10%, per la durata di 18 mesi dalla data di assunzione.
– Per i dipendenti somministrati, il contributo ordinario NASPI è determinato in misura pari a 1,31%
Con riferimento al contributo addizionale (1,40%) - introdotto dall'art. 2, comma 28, L. n. 92/2012 in relazione ai rapporti di lavoro subordinato a tempo determinato potranno operare le riduzioni contributive previste per tutte le tipologie di assunzioni a tempo determinato agevolate (contratti di inserimento ex D.Lgs. n. 276/2003, stipulati entro il 31 dicembre 2012; assunzioni di over 50 disoccupati da oltre dodici mesi o di donne, introdotte dall'art. 4, commi 8 e 11 della legge 92/2012).
Il contributo non è dovuto nelle ipotesi di assunzione a tempo determinato, ex art. 8, comma 2, L. n. 223/1991, di lavoratori in mobilità
Contributo dovuto nei casi di interruzione di rapporti di lavoro a tempo indeterminato
In caso di interruzione involontario del rapporto di lavoro a tempo indeterminato è dovuta, a carico del datore di lavoro, una somma pari al 41 per cento del massimale mensile di NASPI per ogni dodici mesi di anzianità aziendale negli ultimi tre anni.
Sono escluse dall'obbligo di contribuzione le situazioni in cui il rapporto di lavoro sia cessato a seguito di:
dimissioni (ad eccezione di quelle per giusta causa o intervenute durante il periodo tutelato di maternità);
risoluzioni consensuali, ad eccezione di quelle derivanti da procedura di conciliazione presso la D.T.L. (vedi oltre), nonché da trasferimento del dipendente ad altra sede della stessa azienda distante più di 50 km dalla residenza del lavoratore e\o mediamente raggiungibile in 80 minuti o più con i mezzi pubblici;
decesso del lavoratore.
La misura del contributo da versare dal datore di lavoro è pari al 41 % del massimale mensile.
L'art. 2, comma 33, della più volte richiamata L. n. 92/2012, dispone l'esclusione dal versamento del predetto contributo, fino al 31 dicembre 2016, dei datori di lavoro tenuti al versamento del contributo d'ingresso nelle procedure di mobilità ex art. 5, comma 4, L. n. 223/91
Il contributo non è altresì dovuto nei seguenti casi:
licenziamenti effettuati in conseguenza di cambi di appalto, ai quali siano succedute assunzioni presso altri datori di lavoro, in applicazione di clausole sociali che garantiscano la continuità occupazionale prevista dai CCNL;
interruzione di rapporti di lavoro a tempo indeterminato, nel settore delle costruzioni edili, per completamento delle attività e chiusura del cantiere.
Restano escluse dal contributo in questione le cessazioni intervenute a seguito di accordi sindacali nell'ambito di procedure ex artt. 4 e 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223, ovvero di processi di riduzione di personale dirigente conclusi con accordo firmato da associazione sindacale stipulante il contratto collettivo di lavoro della categoria. Questa esenzione opera con esclusivo riferimento a situazioni che rientrano nel quadro dei provvedimenti di “tutela dei lavoratori anziani” di cui all'art. 4 della L. n. 92/2012.
Modalità operative - L'obbligo contributivo viene assolto entro e non oltre il termine di versamento della denuncia successiva a quella del mese in cui si verifica la risoluzione del rapporto di lavoro
Flusso UniEmens
Causale a Debito = “M400”
Importo a Debito = l'importo da pagare
La liquidazione anticipata della Naspi - autoimprenditorialità
Il titolare dell'indennità, al fine di poter intraprendere un'altra attività in forma autonoma o imprenditoriale, può chiedere la liquidazione anticipata della Naspi non ancora erogata, nei limiti delle risorse stanziate in un'unica soluzione.
In tale disposizione sono contemplati i lavoratori beneficiari della nuova indennità che vorranno intraprendere:
un'attività di lavoro autonomo o sviluppare a tempo pieno un'attività autonoma già iniziata durante il rapporto di lavoro dipendente la cui cessazione ha dato luogo alla prestazione Naspi;
un'attività di impresa individuale;
una cooperativa mediante sottoscrizione del capitale sociale (conforme alle norme vigenti in materia).
Chi vuol fruire della suddetta anticipazione deve inoltrare all'INPS specifica domanda entro la fine del periodo di fruizione della prestazione NASPI e, comunque, entro 30 giorni dalla data di inizio dell'attività autonoma o dell'associazione in cooperativa.
Nota Bene: L'incentivo dell'erogazione anticipata dell'indennità di disoccupazione NASpI spetta anche per l'avvio di attività professionale di liberi professionisti anche iscritti in specifiche casse. Il beneficio può essere altresì richiesto anche per l'ingresso in società di persone o per la costituzione di società unipersonale.
Lavoratore che trova una nuova occupazione:
Lavoratore che instaura un rapporto di lavoro subordinato con reddito annuale superiore al reddito minimo escluso da imposizione fiscale
Il lavoratore decade dal diritto alla prestazione se il rapporto di lavoro instaurato è di durata superiore a 6 mesi e la prestazione viene sospesa d'ufficio
Lavoratore che instaura un rapporto di lavoro subordinato con reddito annuale inferiore al reddito minimo escluso da imposizione fiscale
Il lavoratore mantiene il diritto alla prestazione. Condizione:
comunicazione all'INPS entro 30 giorni dall'inizio dell'attività del reddito previsionale annuo a cura del lavoratore
il datore di lavoro (o l'utilizzatore in caso di somministrazione del lavoro) sia soggetto diverso dal datore di lavoro che ha cessato il rapporto di lavoro, anche in posizioni collegate, di controllo o con assetti proprietari coincidenti
Lavoratore che ha instaurato due rapporti di lavoro part-time, nel caso che cessi uno dei due rapporti e il reddito annuo diviene inferiore al reddito minimo escluso da imposizione fiscale
Il lavoratore ha diritto a percepire la NASPI ridotta di un importo pari all'80% del reddito previsto rapportato nel periodo che intercorre tra la data di inizio attività e la data in cui termina il periodo di godimento dell'indennità (se antecedente, la fine dell'anno)
Condizione:
comunicazione all'INPS entro 30 giorni dall'inizio dell'attività del reddito previsionale annuo a cura del lavoratore
Lavoratore che intraprende una attività di lavoro autonomo o di impresa individuale da cui derivi un reddito inferiore al limite utile ai fini della conservazione dello stato di disoccupazione
Il lavoratore ha diritto a percepire la NASPI ridotta di un importo pari all'80% del reddito previsto rapportato nel periodo che intercorre tra la data di inizio attività e la data in cui termina il periodo di godimento dell'indennità (se antecedente, la fine dell'anno)
Condizione:
comunicazione all'INPS entro 30 giorni dall'inizio dell'attività del reddito previsionale annuo a cura del lavoratore.
N.B. la riduzione sarà comunque ricalcolata d'ufficio dopo la presentazione della dichiarazione dei redditi. In mancanza (perché esentato alla presentazione della dichiarazione dei redditi) il lavoratore autonomo dovrà autocertificare il reddito ricavato. Qualora non ottemperasse alla autocertificazione dovrà restituire la NASpI percepita dall'inizio dell'attività autonoma e/o imprenditoriale.
Il lavoratore decade dal diritto a percepire l'indennità Naspi
a) se perde lo stato di disoccupazione,
b) se inizia una attività di lavoro subordinato da cui derivi un reddito inferiore al limite utile ai fini della conservazione dello stato di disoccupazione, ma non effettua la dovuta comunicazione all'INPS,
c) se inizia una attività di lavoro subordinato da cui derivi un reddito inferiore al limite utile ai fini della conservazione dello stato di disoccupazione, ma non effettua la dovuta comunicazione all'INPS,
d) se raggiunge i requisiti per il pensionamento di vecchiaia,
e) se raggiunge i requisiti per il pensionamento anticipato,
f) se ha diritto all'assegno ordinario di invalidità ed opti per questo in alternativa alla NASPI,
g) violi le regole relative alle iniziative lavorative o comunque rifiuti di essere avviato ad una nuova iniziativa lavorativa o ad un percorso di riqualificazione lavorativo.
I vantaggi per gli imprenditori che inseriscono i percettori della Naspi
Tutti i datori di lavoro privati che assumono a tempo indeterminato e "full time" i soggetti fruitori della Naspi godono di un beneficio economico pari al 20% dell'indennità mensile spettante al lavoratore per il periodo non goduto della indennità.
Accredito dei contributi figurativi
Vengono accreditati i contributi figurativi in rapporto alla retribuzione imponibile previdenziale degli ultimi quattro anni compresi gli elementi continuativi e le mensilità aggiuntive, con un limite di retribuzione pari a 1,4 volte l'importo massimo mensile della prestazione Naspi.
Le suddette retribuzioni non determinano la retribuzione pensionabile se di importo inferiore alla retribuzione media pensionabile ottenuta non computando le medesime retribuzioni.
Qualora sia prodotto, contemporaneamente alla Naspi, reddito di lavoratore autonomo o subordinato la contribuzione IVS e quella relativa al lavoro autonomo non dà luogo ad accrediti contributivi e verrà riversata alla “Gestione Prestazioni Temporanee”.
La Naspi in pillole
Requisiti
Stato di disoccupazione involontario. Sono compresi i lavoratori perdono l'occupazione a seguito di dimissioni per giusta causa intimati per motivi disciplinari.
Per ottenere il beneficio il destinatario deve:
aver maturato 13 settimane di contribuzione nei 4 anni precedenti l'inizio del periodo di disoccupazione;
aver svolto 30 giornate di lavoro effettivo a prescindere dal minimale contributivo, nei 12 mesi che precedono l'inizio del periodo di disoccupazione.
Destinatari della Naspi
Lavoratori con rapporto di lavoro subordinato che abbiano perduto involontariamente l'occupazione.
i lavoratori dipendenti,
i soci lavoratori di cooperative,
gli apprendisti,
personale artistico, teatrale e cinematografico.
Durata
La Naspi è corrisposta mensilmente per un numero di settimane pari alla metà delle settimane di contribuzione versate negli ultimi 4 anni.
La durata massima dell'erogazione del sussidio è pari a mesi 24
Come presentare la domanda
L'interessato deve:
compilare la domanda ed inviarla online ( è necessario disporre del "pin dispositivo" fornito dall'INPS).
Percorso: Home>servizi online>Elenco di tutti i servizi>Servizi per il cittadino>Invio domande prestazioni a sostegno del reddito>Naspi
inviare telematicamente la domanda a mezzo intermediario autorizzato o Patronato
Come si calcola
Il calcolo va effettuato considerando l'imponibile degli ultimi 48 mesi dividendolo per le settimane dei contributi maturate. Il risultato viene moltiplicato per il coefficiente "4,33".
Se il risultato non supera € 1.195,00 l'indennità mensile è pari al 75% di € 1.195,00
Se il risultato supera € 1.195,00 l'indennità mensile è pari a 75% di € 1.195,00 più il 25% dell'importo determinato dalla differenza della retribuzione ottenuta e 1.195,00
Nota Bene: l'importo dell'indennità non potrà mai superare l'importo di € 1.300,00
Nota Bene: a partire dal 91° giorno di corresponsione, la NASpI si riduce progressivamente del 3% per ogni mese.
Autoimprenditorialità
Il titolare dell'indennità, al fine di poter intraprendere un'altra attività in forma autonoma o imprenditoriale, può chiedere la liquidazione anticipata della NASPI non ancora erogata, nei limiti delle risorse stanziate in un'unica soluzione.
In tale disposizione sono contemplati i lavoratori beneficiari della nuova indennità che vorranno intraprendere:
un'attività di lavoro autonomo o sviluppare a tempo pieno un'attività autonoma già iniziata durante il rapporto di lavoro dipendente la cui cessazione ha dato luogo alla prestazione NASPI;
un'attività di impresa individuale;
una cooperativa mediante sottoscrizione del capitale sociale (conforme alle norme vigenti in materia);
Chi vuol fruire della suddetta anticipazione deve inoltrare all'INPS specifica domanda entro la fine del periodo di fruizione della prestazione NASPI e, comunque, entro 30 giorni dalla data di inizio dell'attività autonoma o dell'associazione in cooperativa.
I vantaggi per gli imprenditori che inseriscono i percettori della Naspi
Tutti i datori di lavoro privati che assumono a tempo indeterminato e "full time" i soggetti fruitori della Naspi godono di un beneficio economico pari al 20% dell'indennità mensile spettante al lavoratore per il periodo non goduto della indennità.
Lavoratori stagionali
Il D.Lgs. n. 185/2016 sancisce che, per il 2016, i lavoratori che rientrano nei settori stagionale, turistico e termale, potranno fruire della Naspi un mese in più di rispetto alle attuali disposizioni.
La durata dell'erogazione del sussidio è pari alla metà delle settimane lavorate negli ultimi 4 anni, con esclusione dei periodi già utilizzati per la “vecchia” indennità di disoccupazione.
Pertanto, i lavoratori che hanno usufruito degli ammortizzatori sociali per disoccupati (generalmente i lavoratori stagionali), potranno usufruire della Naspi per una durata pari alla metà delle settimane lavorate tra la fine del 2015 e tutto l'anno 2016.
Nel caso in cui i lavoratori non superino i 4 mesi di disoccupazione, potranno beneficiare dell'estensione di un mese della durata. Quindi viene prorogata di un mese la durata del beneficio che viene estesa ad un massimo di 4 mesi se la durata della Naspi risulti inferiore alla durata ottenuta disapplicando il secondo periodo del comma 1 dell'art. 5, D.Lgs. n. 22 del 4 marzo 2015, a condizione che la differenza delle durate, con questo calcolo, non sia inferiore alle 12 settimane.
Riferimenti
Giurisprudenza
Per i recenti orientamenti sul tema, v. Cass. sez. lav., 09 gennaio 2024, n. 846; Appello Firenze, sez. lav., 2 ottobre 2023, n. 258, con commento di P. Patrizio, NASPI: spetta al lavoratore costretto a dimettersi a causa di un legittimo ma rilevante mutamento della sede di lavoro, senza ulteriori oneri probatori
Normativa
D.Lgs. 24 settembre 2016, n. 185
D.Lgs. 4 marzo 2015, n. 22
Legge 10 dicembre 2014, n. 183
Ministero del Lavoro, Decreto 25 gennaio 2013
Legge 24 dicembre 2012, n. 228, comma 250
Legge 28 giugno 2012, n. 92
Legge 15 luglio 1966, n. 604
Prassi
INPS, Circolare 30 luglio 2015, n. 142
INPS, Circolare 12 maggio 2015, n. 94
Fondazione Studi Consulenti del Lavoro, Circolare 23 aprile 2015, n. 9