Retribuzione minimaFonte: Cod. Civ. Articolo 2094
06 Marzo 2024
Inquadramento
Con il termine retribuzione viene indicato il corrispettivo per l'effettiva prestazione fornita dal lavoratore subordinato, corrisposta dal datore di lavoro secondo il principio di “corrispettività” in pendenza del rapporto di lavoro, come stabilito dal codice civile all'articolo 2094. Dal lato contributivo il nuovo articolo 12 della Legge n. 153/69 rinvia all'art. 51 T.U.I.R. che definisce redditi di lavoro dipendente quelli che derivano da rapporti aventi ad oggetto prestazione di lavoro con qualsiasi qualifica, alle dipendenze e sotto la direzione di altri. I requisiti della retribuzione si possono così riassumere: - determinabilità; Stando a quanto disposto dall'articolo 2099 del codice civile il lavoro subordinato si presume sempre a titolo oneroso, restando comunque possibile provare che la prestazione sia stata effettuata a titolo gratuito. Si fa presente che la retribuzione imponibile su cui calcolare il premio assicurativo si distingue in: - retribuzione effettiva;
- retribuzione convenzionale;
- retribuzione di ragguaglio. Retribuzione effettiva
La retribuzione per la generalità dei lavoratori, costituita dall'ammontare del reddito di lavoro dipendente di cui al combinato disposto degli articoli 51 T.U.I.R. e 29 D.P.R. 1124/65, deve essere uguagliata agli importi giornalieri non inferiori a quelli stabiliti dalla legge, in tutti i casi in cui risulti ad essi inferiore. La retribuzione si caratterizza per alcune caratteristiche sotto schematizzate:
La retribuzione viene definita omnicomprensiva intendendosi con questo il principio mediante il quale qualsivoglia compenso corrisposto al lavoratore per specifiche attività (lavoro notturno, straordinario, etc.) deve essere preso in considerazione anche nel calcolo di altri elementi retributivi quali a titolo esemplificativo indennità di malattia, sostitutiva per ferie, etc… Stando a quanto affermato dalla Cassazione con la sentenza n. 1969 del 1984 e con la sentenza n. 1226 del 2004, qualunque elemento retributivo rientrante nella retribuzione corrente non devono far parte di altre mensilità o indennità, salvo che esista un accordo espressamente diverso. Secondo quanto disposto dal Codice Civile la retribuzione deve essere determinata dai Contratti Collettivi o da accordi tra le parti ed in mancanza di entrambi gli elementi dal giudice. Quindi nella determinazione dell'ammontare le parti sono tenute a rispettare:
Per quanto riguarda la struttura della retribuzione si evidenzia che la medesima è composta da diversi elementi sia di carattere fisso sia direttamente collegati alla prestazione del lavoratore nonché altri corrisposti anche durante le assenze. La retribuzione in denaro può anche essere sostituita da quella con beni, prodotti o servizi nella cosiddetta “retribuzione in natura”.
Con il concetto di retribuzione differita si indicano quei compensi che, invece di essere corrisposti unitamente alla retribuzione, vengono erogati a scadenze prefissate durante l'anno come a titolo esemplificativo, la tredicesima, quattordicesima, premio di produzione, ecc… La tredicesima mensilità è prevista da tutti i CCNL e viene pagata nel mese di dicembre ed è pari ad una mensilità o a 173 ore, mentre la quattordicesima viene erogata in prossimità delle ferie estive sulla base di criteri fissati dalla contrattazione a base di riferimento e corrisponde generalmente ad una mensilità Con riferimento alle forme di retribuzione si ricordano le seguenti forme come disciplinato dal codice civile:
La retribuzione inoltre può essere Mensilizzata o Oraria. In relazione al momento in cui è maturato il diritto alla corresponsione e relativamente al fine fiscale o contributivo la retribuzione può essere:
Mentre relativamente alla tipologia la possiamo definire:
Minimale di retribuzione giornaliera
Di seguito si forniscono alcuni chiarimenti volti a determinare nuovi limiti minimi di retribuzione imponibile giornaliera per il calcolo dei premi assicurativi. Per l'anno 2018 la variazione percentuale calcolata dall'Istat è stata pari all'1,1%; ne consegue che per l'anno 2019, il limite minimo di retribuzione giornaliera per la generalità dei lavori dipendenti è uguale a € 48,74, pari al 9,5% dell'importo del trattamento minimo mensile di pensione a carico del Fondo pensioni lavoratori dipendenti in vigore al 1° gennaio 2019 di € 513,01 mensili. Tale importo corrisponde al minimale giornaliero da raffrontare con i limiti minimi rivalutati indicati, per ciascun settore, qualifica e categoria nelle tabelle A, B e C dell'allegato 1 della Circ. INAIL 9 maggio 2019 n. 11. I fattori che partecipano alla determinazione del premio assicurativo ordinario sono: In linea generale, i contributi previdenziali e assistenziali non sono calcolabili su una base imponibile giornaliera minore rispetto al limite legale; inoltre, vanno rispettate le disposizioni vigenti in materia. Per i datori di lavoro tenuti alla denuncia Uniemens, per ogni settore esistono i valori minimi di retribuzione giornaliera, che devono essere rivalutati ogni anno basandosi sull'aumento dell'indice medio del costo della vita. Retribuzioni convenzionali
L' “imponibile convenzionale” è , per alcune categorie di lavoratori, l'imponibile effettivo ed è stabilito con decreti ministeriali ovvero con legge. Le retribuzioni convenzionali vengono adeguate in base all'indice ISTAT a decorrere dal secondo anno successivo a quello della loro entrata in vigore, l'importo ottenuto deve essere raffrontato con il relativo limite minimo di retribuzione giornaliera e poi uguagliato a quest'ultimo se inferiore. Tale adeguamento ha effetto per le retribuzioni convenzionali che non sono da correlare alla variazione delle rendite.
Minimale giornaliero
Anche per i lavoratori a domicilio il limite minimo di retribuzione giornaliera cambia con l'aumento dell'indice medio del costo della vita, pari ad € 27,07. Questo limite però deve essere adeguato, fino a € 48,74. Retribuzioni di ragguaglio
La retribuzione di ragguaglio è pari al minimale di rendita. Detta retribuzione si assume solo in via residuale, ovvero in mancanza di retribuzione convenzionale e di retribuzione effettiva. Al riguardo, si applica il criterio della retribuzione convenzionale annuale divisibile in 300 giorni lavorativi.
Dal 1° luglio 2018, l'imponibile giornaliero (€ 16.373,70 : 300) e mensile (x 25) corrisponde ai seguenti importi:
Riferimenti di Giurisprudenza: Per i recenti orientamenti sul tema, v. Cass. Civ. sez. lav., 10 ottobre 2023, n. 28320, con commento di B. Mandelli, Salario minimo: il giudice disapplica il CCNL se non rispettati i requisiti costituzionali di sufficienza e proporzionalità della retribuzione Cass. Civ. sez. lav., 6 dicembre 2022, n. 35796, con commento di G. Fiaccavento, Retribuzione minima del socio lavoratore: parametro legale e ripartizione dell'onere della prova; Trib. Catania, sez. lav., 21 luglio 2023, con commento di G. Ficcavento, La paga oraria del CCNL Vigilanza privata non è conforme ai parametri dell’art. 36 Cost. non assicurando al lavoratore un’esistenza libera e dignitosa |