Retribuzione minima

Gianluca Natalucci
06 Marzo 2024

Con il termine retribuzione viene indicato il corrispettivo per l'effettiva prestazione fornita dal lavoratore subordinato, corrisposta dal datore di lavoro secondo il principio di “corrispettività” in pendenza del rapporto di lavoro (art. 2094 c.c.).Per principio costituzionale (art. 36 Cost.), il lavoratore ha diritto ad un compenso proporzionato alla quantità e qualità del lavoro prestato ed in ogni caso sufficiente ad assicurare a sé ed alla propria famiglia un'esistenza libera e dignitosa.

Inquadramento

Con il termine retribuzione viene indicato il corrispettivo per l'effettiva prestazione fornita dal lavoratore subordinato, corrisposta dal datore di lavoro secondo il principio di “corrispettività” in pendenza del rapporto di lavoro, come stabilito dal codice civile all'articolo 2094.
Per principio Costituzionale (articolo 36) il lavoratore ha diritto ad un compenso proporzionato alla quantità e qualità del lavoro prestato ed in ogni caso sufficiente ad assicurare a sé ed alla propria famiglia un'esistenza libera e dignitosa.
In linea generale la retribuzione può essere concordata liberamente tra le parti sempre nel rispetto di un limite minimo (principio Costituzionale di “retribuzione sufficiente” che la dottrina individua nei valori di paga base fissati dai contratti collettivi nazionali (Cass. 3 dicembre 1988 n. 6565).

Dal lato contributivo il nuovo articolo 12 della Legge n. 153/69 rinvia all'art. 51 T.U.I.R. che definisce redditi di lavoro dipendente quelli che derivano da rapporti aventi ad oggetto prestazione di lavoro con qualsiasi qualifica, alle dipendenze e sotto la direzione di altri.

I requisiti della retribuzione si possono così riassumere:
- obbligatorietà;
- corrispettività;

- determinabilità;
- periodicità;
- equità e sufficienza.

Stando a quanto disposto dall'articolo 2099 del codice civile il lavoro subordinato si presume sempre a titolo oneroso, restando comunque possibile provare che la prestazione sia stata effettuata a titolo gratuito.

Si fa presente che la retribuzione imponibile su cui calcolare il premio assicurativo si distingue in:

- retribuzione effettiva;

- retribuzione convenzionale;

- retribuzione di ragguaglio.

Retribuzione effettiva

La retribuzione per la generalità dei lavoratori, costituita dall'ammontare del reddito di lavoro dipendente di cui al combinato disposto degli articoli 51 T.U.I.R. e 29 D.P.R. 1124/65, deve essere uguagliata agli importi giornalieri non inferiori a quelli stabiliti dalla legge, in tutti i casi in cui risulti ad essi inferiore.
In particolare, la retribuzione imponibile da assumere ai fini del calcolo del premio assicurativo deve tener conto sia delle retribuzioni minime stabilite da leggi e contratti - minimale contrattuale sia dei limiti di retribuzione giornaliera stabiliti dalla legge, annualmente indicizzati in base al costo della vita - minimale di retribuzione giornaliera.
Se la retribuzione effettiva è inferiore ai limiti minimi di retribuzione giornaliera e al limite minimo contrattuale, la stessa deve essere adeguata all'importo più elevato tra i due. Quindi il criterio per determinare la base imponibile minima effettiva è quello di scegliere l'importo più elevato tra quello contrattuale e quello del limite minimo di retribuzione giornaliera.
La retribuzione da assumere come base di calcolo del premio non può essere inferiore all'importo stabilito da leggi, regolamenti e contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative su base nazionale, ovvero da accordi collettivi o contratti individuali, qualora ne derivi una retribuzione di importo superiore a quello del contratto collettivo.

La retribuzione si caratterizza per alcune caratteristiche sotto schematizzate:

Obbligo/Obbligatorietà

Il rapporto di lavoro implica la corresponsione di una retribuzione, fatta salva la possibilità che sia a titolo gratuito

Determinazione/Determinabilità

Anche se la retribuzione non è determinata ciò non implica che il contratto sia nullo per mancanza dell'oggetto. Infatti la retribuzione può essere determinata in base ai CCNL o dal giudice.

Periodicità

Tale elemento viene di solito stabilito dai CCNL anche se parti possono derogare.

Sufficienza e Equità

Se la retribuzione stabilita è inferiore a quanto stabilito dalla Legge o dai CCNL viene considerata illegittima e rideterminata dal giudice in base ad altri parametri. Se questo principio viene disatteso ogni accordo è nullo. Come ricordato dalla Cassazione con la sentenza 4895 del 1982 nel giudizio diventa essenziale il fatto che il lavoratore presti o meno la propria attività contemporaneamente per un altro datore di lavoro

La retribuzione viene definita omnicomprensiva intendendosi con questo il principio mediante il quale qualsivoglia compenso corrisposto al lavoratore per specifiche attività (lavoro notturno, straordinario, etc.) deve essere preso in considerazione anche nel calcolo di altri elementi retributivi quali a titolo esemplificativo indennità di malattia, sostitutiva per ferie, etc…

Stando a quanto affermato dalla Cassazione con la sentenza n. 1969 del 1984 e con la sentenza n. 1226 del 2004, qualunque elemento retributivo rientrante nella retribuzione corrente non devono far parte di altre mensilità o indennità, salvo che esista un accordo espressamente diverso.

Secondo quanto disposto dal Codice Civile la retribuzione deve essere determinata dai Contratti Collettivi o da accordi tra le parti ed in mancanza di entrambi gli elementi dal giudice.

Quindi nella determinazione dell'ammontare le parti sono tenute a rispettare:

  • dal contratto collettivo nazionale se applicabile e secondo la Cassazione con sentenza 21274/2010, utilizzabile anche se il datore di lavoro non risulta iscritto all'organizzazione stipulante;
  • dal principio Costituzionale della retribuzione equa e sufficiente in qualunque caso, sia possibile o meno applicare il CCNL (Cassazione n. 12490 del 23 novembre 1992);
  • dal principio di non discriminazione tra sessi;
  • dal disposto dell'irriducibilità della retribuzione.

Per quanto riguarda la struttura della retribuzione si evidenzia che la medesima è composta da diversi elementi sia di carattere fisso sia direttamente collegati alla prestazione del lavoratore nonché altri corrisposti anche durante le assenze. La retribuzione in denaro può anche essere sostituita da quella con beni, prodotti o servizi nella cosiddetta “retribuzione in natura”.

Compensi fissi

Minimo contrattuale o paga base

Viene stabilita dal CCNL con riferimento alla categoria contrattuale

Indennità di contingenza

Tale elemento costituiva un meccanismo di adeguamento automatico della retribuzione alla crescita dell'inflazione. Il valore attualmente presente è quello congelato al 31.7.1991 e quindi in fase di rinnovo viene conglobato nella paga base.

Scatti di anzianità o automatismi retributivi

I CCNL stabiliscono che al lavoratore spettino degli aumenti periodici, generalmente biennali, calcolati con cifra fissa od in percentuale.

EDR

Pari ad euro 10,33 per tutti i lavoratori ad eccezione dei dirigenti, va evidenziato in busta paga e deve far parte dei seguenti elementi:
- Tredicesima;
- Ferie godute;
- TFR;
- Permessi retribuiti

Superminimo

Tale compenso risulta legato alla capacità professionale del lavoratore e, a meno che non sia erogato in maniera arbitraria, non viola il principio della parità di retribuzione

Compensi Variabili

Lavoro Straordinario

Qualora venga svolto un lavoro straordinario al lavoratore spetta una maggiorazione.

La Cassazione, con sentenza 1889/1982 ha stabilito che la retribuzione base su cui calcolare la maggiorazione è calcolata su tutto ciò che è corrisposto continuativamente

Lavoro Notturno

Spetta laddove il lavoro notturno non sia ricompreso in turni periodici, come disposto dall'articolo 2108 c.c.

I vari CCNL sono liberi di stabilire l'entità della maggiorazione in relazione ai turni che vengono svolti di notte.

Lavoro Festivo

La Legge non prevede espressamente maggiorazioni per lavoro prestato in giorno festivo.

Stando alla giurisprudenza in assenza di qualunque disciplina il lavoro festivo deve essere remunerato con una maggiorazione.

Indennità di cassa

Spetta ai lavoratori che maneggino o custodiscano dei valori, o denaro a condizione che siano obbligati a rimborsare eventuali ammanchi

Vacatio contrattuale

L'indennità di vacanza contrattuale è stata abolita con decorrenza dal 15 aprile 2009 e viene ancora erogata per quei CCNL scaduti prima in tale data.

Con il concetto di retribuzione differita si indicano quei compensi che, invece di essere corrisposti unitamente alla retribuzione, vengono erogati a scadenze prefissate durante l'anno come a titolo esemplificativo, la tredicesima, quattordicesima, premio di produzione, ecc…

La tredicesima mensilità è prevista da tutti i CCNL e viene pagata nel mese di dicembre ed è pari ad una mensilità o a 173 ore, mentre la quattordicesima viene erogata in prossimità delle ferie estive sulla base di criteri fissati dalla contrattazione a base di riferimento e corrisponde generalmente ad una mensilità

Con riferimento alle forme di retribuzione si ricordano le seguenti forme come disciplinato dal codice civile:

  • a tempo (art. 2099);
  • a cottimo (artt. 2099, 2100, 2101, 2127, 2131);
  • partecipazione agli utili (artt. 2099, 2102);
  • in natura (art. 2099);
  • provvigioni (art. 2099).

La retribuzione inoltre può essere Mensilizzata o Oraria.

In relazione al momento in cui è maturato il diritto alla corresponsione e relativamente al fine fiscale o contributivo la retribuzione può essere:

  • corrente;
  • arretrata.

Mentre relativamente alla tipologia la possiamo definire:

  • convenzionale;
  • straordinaria.

Minimale di retribuzione giornaliera

Di seguito si forniscono alcuni chiarimenti volti a determinare nuovi limiti minimi di retribuzione imponibile giornaliera per il calcolo dei premi assicurativi.
I valori minimi di retribuzione giornaliera devono essere annualmente rivalutati in relazione all'aumento dell'indice medio del costo della vita rilevato dall'Istat.

Per l'anno 2018 la variazione percentuale calcolata dall'Istat è stata pari all'1,1%; ne consegue che per l'anno 2019, il limite minimo di retribuzione giornaliera per la generalità dei lavori dipendenti è uguale a € 48,74, pari al 9,5% dell'importo del trattamento minimo mensile di pensione a carico del Fondo pensioni lavoratori dipendenti in vigore al 1° gennaio 2019 di € 513,01 mensili. Tale importo corrisponde al minimale giornaliero da raffrontare con i limiti minimi rivalutati indicati, per ciascun settore, qualifica e categoria nelle tabelle A, B e C dell'allegato 1 della Circ. INAIL 9 maggio 2019 n. 11.

I fattori che partecipano alla determinazione del premio assicurativo ordinario sono:
• il tasso di premio indicato dalla tariffa dei premi con riferimento alla lavorazione assicurata (DM 27 febbraio 2019);
• l'ammontare delle retribuzioni.

In linea generale, i contributi previdenziali e assistenziali non sono calcolabili su una base imponibile giornaliera minore rispetto al limite legale; inoltre, vanno rispettate le disposizioni vigenti in materia. Per i datori di lavoro tenuti alla denuncia Uniemens, per ogni settore esistono i valori minimi di retribuzione giornaliera, che devono essere rivalutati ogni anno basandosi sull'aumento dell'indice medio del costo della vita.

Retribuzioni convenzionali

L' “imponibile convenzionale” è , per alcune categorie di lavoratori, l'imponibile effettivo ed è stabilito con decreti ministeriali ovvero con legge. Le retribuzioni convenzionali vengono adeguate in base all'indice ISTAT a decorrere dal secondo anno successivo a quello della loro entrata in vigore, l'importo ottenuto deve essere raffrontato con il relativo limite minimo di retribuzione giornaliera e poi uguagliato a quest'ultimo se inferiore. Tale adeguamento ha effetto per le retribuzioni convenzionali che non sono da correlare alla variazione delle rendite.

Minimale giornaliero
Il limite minimo di retribuzione giornaliera è pari, per l'anno 2019, ad Euro 27,07. Questo limite minimo viene applicato alle retribuzioni convenzionali dei lavoratori con uno specifico limite minimo di retribuzione giornaliera. Alle retribuzioni convenzionali dei lavoratori per i quali non è previsto uno specifico limite di retribuzione giornaliera si applica il minimale giornaliero per la generalità delle retribuzioni effettive.

Anno 2019

Euro

Limiti minimi di retribuzione giornaliera a cui adeguare, se inferiori, le retribuzioni convenzionali

Retribuzioni convenzionali di lavoratori senza uno specifico limite di retribuzione giornaliera

48,74

Retribuzioni convenzionali di lavoratori con uno specifico limite di retribuzione giornaliera

27,07

Anche per i lavoratori a domicilio il limite minimo di retribuzione giornaliera cambia con l'aumento dell'indice medio del costo della vita, pari ad € 27,07. Questo limite però deve essere adeguato, fino a € 48,74.

Retribuzioni di ragguaglio

La retribuzione di ragguaglio è pari al minimale di rendita. Detta retribuzione si assume solo in via residuale, ovvero in mancanza di retribuzione convenzionale e di retribuzione effettiva. Al riguardo, si applica il criterio della retribuzione convenzionale annuale divisibile in 300 giorni lavorativi.

Dal 1° luglio 2018, l'imponibile giornaliero (€ 16.373,70 : 300) e mensile (x 25) corrisponde ai seguenti importi:

Retribuzione di ragguaglio

Importi

Giornaliera

€ 54,58

Mensile

€ 1.364,48

Riferimenti di Giurisprudenza:

Per i recenti orientamenti sul tema, v.  Cass. Civ. sez. lav., 10 ottobre 2023, n. 28320, con commento di B. Mandelli, Salario minimo: il giudice disapplica il CCNL se non rispettati i requisiti costituzionali di sufficienza e proporzionalità della retribuzione

Cass. Civ. sez. lav., 6 dicembre 2022, n. 35796, con commento di G. Fiaccavento, Retribuzione minima del socio lavoratore: parametro legale e ripartizione dell'onere della prova; Trib. Catania, sez. lav., 21 luglio 2023, con commento di G. Ficcavento, La paga oraria del CCNL Vigilanza privata non è conforme ai parametri dell’art. 36 Cost. non assicurando al lavoratore un’esistenza libera e dignitosa