Dichiarazioni INAIL

Luca Furfaro
23 Dicembre 2023

I datori di lavoro, nel caso in cui dovessero assicurare i propri dipendenti dal rischio di infortuni sul lavoro e malattie professionali, sono obbligati a denunciare, contestualmente all'inizio dei lavori, la natura di tali lavori con riferimento ad ogni singola sede di lavoro per la valutazione del rischio e del calcolo del premio assicurativo.

Inquadramento

Le direttive nella disciplina di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e sulle malattie professionali sono state attuate dal D. Lgs. 38/2000, che ha attuato la L. 144/1999. Il portale online è stato sviluppato ed ingrandito con il fine di agevolare i cittadini, mediante l'introduzione dei “servizi online” i quali fungono da sportello virtuale; essi consentono ai datori di lavoro, agli intermediari e a tutti i cittadini di poter svolgere in maniera semplice e autonoma le attività necessarie, come, ad esempio, tutte le denunce e le dichiarazioni obbligatorie.

Denuncia di esercizio

I datori di lavoro, nel caso in cui dovessero assicurare i propri dipendenti dal rischio di infortuni sul lavoro e malattie professionali, sono obbligati a denunciare, contestualmente all'inizio dei lavori, la natura di tali lavori con riferimento ad ogni singola sede di lavoro per la valutazione del rischio e del calcolo del premio assicurativo. Dal 28 settembre 2012 la denuncia di esercizio deve essere effettuata esclusivamente in modalità telematica direttamente dal datore di lavoro o da intermediari abilitati.

Nella denuncia di inizio lavori, il datore di lavoro, oltre alla parte anagrafica, la ragione sociale, l'indirizzo ed il codice fiscale, deve puntualizzare la natura dei lavori, i macchinari utilizzati, le lavorazioni complementari ed accessorie, le informazioni sul personale occupato con i salari erogati e l'eventuale esposizione al rischio silicosi.

L'INAIL, verificati i requisiti previsti dagli artt. 1 e 4 del D.P.R. n. 1124/1965, provvede all'apertura del rapporto assicurativo e fornisce al datore di lavoro il certificato di assicurazione entro trenta giorni dalla denuncia stessa, contenente :

Codice ditta

P.A.T.

(posizione assicurativa territoriale)

Codice pin

Voce di rischio

Premio assicurativo

In evidenza

Il datore di lavoro in caso di più unità produttive è tenuto a presentare tante denunce di esercizio per quante sono le unità produttive.

Procedura Telematica Denuncia di Esercizio

www.inail.it -> servizi on line -> Denunce -> Denuncia di iscrizione

Elenco dei quadri da utilizzare da parte del datore di lavoro in caso di lavorazione generali o specifiche:

Quadro A

Denuncia di iscrizione Ditta - dati Anagrafici

Quadro A1

Denuncia di iscrizione Ditta - dati Anagrafici

Quadro B

Denuncia di iscrizione - sede dei lavori

(da usare anche per apertura di posizioni assicurative territoriali successive alla prima denuncia)

Quadro C

Denuncia di iscrizione - assicurazione lavoratori dipendenti assimilati descrizione dell'attività

Quadro C1

Denuncia di iscrizione - assicurazione lavoratori dipendenti e assimilati - dati retributivi

Quadro D

Denuncia di iscrizione - assicurazione artigiani descrizione dell'attività

Quadro D1

Denuncia di iscrizione - assicurazione artigiani dati anagrafici e retributivi

Quadro E

Assicurazione Facchini

Quadro E1

Assicurazione Facchini

Quadro E2

Assicurazione Facchini - periodi precedenti

Quadro F

Assicurazione vetturini, barrocciai e ippotrasportatori

Quadro F1

Assicurazione vetturini, barrocciai e ippotrasportatori

Quadro F2

Assicurazione vetturini, barrocciai e ippotrasportatori

Quadro G

Assicurazioni pescato

Quadro G2

Assicurazioni pescatori

Quadro H

Assicurazioni frantoi

Quadro H1

Assicurazioni frantoi

Quadro H2

Assicurazioni frantoi

Quadro I

Assicurazione apparecchi radiologici

Quadro I2

Assicurazione apparecchi radiologici

Quadro L

Assicurazione sostanze radioattive

Quadro L2

Denuncia delle sostanze radioattive utilizzate

Quadro M

Assicurazione alunni e insegnanti

Quadro M1

Assicurazione alunni e insegnanti

Quadro N

Assicurazione prove tecniche e d'arte

Quadro O

Specifiche rischio silicosi/asbestosi

Quadro O2

Specifiche rischio silicosi/asbestosi

Quadro P

Denuncia di iscrizione/variazione - assicurazione soci e familiari non artigiani - dati anagrafici e retributivi

Quadro Q

Polizza speciale volontari - sezione progetto/ente locale

Quadro Q1

Polizza volontari - soggetto assicurato/volontario

Quadro R

Comunicazione data avvio corsi IeFP

Quadro R1

Denuncia annuale numero allievi corsi IeFP

Quadro R2

Rettifica denuncia numero allievi corsi IeFP

Quadro S

Denuncia di iscrizione nave - Dati caratteristici nave, richiesta certificato di assicurazione dell'equipaggio e dati tecnici posizione assicurativa navigazione

Quadro S1

Denuncia di iscrizione nave – Dati anagrafici proprietari non armatori, tabella minima di armamento, eventi armo/disarmo

Quadro S2

Denuncia di iscrizione - Dati retributivi posizione assicurativa navigazione pesca

Quadro S3

Denuncia di Iscrizione - Dati retributivi posizione assicurativa navigazione altre categorie (diverse dalla pesca)

Quadro S4

Denuncia di iscrizione – Dati caratteristici posizione assicurativa navigazione tipo certificati appalti servizi di officina, comandata, concessionari di bordo, personale prove in mare, tecnici e ispettori, richiesta certificato di assicurazione dell'equipaggio

Denuncia di variazione

Il datore di lavoro, in caso di variazioni intervenute nell'attività assicurata che comportino un cambiamento di estensione e di natura del rischio per i dipendenti, per il titolare assicurato, per i soci e per i collaboratori familiari, è tenuto a denunciarle all'INAIL entro e non oltre trenta giorni.

Le variazioni sono di tre tipologie:

anagrafiche

oggettive

soggettive

Le variazioni anagrafiche sono quelle riguardanti l'individuazione del titolare dell'azienda, il suo domicilio, la sua residenza e la sede dell'azienda stessa.

Le variazioni oggettive riguardano la modifica totale o parziale dell'attività già assicurata tipo cambiamento, avvio nuova lavorazione, cessazione o scorporo di una o più lavorazioni.

Le variazioni soggettive si verificano nel caso di inserimento o esclusione di lavoratori nel rapporto assicurativo.

La mancata denuncia di variazione può comportare l'applicazione di sanzioni civili o amministrative.

Anche per la denuncia di variazione è obbligatorio l'invio esclusivamente con modalità telematica.

Procedura Telematica Denuncia di Variazione

www.inail.it -> servizi on line -> Denunce -> Denuncia di variazione

Elenco dei quadri da utilizzare da parte del datore di lavoro in caso di variazioni anagrafiche, oggettive e soggettive:

Quadro V

Denuncia di variazione ditta - dati anagrafici

Quadro V2

Denuncia di variazione ditta - dati anagrafici

Quadro V3

Denuncia di variazione - sede dei lavori dati anagrafici posizione assicurativa territoriale

Quadro V4

Denuncia di variazione attività - assicurazione lavoratori dipendenti e assimilati

Quadro V5

Denuncia di variazione - assicurazione lavoratori dipendenti e assimilati - dati retributivi

Quadro V6

Assicurazione lavoratori artigiani - denuncia di variazione

Quadro T

Denuncia di variazione – Dati caratteristici nave, richiesta certificato di assicurazione dell'equipaggio e dati tecnici posizione assicurativa navigazione

Quadro T1

Denuncia di variazione – Dati anagrafici proprietari non armatori, tabella minima di armamento, eventi armo/disarmo

Quadro T2

Denuncia di variazione – Dati retributivi posizione assicurativa navigazione pesca

Quadro T3

Denuncia di variazione – Dati retributivi posizione assicurativa navigazione altre categorie (diverse dalla pesca)

Quadro T4

Denuncia di variazione – Dati caratteristici posizione assicurativa navigazione tipo certificati appalti servizi di officina, comandata, concessionari di bordo, personale prove in mare, tecnici e ispettori, richiesta certificato di assicurazione dell'equipaggio

Quadro T5

Richiesta certificato di assicurazione dell'equipaggio

Quadro Ruolo Unico - Var.

Denuncia di variazione - Istanza ruolo unic

Quadro Ruolo Unico - Pan ass.

Denuncia di variazione Pan associate al ruolo unico

Quadro Ruolo Unico - Ret. Pesca

Denuncia di variazione dati retributivi posizione assicurativa navigazione categoria pesca

Quadro Ruolo Unico - Ret. Altre

Denuncia di variazione dati retributivi posizione assicurativa navigazione altre categorie diverse da pesca

Denuncia di cessazione

Il datore di lavoro, in caso di cessazione del rischio, chiusura P.A.T. o sospensione attività, è tenuto entro trenta giorni a darne comunicazione all'Istituto assicuratore.

In evidenza

Per le posizioni relative a lavori di breve durata (DNL), qualora la data di cessazione coincida con la data effettiva di cessazione lavori, la denuncia di cessazione non è necessaria.

L'invio della denuncia di cessazione deve avvenire con modalità telematica.

Procedura Telematica Denuncia di Cessazione

www.inail.it -> servizi on line -> Denunce -> Denuncia di cessazione

Elenco dei quadri da utilizzare da parte del datore di lavoro in caso di cessazione:

Cessazione

D.P.P.R.

Denuncia di cessazione ditta/ PAT

Cessazione

P./R.

Denuncia di cessazione polizza o rischio

Entro trenta giorni dalla ricezione della denuncia di cessazione l'istituto rilascia il certificato di cessazione azienda.

Denuncia di Infortunio

La denuncia di infortunio deve essere compilata e trasmessa all'Inail nelle prime ore successive all'infortunio.

La compilazione spetta ai datori di lavoro o agli intermediari e, a decorrere dal 1° luglio 2013 la denuncia di infortunio deve essere trasmessa all'Inail obbligatoriamente in via telematica; dal 09 ottobre 2018, l'obbligo di presentare la denuncia di infortunio telematicamente persiste anche per le imprese catalogate nel settore agricolo, a seguito del Mess. Inail 24 settembre 2018 n.37.

La denuncia di infortunio deve essere presentata solo nel caso di infortunio occorso ai lavoratori dipendenti o assimilati, prognosticati non guaribili entro tre giorni escluso quello dell'evento, entro i due giorni dalla ricezione del certificato medico. In caso di infortunio mortale o con pericolo di morte, deve segnalare l'evento entro ventiquattro ore e con qualunque mezzo che consenta di comprovarne l'invio, fermo restando comunque l'obbligo di inoltro della denuncia nei termini e con le modalità di legge.

Da marzo 2016, a seguito dell'emanazione di una circolare da parte dell'Inail, i datori di lavoro non devono più obbligatoriamente trasmettere il certificato medico all'Inail. Ciò poiché entra in azione l'obbligo per tutti i medici e le strutture sanitarie di trasmettere telematicamente tutta la documentazione necessaria all'Istituto entro le 24 ore successive dalla visita; nel caso in cui la prognosi sia inferiore ai tre giorni successivi l'evento, i datori di lavoro devono trasmettere la denuncia entro 48 ore dalla ricezione del certificato medico. Il datore di lavoro può entrare in possesso del certificato medico accedendo al sito Inail, nella sezione “ricerca certificati medici”.

Inoltre dal 22 marzo 2016, se la prognosi supera il terzo giorno (ad esclusione di quello dell'evento), una copia della denuncia deve essere trasmessa all'Autorità locale di Pubblica Sicurezza.

In evidenza

L'art. 32, comma 6 del D.L. n. 69/2013 (cd. Decreto del Fare) ha abrogato l'art. 54 del D.P.R. n. 1124/1965 e modificato l'art. 56 del medesimo, stabilendo che le autorità di pubblica sicurezza e le aziende sanitarie locali acquisiscono dall'INAIL, mediante accesso telematico, i dati relativi alle denunce di infortuni sul lavoro mortali e di quelli con prognosi superiore a trenta giorni. Per di più, al secondo comma dell'art. 56 viene previsto che, entro quattro giorni dalla presa visione dei dati INAIL relativi alle denunce di infortuni, le direzioni territoriali del lavoro, settore ispezione del lavoro, procedano su richiesta del lavoratore infortunato, di un superstite o dell'INAIL stessa, all'apertura di un'inchiesta.

Per l'anno 2019 sono state previste nuove modalità per l'invio della denuncia di infortunio dei lavoratori.
Recentemente è stato rilasciato il nuovo modello per la presentazione della denuncia, il modello 4 Bis Prest, e quello per il certificato Inail.

Nel caso in cui il datore di lavoro non adempia ai propri obblighi in materia di denuncia di infortunio, egli è sanzionabile con una multa amministrativa di importo compreso tra €1.290,00 e €7.745,00. Restano esclusi dalla sanzione il settore artigiano o agricolo, per i quali è prevista la perdita dell'indennità spettante.

Nel nuovo sistema revisionato per l'autoliquidazione, il calcolo dell'oscillazione del tasso medio per andamento infortunistico tiene conto della gravità degli infortuni e non semplicemente degli oneri sostenuti dall'Istituto per indennizzarli.

Procedura Telematica Denuncia di Infortunio

www.inail.it -> servizi on line -> Denunce di infortunio e malattia -> Denuncia/Comunicazione di infortunio

Comunicazione di infortunio

Dal 12 ottobre 2017, con l'attuazione del DM Min. Lavoro e delle Politiche Sociali 25 maggio 2016 n. 183, viene introdotta la comunicazione di infortunio. Essa consiste in una comunicazione che deve essere trasmessa nel caso di infortuni con una prognosi di anche solo un giorno escluso quello dell'evento.

Si tratta di una comunicazione con valore rettamente informativo con fini statistici, in quanto i lavoratori percepiscono l'indennità di infortunio solo se esso supera i tre giorni (successivi al giorno in cui si verifica l'evento)

La comunicazione di infortunio deve essere trasmessa tematicamente da parte di tutti i datori di lavoro privati (anche coloro assicurati presso altri enti o con altre polizze) o dai loro intermediari entro le 48 ore successive alla conoscenza dei riferimenti del certifica medico.

Se la prognosi supera i tre giorni, l'obbligo della comunicazione di infortunio viene considerato come compiuto nel momento in cui si trasmette la denuncia di infortunio. Di conseguenza, la comunicazione di infortunio è obbligatoria nel caso in cui la prognosi vada da un arco di uno a massimo tre giorni successivi a quello dell'infortunio

Denuncia di malattia professionale

Il datore di lavoro, entro i cinque giorni successivi a quello nel quale il prestatore d'opera ha portato a conoscenza del datore di lavoro la manifestazione della malattia professionale, comunica all'INAIL la richiesta corredata da certificato medico. Il datore di lavoro, anche se la malattia del proprio dipendente è insorta per effetto di attività lavorativa esplicata in precedenza alle dipendenze di altra impresa, è tenuto a denunciarla all'Istituto assicuratore.

Se la lesione o la malattia determinano la morte o se vi è pericolo di morte, la denuncia deve essere fatta entro 24 ore dall'evento. Il datore di lavoro deve consegnare al lavoratore, entro 5 giorni dal ricevimento, la prima copia dell'attestazione e inviare la seconda alla Direzione Territoriale del Lavoro, nonché rilasciare al lavoratore, entro 5 giorni dalla relativa richiesta, una copia della scheda personale.

Come la denuncia di infortunio, anche la denuncia di malattia professionale deve essere inviata all'INAIL in modalità telematica.

Procedura Telematica Denuncia di Malattia Professionale

www.inail.it -> servizi on line -> Denunce di infortunio e malattia -> Denuncia di malattia professionale

DNA Soci

La denuncia nominativa soci relativa a collaboratori e coadiuvanti delle imprese familiari, coadiuvanti delle imprese commerciali e soci lavoratori di attività commerciale e di imprese in forma societaria, dal 14 febbraio 2014 deve essere effettuata all'INAIL esclusivamente con modalità telematica (Circolare INAIL n. 11 del 10 febbraio 2014).

Il datore di lavoro, anche artigiano, ha l'obbligo di effettuare la denuncia qualora gli stessi lavoratori non siano oggetto di comunicazione preventiva di instaurazione del rapporto di lavoro.

Procedura Telematica DNA Soci

www.inail.it -> servizi on line -> Denunce -> DNA soci

La denuncia nominativa assicurati dei soci di società e dei collaboratori familiari deve essere effettuata almeno un giorno prima dell'inizio del rapporto di lavoro.

DNL TEMP

Il datore di lavoro deve presentare all'INAIL, per tutti i lavori di carattere temporaneo, la denuncia di ogni lavoro e di ogni sua modificazione.

Sono considerati lavori temporanei quei lavori che abbiano un termine finale certo, determinato o determinabile, anche se di lunga durata, e siano classificabili in una voce tariffa già presente nella P.A.T. attiva.

In tale casistica rientrano non solo i lavori edili, idraulici, stradali, di linee di trasporto e di distribuzione, ma anche tutti gli altri lavori aventi le suddette caratteristiche.

Se il datore di lavoro non è titolare di un rapporto assicurativo oppure non ha denunciato la lavorazione specifica presso l'INAIL, deve inviare la denuncia contestualmente all'inizio dei lavori . Se, invece, il datore di lavoro è già titolare di un rapporto assicurativo ed ha già denunciato la lavorazione specifica, ha 30 giorni di tempo dall'inizio del lavori per inviarla.

La denuncia deve essere inviata necessariamente con modalità telematica.

Procedura Telematica DNL TEMP

www.inail.it -> servizi on line -> Denunce -> DNL TEMP

Dichiarazione RLS

Il datore di lavoro ha l'obbligo di comunicare in via telematica all'INAIL i nominativi dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza in caso di nuova nomina o designazione (art.18, lett. a del D.Lgs. n. 81/2008 così come modificato dall'art. 13, lett. f del D.Lgs. n. 106/2009).

La procedura di comunicazione INAIL RLS consente di effettuare la prima comunicazione e le variazioni a seguito di nuove nomine oppure di nuove designazioni.

La procedura è accessibile dal sito dell'Istituto attraverso i Servizi on line per la segnalazione in via informatica secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

La suddetta comunicazione deve essere effettuata esclusivamente per singola azienda o, meglio, per ciascuna unità produttiva nella quale operano i rappresentanti.

Procedura Telematica RLS

www.inail.it -> servizi on line -> RLS -> Dichiarazione RLS

Autoliquidazione

L'autoliquidazione è una procedura istituita dall'INAIL per il pagamento del premio assicurativo e l'invio delle dichiarazioni delle retribuzioni.

Con l'autoliquidazione, il datore di lavoro entro il 16 febbraio di ogni anno adempie ai seguenti obblighi:

  • dichiara le retribuzioni pagate nell'anno precedente;
  • calcola il premio anticipato sulle retribuzioni corrisposte l'anno precedente;
  • paga la somma dovuta all'INAIL data dal premio anticipato e dall'eventuale conguaglio relativo all'anno precedente in unica soluzione, oppure in forma rateale barrando la casella relativa alla rateazione “L. 449/1997 e L. 144/1999” all'interno della dichiarazione delle retribuzioni .

Per la violazione dell'obbligo di comunicare all'INAIL nei termini previsti l'ammontare delle retribuzioni effettivamente erogate nel periodo assicurativo, è prevista una sanzione amministrativa.

L'INAIL può richiedere un'ulteriore quota di premio qualora accerti che, per lo stesso periodo, l'ammontare delle retribuzioni corrisposte superi quello delle retribuzioni presunte.

L'autoliquidazione riguarda anche gli eventuali contributi associativi, a carico del datore di lavoro, riscossi dall'INAIL per conto delle associazioni di categoria dei datori di lavoro che hanno effettuato apposita convenzione.

Le aziende artigiane che, nell'anno precedente, non hanno occupato dipendenti o hanno occupato solo apprendisti sono esonerate dall'obbligo dell'invio della dichiarazione delle retribuzioni.

In evidenza

La L. 145/2018, al comma 1121 ha previsto, con effetto dal 1° gennaio 2019, una revisione delle tariffe Inail, dei premi e dei contributi. Per consentire ciò, sono state prorogate le date di molte scadenze.

La riduzione delle tariffe è avvenuta con il Decreto 27 febbraio 2019, che ha attuato una riduzione media dei tassi del 32,72%. Successivamente, l'Inail ha revisionato le voci di tariffa.

Pubblicati il 1 aprile 2019 nella sezione “Pubblicità legale” del portale del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali i decreti interministeriali che attuano le tariffe dei premi per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali delle gestioni industria, artigianato, terziario e altre attività e le relative modalità di applicazione, ai sensi dell'art. 1, co. 1121, L. 145/2018.

I decreti pubblicati sono tre:

  • uno è riservato ai lavoratori del settore marittimo;
  • un altro agli assicurati soggetti al premio speciale unitario artigiano;
  • il terzo ai datori di lavoro inquadrati nelle gestioni industria, artigianato, commercio e altre attività.

La riforma dei premi INAIL avrà una durata triennale, dal 1° gennaio 2019 al 31 dicembre 2021. Terminato questo triennio, in caso di accertato e significativo scostamento dell'andamento delle entrate finanziarie, tale da compromettere l'equilibrio economico-finanziario e attuariale della gestione assicurativa, il Ministero del Lavoro si riserva la facoltà di intervenire tempestivamente mediante delle misure correttive.

Nel nomenclatore tariffario, sistema di classificazione delle lavorazioni rischiose, sono state abolite alcune voci e sono confluite in altre già esistenti (esempio; voce 0725 dei dirigenti con auto confluita nella 0723).

Per questo motivo, sono state stabilite delle nuove scadenze solo per l'anno 2019:

  • 31 marzo 2019 (invece del 31 dicembre 2018) per la pubblicazione degli elementi opportuni alla determinazione del premio assicurativo;

  • 16 maggio 2019 (invece del 16 febbraio 2019) per il versamento tramite F24 e F24EP dei premi ordinari e dei premi speciali unitari artigiani di autoliquidazione 902019, sia per il pagamento in unica soluzione, che per il pagamento della prima delle tre rate.

  • 16 maggio 2019 (invece del 16 febbraio 2019) per la presentazione telematica delle dichiarazioni delle retribuzioni 2018 tramite i servizi “Alpi online” e “Invio telematico dichiarazione salari”, per comunicare la volontà di avvalersi del pagamento rateale dei premi ai sensi delle leggi 449/1997 e 144/1999 e per chiedere la riduzione (per la regolazione 2019) prevista dall'art. 1, commi 780 e 781, della L. 296/2006 a favore delle imprese artigiane;

  • 16 maggio 2019 (invece del 16 febbraio 2019) per la presentazione della riduzione del presunto;

Infine, in data 14 maggio 2019, l'inail, con un'istruzione operativa, la proroga del termine del 16 maggio, al 20 maggio 2019.

Dal 2020 le scadenze torneranno ad essere le seguenti:

Entro il 16 febbraio di ogni anno il datore di lavoro deve:

  • calcolare il premio anticipato per l'anno in corso (rata), e il conguaglio per l'anno precedente (regolazione) sulla base delle retribuzioni effettive dell'anno precedente;
  • conteggiare il premio di autoliquidazione dato dalla somma algebrica della rata e della regolazione, al netto di eventuali riduzioni contributive;
  • pagare il premio di autoliquidazione utiizzando il “Modello di pagamento unificato – F24” o il “Modello di pagamento F24 EP (Enti Pubblici)” in caso di Enti ed Organismi pubblici indicati nelle tabelle A e B allegate alla L. 720/1984.

I datori di lavoro che presumono di erogare nell'anno un importo di retribuzioni inferiore a quello corrisposto nell'anno precedente (ad esempio per riduzione o cessazione dell'attività, o per le imprese armatrici per previsione di disarmo per l'intero anno) devono inviare all'Inail entro il 16 febbraio la comunicazione motivata di riduzione delle retribuzioni presunte con il servizio “Riduzione presunto”, indicando le minori retribuzioni che prevedono di corrispondere.


Entro il 28 febbraio si deve presentare la dichiarazione delle retribuzioni telematica, comprensiva dell'eventuale comunicazione del pagamento in quattro rate (L. 449/1997 e L.144/1999), nonché della domanda di riduzione del premio artigiani (L. 296/2006) in presenza dei requisiti previsti.

Le scadenze dei versamenti delle quattro rate sono predeterminati come segue:

  • I rata, 16 febbraio
  • II rata, 16 maggio
  • III rata, 16 agosto differita al 20 agosto (art. 3 - quater, DL 16/2012 convertito dalla L. 44/2012)
  • IV rata, 16 novembre.

Se il termine scade di sabato o di giorno festivo il versamento deve essere effettuato il primo giorno lavorativo successivo (art. 18, D. Lgs. 241/1997).

Al fine di consentire ai datori di lavoro titolari di Pat il pagamento del premio in autoliquidazione, l'Inail, entro la fine dell'anno:

  • Invia la comunicazione del tasso di premio che verrà applicato per l'anno successivo su ogni posizione assicurativa territoriale e i criteri applicati per determinarlo (Modello 20SM “Classificazione e tassazione rischio assicurato”)
  • Rende disponibili nel “Fascicolo aziende” le “Comunicazioni delle basi di calcolo” (art. 28, co. 3, DPR 1124/65) con i dati per il conteggio dei premi e degli eventuali contributi associativi (modulo per la comunicazione delle basi di calcolo premi e dei contributi associativi).

In evidenza

In caso di cessazione dell'attività assicurata nel corso dell'anno, la dichiarazione delle retribuzioni corrisposte dal 1° gennaio alla data di cessazione deve essere effettuata entro il giorno 16 del secondo mese successivo alla cessazione stessa, contemporaneamente all'autoliquidazione del premio dovuto a titolo di regolazione per detto periodo assicurativo.

Procedura Telematica Dichiarazione delle Retribuzioni

www.inail.it -> servizi on line -> Autoliquidazione -> Alpi on line

Dichiarazione Riduzione presunto

I datori di lavoro possono ridurre le retribuzioni presunte che utilizzano per il calcolo della rata anticipata, inviando entro il 16 febbraio una comunicazione motivata con indicazione dell'importo sul quale sarà calcolato il premio per ogni voce di rischio. Per l'anno 2019, tale data è stata prorogata al 16 maggio. Oltre alle retribuzioni presunte, ove sussistano i presupposti, deve essere indicato anche l'importo delle retribuzioni presunte per le quote parzialmente esenti. La comunicazione di riduzione delle retribuzioni presunte deve essere effettuata in modalità telematica.

Procedura Telematica Riduzione Presunto

www.inail.it -> servizi on line -> Autoliquidazione -> Riduzione presunto

Le procedure telematiche

Con riguardo ai servizi inerenti la gestione del rapporto assicurativo e gli altri obblighi previsti dalla vigente normativa, gli utenti interessati sono:

Tutti i soggetti (imprese, artigiani, enti territoriali, soggetti tenuti a istituire il LUL, ecc.) titolari di codice ditta e, per il settore marittimo, le imprese armatoriali.

Gli intermediari previsti dalla legge n. 12/1979 e da altre leggi specifiche, legittimati ad effettuare adempimenti in materia di lavoro, previdenza ed assistenza sociale dei lavoratori dipendenti, quando non sono curati dal datore di lavoro, direttamente od a mezzo di propri dipendenti.

Gli intermediari legittimati ad effettuare adempimenti in materia di previdenza per imprese senza dipendenti.

Riferimenti

Normativi:

Art. 2, co. 3, D.L. 28 gennaio 2014, n. 4

Art. 1, co. 128, L. 27 dicembre 2013, n. 147

Art. 32, co. 6, D.L. 21 giugno 2013, n. 69

D.Lgs. 23 febbraio 2000, n. 38

D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124

L. 145/2018

Prassi:

INAIL, Guida operativa AUTOLIQUIDAZIONE 2023/2024 PREMI E CONTRIBUTI ASSOCIATIVI , 23 dicembre 2023

INAIL, Circolare 10 febbraio 2014, n. 11

INAIL, Nota 23 gennaio 2014

INAIL, Circolare 14 settembre 2012, n. 43

INAIL, Circolare 13 luglio 2005, n. 36

INAIL, Circolare 10 ottobre 2003, n. 59

INAIL, Delibera 27 giugno 2002, n. 376

Giurisprudenza:

Cass. civ., sez. lav., 9 aprile 2013, n. 8611

Corte Cost., 12 febbraio 2010, n. 46