Sanzioni Consob: sull’applicazione retroattiva della confisca parola di nuovo alla Consulta

La Redazione
10 Ottobre 2017

In materia di sanzioni Consob, l'applicazione retroattiva della confisca per equivalente, disciplinata dall'art. 187-sexies TUF, anche alle violazioni commesse anteriormente all'entrata in vigore della legge n. 62/2005, che ha introdotto l'autonomo illecito amministrativo di abuso di informazioni privilegiate, depenalizzando il reato precedentemente in vigore, presenta profili di dubbia legittimità costituzionale.

In materia di sanzioni Consob, l'applicazione retroattiva della confisca per equivalente, disciplinata dall'art. 187-sexies TUF, anche alle violazioni commesse anteriormente all'entrata in vigore della legge n. 62/2005, che ha introdotto l'autonomo illecito amministrativo di abuso di informazioni privilegiate, depenalizzando il reato precedentemente in vigore, potrebbe essere incostituzionale: la Cassazione, con ordinanza interlocutoria n. 23567, ha ritenuto rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale. Ad occuparsene sarà, ancora, la Consulta.

La vicenda. Con precedente ordinanza interlocutoria n. 18025 del 2015 (in questo portale, con nota di Minniti e Cutolo, Applicazione retroattiva della confisca per equivalente: la parola alla Consulta) la Cassazione aveva ravvisato alcuni profili di incostituzionalità in merito all'applicazione retroattiva della confisca per equivalente, introdotta per gli illeciti amministrativi previsti dal TUF, anche alle violazioni commesse anteriormente alla legge del 2005 di depenalizzazione. La Corte Costituzionale, con pronuncia n. 68 del 2017 (in questo portale, con nota di Minniti, Inammissibile la questione dell'applicazione retroattiva della confisca per equivalente) ha dichiarato però inammissibili le questioni, in quanto basate su un erroneo presupposto interpretativo.

L'applicabilità della confisca e il trattamento sanzionatorio amministrativo o penale. Ora la questione viene nuovamente proposta, dai protagonisti della vicenda processuale, e la Cassazione nuovamente passa la parola alla Corte Costituzionale. La premessa da cui muove il ricorrente è che la confisca per equivalente de qua, applicata dalla Consob ex art. 187-sexies TUF in aggiunta alla sanzione amministrativa, abbia natura sostanzialmente afflittiva e non possa, dunque, essere applicata per fatti anteriori alla sua introduzione (datata 2005, per mezzo della legge n. 62).

È la legge stessa, però, a prevedere che la confisca possa essere applicata “anche alle violazioni commesse anteriormente alla data di entrata in vigore della legge che le ha depenalizzate, quando il relativo procedimento penale non sia stato definito”: si tratta dell'art. 9, comma 6, L. n. 62/2005, ed è proprio rispetto a tale norma che si pone un dubbio di costituzionalità, con riferimento agli artt. 3, 25, comma 2, 117 comma 1 Cost., quest'ultimo in relazione all'art. 7 Cedu.

La Cassazione, però, rileva come proprio la Consulta abbia affermato il principio secondo cui tutte le misure di carattere punitivo-afflittivo devono essere soggette alla medesima disciplina della sanzione penale in senso stretto (Corte Cost. n. 104/2014; n. 196/2010).

Secondo il giudice a quo, la confisca per equivalente sarebbe legittimamente applicabile ai fatti pregressi di abuso di informazioni privilegiate solo quando il nuovo trattamento sanzionatorio per l'illecito depenalizzato, complessivamente e unitariamente considerato, possa ritenersi non peggiorativo rispetto a quello precedentemente previsto. La previsione di applicabilità retroattiva, assoluta e incondizionata, della confisca, come attualmente delineata dal legislatore, presenta invece i suddetti dubbi di legittimità costituzionale, soprattutto considerando che ciò produrrebbe il risultato, nel caso concreto, di un quadro sanzionatorio meno favorevole per il trasgressore, rispetto alla disciplina penalistica previgente.

Vuoi leggere tutti i contenuti?

Attiva la prova gratuita per 15 giorni, oppure abbonati subito per poter
continuare a leggere questo e tanti altri articoli.