La Corte di Lussemburgo precisa le condizioni per il riconoscimento della pensione di reversibilità al partner civile

Paolo Bruno
01 Febbraio 2017

Non è discriminatoria una normativa nazionale che subordini il diritto a una pensione di reversibilità a favore del partner civile superstite alla condizione di aver contratto l'unione civile prima del compimento dei 60 anni, anche nel caso in cui il diritto nazionale non consentisse all'affiliato interessato di contrarre un'unione civile prima del raggiungimento di tale età.
Massima

Gli artt. 2 e 6, par. 2, direttiva 2000/78/CE devono essere interpretati nel senso che non integra una discriminazione fondata sull'età o sul sesso – o su una combinazione di entrambi gli elementi – una normativa nazionale come quella oggetto del procedimento principale, che, nell'ambito di un regime previdenziale professionale, subordini il diritto a una pensione di reversibilità per i partner registrati superstiti degli affiliati alla condizione di aver contratto l'unione civile prima del compimento dei 60 anni da parte dell'affiliato, mentre il diritto nazionale non consentiva all'affiliato interessato di contrarre un'unione civile prima di raggiungere tale limite di età.

Il caso

Il sig. Parris ha goduto, quale docente del Trinity College di Dublino, di un regime previdenziale che prevede l'erogazione di una pensione di reversibilità al coniuge o (dal 1 gennaio 2011) al partner registrato dell'affiliato se quest'ultimo deceda prima del suo coniuge o del suo partner registrato ed a condizione che l'affiliato abbia contratto un matrimonio o un'unione civile prima di compiere i 60 anni. Nell'aprile 2009, all'età di 63 anni, non riconoscendo il diritto irlandese l'unione civile omosessuale con il suo partner, il Parris ha contratto detta unione nel Regno Unito in forza del Civil Partnership Act 2004, entrato in vigore nel dicembre 2005.

Il 17 settembre 2010, in vista del suo pensionamento anticipato a partire dal 31 dicembre 2010, il sig. Parris ha quindi presentato al Trinity College domanda di riconoscimento del diritto del suo partner registrato a percepire una pensione di reversibilità, successivamente al proprio decesso. Rigettata tale domanda, l'Autorità per l'istruzione superiore ha confermato la decisione negativa del Trinity College in ragione del fatto che il sig. Parris era andato in pensione prima del riconoscimento della sua unione civile da parte dello Stato irlandese e comunque dopo i 60 anni di età.

Il 12 gennaio 2011 è stata infine riconosciuta nell'ordinamento irlandese l'unione civile britannica del sig. Parris, che ha quindi esperito ricorso dinanzi all'Equality Tribunal (Tribunale per le pari opportunità, Irlanda) sostenendo di essere stato direttamente o indirettamente discriminato a motivo della sua età e del suo orientamento sessuale, in violazione del Pensions Act 1990. Detta normativa, per quanto riguarda i regimi pensionistici professionali, stabilisce un divieto generale di qualsiasi trattamento meno favorevole basato sull'età e sull'orientamento sessuale nonché sullo stato civile. Respinto il ricorso dall'Equality Tribunal, il sig. Parris ha interposto appello dinanzi al Labour Court (Tribunale del lavoro, Irlanda) che ha sottoposto alla Corte di Giustizia dell'U.E. alcune questioni pregiudiziali.

La questione

Le questioni di diritto affrontate dai giudici di Lussemburgo sono le seguenti: se costituisca una discriminazione fondata sull'orientamento sessuale e/o sull'età, in contrasto con gli artt. 2 e 6, direttiva 2000/78/CE, l'applicazione, nell'ambito di un regime previdenziale professionale, di una norma che limita l'erogazione di una prestazione di reversibilità al partner registrato superstite di un affiliato, successivamente al decesso di quest'ultimo, subordinandola alla condizione che l'affiliato e il suo partner registrato superstite abbiano contratto l'unione civile prima del compimento dei 60 anni di età dell'affiliato, qualora, anteriormente a tale data, l'affiliato e il suo partner registrato non fossero autorizzati dalla normativa nazionale a contrarre un'unione civile, pur essendo già stabilmente conviventi; se, inoltre, costituiscano una discriminazione contraria al combinato disposto degli artt. 2 e 6, par. 2, direttiva 2000/78/CE, le limitazioni dei diritti, nell'ambito di un regime previdenziale professionale, nell'ipotesi in cui dette limitazioni risultino dall'effetto combinato dell'età e dell'orientamento sessuale di un affiliato.

Le soluzioni giuridiche

La Corte delimita il perimetro della propria analisi precisando innanzitutto che la direttiva 2000/78/CE che stabilisce un quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro si applica «all'occupazione e alle condizioni di lavoro, comprese le condizioni di licenziamento e la retribuzione» e ricorda di avere già riconosciuto in precedenti occasioni sulla base del c.d. “criterio dell'impiego” (cfr. Corte di giustizia UE, 1 aprile 2008, C-267/06) che una pensione di reversibilità prevista da un regime previdenziale professionale rientra nell'ambito di applicazione dell'art. 157 TFUE giacché (pur essendo erogata non al lavoratore, ma al suo superstite) costituisce un vantaggio che trae origine dall'affiliazione al regime del coniuge del superstite.

Essa passa poi a valutare se l'applicazione di una siffatta normativa costituisca una discriminazione fondata sull'orientamento sessuale, o sull'età, o su una combinazione dei due elementi, come tale vietata dalla direttiva, ricordando che: a) una discriminazione diretta, a norma dell'art. 2, par. 2, lett. a, direttiva 2000/78/CE si verifica quando, sulla base di uno qualsiasi dei motivi di cui all'articolo 1 della direttiva, una persona è trattata meno favorevolmente di quanto lo sia un'altra in una situazione paragonabile; b) sussiste invece una discriminazione indiretta, in riferimento all'art. 2, par. 2, lett. b, direttiva 2000/78/CE i) quando una disposizione, un criterio o una prassi apparentemente neutri possono mettere in una posizione di particolare svantaggio – tra l'altro – le persone di una particolare età o di una particolare tendenza sessuale, rispetto ad altre persone, a meno che tale disposizione, tale criterio o tale prassi siano oggettivamente giustificati da una finalità legittima e i mezzi impiegati per il suo conseguimento siano appropriati e necessari.

La Corte conclude per l'assenza di entrambi i profili di discriminazione, rilevando che nel caso di specie le condizioni per il riconoscimento della pensione di reversibilità sono formulate in termini neutri, senza alcun riferimento all'orientamento sessuale del lavoratore; che, inoltre, il mancato riconoscimento è una conseguenza dello stato di diritto esistente in Irlanda alla data del suo sessantesimo compleanno e della mancanza di disposizioni transitorie per gli affiliati omosessuali nati prima di una certa data. Rileva inoltre che, nello stabilire un limite di età ai fini del riconoscimento del diritto alla prestazione in esame, la normativa nazionale oggetto del procedimento principale fissa semplicemente una soglia anagrafica per poter accedere alla pensione di reversibilità derivante dal regime previdenziale interessato, e che tale facoltà è prevista dalla stessa direttiva 2000/78/CE.

Osservazioni

La pronuncia in commento contribuisce a far luce sui criteri sostanziali che presiedono alla verifica delle situazioni di discriminazione in base all'orientamento sessuale ed all'età ricadenti nel campo di applicazione della direttiva 2000/78/CE.

Chiarisce difatti che quando una condizione di affiliazione come quella per cui è giudizio non compie riferimenti diretti all'orientamento sessuale del lavoratore ed è formulata in termini neutri, riguardando così i lavoratori omosessuali come quelli eterosessuali (tutti esclusi dal beneficio della pensione di reversibilità se il matrimonio o l'unione civile registrata non siano stati contratti prima di una certa data) non può ravvisarsi una discriminazione diretta. Né si rinviene una discriminazione indiretta quando l'impossibilità per il ricorrente di contrarre una unione civile prima del suo sessantesimo compleanno è una conseguenza dello stato di diritto esistente in uno Stato membro a tale data e dell'assenza di disposizioni transitorie per gli affiliati omosessuali nati prima di una certa data. A mente del considerando n. 22, direttiva 2000/78/CE, restano infatti impregiudicate le legislazioni nazionali in materia di stato civile e le prestazioni che ne derivano, essendo materie che rientrano nella competenza degli Stati membri e come tali non pregiudicate dal diritto dell'Unione.

Quanto alla differenza di trattamento fondata sull'età, tra gli affiliati che abbiano o meno contratto un matrimonio o un'unione civile successivamente al loro sessantesimo compleanno, la risposta è parimenti negativa. Osservano i giudici di Lussemburgo che sebbene la differenza di trattamento sia astrattamente configurabile, è pur vero che gli Stati membri possono prevedere che tale distinzione sia oggettivamente giustificata da una finalità legittima. Nel caso sottoposto all'attenzione della Corte di Giustizia, la normativa nazionale irlandese non prevedeva altro che un limite di età per poter accedere alla pensione di reversibilità derivante dal regime previdenziale interessato, ed il fatto che fosse giuridicamente impossibile per il ricorrente contrarre un'unione civile prima di raggiungere tale età non muta i termini della questione giacché questa impossibilità derivava dalla mancata previsione legale di una forma di unione civile per le coppie omosessuali (ed il diritto dell'Unione non osta a tale stato del diritto nazionale).

La Corte sottolinea, infine, che laddove non si ravvisi una discriminazione fondata su alcuno dei motivi considerati non vi è ragione per ritenere esistente una nuova categoria di discriminazione che risulti dalla combinazione dei medesimi.

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