Infortunio e controllo delle assenze: il riparto di competenze tra INPS e INAIL
10 Novembre 2017
Un dipendente, assente per infermità certificata dall'INAIL a seguito di infortunio sul lavoro, rifiutava di sottoporsi alla visita di controllo del medico dell'INPS, recatosi presso il suo domicilio su richiesta del datore di lavoro. La conseguente sospensione, irrogata al lavoratore, viene ritenuta illegittima dai giudici dell'Appello in quanto non risulta aver rilievo, dal punto di vista disciplinare, il rifiuto opposto alla visita: competente al controllo, nel caso di specie, è l'INAIL e non l'INPS.
Di parere contrario la Cassazione, secondo cui “la sentenza impugnata, nell'individuare nell'INAIL l'ente competente ad effettuare le visite di controllo, ha violato l'art. 5 della L. n. 300/1970” a norma del quale il controllo delle assenze per infermità – che riguarda anche l'ipotesi di infermità dipendente da infortunio sul lavoro – può essere effettuata dal datore di lavoro soltanto attraverso i servizi ispettivi degli istituti previdenziali competenti: ASL e INPS. Non ha, invece, fondamento l'attribuzione della competenza all'INAIL che, tuttalpiù, potrà rivolgersi all'INPS per chiedere la verifica dell'effettivo stato di salute del lavoratore.
La Suprema Corte, pertanto, cassa con rinvio la sentenza impugnata, enunciando il seguente principio di diritto: “le visite di controllo richieste dal datore di lavoro ai sensi dell'art. 5 L. n. 300/1970 nei confronti dei lavoratori privati assenti dal lavoro per infortunio sul lavoro o malattia professionale devono essere eseguite secondo le competenze e procedure previste per le assenze per malattia”.
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