Atto pubblicoFonte: Cod. Civ. Articolo 2699
10 Novembre 2017
Inquadramento
L'atto pubblico è una prova documentale (sulla cui nozione si rinvia a G. Morlini, Documento, in ilProcessoCivile) disciplinata dal codice civile. L'art. 2699 c.c. definisce atto pubblico il documento redatto, con le richieste formalità, da un notaio o da altro pubblico ufficiale autorizzato ad attribuirgli pubblica fede nel luogo in cui l'atto è formato. In assenza dei requisiti prescritti dalla legge, un documento non potrà dunque essere qualificato come atto pubblico e ad esso non si applicherà la relativa disciplina sostanziale e processuale. Ciononostante, se l'atto è stato sottoscritto dalle parti, esso avrà comunque, ai sensi dell'art. 2701 c.c., efficacia di scrittura privata (su cui si rinvia a C. Costabile, Scrittura privata, in ilProcessoCivile). Ciò posto, il primo degli elementi che deve sussistere affinché un documento possa essere qualificato come atto pubblico concerne la qualità di pubblico ufficiale del soggetto che forma l'atto e, in particolare, la spettanza a questi di una funzione documentatrice. Sotto il profilo oggettivo, va invece considerato l'ambito territoriale nel quale ha valore l'autorizzazione conferita al notaio o al diverso pubblico ufficiale che forma l'atto. L'art. 47-bis, comma 1, l. n. 89/1913, equipara poi all'atto pubblico cartaceo il cd. atto pubblico informatico, cioè la possibilità che il notaio rediga atti pubblici in formato elettronico e possa sottoscrivere gli stessi atti utilizzando la firma digitale, ovvero una particolare firma elettronica qualificata, basata su un sistema di chiavi crittografiche (cfr. art. 1, comma 1, lett. s), d.lgs. n. 82/2005).
Pubblico ufficiale
Come anticipato, l'elemento soggettivo individuato dall'art. 2699 c.c. per qualificare un documento come atto pubblico implica la necessaria provenienza dell'atto medesimo da un pubblico ufficiale. Più in particolare, la norma sopra richiamata effettua un espresso richiamo al notaio, quale soggetto dotato di un generale potere di documentazione pubblica ai sensi della l. 16 febbraio 1913, n. 89, ed è ripresa e sviluppata dalle disposizioni normative che determinano le modalità per la redazione degli atti (artt. 47 ss. l. n. 89/1913) e ne delimitano la competenza su base territoriale (artt. 27, comma 2, e 58 l. n. 89/1913). I requisiti prescritti dalla legge per la validità dell'atto notarile e per la sua efficacia probatoria sono: (i) l'indicazione del luogo; (ii) l'indicazione della data di redazione; e (iii) la sottoscrizione del notaio che, in caso di documento non integralmente autografo, deve essere apposta su ogni foglio di cui l'atto è composto. La mancanza della sottoscrizione del notaio fa venir meno l'efficacia privilegiata di atto pubblico (Cass. civ., 20 agosto 1990, n. 8442), ma, come si è detto, non per questo esclude che l'atto possa valere come scrittura privata, se le parti hanno apposto la loro sottoscrizione (TAR Puglia, 14 dicembre 2016, n. 1374). Non sono, invece, richiesti a pena di nullità né la presenza dei testimoni (salvo che ciò non sia espressamente previsto dalla legge) né la menzione dell'avvenuta lettura dell'atto alle parti ed eventualmente ai testimoni (mentre il compimento di tale ultima formalità costituisce requisito di validità dell'atto). Tra gli altri pubblici ufficiali cui la legge riconosce potestà documentaria o di attestazione, occorre distinguere tra (i) coloro che ne sono investiti in modo totale o prevalente rispetto all'attività svolta (ad esempio, gli ufficiali dello stato civile); e (ii) coloro che assolvono a tale funzione in via accessoria (ad esempio, i giudici, i cancellieri, gli ufficiali giudiziari e i conservatori dei registri immobiliari), ovvero solo in ipotesi eccezionalmente previste dalla legge (ad esempio, i comandanti di navi e aeromobili e gli agenti consolari). Anche per questi soggetti valgono i limiti di competenza funzionale e territoriale sopra richiamati, i quali sono di volta in volta previsti in apposite leggi speciali.
Efficacia probatoria
A proposito dell'efficacia probatoria che l'atto pubblico – sia esso cartaceo o informatico – ha nell'ambito del processo civile, l'art. 2700 c.c. dispone che esso «fa piena prova», ciò significa che l'atto pubblico, entro i limiti di seguito precisati, ha valore di prova legale,in quanto non lascia margine al giudice per una libera valutazione delle circostanze da esso rappresentate (cfr. art. 116 c.p.c.). Tale efficacia viene a cessare soltanto per effetto dell'eventuale esito positivo di uno speciale procedimento che ha proprio la funzione di disciplinare le eventuali contestazioni delle risultanze dell'atto pubblico, la querela di falso (su cui si veda C. Costabile, Querela di falso, in ilProcessoCivile). Ciò posto, occorre chiarire entro quali limiti si può correttamente affermare che l'atto pubblico ha valore di prova legale. Il medesimo art. 2700 c.c. precisa che hanno efficacia di prova legale i cd. elementi estrinseci dell'atto pubblico, ovverosia: (i) la provenienza del documento dal pubblico ufficiale che lo ha formato; (ii) il momento della formazione dell'atto (i.e. la data); (iii) il luogo della formazione dell'atto; e (iv) più in generale, tutto ciò che è stato detto o fatto davanti al pubblico ufficiale. Per quanto attiene all'elemento di cui al precedente punto (iv), merita innanzitutto osservare che, di solito, il pubblico ufficiale raccoglie le dichiarazioni dei soggetti che ne sono autori e provvede lui stesso a redigerle in iscritto, così attribuendo pubblica fede a quanto si è detto o fatto davanti a lui. Inoltre, si osserva che eventuali elementi aggiuntivi di contenuto diverso, come, ad esempio, apprezzamenti compiuti dal pubblico ufficiale (ad esempio, ove si affermi che il dichiarante è sano di mente o pienamente capace o incapace di firmare, e così via) non sono investiti dalla suddetta efficacia e, quindi, sono soggetti alla libera valutazione dell'autorità giurisdizionale (Cass. civ., 28 novembre 1998, n. 12099; Cass. civ., 11 dicembre 1992, n. 13122). Il contenuto delle dichiarazioni rese dalle parti non riveste, invece, efficacia di prova legale e, dunque, è oggetto del libero apprezzamento del giudice: a tale riguardo si parla di elementi intrinseci dell'atto pubblico (Cass. civ., 12 maggio 2000, n. 6090; Cass. civ, 20 novembre 1996, n. 10219; Cass. civ., 17 dicembre 1990, n. 11964; con più particolare riguardo ai limiti di efficacia probatoria dei verbali di accertamento di violazioni del codice della strada, Cass. civ., Sez.Un., 24 luglio 2009, n. 17355; Cass. civ., 29 agosto 2008, n. 21816; con riguardo ai limiti di efficacia probatoria dell'atto notorio, Cass. civ., 3 maggio 1976, n. 1572; con riguardo alle attestazioni dei funzionari dell'ispettorato del lavoro, Cass. civ., 15 luglio 1983, n. 4851; con riguardo alle certificazioni mediche, Cass. civ., 14 gennaio 1987, n. 217).
Casistica
La giurisprudenza si è trovata in varie occasioni a dover chiarire quali documenti rientrano o meno nella nozione di atto pubblico: evidentemente, non si tratta di un mero esercizio teorico, ma dalla qualificazione effettuata discendono rilevanti conseguenze in punto di disciplina applicabile, in primis in relazione all'efficacia probatoria da attribuire all'atto.
Più in particolare, sono stati qualificati come atto pubblico:
Al contrario, sono stati esclusi dal novero degli atti pubblici:
Riferimenti
Bussole di inquadramento |