Carlo Salvatore Hamel
28 Maggio 2021

La formula esecutiva trova definizione normativa nell'art. 475 c.p.c., che individua come condizione per procedere all'esecuzione forzata, sulla base di un titolo rappresentato da sentenza o altro provvedimento dell'autorità giudiziaria o, ancora, da atto ricevuto da notaio o da altro pubblico ufficiale, la sua spedizione in forma esecutiva.

Inquadramento

IN FASE DI AGGIORNAMENTO AUTORALE DI PROSSIMA PUBBLICAZIONE

La formula esecutiva trova definizione normativa nell'art. 475 c.p.c., che individua come condizione per procedere all'esecuzione forzata, sulla base di un titolo rappresentato da sentenza o altro provvedimento dell'autorità giudiziaria o, ancora, da atto ricevuto da notaio o da altro pubblico ufficiale, la sua spedizione in forma esecutiva.

La spedizione in forma esecutiva consiste nell'intestazione “Repubblica italiana – In nome della legge” e nell'apposizione da parte del cancelliere o notaio o altro pubblico ufficiale, sull'originale o sulla copia, della formula indicata nell'ultimo comma della disposizione richiamata.

La formula esecutiva è apposta dal cancelliere per i titoli giudiziali e dal notaio o da altro pubblico ufficiale per gli atti pubblici di competenza. Non viene apposta sull'originale del provvedimento o dell'atto che resta conservato in cancelleria o presso il pubblico ufficio, ma su una copia conforme all'originale, ad eccezione del caso dell'ordinanza di convalida di licenza per finita locazione o di sfratto.

La ratio della spedizione in forma esecutiva del titolo è individuata nell'esigenza di contraddistinguere la copia del titolo utile a procedere a esecuzione forzata da tutte le altre copie autentiche. Si tratta della medesima giustificazione sottesa al divieto di spedire in forma esecutiva altra copia del titolo in favore della medesima parte, salvo il caso di autorizzazione in presenza di un giusto motivo, ai sensi dell'art. 476 c.p.c..

Tale giusto motivo, sia pur non pacificamente, va ritenuto integrabile sia da circostanze oggettive non imputabili alla parte (es. distruzione del titolo) che da circostanze soggettive (es. interesse ad incardinare l'esecuzione presso diversi uffici). L'istanza in questo caso si propone al Presidente del Tribunale che decide con decreto.

In evidenza

Necessitano di spedizione in forma esecutiva i titoli indicati nell'art. 475 c.p.c., ossia le sentenze, i provvedimenti del giudice ed i verbali di conciliazione giudiziale, nonché gli atti redatti da notaio o da altro pubblico ufficiale, in ragione del fatto che, per tali atti, l'originale resta conservato presso la cancelleria o presso l'archivio, a seconda della natura del titolo medesimo.

Si discute sulla necessità di spedizione in forma esecutiva delle scritture private autenticate, con opinione prevalente orientata in senso negativo, alla luce della ormai necessaria trascrizione integrale del titolo nell'atto di precetto.

Non trova applicazione, inoltre, il disposto dell'art. 475 c.p.c con riguardo all'attuazione dei provvedimenti cautelari e possessori, disciplinata dall'art. 669-duodeciesc.p.c. che non richiama le norme sul titolo esecutivo ed il precetto.

Adempimenti per la spedizione in forma esecutiva del titolo

Per la spedizione in forma esecutiva di un titolo giudiziario, per procedere ad esecuzione forzata, la giurisprudenza di legittimità ritiene sufficiente che il cancelliere, verificata la formale perfezione dell'originale, apponga sulla copia il sigillo (art. 153 att. c.p.c.), attestandone il rilascio. La disciplina di cui al combinato disposto dell'art. 475 c.p.c e dell'art. 153 disp. att. c.p.c., va ritenuta, infatti, prevalente, in ragione della sua natura speciale, rispetto alla normativa in materia di autenticazione di copie di atti pubblici (art. 14, l. 14/1968).

Non risulteranno, dunque, necessari l'indicazione della data e del luogo di rilascio, delle generalità e della qualifica del rilasciante, la sottoscrizione dei fogli intermedi, l'apposizione di timbri di congiunzione degli stessi.

Nel caso di titolo non giudiziale, invece, per la spedizione in forma esecutiva il notaio o il pubblico ufficiale richiesto dovranno applicare la disciplina di cui alla l. 89/1913, artt. 67 e 69, c.d. legge notarile.

Poteri di controllo del cancelliere, del notaio o altro pubblico ufficiale richiesto

L'apposizione della formula esecutiva presuppone un controllo da parte del cancelliere o del notaio circa la legittimazione del soggetto attivo ad avvalersi del titolo e circa gli ulteriori aspetti formali in ordine all'esistenza del titolo stesso ed alla sua esecutività.

Il pubblico ufficiale prima di procedere al rilascio del titolo in forma esecutiva dovrà dunque verificare se l'atto presentato risulti avere le caratteristiche di cui all'art. 474 c.p.c., se non sussistano vizi formali che impediscano l'apposizione della formula esecutiva, ed ancora se per procedere a esecuzione forzata sulla base del titolo presentato occorra in effetti la spedizione in forma esecutiva (ad es. il cancelliere dovrà rifiutare la spedizione in forma esecutiva di un'ordinanza possessoria; ancora, nel caso di decreto ingiuntivo non provvisoriamente esecutivo al momento dell'emanazione, il cancelliere dovrà verificare che sia stato emanato l'ulteriore provvedimento, da apporsi in calce all'originale depositato in cancelleria, che dichiari esecutivo il decreto; alla stessa stregua, il notaio dovrà rifiutarsi di apporre la formula esecutiva quando il diritto risulti sottoposto a condizione sospensiva).

Il controllo del pubblico ufficiale si estende inoltre, come detto, anche alla legittimazione del richiedente, che dovrà essere, in effetti, il soggetto nei cui confronti il titolo sia stato emesso.

La necessità del controllo in sede di spedizione del titolo in forma esecutiva apre al problema dei possibili rimedi in caso di ingiustificato rifiuto da parte del cancelliere o del notaio o pubblico ufficiale di apporre la formula esecutiva. Sembra condivisibile l'orientamento per il quale l'istante possa proporre ricorso al capo dell'ufficio giudiziario che ha emesso il provvedimento o della circoscrizione nella quale è stato formato l'atto, in applicazione dell'art. 476 c.p.c..

In giurisprudenza, il rimedio di cui all'art. 476 c.p.c. è stato ritenuto applicabile anche al caso di rifiuto del notaio che ha stipulato una vendita immobiliare con accollo di mutuo di rilasciare una copia esecutiva del contratto in favore del mutuante (Trib. Trani, 28 agosto 1986).

Legittimazione a ottenere la spedizione in forma esecutiva del titolo

La spedizione del titolo in forma esecutiva può farsi soltanto alla parte a favore della quale fu pronunciato il provvedimento o stipulata l'obbligazione, o ai suoi successori, con indicazione in calce della persona alla quale è spedita, secondo il disposto di cui al terzo comma dell'art. 475 c.p.c..

La norma, d'altro canto, riflette l'estensione della portata soggettiva del titolo sotto il profilo attivo, a differenza di quanto rilevabile sotto il profilo passivo, in applicazione del disposto dell'art. 477 c.p.c..

Nel caso del creditore, infatti, l'estensione soggettiva dell'efficacia del titolo riguarda genericamente tutti i successori, mentre, dal lato del debitore, l'estensione sembra limitata al solo caso di successione mortis causa a titolo universale.

Il titolo esecutivo spiega la sua efficacia in favore del titolare del credito e di tutti i suoi successori, siano essi a titolo universale o a titolo particolare. Ognuno di questi soggetti, d'altronde, può giovarsi dell'estensione degli effetti del giudicato favorevole contenuto nella sentenza fatta valere come titolo esecutivo, secondo la disposizione indicata dall'art. 2909 c.c., e può chiedere la spedizione del titolo in forma esecutiva, naturalmente quando questa è chiesta dalla legge (si veda in senso conforme Cass. civ., 17 dicembre 2003, n. 601).

Peraltro, il successore nel titolo fatto valere come titolo esecutivo non ha l'obbligo di dimostrare neppure documentalmente la sua posizione al soggetto che deve spedire il titolo in forma esecutiva (così Cass. civ., sez. III, 1 luglio 2005, n. 14096).

La spedizione in forma esecutiva potrà essere richiesta non solo dalla parte nei cui confronti il titolo è stato rilasciato, ma anche dal procuratore costituito e addirittura dal domiciliatario.

Quanto, poi, al rimedio in caso di rilascio della copia del titolo in forma esecutiva a favore di soggetto non legittimato, trattandosi, per giurisprudenza costante, di mera irregolarità formale, questa potrà essere contestata con l'opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c..

Allo stesso modo, in termini cioè di mera irregolarità formale, va qualificato il vizio consistente nella notifica al debitore, antecedentemente o contestualmente al precetto, da parte di soggetto in favore del quale pure il titolo sia stato emesso, pur essendo il rilascio del titolo in forma esecutiva avvenuto solo nei confronti di un altro dei soggetti in cui favore sia stato emesso il titolo (Cass. civ., sez. VI, n. 24548/2014; Cass. civ., sez. III, n. 9297/1999).

Formula esecutiva telematica

Con la l. 176/2020 è stato convertito in legge con modificazioni il d.l. 137/2020, che ha introdotto ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19. Il c.d. Decreto ristori, tra le nuove modifiche al sistema giustizia, ha introdotto la formula esecutiva telematica: il cancelliere può procedere al rilascio in forma di documento informatico della formula esecutiva dei titoli giudiziali, previa istanza da depositarsi sempre in modalità telematica da parte del difensore.

La norma di riferimento va individuata nell'art. 23 comma 9-bis della legge in parola, che prevede che la copia esecutiva delle sentenze e degli altri provvedimenti costituenti titoli esecutivi giudiziari possa essere rilasciata dal cancelliere in forma di documento informatico previa istanza, da depositare in modalità telematica, della parte a favore della quale fu pronunciato il provvedimento. La copia esecutiva in un documento informatico contenente la copia, anche per immagine, della sentenza o del provvedimento del giudice, in calce ai quali sono aggiunte l'intestazione e la formula di cui all'art. 475, comma 3,c.p.c. e l'indicazione della parte a favore della quale la spedizione è fatta. Il documento informatico così formato è sottoscritto digitalmente dal cancelliere. La firma digitale del cancelliere tiene luogo del sigillo previsto dall'art. 153, comma 1, disp. att. c.p.c. Il difensore o il dipendente di cui si avvale la pubblica amministrazione per stare in giudizio possono estrarre dal fascicolo informatico il duplicato e la copia analogica o informatica della copia esecutiva in forma di documento informatico. Le copie analogiche e informatiche, anche per immagine, della copia esecutiva in forma di documento informatico estratte dal fascicolo informatico e munite dell'attestazione di conformità equivalgono all'originale.

Tra i problemi che sinora avevano ostacolato l'introduzione dell'istituto richiamato, a corredo del processo civile telematico, va segnalato quello delle modalità di pagamento dei diritti di copia di cui all'art. 268 d.P.R. 115/2002. Sul punto la circolare ministeriale del 4 febbraio 2021 ha escluso che per l'arco temporale di applicazione della nuova disposizione gli uffici possano richiedere il versamento dei diritti. La circolare menzionata ha dato atto che “sulla base delle disposizioni vigenti i diritti di copia non sono certamente dovuti per l'estrazione della copia esecutiva da parte del difensore”. Ciò in difetto di una specifica norma impositiva che rende complesso sostenere che l'attività di formazione della copia esecutiva telematica da parte del cancelliere (che logicamente e cronologicamente precede l'estrazione) sia soggetta a tributo.

Va, comunque, detto che la norma di cui all'art. 23 comma 9-bis ha un'efficacia temporale limitata nel tempo, allo stato prorogata fino a 31 luglio 2021 per effetto delle modifiche apportate dal d.l. 44/2021.

In una prospettiva di riforma, il Piano nazionale di ripresa e resilienza, presentato dal Governo il 26 aprile 2021, prevede l'abolizione della formula esecutiva, per rendere più semplice l'avvio dell'esecuzione mediante una semplice copia attestata conforme all'originale.

Vizi della spedizione in forma esecutiva e rimedi

Le differenze in ordine ai possibili vizi nella spedizione in forma esecutiva del titolo, si riverberano sui rimedi esperibili, venendo in rilievo la tradizionale distinzione tra opposizione all'esecuzione e agli atti esecutivi.

É ben possibile, infatti, che le contestazione dell'opponente si concentrino sul solo dato formale del procedimento di spedizione in forma esecutiva del titolo da parte del cancelliere e del notaio o del pubblico ufficiale che alla stessa proceda (si pensi al caso in cui venga dedotta la mancata intestazione “Repubblica Italiana, in nome della legge”): in questo caso, la natura delle contestazioni aprono al rimedio dell'opposizione agli atti esecutivi.

Al contrario, invece, là dove le contestazioni dell'opponente investano il diritto a procedere a esecuzione forzata del creditore, focalizzandosi sull'esistenza o regolarità del titolo esecutivo, allora l'opposizione eventualmente proposta andrà qualificata come opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c. (è il caso ad esempio in cui si contesti l'avvenuto versamento della cauzione in caso di spedizione in forma esecutiva di decreto ingiuntivo la cui provvisoria esecuzione sia subordinata al versamento di cauzione da parte del creditore).

Casistica

CASISTICA

Natura dei vizi nell'apposizione della formula esecutiva e qualificazione dell'opposizione

  • Avverso la notificazione di una sentenza cui risulti erroneamente apposta la formula esecutiva, ancorché essa non costituisca idoneo titolo esecutivo, non è esperibile il rimedio dell'opposizione all'esecuzione, utilizzabile solo dopo la notificazione del relativo precetto, ma solo un'azione di accertamento negativo ove alla prima delle suddette notificazioni si accompagni, con manifestazioni di intenti coeva o precedente, un vanto espresso della pretesa coattiva (Cass. civ., sez. III, 4 agosto 2016, n. 16281).
  • La denuncia dell'erronea apposizione della formula esecutiva configura opposizione agli atti esecutivi allorquando si faccia riferimento solo alla correttezza della spedizione del titolo in forma esecutiva (di cui non si ponga in dubbio l'esistenza), richiesta dall'art. 475 c.p.c., poiché in tal caso l'indebita apposizione della formula può concretarsi in una irregolarità del procedimento esecutivo o risolversi in una contestazione della regolarità del precetto ai sensi del primo comma dell'art. 617 c.p.c.. Viceversa, allorché la denuncia sia motivata dalla contestazione dell'inesistenza del titolo esecutivo ovvero dalla mancata soddisfazione delle condizioni perché l'atto acquisti l'efficacia di titolo esecutivo, l'opposizione deve qualificarsi come opposizione all'esecuzione ai sensi dell'art. 615 c.p.c. (Cass. civ., sez. III, 14 novembre 2013, n. 25638).
  • La contestazione circa l'illegittimità dell'apposizione della formula esecutiva in quanto coinvolgente l'idoneità della sentenza a valere come titolo esecutivo, rientra nell'ipotesi di cui all'art. 615 c.p.c., avente ad oggetto la negazione dei requisiti necessari perché la sentenza abbia efficacia esecutiva. Diversa è invece la denuncia della mera irregolarità e correttezza della formula (Trib. Como, 27 luglio 2007).

In tema di spedizione in forma esecutiva della copia del titolo rilasciata al creditore, il debitore che proponga opposizione ex art. 617 c.p.c. non può limitarsi, in base ai principi di economia processuale, di ragionevole durata del processo e dell'interesse ad agire, a dedurre l'irregolarità formale in sé considerata del titolo medesimo perché lo stesso conterrebbe l'erronea, ma facilmente riconoscibile, indicazione del difensore richiedente, dovendo egli allegare il concreto pregiudizio cagionato da tale irregolarità ai diritti tutelati dal regolare svolgimento del processo esecutivo. (Nella specie, il procuratore del richiedente era stato per errore menzionato come avvocato del debitore e non del creditore) (Cass. civ., sez. VI, 18 novembre 2019 n. 29804).

  • Nell'ambito del giudizio di esecuzione, qualora sia proposta opposizione denunciando non il mero errore del cancelliere nell'apporre la formula esecutiva al decreto ingiuntivo fatto valere come titolo esecutivo, ma negando al creditore procedente il diritto di procedere a esecuzione forzata poiché non è stata soddisfatta la condizione dell'efficacia del decreto a valere come titolo esecutivo, condizione costituita da una valida prestazione della causazione (prevista dall'art. 648, comma 2, c.p.c.), l'opposizione integra un'opposizione alla esecuzione (e non una opposizione agli atti esecutivi) (Cass. civ., sez. III, 5 giugno 2007, n. 13069).
  • In tema di esecuzione forzata, la deduzione da parte dell'esecutato della nullità dell'apposizione della formula esecutiva al decreto ingiuntivo (derivante, nella specie, dal fatto che la dichiarazione di esecutività del decreto ingiuntivo non era stata pronunciata dall'istruttore nel giudizio di opposizione al decreto stesso, ma apposta dal tribunale alla sentenza che lo aveva confermato) si configura come una opposizione agli atti esecutivi, e non già alla esecuzione, non ponendo in discussione la esistenza del diritto del creditore di procedere alla esecuzione, ma la regolarità del procedimento esecutivo, con la conseguenza che la relativa decisione non è impugnabile mediante appello, ma con il regolamento di competenza e con il ricorso per cassazione ex art. 111 Cost..

Legittimazione a richiedere la spedizione in forma esecutiva del titolo

  • La richiesta della spedizione del titolo in forma esecutiva può essere legittimamente formulata non soltanto dal difensore della parte munito di procura ma anche dal semplice domiciliatario di questi a ciò incaricato purché (come nella specie) in tale qualità, ovvero purché risulti chiaro (in primo luogo al cancelliere, che deve effettuare tale verifica prima di apporre la formula) che essa venga richiesta e rilasciata in favore dell'avente diritto risultante dal titolo, in quanto la proposizione della richiesta di spedizione non consiste in una attività di patrocinio o di impulso processuale riservata al difensore ma in una attività da compiere sul territorio il cui compimento può essere legittimamente dal procuratore demandata al domiciliatario prescelto ed operante nella circoscrizione del tribunale (Cass. civ., sez. III, 5 maggio 2016, n. 8954).
  • La spedizione del titolo in forma esecutiva deve essere fatta alla parte a vantaggio della quale è stato emesso il titolo, intendendosi per parte anche il suo procuratore costituito, il quale venga contemporaneamente indicato come persona a cui viene materialmente spedita la formula, ai sensi dello stesso art. 475 c.p.c. (Trib. Vicenza, sez. I, 19 marzo 2007, n. 1102).
  • In materia di esecuzione forzata, la spedizione in forma esecutiva di un titolo (art. 475 c.p.c.) ha effetto nei confronti di tutti i soggetti coinvolti nel giudizio di cognizione e nel procedimento esecutivo, sebbene uno solo di essi sia esplicitamente menzionato nella formula esecutiva. (Nel caso specifico, l'indicazione “+ 2” nella formula esecutiva è sufficiente ad informare, comunque, i debitori circa l'esistenza di una sentenza che li condanna ad una prestazione nei confronti di più soggetti, anche se non menzionati nominativamente) (Trib. Ragusa, 8 febbraio 2005).
  • La circostanza che la copia spedita in forma esecutiva del titolo esecutivo risulti rilasciata, anziché a favore dell'avente diritto, a favore di altro soggetto (nella specie, la copia munita della formula esecutiva risultava rilasciata a favore della curatela di un fallimento, anziché a favore del cessionario delle attività fallimentari, il quale era stato assistito in causa dallo stesso procuratore ad litem della curatela), costituisce una mera irregolarità, che deve essere fatta valere nel termine perentorio di cinque giorni dalla notifica del titolo medesimo (Cass. civ., n. 1622/1970).

Adempimenti per la spedizione in forma esecutiva del titolo

  • Per la spedizione in forma esecutiva di una sentenza (art. 475 c.c.), onde procedere ad esecuzione forzata (art. 479 c.c.), è sufficiente che il cancelliere, verificata la formale perfezione dell'originale, apponga sulla copia il sigillo (art. 153 disp. att. c.c.), attestandone il rilascio, e tale disciplina, per la sua specialità, prevale su quella generale stabilita per il procedimento di autenticazione di copie di atti pubblici (art. 14 l. 14/1968) (Cass. civ., sez. III, 16 febbraio 1998, n. 1625).
  • È fondata l'eccezione di nullità basata sull'omessa sottoscrizione da parte del cancelliere in calce al titolo esecutivo sia alla formula esecutiva sia alla collegata attestazione di conformità, traducendosi in un'irregolarità formale del titolo stesso, tale da determinarne la sua nullità. É infatti noto che, ai fini dell'intimazione del precetto e della successiva instaurazione del processo esecutivo, debbono essere osservati gli adempimenti previsti dall'art. 475, c.p.c., riguardo alla spedizione del titolo in forma esecutiva ed alla apposizione della formula, e dall'art. 153, disp. att., c.p.c., riguardo alle modalità del rilascio. In base a tale ultima disposizione, il cancelliere deve quindi verificare che il provvedimento del giudice sia formalmente perfetto, successivamente apponendovi sulla copia, oltre la formula esecutiva, il sigillo della cancelleria, e sottoscrivendo l'attestazione di conformità all'originale. Pertanto, mentre la copia rilasciata nel rispetto di tali formalità vale ad integrare il titolo in forma esecutiva, l'omissione di tali adempimenti comporta un vizio formale del titolo esecutivo e la conseguente nullità dello stesso e dell'intimato atto di precetto (Trib. Bari, sez. II, 10 maggio 2007, n. 1122).
  • Per la spedizione in forma esecutiva di una sentenza (art. 475 c.p.c.) al fine di procedere ad esecuzione forzata (art. 479 c.p.c.) è sufficiente che il cancelliere, verificata la formale perfezione dell'originale, apponga sulla copia il sigillo (art. 153 disp. att c.p.c..), attestandone il rilascio: a nulla rilevando l'eventuale errore, nella specie l'apposizione di una data anteriore nell'atto di precetto rispetto alla data della decisione su cui lo stesso si fonda (Trib. Napoli, 4 dicembre 2003).

La menzione del provvedimento di dichiarazione di esecutorietà non si può evincere dall'indicazione di apposizione della formula esecutiva, e ciò per plurime ragioni: a) si tratta di menzioni distintamente previste dal legislatore, sicché l'opposta conclusione si tradurrebbe in una interpretazione abrogante come tale inammissibile; b) le menzioni corrispondono a due diverse attività e garanzie per l'ingiunto: l'una, del giudice, che, dichiarando l'esecutorietà, attesta di aver verificato la regolarità della notificazione e il legale decorso dei termini per l'opposizione; l'altra, del cancelliere, che autorizza il richiedente legittimato all'utilizzo del documento contenente il titolo a fini coattivi, ovvero ad avvalersi, per quello, dell'organo esecutivo (Cass. civ., sez. III, 30 settembre 2019 n. 24226).

Titolo esecutivo europeo

L'istanza di un ricorrente non italiano diretta ad ottenere l'ordine alla Cancelleria di apposizione della formula esecutiva sull'originale del titolo esecutivo (costituito da un titolo esecutivo europeo) va respinta in quanto, in aperto contrasto con la previsione del potere esclusivo del giudice che emette il decreto di disporre sull'esecutorietà, si verrebbe ad instaurare una fase di deliberazione da parte del tribunale circa la sussistenza delle condizioni di eseguibilità in Italia del titolo esecutivo europeo (Trib. Milano, 1 dicembre 2007).

Riferimenti
  • R. Fontana- S. Romeo, Il nuovo Processo di Esecuzione, Padova, 2015;
  • A.M. Soldi, Manuale dell'esecuzione forzata, Padova, 2017.

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