Formula esecutiva
28 Maggio 2021
Inquadramento IN FASE DI AGGIORNAMENTO AUTORALE DI PROSSIMA PUBBLICAZIONE La formula esecutiva trova definizione normativa nell'art. 475 c.p.c., che individua come condizione per procedere all'esecuzione forzata, sulla base di un titolo rappresentato da sentenza o altro provvedimento dell'autorità giudiziaria o, ancora, da atto ricevuto da notaio o da altro pubblico ufficiale, la sua spedizione in forma esecutiva. La spedizione in forma esecutiva consiste nell'intestazione “Repubblica italiana – In nome della legge” e nell'apposizione da parte del cancelliere o notaio o altro pubblico ufficiale, sull'originale o sulla copia, della formula indicata nell'ultimo comma della disposizione richiamata. La formula esecutiva è apposta dal cancelliere per i titoli giudiziali e dal notaio o da altro pubblico ufficiale per gli atti pubblici di competenza. Non viene apposta sull'originale del provvedimento o dell'atto che resta conservato in cancelleria o presso il pubblico ufficio, ma su una copia conforme all'originale, ad eccezione del caso dell'ordinanza di convalida di licenza per finita locazione o di sfratto. La ratio della spedizione in forma esecutiva del titolo è individuata nell'esigenza di contraddistinguere la copia del titolo utile a procedere a esecuzione forzata da tutte le altre copie autentiche. Si tratta della medesima giustificazione sottesa al divieto di spedire in forma esecutiva altra copia del titolo in favore della medesima parte, salvo il caso di autorizzazione in presenza di un giusto motivo, ai sensi dell'art. 476 c.p.c.. Tale giusto motivo, sia pur non pacificamente, va ritenuto integrabile sia da circostanze oggettive non imputabili alla parte (es. distruzione del titolo) che da circostanze soggettive (es. interesse ad incardinare l'esecuzione presso diversi uffici). L'istanza in questo caso si propone al Presidente del Tribunale che decide con decreto.
Adempimenti per la spedizione in forma esecutiva del titolo
Per la spedizione in forma esecutiva di un titolo giudiziario, per procedere ad esecuzione forzata, la giurisprudenza di legittimità ritiene sufficiente che il cancelliere, verificata la formale perfezione dell'originale, apponga sulla copia il sigillo (art. 153 att. c.p.c.), attestandone il rilascio. La disciplina di cui al combinato disposto dell'art. 475 c.p.c e dell'art. 153 disp. att. c.p.c., va ritenuta, infatti, prevalente, in ragione della sua natura speciale, rispetto alla normativa in materia di autenticazione di copie di atti pubblici (art. 14, l. 14/1968). Non risulteranno, dunque, necessari l'indicazione della data e del luogo di rilascio, delle generalità e della qualifica del rilasciante, la sottoscrizione dei fogli intermedi, l'apposizione di timbri di congiunzione degli stessi. Nel caso di titolo non giudiziale, invece, per la spedizione in forma esecutiva il notaio o il pubblico ufficiale richiesto dovranno applicare la disciplina di cui alla l. 89/1913, artt. 67 e 69, c.d. legge notarile. L'apposizione della formula esecutiva presuppone un controllo da parte del cancelliere o del notaio circa la legittimazione del soggetto attivo ad avvalersi del titolo e circa gli ulteriori aspetti formali in ordine all'esistenza del titolo stesso ed alla sua esecutività. Il pubblico ufficiale prima di procedere al rilascio del titolo in forma esecutiva dovrà dunque verificare se l'atto presentato risulti avere le caratteristiche di cui all'art. 474 c.p.c., se non sussistano vizi formali che impediscano l'apposizione della formula esecutiva, ed ancora se per procedere a esecuzione forzata sulla base del titolo presentato occorra in effetti la spedizione in forma esecutiva (ad es. il cancelliere dovrà rifiutare la spedizione in forma esecutiva di un'ordinanza possessoria; ancora, nel caso di decreto ingiuntivo non provvisoriamente esecutivo al momento dell'emanazione, il cancelliere dovrà verificare che sia stato emanato l'ulteriore provvedimento, da apporsi in calce all'originale depositato in cancelleria, che dichiari esecutivo il decreto; alla stessa stregua, il notaio dovrà rifiutarsi di apporre la formula esecutiva quando il diritto risulti sottoposto a condizione sospensiva). Il controllo del pubblico ufficiale si estende inoltre, come detto, anche alla legittimazione del richiedente, che dovrà essere, in effetti, il soggetto nei cui confronti il titolo sia stato emesso. La necessità del controllo in sede di spedizione del titolo in forma esecutiva apre al problema dei possibili rimedi in caso di ingiustificato rifiuto da parte del cancelliere o del notaio o pubblico ufficiale di apporre la formula esecutiva. Sembra condivisibile l'orientamento per il quale l'istante possa proporre ricorso al capo dell'ufficio giudiziario che ha emesso il provvedimento o della circoscrizione nella quale è stato formato l'atto, in applicazione dell'art. 476 c.p.c.. In giurisprudenza, il rimedio di cui all'art. 476 c.p.c. è stato ritenuto applicabile anche al caso di rifiuto del notaio che ha stipulato una vendita immobiliare con accollo di mutuo di rilasciare una copia esecutiva del contratto in favore del mutuante (Trib. Trani, 28 agosto 1986). Legittimazione a ottenere la spedizione in forma esecutiva del titolo
La spedizione del titolo in forma esecutiva può farsi soltanto alla parte a favore della quale fu pronunciato il provvedimento o stipulata l'obbligazione, o ai suoi successori, con indicazione in calce della persona alla quale è spedita, secondo il disposto di cui al terzo comma dell'art. 475 c.p.c.. La norma, d'altro canto, riflette l'estensione della portata soggettiva del titolo sotto il profilo attivo, a differenza di quanto rilevabile sotto il profilo passivo, in applicazione del disposto dell'art. 477 c.p.c.. Nel caso del creditore, infatti, l'estensione soggettiva dell'efficacia del titolo riguarda genericamente tutti i successori, mentre, dal lato del debitore, l'estensione sembra limitata al solo caso di successione mortis causa a titolo universale. Il titolo esecutivo spiega la sua efficacia in favore del titolare del credito e di tutti i suoi successori, siano essi a titolo universale o a titolo particolare. Ognuno di questi soggetti, d'altronde, può giovarsi dell'estensione degli effetti del giudicato favorevole contenuto nella sentenza fatta valere come titolo esecutivo, secondo la disposizione indicata dall'art. 2909 c.c., e può chiedere la spedizione del titolo in forma esecutiva, naturalmente quando questa è chiesta dalla legge (si veda in senso conforme Cass. civ., 17 dicembre 2003, n. 601). Peraltro, il successore nel titolo fatto valere come titolo esecutivo non ha l'obbligo di dimostrare neppure documentalmente la sua posizione al soggetto che deve spedire il titolo in forma esecutiva (così Cass. civ., sez. III, 1 luglio 2005, n. 14096). La spedizione in forma esecutiva potrà essere richiesta non solo dalla parte nei cui confronti il titolo è stato rilasciato, ma anche dal procuratore costituito e addirittura dal domiciliatario. Quanto, poi, al rimedio in caso di rilascio della copia del titolo in forma esecutiva a favore di soggetto non legittimato, trattandosi, per giurisprudenza costante, di mera irregolarità formale, questa potrà essere contestata con l'opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c.. Allo stesso modo, in termini cioè di mera irregolarità formale, va qualificato il vizio consistente nella notifica al debitore, antecedentemente o contestualmente al precetto, da parte di soggetto in favore del quale pure il titolo sia stato emesso, pur essendo il rilascio del titolo in forma esecutiva avvenuto solo nei confronti di un altro dei soggetti in cui favore sia stato emesso il titolo (Cass. civ., sez. VI, n. 24548/2014; Cass. civ., sez. III, n. 9297/1999). Formula esecutiva telematica
Con la l. 176/2020 è stato convertito in legge con modificazioni il d.l. 137/2020, che ha introdotto ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19. Il c.d. Decreto ristori, tra le nuove modifiche al sistema giustizia, ha introdotto la formula esecutiva telematica: il cancelliere può procedere al rilascio in forma di documento informatico della formula esecutiva dei titoli giudiziali, previa istanza da depositarsi sempre in modalità telematica da parte del difensore. La norma di riferimento va individuata nell'art. 23 comma 9-bis della legge in parola, che prevede che la copia esecutiva delle sentenze e degli altri provvedimenti costituenti titoli esecutivi giudiziari possa essere rilasciata dal cancelliere in forma di documento informatico previa istanza, da depositare in modalità telematica, della parte a favore della quale fu pronunciato il provvedimento. La copia esecutiva in un documento informatico contenente la copia, anche per immagine, della sentenza o del provvedimento del giudice, in calce ai quali sono aggiunte l'intestazione e la formula di cui all'art. 475, comma 3,c.p.c. e l'indicazione della parte a favore della quale la spedizione è fatta. Il documento informatico così formato è sottoscritto digitalmente dal cancelliere. La firma digitale del cancelliere tiene luogo del sigillo previsto dall'art. 153, comma 1, disp. att. c.p.c. Il difensore o il dipendente di cui si avvale la pubblica amministrazione per stare in giudizio possono estrarre dal fascicolo informatico il duplicato e la copia analogica o informatica della copia esecutiva in forma di documento informatico. Le copie analogiche e informatiche, anche per immagine, della copia esecutiva in forma di documento informatico estratte dal fascicolo informatico e munite dell'attestazione di conformità equivalgono all'originale. Tra i problemi che sinora avevano ostacolato l'introduzione dell'istituto richiamato, a corredo del processo civile telematico, va segnalato quello delle modalità di pagamento dei diritti di copia di cui all'art. 268 d.P.R. 115/2002. Sul punto la circolare ministeriale del 4 febbraio 2021 ha escluso che per l'arco temporale di applicazione della nuova disposizione gli uffici possano richiedere il versamento dei diritti. La circolare menzionata ha dato atto che “sulla base delle disposizioni vigenti i diritti di copia non sono certamente dovuti per l'estrazione della copia esecutiva da parte del difensore”. Ciò in difetto di una specifica norma impositiva che rende complesso sostenere che l'attività di formazione della copia esecutiva telematica da parte del cancelliere (che logicamente e cronologicamente precede l'estrazione) sia soggetta a tributo. Va, comunque, detto che la norma di cui all'art. 23 comma 9-bis ha un'efficacia temporale limitata nel tempo, allo stato prorogata fino a 31 luglio 2021 per effetto delle modifiche apportate dal d.l. 44/2021. In una prospettiva di riforma, il Piano nazionale di ripresa e resilienza, presentato dal Governo il 26 aprile 2021, prevede l'abolizione della formula esecutiva, per rendere più semplice l'avvio dell'esecuzione mediante una semplice copia attestata conforme all'originale. Vizi della spedizione in forma esecutiva e rimedi
Le differenze in ordine ai possibili vizi nella spedizione in forma esecutiva del titolo, si riverberano sui rimedi esperibili, venendo in rilievo la tradizionale distinzione tra opposizione all'esecuzione e agli atti esecutivi. É ben possibile, infatti, che le contestazione dell'opponente si concentrino sul solo dato formale del procedimento di spedizione in forma esecutiva del titolo da parte del cancelliere e del notaio o del pubblico ufficiale che alla stessa proceda (si pensi al caso in cui venga dedotta la mancata intestazione “Repubblica Italiana, in nome della legge”): in questo caso, la natura delle contestazioni aprono al rimedio dell'opposizione agli atti esecutivi. Al contrario, invece, là dove le contestazioni dell'opponente investano il diritto a procedere a esecuzione forzata del creditore, focalizzandosi sull'esistenza o regolarità del titolo esecutivo, allora l'opposizione eventualmente proposta andrà qualificata come opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c. (è il caso ad esempio in cui si contesti l'avvenuto versamento della cauzione in caso di spedizione in forma esecutiva di decreto ingiuntivo la cui provvisoria esecuzione sia subordinata al versamento di cauzione da parte del creditore). Casistica
Riferimenti
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