Consulente tecnico di parte

Gianluigi Morlini
01 Marzo 2016

Nel caso di nomina da parte del giudice di un Consulente Tecnico d'Ufficio (di seguito, CTU), e solo in tal caso, le parti possono nominare un Consulente tecnico di parte (di seguito, CTP) ai sensi dell'art. 201 c.p.c.La giurisprudenza di merito (cfr. Trib. Verbania, 17 febbraio 2010, in Giusto Proc. civ., 2011, 845) e la dottrina, ritengono che possa essere nominato un solo consulente per parte; e la Corte Costituzionale ha dichiarato manifestamente infondata la questione di legittimità del citato articolo 201 c.p.c., con riferimento agli articoli 3 e 24 Cost., nella parte in cui, allorché non sia disposta la consulenza tecnica d'ufficio, non viene consentito alle parti di nominare un proprio consulente (cfr. C. cost., ord., 13 aprile 1995 n. 124).
Inquadramento

Nel caso di nomina da parte del giudice di un Consulente Tecnico d'Ufficio (di seguito, CTU), e solo in tal caso, le parti possono nominare un Consulente tecnico di parte (di seguito, CTP) ai sensi dell'art. 201 c.p.c.

La giurisprudenza di merito (cfr. Trib. Verbania, 17 febbraio 2010, in Giusto Proc. Civ., 2011, 845) e la dottrina, ritengono che possa essere nominato un solo consulente per parte; e la Corte Costituzionale ha dichiarato manifestamente infondata la questione di legittimità del citato art. 201 c.p.c., con riferimento agli artt. 3 e 24 Cost., nella parte in cui, allorché non sia disposta la consulenza tecnica d'ufficio, non viene consentito alle parti di nominare un proprio consulente (cfr. C.cost., ord., 13 aprile 1995, n. 124).

Per la nomina del CTP, le parti non sono tenute a scegliere un professionista iscritto all'albo di cui all'art. 13 ss. disp. att. c.p.c., per l'evidente ragione che, stante il piano disposto letterale della norma, tale iscrizione è necessaria ai soli fini della nomina del CTU, non anche del CTP.

Conseguentemente e sempre diversamente da quanto accade per il CTU, il CTP:

  • non ha l'obbligo di prestare l'incarico ex art. 63 c.p.c.,
  • non può essere ricusato da controparte ex art. 192 c.p.c.,
  • non deve prestare giuramento ex art. 193 c.p.c.
Termine per la nomina del CTP

Il termine concesso dal Giudice ex art. 201 c.p.c. per la nomina dei consulenti di parte è certamente ordinatorio; ma altrettanto certamente, come per ogni altro termine ordinatorio, il suo mancato rispetto senza che sia chiesta la proroga prima della scadenza ex art. 154 c.p.c., ha gli stessi effetti preclusivi della scadenza del termine perentorio ed impedisce la concessione di un nuovo termine per svolgere l'attività (per tutte ed in linea generale, cfr. Cass. civ., sez. lav., 17 novembre 2010 n. 23227; cfr. poi Cass. civ., sez. I, 25 luglio 1992 n. 8976 proprio con specifico riferimento alla scadenza del termine per la nomina del CTP).

Peraltro, il rispetto del termine fissato dal Giudice ex art. 201 c.p.c. per la nomina del CTP, è unicamente condizione per avere diritto alla partecipazione alle operazioni peritali, essendo invece sempre consentita una successiva nomina per depositare osservazioni alla relazione, eventualmente anche nel corpo di una memoria del difensore.

In particolare, costituendo la nomina del consulente di parte una mera facoltà ex art. 201 c.p.c., ben potrebbe la parte stessa, anche in caso di mancata nomina del CTP, formulare successivamente rilievi critici alla CTU.

Infatti «la nomina di un tecnico di fiducia costituisce esercizio del diritto costituzionale di difesa che non può tradursi in un obbligo, né in una preclusione temporale a prospettare critiche o a richiedere chiarimenti rispetto all'indagine svolta dal consulente tecnico di ufficio, sicché la parte può presentare osservazioni critiche alla relazione di quest'ultimo pur quando non abbia tempestivamente designato un proprio consulente» (così, testualmente, Cass. civ., sez. I, 30 luglio 2014 n. 17269).

Spese per la CTP

Le spese sostenute per la consulenza tecnica di parte, la quale ha natura di allegazione difensiva tecnica, rientrano tra quelle che la parte vittoriosa ha diritto di vedersi rimborsate, a meno che il giudice non le compensi ex art. 92 comma 2 c.p.c., ovvero, ex art. 92 comma 1 c. p. c., ne escluda la ripetizione in quanto eccessive o superflue (giurisprudenza pacifica: cfr. da ultimo Cass. civ., sez. III, 20 febbraio 2015 n. 3380 e Cass. civ., sez. II, 3 gennaio 2013 n. 84).

Tuttavia, la condanna del soccombente alle spese di consulenza tecnica di parte sopportate dalla controparte, presuppone la prova dell'esborso (Cass. civ., sez. III, 8 febbraio 2006 n. 2605), o quantomeno la prova dell'effettività delle stesse, ossia che la parte vittoriosa abbia quantomeno assunto la relativa obbligazione (Cass. civ., sez. I, 25 marzo 2003 n. 4357).

In evidenza

Le spese sostenute per la consulenza tecnica di parte, la quale ha natura di allegazione difensiva tecnica, rientrano tra quelle che la parte vittoriosa ha diritto di vedersi rimborsate, a meno che il giudice si avvalga, ai sensi dell'art. 92, comma 1, c.p.c., della facoltà di escluderle dalla ripetizione, ritenendole eccessive o superflue, ovvero le compensi ai sensi del secondo comma dell'art. 92 c.p.c. (Cass. civ., sez. II, 3 gennaio 2013 n. 83).

CTP e osservazioni alla CTU

L'importanza di un'attiva e tempestiva partecipazione del CTP alle operazioni peritali del CTU, emerge dal disposto del vigente art. 195, comma 3 c.p.c., così riformulato dalla l. n. 69/2009 recependo una prassi virtuosa già in precedenza utilizzata in molti Tribunali. La norma prevede infatti che «la relazione deve essere trasmessa dal consulente alle parti costituite nel termine stabilito dal giudice con ordinanza resa all'udienza di cui all'art. 193. Con la medesima ordinanza il giudice fissa il termine entro il quale le parti devono trasmettere al consulente le proprie osservazioni sulla relazione e il termine, anteriore alla successiva udienza, entro il quale il consulente deve depositare in cancelleria la relazione, le osservazioni delle parti e una sintetica valutazione sulle stesse».

In tutta evidenza, la finalità è quella di concentrare ed anticipare il contraddittorio tecnico davanti al soggetto tecnico, cioè il CTU, cercando di evitare il defatigante iter di richieste di chiarimenti ad opera delle difese delle parti con il richiamo alle CTP, e le integrazioni di perizia ad opera del CTU, successivamente al deposito dell'elaborato.

Ciò posto, non può essere revocato in dubbio che i termini concessi per le osservazioni alla bozza siano ordinatori ex art. 152 comma 1 c.p.c., in quanto non qualificati come perentori. Pertanto, tali termini possono essere prorogati, pur se con i limiti dell'art. 154 c.p.c., id est con un periodo non superiore a quello originario e con la concessione di un'ulteriore proroga solo per gravi motivi ed a seguito di provvedimento motivato.

L'elemento di maggiore problematicità interpretativa è peraltro dato dal dubbio circa il fatto che sia o meno ora ammissibile la proposizione di osservazioni tecniche alla CTU, eventualmente con il richiamo alla CTP, per la prima volta dopo lo spirare dei termini concessi dal Giudice.

Infatti, per una tesi la risposta positiva si impone in ragione del fatto che, diversamente opinando, si introdurrebbe una preclusione non prevista dal codice, ed in ragione altresì del fatto che, se è sempre possibile la rinnovazione della CTU ex art. 196 c.p.c., a maggiore ragione deve essere possibile la richiesta di integrazione o chiarimenti.

Altra tesi, invece, invoca una risposta negativa, a pena di vanificare lo spirito e la funzione della riforma: così, sostanzialmente, in dottrina si veda POTETTI (Novità e vecchie questioni in tema di consulenza tecnica d'ufficio nel processo civile, in Giurisprudenza di merito, 2010, 26). Similmente, in giurisprudenza, alcune pronunce (cfr. Cass. civ., sez. I, 3 luglio 2013 n. 16611, Cass. civ., sez. II, 22 marzo 2013 n. 7335, Cass. civ., sez. I, 6 settembre 2006 n. 19128, Cass. civ., sez. II, 1 luglio 2002 n. 9517 e Cass. civ., sez. II, 26 novembre 1998 n. 11999), relative peraltro al periodo precedente l'entrata in vigore della norma, ritengono inammissibili le osservazioni critiche alla CTU per la prima volta dedotte in sede di comparsa conclusionale, in quanto sottratte al contraddittorio ed al dibattito processuale. Ciò, invero, si pone in oggettivo contrasto con la posizione della Suprema Corte sopra riportata in tema di ammissibilità delle contestazioni alle conclusioni della CTU pur in assenza di nomina di CTP.

Una soluzione sostanzialmente mediana, invece, postula l'ammissibilità di un prolungamento del contraddittorio tecnico anche oltre lo spirare dei termini ex art. 195 c.p.c., solo laddove occorra meglio indagare circostanze, giudizi e valutazioni, già fatte emergere nelle memorie depositate in tali termini.

TERMINI PER OSSERVAZIONI ALLA CTU: ORIENTAMENTI A CONFRONTO

Le osservazioni critiche alla consulenza tecnica d'ufficio non possono essere formulate in comparsa conclusionale - e, pertanto, se ivi contenute, non sono esaminabili dal giudice - perché in tal modo esse rimarrebbero sottratte al contraddittorio e al dibattito processuale

Cass. civ., sez. II, 22 marzo 2013, n. 7335

La nomina di un tecnico di fiducia costituisce esercizio del diritto costituzionale di difesa che non può tradursi in un obbligo, né in una preclusione temporale a prospettare critiche o a richiedere chiarimenti rispetto all'indagine svolta dal consulente tecnico di ufficio, sicché la parte può presentare osservazioni critiche alla relazione di quest'ultimo pur quando non abbia tempestivamente designato un proprio consulente.

Cass. civ., sez. I, 30 luglio 2014, n. 17269

CTP e motivazione della sentenza

Le eventuali ammissioni del CTP sfavorevoli alla propria parte, non hanno alcun valore confessorio in senso stretto (cfr. da ultimo Cass. civ., sez. I, 29 ottobre 2015 n. 22117), ma incidono significativamente sull'onere di motivazione della decisione da parte del Giudice.

In particolare, occorre distinguere diverse possibili situazioni.

Da una prima angolazione, laddove il Giudice riconosca convincenti le conclusioni cui è giunto il perito, e tali conclusioni non siano fatte oggetto di specifiche e motivate censure ad opera delle parti e dei rispettivi CTP, il Giudice non è tenuto ad esporre specificamente le ragioni del suo convincimento, atteso che l'obbligo di motivazione è già assolto con l'indicazione delle fonti del convincimento, e quindi con il richiamo alla perizia (tra le più recenti, cfr. Cass. civ., sez. III, 19 giugno 2015 n. 12703; Cass. civ., sez. lav, 16 ottobre 2013 n. 23530; Cass. civ., sez. I, 4 maggio 2009 n. 10222).

Parimenti e da una seconda angolazione, laddove il Giudice intenda aderire alle conclusioni peritali, e le stesse già si siano fatte carico di replicare alle contrarie deduzioni delle parti e dei CTP, la motivazione può limitarsi al richiamo dell'elaborato peritale, proprio perché già questo dà conto del percorso logico che sorregge le conclusioni raggiunte e del superamento dei rilievi critici mossi (da ultimo, cfr. Cass. civ., sez. VI, 2 febbraio 2015 n. 1815; Cass. civ., sez. I, 25 giugno 2014 n. 14471; Cass. civ., sez. III, 25 febbraio 2014 n. 4448).

Da una terza angolazione, invece, laddove il Giudice ritenga di condividere le conclusioni della CTU pur in presenza di critiche precise e puntuali mosse alla perizia dal CTP, ed astrattamente idonee ad incidere sulla decisione, relativamente alle quali la CTU stessa non ha preso posizione, l'onere di motivazione sarà più pregnante, dovendo il Giudice giustificare l'adesione alle conclusioni peritali e disattendere le particolareggiate e circostanziate critiche ad esse rivolte (ex pluribus, cfr. Cass. civ., sez. I, 2 dicembre 2011 n. 25862 e Cass. civ., sez. III, 24 aprile 2008 n. 10688).

Allo stesso modo e da una quarta angolazione, in caso di dissenso rispetto alle conclusioni del CTU, condivise o meno dal CTP, il Giudice deve motivare adeguatamente ed esaurientemente le ragioni che lo inducono a discostarsi dalle valutazioni formulate, pur senza necessariamente dovere disporre il rinnovo della perizia (si veda Cass. civ., sez. III, 26 luglio 2012 n. 13202 e Cass. civ., sez. lav., 5 novembre 2010 n. 22569).

Lo stesso obbligo di motivazione incombe sul Giudice quando, espletate più consulenze con risultati difformi, ritenga di aderire ad uno dei pareri, a meno che, aderendo alla seconda consulenza, la stessa non abbia già dato conto del perché debba essere disattesa la precedente (così Cass. civ., sez. lav., 26 agosto 2013 n. 19572 e Cass. civ., sez. II, 30 aprile 2009 n. 23063); o quando, nell'ambito di un'unica consulenza, opti per una tra le molteplici soluzioni prospettate dal perito.

Infine, la CTU espletata in un diverso giudizio fra le stesse od altre parti, può essere apprezzata come principio di prova (cfr. Cass. civ., sez. I, 7 maggio 2014 n. 9843 e Cass. civ., sez. III, 2 luglio 2010 n. 15714), e la valutazione del giudice deve quindi essere più rigorosa (cfr. Cass. civ., sez. trib., 11 maggio 2012 n. 7364 e Cass. civ., sez. II, 25 marzo 2004 n. 5965).

CASISTICA

Motivazione (per relationem) della sentenza che aderisce alla CTU non contestata dal CTP

Il giudice del merito non è tenuto a fornire un'argomentata e dettagliata motivazione là dove aderisca alle elaborazioni del consulente ed esse non siano state contestate in modo specifico dalle parti (Cass. civ., sez. III, 19 giugno 2015 n. 12703).

Non incorre nel vizio di carenza di motivazione la sentenza che recepisca per relationem le conclusioni e i passi salienti di una relazione di consulenza tecnica d'ufficio di cui dichiari di condividere il merito (Cass. civ., sez. lav., 16 ottobre 2013 n. 23530).

Motivazione (per relationem) della sentenza che aderisce alla CTU che ha già risposto ai rilievi del CTP

Il giudice di merito, quando aderisce alle conclusioni del consulente tecnico che nella relazione abbia tenuto conto, replicandovi, dei rilievi dei consulenti di parte, esaurisce l'obbligo della motivazione con l'indicazione delle fonti del suo convincimento, e non deve necessariamente soffermarsi anche sulle contrarie allegazioni dei consulenti tecnici di parte, che, sebbene non espressamente confutate, restano implicitamente disattese perché incompatibili, senza che possa configurarsi vizio di motivazione, in quanto le critiche di parte, che tendono al riesame degli elementi di giudizio già valutati dal consulente tecnico, si risolvono in mere argomentazioni difensive (Cass. civ., sez. VI, 2 febbraio 2015 n. 1815).

Motivazione (aggravata) della sentenza che aderisce ad una CTU che non ha risposto ai rilievi del CTP

Allorché ad una consulenza tecnica d'ufficio siano mosse critiche puntuali e dettagliate da un consulente di parte, il giudice che intenda disattenderle ha l'obbligo di indicare nella motivazione della sentenza le ragioni di tale scelta, senza che possa limitarsi a richiamare acriticamente le conclusioni del proprio consulente, ove questi a sua volta non si sia fatto carico di esaminare e confutare i rilievi di parte (Cass. civ., sez. I, 2 dicembre 2011 n. 25862).

Motivazione (aggravata) della sentenza in dissenso rispetto alla CTU

Per non incorrere nel vizio motivazionale, il giudice che si discosta dal parere espresso dal CTU su punto decisivo della controversia, deve motivare il suo dissenso valutando tutti gli elementi concreti sottoposti al suo esame (Cass. civ., sez. III, 26 luglio 2012 n. 13202).

Motivazione (aggravata o per relationem) della sentenza in caso di più CTU tra loro difformi

Lo svolgimento di una prima consulenza non preclude l'affidamento di un'ulteriore indagine a professionista qualificato nella materia al fine di fornire al giudice un ulteriore mezzo volto alla più approfondita conoscenza dei fatti, con la conseguenza che nel giudizio possono essere espletate più consulenze con risultati difformi: consegue che il giudice può seguire il parere che ritiene più congruo o discostarsene, dando adeguata e specifica giustificazione del suo convincimento. In particolare, è necessario che il giudice che intenda uniformarsi alle risultanze della seconda consulenza tecnica di ufficio non si limiti ad un'adesione acritica ad esse ma giustifichi la propria preferenza, specificando la ragione per la quale ritiene di discostarsi dalle conclusioni del primo consulente, salvo che queste abbiano formato oggetto di esame critico nell'ambito della nuova relazione peritale (Cass. civ., sez. lav., 26 agosto 2013 n. 19572).

Motivazione (aggravata) della sentenza che aderisce a CTU espletata in altro giudizio

Il principio secondo il quale non è carente di motivazione la sentenza che recepisce per relationem le conclusioni ed i passi salienti di una relazione di consulenza tecnica d'ufficio di cui dichiari di condividere il merito, può trovare applicazione anche con riferimento a consulenze disposte ed esperite in altro giudizio, sebbene in tale caso la valutazione del giudice deve essere più rigorosa, e devono essere rese chiaramente ostensibili in motivazione le ragioni per le quali, nonostante la oggettiva diversità dei fatti storici esaminati dalla CTU e quelli esaminati nel giudizio pendente, i rilevamenti di fatto compiuti dall'ausiliario e le conclusioni da questo raggiunte possano essere in tutto od in parte trasposti anche nel nuovo giudizio (Cass. civ., sez. trib., 11 maggio 2012 n. 7364).

Perizia stragiudiziale

Resta in ogni caso salva la possibilità, anche in assenza di CTU e quindi nell'impossibilità di nominare un CTP, di produrre in causa perizie stragiudiziali, sul cui valore probatorio occorre distinguere.

In particolare, la perizia stragiudiziale, con riferimento alle valutazioni tecniche espresse, integra sotto il profilo giuridico un semplice mezzo difensivo, al pari delle deduzioni e delle argomentazioni dell'avvocato, soggetto al libero apprezzamento del Giudice (Cass. civ., sez. III, 22 aprile 2009 n. 9551), il quale con adeguata motivazione può porre le risultanze della perizia a fondamento della propria decisione (Cass. civ., sez. VI, 12 dicembre 2011 n. 26650), ma non incorre in vizio di motivazione laddove le disattenda senza confutarle ed analizzarle specificamente (Cass. civ., sez. III, 29 gennaio 2010 n. 2063).

Con riferimento poi ai fatti che il consulente asserisce di aver accertato, la perizia stragiudiziale non ha valore probatorio, non essendo prevista dall'ordinamento la precostituzione fuori del giudizio di un siffatto mezzo di prova, ma solo valore indiziario. Tuttavia, alla parte che ha prodotto la perizia giurata è riconosciuta la facoltà di dedurre prova testimoniale avente ad oggetto le circostanze di fatto accertate dal consulente, che, se confermate dal medesimo in veste di testimone, possono acquisire dignità e valore di prova, sulla quale allora il giudice di merito dovrà, esplicitamente o implicitamente, esprimere la propria valutazione ai fini della decisione (così Cass. civ., sez. III, 25 febbraio 2002 n. 2737).

Riferimenti

ANDRIOLI,

Diritto processuale civile

, Napoli, 1979, 205;

COMOGLIO,

La consulenza tecnica

, in

Le prove civili,

Torino, 2010, 842;

COMOGLIO-CONSOLO-SASSANI-VACCARELLA,

Commentario al codice di procedura civile

,

sub

art. 201, Torino, 2014;

LIEBMAN,

Manuale di diritto processuale civile,

Milano, 2012, I, 347;

LUISO,

Diritto processuale civile

, Milano, vol. 2, 2015;

MANDRIOLI,

Diritto processuale civile,

II, Torino, 2015, 203;

MORLINI,

La consulenza tecnica nel processo civile

, in

Il Merito

, 2006, 10, 2;

POTETTI,

Novità e vecchie questioni in tema di a consulenza tecnica d'ufficio nel processo civile,

in

Giur. Merito,

2010, I, 24;

PROTETTI' E.-PROTETTI' M.P.

La consulenza tecnica nel processo civile

, Milano, 1999;

VERDE,

Profili del processo civile

, II, Napoli, 2006.