Fondi comuni di investimento

25 Novembre 2015

Ai sensi dell'art. 1 comma 1 lettera j) del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (cosiddetto Testo Unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria) per Fondo comune d'investimento si intende: “il  patrimonio  autonomo  raccolto, mediante una o più emissioni di quote, tra una pluralità di investitori  con la finalità di investire lo stesso sulla base di una predeterminata politica di investimento; suddiviso in  quote  di  pertinenza  di  una  pluralità  di partecipanti;  gestito  in  monte,  nell'interesse  dei  partecipanti  e  in autonomia dai medesimi”.I Fondi comuni d'investimento insieme alle Sicav (Società d'Investimento a Capitale Variabile) rientrano nella più ampio insieme degli OICR (Organismi d'Investimento Collettivo del Risparmio) organismi che investono in strumenti finanziari o altre attività somme di denaro raccolto tra il pubblico di risparmiatori. Il patrimonio del Fondo comune d'investimento rappresenta un'entità autonoma e distinta, sia dal patrimonio della società di gestione del risparmio (SGR) che istituisce e gestisce il fondo, sia dal patrimonio del partecipante. I soggetti che intendono partecipare al Fondo comune d'investimento devono sottoscrivere una quota il cui valore unitario, definito valore della quota o NAV,  è calcolato come rapporto tra: il patrimonio complessivo del fondo e il numero delle quote in circolazione. I fondi comuni d'investimento, sulla base delle loro caratteristiche possono essere classificati in diverse categorie, in particolare Assogestioni  (Associazione italiana dei gestori del risparmio) nel tentativo di facilitarne la comprensione, li ha classificati in cinque categorie omogenee: Fondi Azionari;  Fondi Bilanciati; Fondi Obbligazionari; Fondi di Mercato monetario; Fondi Flessibili.
Introduzione

I Fondi comuni d'investimento insieme alle Sicav (Società d'Investimento a Capitale Variabile) rientrano nella più ampio insieme degli OICR (Organismi d'Investimento Collettivo del Risparmio) organismi che investono in strumenti finanziari o altre attività somme di denaro raccolto tra il pubblico di risparmiatori.

In evidenza: differenza tra Fondi comuni d'investimento e SICAV

La differenza sostanziale tra i Fondi comuni d'investimento e le Sicav consiste nel fatto che, nel primo caso il risparmiatore non diventa socio e quindi non può decidere sulle scelte di asset allocation mentre nel secondo caso, poiché le SICAV sono società per azioni a capitale variabile, che hanno per oggetto esclusivo l'investimento collettivo in valori mobiliari del patrimonio raccolto mediante l'offerta al pubblico in via continuativa delle proprie azioni, l'azionista diventa socio, di conseguenza può partecipare alle assemblee e, seppur entro certi limiti, contribuire alle scelte di allocazione delle risorse.

Società di gestione del risparmio (SGR)
Secondo la definizione di Assogestioni le società di gestione del risparmio (SGR) sono, insieme alle SICAV, gli intermediari finanziari autorizzati a esercitare in Italia il servizio di gestione collettiva del risparmio.
Le SGR, in particolare, possono istituire e gestire fondi comuni d'investimento e fondi pensione, svolgere le attività “connesse e strumentali” stabilite dalla Banca d'Italia e prestare il servizio di consulenza in materia di investimenti. Oltre alla gestione collettiva possono svolgere l'attività di gestione patrimoniale su base individuale, amministrando il patrimonio affidato loro dai singoli risparmiatori.
Per operare la SGR deve ricevere l'autorizzazione della Banca d'Italia, che dà il via libera sentita la Consob; la sua attività è inoltre regolata dal Ministero dell'economia e delle finanze.

Caratteristiche del patrimonio del Fondo comune d'investimento

Il patrimonio del Fondo comune d'investimento rappresenta un'entità:

  • Autonoma: nel senso che,

- risponde con il proprio patrimonio delle obbligazioni contratte per suo conto;
- non sono ammesse aggressioni di alcun genere né da parte dei creditori della SGR né da parte dei creditori del depositario o del sub depositario;
- i creditori dei partecipanti possono aggredire soltanto le quote di pertinenza degli stessi, ma non il patrimonio del Fondo;
- la SGR non può utilizzare i beni del Fondo.

  • Distinta a tutti gli effetti dal:

- patrimonio della SGR;
- altri patrimoni gestito dalla SGR;
- patrimonio di ciascun partecipante.

In evidenza: quote di partecipazione

In relazione a quanto previsto dal regolamento del fondo, le quote di partecipazione possono essere nominative o al portatore.

Brevi cenni sul regolamento del fondo comune d'investimento

Banca d'Italia fornisce le linee guida per la redazione del regolamento dei fondi comuni d'investimento. Le SGR quindi provvedono alla sua redazione nel rispetto dei criteri di: chiarezza, completezza, sintesi e coerenza.

Ciascun regolamento contiene i seguenti elementi:

  1. la denominazione e la durata del fondo;
  2. le modalità di partecipazione al fondo, i termini e le modalità dell'emissione ed estinzione dei certificati e della sottoscrizione e del rimborso delle quote, nonché le modalità di liquidazione del fondo;
  3. gli organi competenti per la scelta degli investimenti e i criteri di ripartizione degli investimenti medesimi;
  4. gli spazi operativi a disposizione del gestore per le scelte di investimento;
  5. il tipo di beni, di strumenti finanziari e di altri valori in cui è possibile investire il patrimonio del fondo;
  6. i criteri relativi alla determinazione dei proventi e dei risultati della gestione, nonché le eventuali modalità di ripartizione e distribuzione;
  7. le spese a carico del fondo e quelle a carico della SGR;
  8. la misura o i criteri di determinazione delle provvigioni spettanti alla SGR e degli oneri a carico dei partecipanti;
  9. le modalità di pubblicità del valore delle quote di partecipazione;
  10. se il fondo è un fondo feeder (cioè un OICR che investe le proprie attività totalmente o in prevalenza nell'OICR master) e in questo caso indica il relativo OICR master.

Il regolamento una volta redatto viene poi sottoposto all'attenzione di Banca d'Italia che deve provvedere alla sua approvazione decorsi 60 giorni dalla ricezione della domanda. Ugualmente eventuali modifiche al regolamento sono soggette ad approvazione dell'Istituto di Vigilanza.

Partecipazione al fondo

I soggetti che intendono partecipare al Fondi comune d'investimento devono sottoscrivere una quota il cui valore unitario, definito valore della quota o NAV, viene calcolato giornalmente come segue:

In evidenza: piano di accumulo (PAC)

La sottoscrizione delle quote può avvenire tramite un'unica sottoscrizione o attraverso un piano di accumulo (PAC).

I soggetti coinvolti nell'operatività del fondo sono come già detto le Società di gestione del risparmio (SGR) che istituiscono e gestiscono il fondo; la Banca depositaria che custodisce gli strumenti finanziari e le disponibilità liquide del fondo; i collocatori che possono essere banche, assicurazioni o promotori finanziari.

I soggetti interessati possono sottoscrivere le quote del fondi comuni d'investimento presso gli sportelli bancari di quegli istituti che hanno rapporti commerciali o di gruppo con la SGR gestore del fondo, attraverso i promotori finanziari ed infine tramite internet.

Le quote di partecipazione al fondo possono essere rappresentate da:

  • certificati nominativi o al portatore;
  • certificato cumulativo che rappresenta una pluralità di quote.

Il rimborso delle quote può avvenire in qualsiasi momento entro 15 giorni dalla richiesta dell'investitore e la procedura attraverso la quale erogare il rimborso stesso deve essere attenersi al regolamento. Il valore su cui viene effettuato il rimborso dipende dal valore unitario della quota del giorno di ricezione.

Tipologie di fondi comuni d'investimento

I fondi comuni d'investimento possono essere classificati secondo i criteri di seguito elencati.

Criterio della liquidità:

Fondi aperti: è possibile investire e disinvestire nel fondo in ogni momento infatti il patrimonio dello stesso è variabile proprio sulla base del saldo tra le nuove sottoscrizioni e i riscatti di coloro che intendono disinvestire;

Fondi chiusi: ha una durata non superiore a 50 anni, ha come principale caratteristica quella di avere un capitale predefinito all'atto della costituzione (a parte eventuali emissioni successive da prevedere) pertanto un numero fisso di quote. Il rimborso può avvenire solo a determinate scadenze.

Criterio della composizione del portafoglio:

Fondi azionari: il patrimonio del fondo è investito in titoli azionari;

Fondi obbligazionari: il patrimonio è investito in titoli di Stato e obbligazionari di emittenti diversi da Stati;

Fondi Bilanciati: il patrimonio è investito sia in titoli a reddito fisso che in titoli azionari;

Fondi di mercato monetario: il patrimonio è investito in titoli a breve termine;

Fondi immobiliari: esclusivamente istituiti in forma chiusa, il patrimonio è investito esclusivamente o prevalentemente in beni immobili, diritti reali immobiliari e partecipazioni in società immobiliari;

Fondi speculativi: categoria residuale per la modalità di partecipazione e per l'oggetto dell'investimento.

Criterio della politica dell'investimento:

Fondi ad accumulazione o di crescita o di sviluppo: tutti i proventi del fondo vengono reinvestiti;

Fondi di reddito o con distribuzione totale dei proventi: i proventi maturati dal fondo vengono distribuiti a scadenze predeterminate;

Fondi misti o a distribuzione parziale dei proventi: i proventi del fondo vengono parzialmente distribuiti;

Criterio del diritto di trasferimento:

Fondi “isolati”: fondi che non hanno un collegamento funzionale con altri fondi della stessa società;

Fondi comunicanti “umbrella fuds”: sono quei fondi che, appartenendo ad una stessa “famiglia” di fondi, consentono all'investitore il passaggio dall'uno all'altro, in regime di esenzione di sottoscrizione con il semplice trasferimento della liquidità (switch).

Criterio delle modalità di gestione:

Fondi a gestione attiva: la gestione del fondo ha come obiettivo quello di ottenere un rendimento superiore a quello dell'indice di riferimento detto “benchmark”;

Fondi a gestione passiva (o indicizzata): la politica d'investimento si basa sulla riproduzione della composizione di u determinato indice in modo da ottenere rendimenti molto prossimi al rendimento dell'indice del mercato di riferimento. In questa categoria rientrano gli ETF (fondi indice o fondi indicizzati).

Criterio della politica di gestione:

Fondi diversificati: la gestione del fondo si basa sulla diversificazione geografica o settoriale;

Fondi specializzati: la gestione del fondo si basa sulla specializzazione geografica o settoriale.

Altre categorie di fondi:

Fondi riservati ad investitori qualificati: la sottoscrizione può avvenire esclusivamente ad opera di investitori qualificati, questi possono essere aperti o chiusi;

Fondi garantiti: è garantita la restituzione del capitale iniziale attraverso la stipula di determinate convenzioni con terzi soggetti abilitati, possono essere aperti o chiusi;

Fondi a capitale protetto: la gestione ha come politica d'investimento il minimizzo della probabilità di perdita del capitale iniziale;

Fondi etici: la politica d'investimento preclude l'acquisto di un insieme di titoli e/o privilegia l'acquisto di titoli in base a criteri diversi dalla sola massimizzazione del rendimento atteso.

Classificazione dei Fondi comuni d'investimento di Assogestioni

Assogestioni è l'associazione italiana dei gestori del risparmio e rappresenta la maggior parte delle società di gestione del risparmio italiane e straniere operanti in Italia, oltre a banche e imprese di assicurazione attive nella gestione individuale e collettiva del risparmio.

Essa nel tentativo di facilitare la comprensione delle principali caratteristiche dei fondi comuni d'investimento li ha classificati in cinque categorie omogenee:

  1. Fondi AZIONARI
  2. Fondi BILANCIATI
  3. Fondi OBBLIGAZIONARI
  4. Fondi di MERCATO MONETARIO
  5. Fondi FLESSIBILI

Le categorie di cui sopra si caratterizzano per la presenza di investimento azionario che può essere in percentuale, più o meno consistente (fondi azionari almeno il 70% - fondi bilanciati tra il 30% e il 70%) o addirittura pari a zero (fondi del mercato monetario).

Ciascuna categoria al suo interno prevede una ulteriore classificazione sulla base dei fattori di rischio:

  • la giurisdizione dell'emittente e la specializzazione settoriale per i fondi azionari;
  • la quota azionaria investita per i fondi bilanciati;
  • il rischio di mercato (valuta di denominazione e duration del portafoglio) ed il rischio di credito per i fondi obbligazionari;
  • la valuta di denominazione, il merito di credito dell'emittente e la WAL (Weighted Average Life) del portafoglio per i fondi di mercato monetario;
  • nessun fattore di rischio comune per i fondi flessibili.
Aspetti fiscali

Si premette che, con riferimento agli aspetti fiscali dei fondi comuni d'investimento, va analizzato il sistema di tassazione in capo al in capo al fondo e in capo al partecipante, inoltre esiste una ulteriore distinzione fondi aperti e SICAV (ossia OICR) e fondi immobiliari.

Tassazione dei fondi aperti e Sicav (per gli approfondimenti si rimanda alla scheda OICR)

In breve:

- l'art. 73 comma 5-quinquies del T.U.I.R. disciplina il regime di tassazione degli organismi d'investimento di diritto italiano (fondi comuni d'investimento e Sicav). Questo regime fiscale si applica a tutti gli OICR istituiti in Italia, diversi dai fondi immobiliari, e ai fondi lussemburghesi storici.
Questa norma prevede che i redditi dei soggetti di cui sopra, siano esenti dalle imposte sui redditi purché il fondo o il soggetto incaricato della gestione sia sottoposto a forme di vigilanza prudenziale e prevede che sui redditi di capitali per i quali l'organismo d'investimento subisce le ritenute alla fonte, queste siano applicate a titolo d'imposta.

- la tassazione, in capo ai partecipanti:

  • dei redditi di capitale (esempio: cedole, dividendi) derivanti dalla partecipazione a OICR italiani (diversi dai fondi immobiliari) e a fondi lussemburghesi storici avviene, in generale, al momento della percezione dei proventi. Ai sensi dell'art. 26-quinquies del D.P.R. n. 600/73 è infatti prevista l'applicazione di una ritenuta alla fonte pari al 20% (a partire dal 2012) applicata sui proventi distribuiti ai partecipanti in costanza di partecipazione all'organismo d'investimento e su quelli compresi nella differenza tra il valore di riscatto, di liquidazione o di cessione delle quote o azioni e il costo medio ponderato di sottoscrizione o acquisto. A decorrere dal 1° luglio 2014 la misura della ritenuta è stata stabilita al 26% ai sensi del D.L. 26 aprile 2014 n. 66, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, L. 23 giugno 2014, n. 89.
  • dei redditi diversi (differenza negativa o positiva tra corrispettivo percepito e costo di acquisto) con il nuovo regime in vigore dal 1° luglio 2011 la minusvalenza anche nel caso in cui derivi dal risultato di gestione dell'OICR e non da negoziazione, rappresenta una minusvalenza compensabile, secondo le modalità indicate nel predetto articolo 68 del T.U.I.R., con le eventuali plusvalenze realizzate. Con riferimento invece alle plusvalenze, realizzate mediante la cessione a titolo oneroso, ovvero il rimborso, di quote o azioni di OICR, il regime del risparmio amministrato diventa il regime “naturale” per queste tipologie di redditi anche in mancanza di una espressa opzione esercitata dal contribuente. Questo implica l'applicazione dell'imposta sostitutiva sui redditi diversi di natura finanziaria.

Tassazione fondi immobiliari

- Il regime impositivo in capo al fondo immobiliare: ai sensi dell'art. 6 del D.L. 351/2001 i fondi comuni d'investimento immobiliare istituiti ai sensi dell'articolo 37 del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, e dell'articolo 14-bis della legge 25 gennaio 1994, n. 86, non sono soggetti alle imposte sui redditi e all'imposta regionale sulle attività produttive. Il fondo d'investimento immobiliare viene definito "lordista" nella fase di percezione della maggior parte dei redditi di capitale, ossia i redditi sono percepiti al lordo della ritenuta d'acconto o dell'imposta sostitutiva.

- Il regime impositivo in capo ai partecipanti: l'art. 32 del decreto legge n. 78/2010, come modificato dall'art. 8, comma 9, del decreto legge n. 70/11 ha introdotto, con riferimento alla tassazione dei redditi di capitale e dei redditi diversi di natura finanziaria derivanti dalla partecipazione a fondi immobiliari di diritto italiano, un regime di tassazione differenziato ossia che varia in ragione della natura dell'investitore ("investitori istituzionali" o "investitori non istituzionali") e dell'entità della partecipazione al fondo (superiore o meno al 5%).

In particolare:

- per gli investitori istituzionali (Stato italiano e gli enti pubblici italiani; OICR ecc… vedi art. 32, comma 3, del decreto legge n. 78/2010): Il regime di tassazione applicabile ai redditi di capitale derivanti dalla partecipazione a fondi immobiliari, è quello ordinario di cui all'art. 7 del decreto legge n. 351/2001, ossia applicazione della ritenuta del 20% sui redditi di capitale derivanti dalla partecipazione al fondo immobiliare, distribuiti in costanza di partecipazione al fondo oppure realizzati attraverso il riscatto o la liquidazione delle quote;
- per gli investitori non istituzionali (tutti quelli che non rientrano nella definizione di cui all'art. 32, comma 3, del decreto legge n. 78/2010): il regime di tassazione dei rediti di capitale è diverso sulla base del fatto che le quote di partecipazione superino o meno il 5% del patrimonio del fondo. Nella fattispecie:

  • quote di partecipazione inferiore o uguale al 5% del patrimonio del fondo → stesso regime di tassazione previsto per gli investitori istituzionali;
  • quota di partecipazione superiore al 5% del patrimonio del fondo → tassazione dei proventi per trasparenza, se residenti, o applicazione della ritenuta a titolo d'imposta del 20% al momento della loro corresponsione, se non residenti.
Riferimenti

Normativi

  • D.L. 24 aprile 2014, n. 66, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, L. 23 giugno 2014, n. 89
  • D.L. 78/2010
  • D.L. 351/2001
  • Art. 1, comma 1, lettera j), D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58
  • Art. 73, D.P.R. 917 del 1986
  • Art. 26-quinquies, D.P.R. 600 del 1973

Prassi

  • Agenzia delle Entrate, Circolare 27 giugno 2014, n. 19/E
  • Agenzia delle Entrate, Risoluzione 18 luglio 2013, n. 54/E
  • Assonime, Circolare 25 marzo 2013, n. 7
  • Agenzia delle Entrate, Circolare 15 febbraio 2012, n. 2/E
  • Agenzia delle Entrate, Circolare 15 luglio 2011, n. 33/E
  • Agenzia delle Entrate, Circolare 9 marzo 2011, n. 11/E

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