La Società Europea: un bilancio dell’istituto tra profili critici e prospettive incerteFonte: Reg. 8 ottobre 2001 n. 2157
13 Novembre 2017
Premessa
La Società Europea (nota anche come SE o Societas Europaea) è una struttura societaria transnazionale creata allo scopo di incentivare lo sviluppo del mercato unico e la libertà di stabilimento delle persone giuridiche. Entrata in vigore nel 2004, la disciplina sulla SE ha ben presto rilevato pregi e carenze delle scelte fatte dal legislatore europeo. Il presente contributo vuole fornire un bilancio applicativo di tale strumento, soffermandosi sulle ragioni per cui in alcuni Stati membri, ed in particolar modo in Italia, esso sia stato pressocché ignorato dalla comunità imprenditoriale. Infine, saranno esaminate le prospettive della SE alla luce delle ultime proposte in tema di nuove strutture societarie europee. Lo Statuto della Società Europea è disciplinato, in primis, dal Regolamento CE 2157/2001 (Regolamento SE) e dalla Direttiva 2001/86/CE (Direttiva SE) sul coinvolgimento dei lavoratori. Secondariamente, é soggetta alle disposizioni del proprio statuto, ove espressamente previsto dal regolamento, e - per quanto non disciplinato dal regolamento - dalle leggi nazionali sulla Società Europea e sulle società per azioni dello Stato Membro ove la SE ha la propria sede. Per quanto riguarda la fase di costituzione, il Regolamento SE offre la possibilità di optare tra quattro diverse modalità, nessuna delle quali é una costituzione ex nihilo. Indipendentemente dalla modalità di costituzione prescelta, é imposto a tutte le aspiranti Società Europee l'obbligo di mettere in atto una procedura speciale di negoziazione tra dirigenti delle società coinvolte e rappresentanti dei lavoratori di ognuna di esse. Il capitale minimo pevisto dal Regolamneto SE è di 120.000 euro. La sede sociale e l'amministrazione centrale della Società Europea devono essere collocate nello stesso Stato Membro. Tale limite é compensato dal vantaggio di poter trasferire la sede sociale da uno Stato Membro ad un altro senza dover procedere allo scioglimento della società nello stato di partenza e alla creazione di una nuova società nello stato di destinazione. Per quanto riguarda la gestione, il Regolamento SE offre la possibilità di scegliere tra sistema monista e dualista.
La Direttiva SE integra le disposizioni del Regolamento SE, di cui é complemento imprenscindibile, dettando le regole in materia di coinvolgimento dei lavoratori. Ai fini della valida costituzione di una Società Europea è richiesta l'adozione di un qualsiasi meccanismo, mediante il quale i rappresentanti dei lavoratori possano esercitare un'influenza sulle decisioni che devono essere adottate nell'ambito della società e la garanzia che la costituzione della Società Europea non comporti il venir meno o la riduzione delle prassi vigenti e applicabili ai lavoratori coinvolti nell'operazione (cd. principio del prima/dopo). In Italia la Società Europea non ha avuto l'accoglienza che avrebbe meritato. Fino al 2013 il numero di Società Europee create nel nostro Paese era pari a zero e ad oggi se ne contano soltanto due.
Per comprendere le ragioni di tale insuccesso è importante ricordare che se nella maggior parte degli Stati Membri si riscontrano leggi nazionali ad hoc, in Italia il legislatore si é limitato al recepimento obbligatorio della Direttiva SE e non é intervenuto per integrare le disposizioni del Regolamento SE nell'ordinamento nazionale. L'assenza di apposita normativa interna in materia di Società Europea é stata fatale per lo sviluppo della Società Europea in Italia, avendo reso molto più complesso per gli operatori italiani optare per tale struttura giuridica. Troppi sono infatti gli aspetti che il Regolamento SE non regola espressamente e lascia alla discrezione dei singoli Stati Membri. In Italia tali vuoti non sono stati colmati da regole specificamente concepite per la Società Europea ma, solo laddove possibile, compensati applicando le regole vigenti per le società per azioni. La conseguenza é che non sempre é possibile o facile venire a capo della regola applicabile ad una determinata situazione che non sia stata direttamente disciplinata dal regolamento europeo. Problemi causati dall'inerzia del legislatore italiano nel recepimento del Regolamento SE si rilevano sia in tema di costituzione che di governance. Per quanto riguarda le modalità di costituzione, l'assenza di una normativa nazionale sulla Società Europea ha avuto come conseguenza l'impossibilità di optare per la costituzione tramite holding, nonostante si tratti di una soluzione prevista in abstracto dal Regolamento SE. Ancora, in tema di governance, una parte dei commentatori ha sollevato il problema della difficoltà di adeguare il modello dualistico al modello tradizionale italiano del collegio sindacale. Indipendentemente dall'inerzia del legislatore nostrano, va infine evidenziato che in un Paese dove l'attività imprenditoriale é rappresentata in larga parte da PMI, il capitale minimo di 120.000 euro richiesto per la SE costituisce inevitabilmente un fattore disincentivante, specialmente considerato che il capitale minimo richiesto in Italia per la creazione di una s.p.a. è di soli € 50.000, mentre per una s.r.l. di solo 1 euro. In gran parte degli altri paesi dell'Unione europea l'accoglienza data alla SE é stata migliore, in particolare in Repubblica Ceca e Germania dove si sono registrati il maggior numero di immatricolazioni di SE.
In termini generali, uno studio richiesto dalla Commissione europea e realizzato nel 2011 ha permesso di individuare una maggiore concentrazione di tale strumento negli Stati membri dove la Società Europea offre, come alternativa alle regole interne vigenti per le società per azioni, la possibilità di negoziare un regime ad hoc di coinvolgimento dei lavoratori, maggiormente aderente alle specifiche esigenze dell'impresa. Una maggiore concentrazione di Soceità Europee si rileva anche in quegli Stati Membri in cui il sistema di governance monista non è un'opzione percorribile dalle società per azioni di diritto interno. Una certa reticenza ad adottorare lo Statuto della Società Europea é stata invece riscontrata in quegli Stati dove per le società per azioni é ammesso un sistema di governance di tipo monista e in quegli Stati sprovvisti di un sistema di partecipazione dei lavoratori. In linea di massima, gli ementi emersi dallo studio effettuato nel 2011 forniscono un quadro sufficientemente completo ed ancora attuale della Società Europea, evidenziandone efficacemente i pro ed i contro. Tra gli aspetti positivi, si annoverano senza dubbio la concreta, seppur non totale, agevolazione della mobilità transfrontaliera intracomunitaria, l'acquisizione di un'immagine « europea » e la possibilità per i grandi gruppi societari operanti in vari stati dell'Unione europea di semplificare la propria struttura attraverso un'ottimizzazione giuridica e fiscale. Va ad ogni modo anche preso atto del fatto che pur presentandosi come uno strumento “europeo”, la discilplina é in larga misura dipendente dai rinvii alle legislazioni nazionali, trovandosi in tal modo sacrificato l'originario intento di semplificazione ed unificazione. A ciò si aggiunga l'impossibilità di utilizzare la Società Europea come modello per le società di nuova costituzione, i costi relativamente alti della procedura di costituzione, la mancanza di un sistema centrale per le visure camerali e l'obbligo di negoziazione in sede di costituzione che costituisce il più delle volte un deterrente per quelle società situate in Stati che non prevedono tale procedura a livello interno. In conclusione quello che emerge é che se da un lato la disciplina della Società Europea presenta lacune e debolezze che ancora ne impediscono o ne rallentano la diffusione, é altresì innegabile che essa presenti diversi punti di forza, i quali, se valorizzati adeguatamente in caso di riforma del Regolamento SE, la renderebbero uno strumento unico nel suo genere ed essenziale per lo sviluppo del mercato unico. Le insufficienze del Regolamento SE sono emerse chiaramente negli anni così come l'evidente esigenza di rimetterne in discussione alcuni aspetti. Tuttavia, oggi é quantomai difficile fare previsioni sul futuro della Società Europea, in quanto se da un lato una riforma del Regolamento SE risulta ancora non pervenuta, dall'altro il legislatore europeo si muove ormai da anni verso la creazione di nuovi strumenti volti a soppiantarla piuttosto che a riformarla. Il 25 giugno 2008 la Commissione europea ha presentato una proposta di regolamento sulla Società Privata Europea (SPE). Trattasi di una struttura giuridica le cui caratteristiche sembrano voler colmare proprio certe lacune della Società Europea, riducendo al minimo il rinvio alle legislazioni nazionali, eliminando le pratiche di forum shopping e prevedendo un capitale minimo di 1 euro. Concepita per lo sviluppo delle attività transfrontaliere di piccole e medie imprese, la SPE appare prima facie uno strumento con maggiori possibilità di successo in Italia rispetto alla Società Europea ed il suo disincentivante capitale sociale minimo di 120.000 euro. Sebbene attesa e sostenuta dalla comunità imprenditoriale, la proposta é stata ritirata dalla Commission nel contesto del programma REFIT, nel 2013. L'approvazione all'unanimità é stata impedita da divergenze all'interno del Consiglio de l'Unione europea su temi notoriamente delicati in sede di negoziati quali la possibilità di dissociare la sede statutaria della SPE da quella effettiva e la partecipazione dei lavoratori. Successivamente all'abbandono della proposta sulla SPE, la Commissione ha formulato nel 2014 una proposta di direttiva volta a creare una società à responsabilità limitata unipersonale. Trattandosi di direttiva e non di regolamento, stavolta gli Stati membri dovrebbero assicurare che i rispettivi sistemi giuridici nazionali prevedano una forma di società che rispetti le norme comuni fissate dalla direttiva. La forma giuridica sarebbe quindi stabilita a livello nazionale e contraddistinta dalla sigla comune: SUP (Societas Unius Personae). La SUP viene proposta come una misura alternativa alla SPE, volta ad affrontare almeno alcuni dei problemi ai quali quest'ultima si proponeva di far fronte. Come la SPE, la SUP agevolerebbe le attività transfrontaliere delle società ed in particolare delle PMI. Rispetto alla Società Europea i costi sarebbero infatti ridotti grazie ad una procedura di registrazione armonizzata, alla possibilità di registrazione on-line tramite un modello uniforme dell'atto costitutivo e al capitale minimo di 1 euro richiesto per avviare la società. Inoltre, i creditori sarebbero tutelati dall'obbligo imposto agli amministratori (e in alcuni casi al socio unico) di controllare le distribuzioni. Infine, contrariamente alla SE, la SUP potrebbe costituirsi anche ex nihilo e non sarebbe soggetta all'obbligo di avere la sede sociale e l'amministrazione centrale nello stesso Stato membro. Sebbene siano state sollevate alcune questioni riguardanti la sicurezza della registrazione delle società on-line e i rischi legati al capitale minimo di 1 euro, nel complesso la comunità imprenditoriale si é mostrata favoravole alla proposta di direttiva sulla SUP, senza tuttavia intenderla come uno strumento realmente alternativo alla compianta SPE. In conclusione
Ad oggi i lavori per l'approvazione della direttiva SUP sono in corso e il 28 maggio 2015 la Commissione ha reso noto un accordo del Consiglio su un testo di compromesso per un progetto di direttiva. Per quanto riguarda l'Italia, tra l'attesa della SUP e la speranza di un recupero della SPE, il nostro Paese resta attualmente sprovvisto degli strumenti per usufruire a pieno della Società Europea, una soluzione che, nonostante evidenti limiti, presenta i suoi vantaggi ed a cui viene fatto ricorso nella maggior parte d'Europa. Nell'attesa di ciò che (forse) arriverà sarebbe dunque auspicabile una maggiore attenzione del nostro legislatore per sfruttare al meglio quanto già abbiamo a nostra disposizione.
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