La legge sulla concorrenza estende la lotta alle frodi assicurative anche al contenzioso civile, per poi riverberarsi in sede penale

16 Novembre 2017

Il contrasto alle frodi assicurative in materia R.C.A., costituisce da sempre un problema. Infatti: la tutela in sede penale, sconta le difficoltà dovute alla procedibilità a querela del delitto di truffa e alla complessità delle indagini, che fanno spesso scattare la prescrizione; la tutela in sede civile, resta affidata al rigore e alla solerzia con la quale il singolo giudice raccoglie e vaglia le prove.
Abstract

L'onere di comunicazione dei dati identificativi dei testimoni è stabilito in tempi talmente ristretti da non consentire (più) la costruzione di sinistri a tavolino.

Il contrasto alle frodi assicurative in materia R.C.A., costituisce da sempre un problema.

Infatti: la tutela in sede penale, sconta le difficoltà dovute alla procedibilità a querela del delitto di truffa e alla complessità delle indagini, che fanno spesso scattare la prescrizione; la tutela in sede civile, resta affidata al rigore e alla solerzia con la quale il singolo giudice raccoglie e vaglia le prove.

«Allo scopo di rendere più efficace la prevenzione e il contrasto di comportamenti fraudolenti nel settore delle assicurazioni obbligatorie per i veicoli a motore» l'art. 135 del d.lgs. 209/2005, recante Codice delle assicurazioni private, ebbe a prevedere un sistema basato sulla conservazione e consultazione dei dati relativi a ogni sinistro denunciato e l'istituzione delle banche dati “anagrafe testimoni” e “anagrafe danneggiati”. Le norme attuative e di dettaglio sono state emanate dall'Ivass (solo) con provvedimento 1 giugno 2016 n. 23.

Oggi, il comma 15 dell'unico articolo della l. 4 agosto 2017, n. 124, recante Legge annuale per il mercato e la concorrenza, inserisce, mediante l'aggiunta di 3 commi supplementari al comma 3 dell'art. 135 cod. ass., specifiche disposizioni processuali volte a prevenire e contrastare le frodi assicurative in materia.

Il contesto innovativo derivante dai commi 3-bis, 3-ter e 3-quater – che, in realtà, integrando ipotesi inserite dopo l'ultimo comma 3, avrebbero potuto, più semplicemente, integrare i commi 4, 5 e 6 (ma il Legislatore, barocco, sdegna le numerazioni ovvie) – comporta notevoli adempimenti e conseguenze in sede di contenzioso relativo ai sinistri stradali con soli danni materiali.

Laddove siano derivate anche lesioni personali, invece, nulla cambia.

La nuova procedura di identificazione dei testimoni nel caso di sinistri con soli danni a cose

Oltre agli altri oneri previsti dal codice delle assicurazioni private a carico del danneggiato e dell'assicuratore del responsabile, è oggi richiesta l'indicazione (anticipata) dei soggetti che hanno assistito al sinistro, in grado di ricostruire i profili di responsabilità.

La legge in esame, infatti, prevede un reciproco onere di allegazione dei testimoni a carico di tutti i soggetti coinvolti nella procedura di risarcimento del danno a cose da incidente stradale.

Tre sono le modalità per l'identificazione e la comunicazione dei testimoni nelle controversie per l'accertamento della responsabilità e per la quantificazione dei danni.

  1. Principio generale è che l'identificazione deve risultare dalla denuncia di sinistro che l'assicurato abbia inoltrato al proprio assicuratore o, comunque, dal primo atto formale che il danneggiato abbia inoltrato alla compagnia del responsabile.
  2. In caso di mancata comunicazione, a carico della compagnia è posto l'onere di attivazione (deve) per richiedere l'integrazione dell'eventuale lista dei testimoni al proprio “assicurato” – mediante raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine di 60 giorni dalla denuncia del sinistro – fornendo espresso avviso circa le conseguenze processuali derivanti dalla mancata risposta. A sua volta, il destinatario della richiesta, entro 60 giorni dalla ricezione, effettua la comunicazione dei testi anch'egli a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento.
  3. Infine, l'impresa di assicurazione deve procedere all'individuazione e alla comunicazione di eventuali ulteriori testimoni entro il termine di 60 giorni dalla ricezione della denuncia o della richiesta.

Grazie alla novella, la simulazione di un danno derivante da incidente stradale, in realtà non avvenuto o verificatosi con modalità diverse rispetto a quelle denunciate, comporta una serie di conseguenze.

Conseguenze in sede civile

Ai sensi del nuovo comma 3-bis dell'art. 135 cod. ass. – fatti salvi i testi che dovessero emergere dalle risultanze dei verbali degli organi di polizia intervenuti sul luogo dell'incidente – l'eventuale identificazione postuma dei testimoni comporta la declaratoria di inammissibilità della prova testimoniale, in quanto tardiva.

Infatti, a norma dell'art. 135, comma 3-ter cod. ass., il giudice (normalmente il G.d.P.) non ammette le testimonianze che non siano state acquisite secondo le modalità previste. Il giudice, tuttavia, nei soli casi di comprovata oggettiva impossibilità della loro tempestiva identificazione, può disporre l'audizione dei testimoni non preventivamente indicati nel rispetto dei termini.

La citata inammissibilità del mezzo di prova testimoniale consente, comunque, al giudice di accertare la veridicità del sinistro mediante apposita C.T.U. in grado di ricostruire, a posteriori, la dinamica dell'impatto offerta dalla parte e i rapporti di causa-effetto tra l'evento e i danni al veicolo. La perizia balistica, infatti, attraverso appositi strumenti di calcolo consente di verificare, dal confronto delle auto e dai danni da esse riportati, se l'urto invocato sia verosimile.

Conseguentemente, laddove il giudice ritenga la domanda infondata, perché non provata la dinamica del sinistro o per incongruenza dei danni lamentati, procede, ai sensi degli artt. 91 e ss. c.p.c., alla condanna dell'attore alle spese processuali. Inoltre, nel caso in cui il giudizio sia stato promosso con mala fede o colpa grave, il giudice può anche condannare la parte per responsabilità aggravata (ex art. 96 c.p.c.).

Conseguenze in sede penale

Il giudice, laddove abbia ritenuto ammissibile la prova testimoniale – perché tempestivamente comunicata, risultante dal verbale degli organi di polizia o, comunque, in caso di oggettiva impossibilità di identificazione – interroga i testimoni.

Qualora ritenga che vi siano divergenze tra le deposizioni dei testimoni, può ordinarne il confronto.

Lo strumento consente di scoprire e denunciare il delitto di falsa testimonianza (ex art. 372 c.p.), con la conseguente informativa al pubblico ministero.

Contestualmente, a carico del presunto danneggiato potrebbe partire il reato di cui all'art. 642 c.p.

In ogni caso, ai sensi del nuovo comma 3-quater dell'art. 135 cod. ass., il giudice civile, d'ufficio o su documentata segnalazione delle parti, rilevata la ricorrenza e la registrazione presso la banca dati sinistri “anagrafe testimoni” istituita presso l'Ivass, dei medesimi soggetti chiamati a testimoniare in più di 3 sinistri negli ultimi 5 anni, trasmette un'informativa alla procura della Repubblica.

Per quanto ovvio, la previsione non si applica nei confronti di coloro che sono chiamati a testimoniare quali ufficiali o agenti di polizia.

In conclusione

La novella modifica la procedura di identificazione dei testimoni in caso di sinistri con soli danni a cose, al fine di evitare i c.d. testimoni di comodo o di professione.

Qualora un soggetto dovesse essere citato a testimoniare per più di tre cause in un quinquennio, il giudice trasmetterà il suo nominativo alla Procura della Repubblica per eventuali accertamenti relativi al reato di falsa testimonianza e/o di frode alla compagnia di assicurazione.

Guida all'approfondimento

F. PICCIONI - P. RUSSO, Il risarcimento del danno da circolazione stradale. Attualità e prospettive in sede di tutela civile, penale e amministrativa, Milano, 2017.

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