Imposta sulla pubblicità

19 Dicembre 2015

Tra i tributi locali facenti parte del sistema italiano riveste particolare importanza l'imposta comunale sulla pubblicità.L'imposta sulla pubblicità è regolamentata dal decreto legislativo n. 507/93; il decreto stabilisce solamente gli elementi essenziali dell'imposta lasciando ampia facoltà discrezionale agli enti locali, ai comuni in particolare, circa la regolamentazione sulle applicazioni e sulle tariffe impositive. Alcuni comuni non applicano l'imposta ma sottopongono le varie iniziative pubblicitarie all'interno dell'ambiente urbano al pagamento di un canone. Nell'ambito di applicazione dell'imposta, il titolare di impianti attraverso cui viene diffuso il messaggio pubblicitario è l'obbligato principale al pagamento; chi produce, vende o fornisce la merce oggetto della pubblicità è l'obbligato in solido al pagamento del tributo. Per quanto riguarda le pubbliche affissioni, il soggetto che richiede il servizio è l'obbligato principale al pagamento del tributo.Presupposto dell'imposta è la promozione di beni e servizi volti a migliorare l'immagine dell'oggetto o del soggetto pubblicizzato. L'imposta viene applicata in base alla superficie ed alla mezzo pubblicitario utilizzato con tariffe predisposte dagli enti comunali.Il pagamento avviene attraverso un conto corrente postale intestato al Comune oppure direttamente le tesorerie comunali od ancora, in caso di affidamento in concessione, al concessionario della riscossione. Attualmente sono in corso trattative per effettuare il pagamento tramite il modello F 24 tramite apposita convenzione preventivamente definite con il dipartimento della linea generale dello Stato del ministero dell'economia e delle finanze.Il pagamento dell'imposta può avvenire in rate trimestrali se l'importo è superiore a euro 1549,37; per la pubblicità relativa a periodi inferiori all'anno il pagamento deve essere effettuato sempre in un'unica soluzione.
Oggetto, soggetto passivo, soggetto attivo dell'imposta

L'imposta comunale sulla pubblicità colpisce la diffusione di messaggi pubblicitari svolta in luoghi pubblici o aperti al pubblico, per mezzo di forme di comunicazione che possono essere visive od acustiche. L'imposta colpisce anche le stesse forme di comunicazione non effettuata in luoghi pubblici o aperti al pubblici ma da tali luoghi percepibile.

L'oggetto del tributo non è il messaggio pubblicitario ma il mezzo utilizzato per diffondere tale messaggio. Ai fini dell'imposizione sono rilevanti i messaggi diffusi nell'esercizio di un'attività economica allo scopo di promozione di beni e servizi oggetto dell'attività ovvero volti al miglioramento dell'immagine del soggetto economico pubblicizzato. Da qui l'esclusione di tutte le forme di comunicazione che non hanno alcun contenuto pubblicitario e quindi prive di qualsiasi interesse economico.

Sono soggetti passivi dell'imposta:

  1. il proprietario del mezzo attraverso il quale il messaggio pubblicitario viene di uso - in via principale -
  2. il soggetto giuridico produttore, commerciante, fornitore di servizi oggetto della pubblicità - in via sussidiaria -

Sono esenti dall'imposta comunale sulla pubblicità:

Forma di pubblicità

Condizioni

le insegne di esercizio di attività commerciali di produzione di beni e servizi che contraddistinguono la sede ove si svolge l'attività

di superficie complessiva a 5 mq

mezzi pubblicitari esposti nelle vetrine e sulle porte di ingresso dei locali in cui beni e i servizi pubblicizzati vengono prodotti

superficie complessiva non superiore a 0,5mq.

pubblicità relativa a prodotti e servizi

realizzata all'interno dei locali in cui questi vengono prodotti

avvisi al pubblico esposti nelle adiacenze del punto vendita ovvero nelle vetrine e sulle porte d'ingresso dei locali relativi all'attività svolta

superficie complessiva non superiore a 0,5mq

avvisi sulla localizzazione e l'utilizzazione dei servizi di pubblica utilità quali uffici postali, banche, ecc.

superficie complessiva non superiore a 0,5mq.

avvisi di locazione e compravendita di immobili affissi sugli stessi

superficie complessiva non superiore a 0,25mq

pubblicità effettuata all'interno o all'esterno dei locali di pubblico spettacolo

se referente alle rappresentazioni in programmazione

pubblicità relative ai giornali e alle pubblicazioni periodiche

esposte sulle facciate esterne o sulle vetrine delle edicole o dei negozi ove vengono venduti

pubblicità esposta all'interno delle stazioni di servizio di trasporto pubblico

relativa all'attività esercitata dalla stessa impresa

pubblicità esposta all'interno delle vetture ferroviarie degli aerei e delle navi

eccetto i battelli

pubblicità effettuata dallo Stato e da enti pubblici territoriali

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insegne targhe e simili apposte per individuare le sedi di comitati associazioni fondazioni e ogni altro ente senza scopo di lucro,

enti senza scopo di lucro

insegne targhe e simili per cui disposizione è obbligatoria per legge

superficie complessiva non superiore a 0,5mq

pubblicità in qualunque modo realizzata da associazioni sportive dilettantistiche e da società sportive dilettantistiche costituito in società di capitali senza fini di lucro

se apposta all'interno di impianti utilizzati dalle stesse per manifestazioni sportive dilettantistiche con capienza inferiore a 3000 posti

Il soggetto attivo dell'imposta è il Comune. È compito dell'ente comunale predisporre un apposito regolamento per l'applicazione del tributo che disciplini e limiti le modalità di effettuazione della pubblicità alcuni comuni al fine di rendere più economico funzionale il servizio affida in concessione a terzi la gestione del servizio di pubblicità (ricevimento delle denunce, riscossione dell'imposta, eccetera).

Determinazione dell'imposta

La base su cui viene calcolata l'imposta è riferita:

  • alla superficie del mezzo pubblicitario;
  • alla tariffa stabilita dal Comune o dalla legge.

Superficie

Quanto alla determinazione delle superfici le stesse sono misurate in funzione della figura geometrica in cui è circoscritto il mezzo pubblicitario e non rileva il numero dei messaggi contenuti nella stessa superficie. La superficie minima imponibile è di 300 cm²; le superfici inferiori a tale dimensione sono escluse dall'applicazione dell'imposta.

Tariffa

Le tariffe per la determinazione dell'imposta sono deliberate dal comune entro il 31 marzo di ogni anno e entrano in vigore con riferimento al 1° gennaio dello stesso anno.
In assenza specifica delibera le tariffe applicate sono quelle previste dalla legge e variabili in funzione delle dimensioni del Comune.

I comuni hanno la facoltà di aumentare le tariffe fino ad un massimo del 20% e per le superfici superiori a 1 mq fino al 50%

I Comuni hanno la facoltà di dividere le località del proprio territorio in due categorie:

  • località speciali che rivestono notevole importanza in termini pubblicitari e per le quali il comune può applicare un aumento delle tariffe fino al 150% della tariffa normale;
  • località normali ove si apllica la tariffa normale.

I comuni caratterizzati da grande flusso turistico possono aumentare la tariffa del 50% per un periodo non superiore ai 4 mesi

Tariffe annuali: importi

Tariffe annuali – pubblicità ordinaria

Tipo pubblicità

Classificazione Comune

Importo (€) al mq

  • Pubblicità ordinaria effettuata mediante:insegne, cartelli, locandine targhe, stendardi;
  • Affissioni dirette di manifesti e simili apposte su strutture adibite alla loro esposizione (commisurazione dell'imposta alla superficie complessiva degli impianti)
  • Striscioni o mezzi similari per ciascun periodo di esposizione di 15 giorni o frazione;
  • Pubblicità effettuata con installazione di impianti su veicoli (tariffa in base ai mq. degli impianti installati)

Classe I -oltre 500.000 ab.-

19.63

Classe II –da 100.000 a 500.000 ab-

17.56

Classe III–da 30.000 a 100.000 ab-

15.49

Classe IV–da 10.000 a 30.000 ab-

13.43

Classe V –fino a 10.000 ab.-

11.36

Tariffe annuali - pubblicità su veicoli di proprietà dell'impresa

Tipo pubblicità

Classificazione veicolo

Importo (€)

  • Pubblicità effettuata su veicoli di proprietà dell'impresa per conto proprio

Autoveicolo con portata superiore a 3000 Kg

74.37

Autoveicolo con portata inferiore a 3000 Kg

49.58

Autoveicoli diversi dai precedenti

24.79

motoveicoli

24.79

  • Per i veicoli a rimorchio la tariffa viene raddoppiata
  • Vengono esclusi:
    - I veicoli che espongono il marchio, la ragione sociale, l'indirizzo dell'impresa (non può essere ripetuto per più di due volte) (non superiore a 0,50 mq)

    - Indicazione dei veicoli per il trasporto in conto terzi della propria ditta, marchio e indirizzo

Tariffe annuali - pubblicità su pannelli luminosi e proiezioni

Tipo pubblicità

Classificazione Comune

Importo (€) al mq

Pannelli luminosi e proiezioni

Classe I -oltre 500.000 ab.-

66.11

Classe II –da 100.000 a 500.000 ab-

57.84

Classe III–da 30.000 a 100.000 ab-

49.58

Classe IV–da 10.000 a 30.000 ab-

41.32

Classe V –fino a 10.000 ab.-

33.05

Tariffe annuali - pubblicità in luoghi aperti al pubblico

Tipo pubblicità

Classificazione Comune

Importo (€) al giorno

pubblicità in luoghi aperti al pubblico, attraverso diapositive, proiezioni su schermi o pareti riflettenti (indipendentemente dal numero di messaggi e della superficie riflettente)

Classe I -oltre 500.000 ab.-

4.13

Classe II –da 100.000 a 500.000 ab-

3.62

Classe III–da 30.000 a 100.000 ab-

3.10

Classe IV–da 10.000 a 30.000 ab-

2.58

Classe V –fino a 10.000 ab.-

2.07

Tariffe annuali - pubblicità a mezzo aeromobili

Tipo pubblicità

Classificazione Comune

Importo (€) al giorno

pubblicità mediante scritte, striscioni,disegni , fumogeni, lancio di oggetti o volantini - tariffa al giorno da corrispondere ad ogni comune interessato dal “volo pubblicitario”

Classe I -oltre 500.000 ab.-

99.16

Classe II –da 100.000 a 500.000 ab-

86.76

Classe III–da 30.000 a 100.000 ab-

74.37

Classe IV–da 10.000 a 30.000 ab-

61.97

Classe V –fino a 10.000 ab.-

49.58

Se i velivoli sono frenati a terra la tariffa è dimezzata

Tariffe annuali - pubblicità con distribuzione di manifesti, volantini ed altro

Tipo pubblicità

Classificazione Comune

Importo (€) al giorno

pubblicità mediante distribuzione di materiale pubblicitario o di propaganda effettuata con il supporto di veicoli o da persone circolanti anche con cartelli (tariffa giornaliera, per ogni persona o veicolo circolante; tariffa indipendente dalla quantità di materiale distribuito )

Classe I -oltre 500.000 ab.-

4.13

Classe II –da 100.000 a 500.000 ab-

3.62

Classe III–da 30.000 a 100.000 ab-

3.10

Classe IV–da 10.000 a 30.000 ab-

2.58

Classe V –fino a 10.000 ab.-

2.07

Tariffe annuali - pubblicità con impianti di amplificazione

Tipo pubblicità

Classificazione Comune

Importo (€) al giorno

pubblicità mediante diffusione di pubblicità con l'utilizzo di altoparlanti e apparecchi amplificatori (tariffa giornaliera)

Classe I -oltre 500.000 ab.-

12.39

Classe II –da 100.000 a 500.000 ab-

10.85

Classe III–da 30.000 a 100.000 ab-

9.30

Classe IV–da 10.000 a 30.000 ab-

7.75

Classe V –fino a 10.000 ab.-

6.20

Dichiarazione: fac-simile

Il soggetto passivo che voglia iniziare l'esercizio della pubblicità deve presentare una dichiarazione al Comune nel cui territorio essa viene effettuata. In assenza di variazioni della pubblicità la dichiarazione valida anche per gli anni successivi all'inizio della stessa.

Versamento dell'imposta

Il versamento dell'imposta avviene con riferimento all'anno solare a cui si riferisce.

Il versamento avviene:

  • contestualmente alla presentazione della dichiarazione per le nuove denunce;

  • entro il 31 gennaio dell'anno di riferimento per il rinnovo della pubblicità.

Se il termine di pagamento cade in un giorno festivo ovvero di sabato il pagamento può essere effettuato il primo giorno lavorativo successivo.

Versamento deve essere effettuato mediante apposito bollettino di conto corrente postale intestato al Comune od, ove istituito, direttamente alla tesoreria comunale se il Comune affida i servizi di riscossione in concessione il versamento dell'imposta sulla pubblicità deve essere effettuato al concessionario.

L'importo della tassa è arrotondato al 100º di euro per difetto se la terza cifra decimale è inferiore a 5 oppure per eccesso se la terza cifra decimale è superiore a 5.

Il soggetto passivo che rileva di aver versato somme non dovute può chiedere rimborso presentando apposita istanza al Comune entro cinque anni dal giorno del pagamento ovvero dal giorno in cui è stato definitivamente accertato il diritto al rimborso.

Il Comune ha l'obbligo di procedere al rimborso entro 180 giorni dal ricevimento dell'istanza aumentando l'importo degli interessi il cui tasso è determinato da ciascun Comune oppure in assenza, al tasso di interesse legale.

L'accertamento e la riscossione dell'imposta sulla pubblicità è demandato direttamente al Comune se lo stesso ente non ritenga conveniente affidarsi ad una concessionaria il Comune procede alla rettifica delle dichiarazioni omesse o infedeli entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione è stata presentata (o doveva essere presentata); l'ente comunale notifica avviso d'accertamento motivato anche a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento. Il termine di cinque anni decorre dal momento immediatamente antecedente a quello di inizio della pubblicità.

Con la notifica del ruolo che deve avvenire entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui l'accertamento è divenuto a carattere definitivo, l'ente comunale procede alla riscossione coattiva applicando all'imposta e alle soprattasse di interessi di tassa determinato in modo indipendente da ciascun Comune, in assenza di determinazione da parte dell'ente si applica il tasso di interesse legale.

Diritti sulle pubbliche affissioni

Nei comuni con popolazione superiore a 3000 abitanti è istituito il servizio per le pubbliche affissioni. Il servizio per i comuni è obbligatorio e garantisce in appositi impianti la affissioni di manifesti contenenti comunicazioni aventi finalità istituzionali, sociali ed in generale senza alcuna rilevanza economica.

In deroga a tale disposizione, il regolamento comunale può stabilire che le pubbliche affissioni possano riguardare anche messaggi diffusi nell'esercizio di attività economiche e commerciali.

Sono soggetti passivi dei diritti sulle pubbliche affissioni colui che richiede il servizio e colui nell'interesse del quale il servizio viene richiesto. L'obbligo a carattere solidale.

Sono esenti dal pagamento dei diritti le affissioni che riguardano:

  1. manifesti del Comune relativi ad attività istituzionali esposti nel proprio territorio;
  2. manifesti relativi alle iscrizioni nelle liste di leva, la chiamata e al richiamo alle armi;
  3. manifesti dello Stato, delle regioni, delle province in materie di imposte e tasse tributi e contributi;
  4. manifesti della polizia in materia ricca sicurezza;
  5. manifesti ad oggetto adempimenti di legge in materia di elezioni politiche, referendum;
  6. tutti i manifesti la cui affissione è obbligatorio per legge;
  7. manifesti che pubblicizzino corsi scolastici e professionali gratuiti e regolarmente autorizzati.

Tariffa

Il diritto per le pubbliche affissioni è dovuto dai soggetti passivi e comprende anche l'imposta sulla pubblicità e il costo medio del servizio reso dal Comune per la affissione.
L'entità del diritto varia in base alla dimensione del foglio (70x100), alla classe del Comune, al numero di giorni di affissione.

Classe del Comune

diritti per i primi 10 giorni

diritti per ogni periodo successivo (cinque giorni o frazione)

maggiorazioni

Classe I

1,4461

0,4338

- Per ogni commissione inferiore a 50 fogli diritto è maggiorato del 50%,

- Per i manifesti costituiti da otto a 12 fogli di vita maggiorato del 50%,

- I manifesti costituiti da più di 12 fogli di vita maggiorato del 100%,

- Se il committente richiede espressamente la affissione in determinati spazi da lui scelti il diritto viene maggiorato del 100%

Classe II

1,3428

0,4028

Classe III

1,2395

0,3718

Classe IV

1,1362

0,3409

Classe V

1,0329

0,3099

Riduzioni al 50%:

  • manifesti riguardanti in via esclusiva lo stato degli enti pubblici territoriali non esenti, manifesti di associazioni fondazioni comitati e di ogni altro ente senza scopo di lucro;
  • manifesti relativi ad attività politiche sindacali, culturali, sportivi, filantropiche, religiose da chi dunque realizzate con il patrocinio o la partecipazione degli enti pubblici territoriali;
  • manifesti per festeggiamenti patriottici, religiosi e relativi a spettacoli itineranti di beneficenza;
  • manifesti mortuari.
Modalità e termini di pagamento

I diritti vengono pagati con le stesse modalità e nei termini previsti per l'imposta sulla pubblicità; il Comune può consentire il pagamento diretto del solo diritto relativo alle affissioni non aventi carattere commerciale.

Anche l'accertamento è espletato con le modalità relative all'imposta pubblicità.

Aspetti fiscali

L'imposta sulla pubblicità e i diritti sulle pubbliche affissioni, se effettivamente pagati, sono deducibili dal reddito di impresa nell'esercizio in cui avviene il pagamento secondo il principio di cassa. (N.B. Si applica il principio di competenza se gli oneri tributari sono riferibili direttamente ai beni o servizi afferenti l'esercizio dell'impresa in quanto considerati costi accessori ai beni e servizi).

Scritture contabili

xx/xx/xxxx

Imposte e tasse deducibili

a

Banca c/c

Riferimenti

Normativi

  • D.L. 22 febbraio 2002, n. 13
  • Art. 62, D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446
  • D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507

Giurisprudenza

  • Cass. civ., sez. trib., 4 novembre 2009, n. 23383
  • Cass. civ., sez. trib., 3 settembre 2004, n. 17852
  • Cass. civ., sez. trib., 1 aprile 2004, n. 6446

Prassi

  • Ministero dell'Economia e Finanze, Nota 19 marzo 2007, n. 11159
  • Ministero dell'Economia e Finanze, Risoluzione 6 marzo 2003, n. 2/DPF
  • Ministero dell'Economia e Finanze, Risoluzione 1° aprile 1996, n. 48/E
  • Ministero dell'Economia e Finanze, Risoluzione 2 novembre 1995, n. 262
  • Ministero dell'Economia e Finanze, Risoluzione 24 ottobre 1994, n. 7
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