Assegnazione (ordinanza di)

Rosaria Giordano
21 Novembre 2017

L'ordinanza di assegnazione è il provvedimento mediante il quale, nell'ipotesi di dichiarazione positiva del terzo, viene a compiersi il procedimento di espropriazione presso terzi con il trasferimento al creditore delle somme o dei crediti vantati dal proprio debitore nei confronti del terzo.
Inquadramento

Nell'espropriazione presso terzi il pignoramento ha ad oggetto beni o somme di denaro appartenenti al debitore esecutato che si trovano in possesso di un terzo.

Pertanto, il pignoramento viene notificato anche al debitor debitoris, che è chiamato a rendere una dichiarazione specificando di quali cose o di quali somme è debitore o si trova in possesso e quando ne deve eseguire il pagamento o la consegna al debitore esecutato.

L'esecuzione forzata presso terzi è a formazione progressiva, in quanto si completa soltanto con la dichiarazione positiva del terzo ovvero con l'accertamento del relativo obbligo, momenti ai quali deve aversi riguardo per valutare la sussistenza del credito del debitore nei confronti del terzo (Cass. civ., n. 12113/2013, in Foro it., 2014, n. 2, 1209, con nota di Desiato).

L'ordinanza di assegnazione è quindi il provvedimento mediante il quale, nell'ipotesi di dichiarazione positiva del terzo, viene a compiersi il procedimento di espropriazione presso terzi con il trasferimento al creditore delle somme o dei crediti vantati dal proprio debitore nei confronti del terzo.

Pertanto, l'assegnazione del credito configura una datio in solutum, con effetto liberatorio condizionato all'effettiva riscossione, ossia pro solvendo.

Assegnazione e vendita di crediti

L'art. 553 c.p.c. distingue tra i crediti che il terzo ha dichiarato essere esigibili dal debitore entro un termine non superiore a 90 giorni, che vengono assegnati in pagamento, salva esazione, ai creditori e quelli esigibili in un termine più lungo, per i quali è prevista la vendita ai sensi dell'art. 552 c.p.c., se i creditori non ne chiedono concordemente l'assegnazione.

In dottrina si è osservato che l'accordo dei creditori di cui all'art. 553, comma 2, c.p.c. riguarda coloro che siano intervenuti entro la prima udienza di comparizione e che siano muniti di titolo esecutivo.

Effetti

L'assegnazione del credito configura una datio in solutum, con effetto liberatorio condizionato all'effettiva riscossione, ossia pro solvendo.

Invero, l'ordinanza di assegnazione al creditore del credito spettante verso il terzo al debitore esecutato, opera il trasferimento coattivo ed immediato del credito stesso al creditore pignorante, alla stregua di una datio in solutum: peraltro l'assegnazione del credito, in quanto disposta in pagamento salvo esazione ai sensi dell'art. 553 c.p.c., non opera anche l'immediata estinzione del credito per cui si è proceduto in via esecutiva, la quale è assoggettata alla condizione sospensiva del pagamento che il terzo assegnato esegua al creditore assegnatario, evento con il quale si realizza il duplice effetto estintivo del debito del debitor debitoris nei confronti del debitore esecutato e del debito di quest'ultimo verso il creditore assegnatario (Cass. civ., n. 7508/2011).

In sostanza, l'ordinanza di assegnazione al creditore del credito spettante verso il terzo al debitore esecutato, pur operando il trasferimento coattivo ed attuale del credito al creditore pignorante, producendo una modificazione soggettiva del rapporto creditorio e la conclusione dell'espropriazione, in quanto disposta in pagamento salvo esazione ai sensi dell'art. 553 c.p.c., cioè pro solvendo, non opera anche l'immediata liberazione del debitore esecutato verso il creditore pignorante, la quale si verifica soltanto con il pagamento che il debitore assegnato esegua al creditore assegnatario, momento nel quale questi realizza il pieno effetto satisfattivo dell'assegnazione che, quindi, integra una datio in solutum condizionata al pagamento integrale (Cass. civ., sez. I, n. 25946/2007).

A seguito dell'assegnazione al creditore esecutante della somma di danaro dovuta dal terzo al debitore esecutato, si verifica la sostituzione del creditore esecutante all'originario creditore-debitore-pignorato, sicché, da quel momento, il terzo è tenuto ad adempiere, nei limiti della somma assegnata, nei confronti del creditore esecutante.

Il pagamento estingue contemporaneamente il credito dell'assegnatario nei confronti del debitore esecutato e quello del terzo nei confronti del proprio creditore-esecutato (Cass. civ., sez. III, n. 2745/2007).

Efficacia esecutiva

L'ordinanza di assegnazione costituisce titolo esecutivo nei confronti del debitor debitoris.

Quest'impostazione è assolutamente dominante anche in giurisprudenza, sebbene sia stato precisato che l'ordinanza acquista efficacia esecutiva soltanto dal momento in cui sia portata a conoscenza del terzo assegnatario o dal momento successivo a tale conoscenza che sia specificamente indicato nell'ordinanza di assegnazione (Cass. civ., n. 9390/2016; nel senso che l'ordinanza di assegnazione costituisce titolo per l'ottemperanza verso la P.A. cfr. TAR Palermo, sez. III, 5 aprile 2016, n. 861).

L'ordinanza in questione, anche se non idonea al giudicato (v. anche Cass. civ., sez. lav., n. 22050/2014), costituisce titolo esecutivo di formazione giudiziale che, munito di formula esecutiva, può essere a sua volta portato in esecuzione dal creditore assegnatario nei confronti del terzo pignorato, sicché legittimamente quest'ultimo si avvale dell'opposizione all'esecuzione ove intenda opporre al creditore assegnatario fatti estintivi o impeditivi della sua pretesa sopravvenuti alla pronuncia del titolo esecutivo ovvero per contestare la pretesa azionata con il precetto (Cass. civ., n. 11493/2015).

L'efficacia esecutiva dell'ordinanza si estende alle spese conseguenti e necessarie per la sua attuazione (Cass. civ., sez. III, n. 19363/2007). Peraltro, se nell'ordinanza viene fissato un termine, decorrente dalla notifica, per effettuare il pagamento, il terzo che adempia entro la scadenza non può essere tenuto a sopportare le spese del precetto, ove intimate, perché superflue ed in quanto il credito, se ancora sussistente, non era eseguibile al momento del precetto (Cass. civ., n. 13112/2017).

L'ordinanza di assegnazione emessa ai sensi dell'art. 553 c.p.c., e non opposta, non è idonea ad acquisire valore di cosa giudicata, in quanto il giudice dell'esecuzione non risolve una controversia nei modi della cognizione, ma il suo accertamento si esaurisce nell'ambito del processo esecutivo: tuttavia, una nuova assegnazione per il medesimo titolo è preclusa dall'estinzione del credito conseguente alla riscossione delle somme, nell'assenza di impugnazione della ordinanza di assegnazione. Ne consegue che il creditore, che intenda adire nuovamente il giudice dell'esecuzione per la liquidazione di un eventuale credito residuale, ha l'onere di dimostrare l'incapienza della somma pignorata rispetto a quella assegnata e la mancata estinzione del credito (Cass. civ., sez. lav., n. 11404/2009).

Peraltro, come precisato in sede applicativa, l'efficacia esecutiva, nei confronti del debitor debitoris, dell'ordinanza di assegnazione di un credito a seguito di pignoramento presso terzi, è subordinata alla esigibilità in concreto del credito indicato nel relativo titolo (Trib. Arezzo, 20 marzo 2008).

L'ordinanza pronunciata ai sensi dell'art. 553 c.p.c. non può invece costituire titolo esecutivo nei confronti del debitore, né contenere una condanna dello stesso per l'ipotesi di in capienza del residuo credito rimasto insoddisfatto (Cass. civ., n. 30457/2011).

Impugnazione

L'ordinanza di assegnazione, quale atto conclusivo della procedura espropriativa presso terzi, non soggiace all'opposizione all'esecuzione e può di regola essere impugnata esclusivamente con opposizione agli atti esecutivi, con conseguente inammissibilità del ricorso straordinario per cassazione esperito avverso la stessa (Cass. civ., n. 16525/2012).

Peraltro, l'ordinanza di assegnazione è appellabile laddove assume il contenuto di una sentenza, i.e. qualora abbia definito e concluso questioni sulla esistenza del debito insorte a seguito di contestazione sulla dichiarazione resa, e per la cui soluzione le parti non abbiano proposto istanza di istruzione della causa, per il conseguente accertamento dell'obbligo del terzo in via incidentale (Cass. civ., n. 11563/2009).

L'ordinanza di assegnazione di crediti, costituendo l'atto conclusivo dell'esecuzione forzata per espropriazione di crediti e configurandosi, quindi, essa stessa come atto esecutivo, deve essere impugnata con il rimedio dell'opposizione agli atti esecutivi quando si tratta di far valere vizi che si riferiscono ai singoli atti esecutivi o ad essa stessa, mentre può essere impugnata con l'appello, quando la sua pronuncia abbia assunto natura decisoria, per aver inciso sulle posizioni sostanziali del creditore o del debitore. Il suddetto provvedimento non è invece mai soggetto al ricorso per cassazione ex art. 111 Cost., che, se proposto, deve essere dichiarato inammissibile (Cass. civ., sez. III, n. 14754/2007).

Di regola, l'ordinanza di assegnazione di crediti, attesa la sua natura e funzione, è impugnabile con la opposizione agli atti esecutivi esclusivamente per vizi suoi propri, ovvero degli atti pregressi, ove idonei a propagarsi a essa, mentre non possono dedursi avverso la stessa fatti successivi alla sua pronuncia, che siano in grado di inficiare il credito in essa riconosciuto vanno fatti valere esclusivamente con l'opposizione avverso quella specifica esecuzione che fosse intentata dall'assegnatario in forza della medesima ordinanza, essa stessa costituente titolo esecutivo (Cass. civ., n. 11566/2013).

Mediante opposizione agli atti esecutivi deve ad esempio farsi valere la contestazione in ordine all'erroneità della qualificazione come positiva della dichiarazione del terzo (Cass. civ., n. 3712/2016, in Giustiziacivile.com, 6 settembre 2016, con nota di Lauropoli). Vizio proprio dell'ordinanza di assegnazione è, ad esempio, quello mediante il quale si contesta che la somma non è stata correttamente determinata (Cass. civ., sez. III, n. 11360/2006).

Quanto al dies a quo ai fini del decorso del termine di venti giorni per proporre opposizione agli atti esecutivi, è stato chiarito che il termine per proporre opposizione agli atti esecutivi avverso l'ordinanza di assegnazione pronunciata fuori udienza decorre, per il debitore esecutata, dal momento in cui questi ne abbia conoscenza, legale o di fatto, e non già dalla data del deposito in cancelleria di detta ordinanza (Cass. civ., n. 27533/2014; nel senso che il termine decorre dalla comunicazione del provvedimento e non dalla successiva notifica dell'atto di precetto fondato sulla stessa v. Cass. civ., n. 25110/2015).

Pertanto, l'opposizione agli atti esecutivi del terzo pignorato avverso l'ordinanza di assegnazione ex art. 553 c.p.c., quale atto conclusivo del relativo procedimento, va proposta ai sensi dell'art. 617, comma 2, c.p.c. con ricorso al giudice dell'esecuzione e va notificato al difensore della parte opposta, costituito nella fase esecutiva, nel termine perentorio di venti giorni, decorrenti dalla pronuncia dell'ordinanza in udienza alla presenza del terzo pignorato, ovvero dal momento in cui il terzo ne abbia avuto legale conoscenza (Cass. civ., sez. III, n. 21081/2015).

Tuttavia, è al contempo pacifico che l'ordinanza di assegnazione del credito pignorato, emanata a seguito della positiva dichiarazione del terzo, rappresenta, per la sua natura liquidativa e satisfattiva, l'atto finale e conclusivo del procedimento di espropriazione verso terzi, che determina il trasferimento coattivo del credito pignorato dal debitore esecutato al creditore del medesimo, e il momento finale e l'atto giurisdizionale conclusivo del processo di espropriazione presso terzi e che a tal fine non rileva il disposto dell'art. 2928 c.c., secondo il quale il diritto dell'assegnatario verso il debitore si estingue solo con la riscossione del credito assegnato, atteso che tale previsione non ha l'effetto di perpetuare la procedura esecutiva, la cui funzione è già stata assolta mediante l'assegnazione, ma ha solo effetti di diritto sostanziale, a maggior tutela del creditore, consentendogli, in caso di mancata riscossione, di intraprendere un nuovo procedimento esecutivo in base al medesimo titolo (Cass. civ., sez. III, n. 11660/2016; Cass. civ., sez. III, n. 26036/2005).

È stato altresì precisato che, ove si tratti di espropriazione di un credito per il quale non è prevista la citazione del terzo a comparire per rendere la dichiarazione di cui all'art. 547 c.p.c., bensì la comunicazione a mezzo raccomandata da parte del medesimo al creditore circa l'esistenza del credito, il termine per proporre opposizione agli atti esecutivi avverso l'ordinanza di assegnazione di cui all'art. 553 c.p.c. decorre, per il terzo, dal momento in cui questi ne abbia legale conoscenza tramite comunicazione da parte del creditore o con altro strumento idoneo, e non dalla data di emissione del provvedimento stesso, non potendo trovare applicazione la previsione dell'art. 176, comma 2, c.p.c. (Cass. civ., n. 11642/2014).

L'ordinanza in esame è considerata un provvedimento che, producendo effetti immediati, è insuscettibile di revoca o modifica ex art. 487 c.p.c. da parte del giudice dell'esecuzione (Cass. civ., n. 1568/1997), salva la proposizione dell'istanza per la correzione di errori materiali o di calcolo.

Riferimenti
  • Bonsignori, Assegnazione forzata e distribuzione del ricavato, Milano, 1962;
  • Castoro, Il processo di esecuzione nel suo aspetto pratico, Milano 2016;
  • Colesanti, Pignoramento prezzo terzi, in Enc. dir., XXX, Milano, 1989, 843;
  • De Stefano, Assegnazione nell'esecuzione forzata, in Enc. dir., III, Milano 1958, 270.